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Dr. Anton Pichler Dr. Walter Steinmair Dr. Helmuth Knoll Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio I-39100 Bozen Bolzano T 0471.306.411 F 0471.976.462 E info@interconsult.bz.it I www.interconsult.bz.it Steuer-, MwSt.-Nr. Cod. fisc. Part. IVA 02529080216 Circolare 08/13 Bolzano, 06.02.2013 Novità in materia di Iva Egregio cliente, nella legge di stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29.12.2012) sono confluite alcune disposizioni in recepimento della Direttiva Ue n. 2010/45/UE in materia di fatturazione. Queste disposizioni decorrono dall 01.01.2013. In particolare, sono state modificate le norme contenute nel DPR 633/72 riguardanti la base imponibile (art. 13 c. 4), i soggetti passivi (art. 17, c. 2 e 5), il volume d affari (art. 20, c. 1), la fatturazione delle operazioni, il contenuto e la numerazione delle fatture (art. 21, c. 1-6), le modalità di tenuta e conservazione dei documenti (art. 39, c. 3), la possibilità di emissione di una fattura semplificata (nuovo art. 21-bis). 1.1 Fatturazione delle operazioni Il DL 216/2012 ha disposto l integrale sostituzione dei co. 1-6 dell art. 21 del DPR 633/72 che regola l emissione della fattura e i contenuti della stessa. 1.1.1 Numerazione delle fatture Il contenuto minimo obbligatorio della fattura è stato ampliato con alcune ulteriori indicazioni: - il numero progressivo della fattura deve essere univoco - l indicazione della partita iva o del codice fiscale del cessionario o committente La risoluzione 1/E del 10.01.13 precisa che è compatibile con l identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa. Conseguentemente, a decorrere dal 01.01.2013, possono essere adottate una delle seguenti tre numerazioni: Circ. 01/13 1/11

a) una numerazione progressiva per anno solare, in quanto l identificazione univoca della fattura è comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data; b) una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell attività stessa; c) una numerazione progressiva che inizia dal numero successivo a quello dell ultima fattura emessa nel 2012. Nel caso di registri Iva sezionali le soluzioni sopra indicate dovranno essere adattate con l aggiunta della lettera che identifica il sezionale, per esempio: n. 1/A, n. 1/B, in caso di numerazione progressiva negli anni. La nuova numerazione univoca deve anche essere trascritta negli registri delle fatture emesse, in coerenza di quanto riportato in fattura. 1.1.2 Indicazione della partita iva o del codice fiscale del cessionario/committente La seconda novità è l indicazione del numero della partita iva o del codice fiscale del committente/cessionario, dipendentemente se agisce in veste di soggetto passivo Iva ovvero di privato. Mentre la normativa precedente prevedeva questa indicazione solamente nei casi di inversione contabile, l indicazione della partita Iva nel caso di cliente impresa o professionista e del codice fiscale nel caso di cliente privato è ora obbligatorio. Elementi obbligatori della Fattura Elementi obbligatori Numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco Elementi di novità La numerazione progressiva non deve essere più collegata con l anno solare. La numerazione deve però essere in grado di identificare la fattura in modo univoco. Dati identificativi del cessionario/committente o del suo fiscale (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio), ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti, numero di partita Iva in caso di soggetto nazionale, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato Ue. Codice fiscale in caso di cliente residente o domiciliato in Italia privato consumatore. In aggiunta agli altri dati del cliente, viene richiesta anche in via obbligatoria l indicazione del numero di partita Iva del cessionario o committente, del numero identificativo Iva dei soggetti stabiliti in altri Stati membri e del codice fiscale in caso si tratti di un cliente nazionale che non agisce nell esercizio di impresa, arte o professione. Circ. 08/13 2/11

1.2 Annotazioni obbligatorie in fattura Le modifiche prevedono anche l obbligatoria indicazione in fattura delle seguente annotazioni. Indicazione delle operazioni non soggette ad Iva Tipologia di operazione Operazione imponibile Operazione non imponibile ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, DPR 633/72; Cessione intracomunitaria di beni ex art. 41 DL 331/93; Operazione esente ai sensi dell art. 10 DPR 633/72 (ad eccezione di quella di cui al n. 6) Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette ad Iva ai sensi dell art. 7-bis c. 1 DPR 633/72 Cessione intracomunitaria di beni ex art. 41 DL 331/93. Indicazione da porre in fattura Aliquota ed imposta, arrotondata al centesimo di euro Operazione non imponibile Operazione esente Operazione non soggetta Operazione non imponibile Cessione di beni e prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori in altro Stato Ue (diverse da quelle di cui all art. 10, c. 1, nn. 1-4 DPR 633/72); Operazioni soggette al regime del reverse charge interno ai sensi dell art. 17, c. 5 e 6 DPR 633/72; cessione di rottami, cascami, e avanzi di metalli ferrosi e materiali di scarto in genere ai sensi dell art. 74, c. 7 e 8 DPR 633/72 Inversione contabile Fatture emesse dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo proprio (art. 21, c. 6-ter DPR 633/72) Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine di cui al DL. 41/95 Cessione di oggetti d arte rientranti nel regime del margine di cui al DL 41/95 Cessione di oggetti d antiquariato o da collezione zione Regime del margine Beni usati Regime del margine Oggetti d arte Regime del margine Oggetti d antiquariato o da Circ. 08/13 3/11

rientranti nel regime del margine di cui al DL 41/95 Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette allo speciale regime del margine di cui all art. 74-ter, DPR 633/72 collezione Regime del margine Agenzie di viaggio 1.3 Deroghe al principio di emissione della fattura al momento dell effettuazione dell operazione Vengono introdotte diverse deroghe al principio di emissione della fattura al momento dell effettuazione dell operazione (ai sensi dell art. 6 DPR 633/72 una operazione si considera effettuata alla consegna dei beni mobili ovvero al pagamento del servizio). Le deroghe riguardano i seguenti casi: cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo, per tramite del proprio cedente: la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni; prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario, non soggette all imposta ai sensi dell art. 7-ter DPR 633/72: la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione; prestazioni di servizi di cui all art. 7-ter rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell Unione Europea: la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. 1.4 Fatture differite anche per prestazioni di servizi La possibilità di differire la fatturazione è stata estesa anche alle prestazioni di servizi idoneamente documentate: può essere emessa una sola fattura nella quale va specificato il dettaglio delle operazioni, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse. 1.5 Operazioni intracomunitarie 1.5.1 Integrazione delle fatture intracomunitarie Viene confermato il principio generale, secondo cui gli obblighi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, sono assolti dai cessionari o committenti. La novità è rappresentata dalla previsione che, nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro dell Unione Europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e registrazione mediante integrazione della fattura ricevuta (adempimenti ex art. 46 e 47 DL 331/93). Circ. 08/13 4/11

L integrazione della fattura ricevuta da un soggetto passivo stabilito in altro stato membro è ora obbligatoria per le operazioni riguardanti i servizi generici ex art. 7-ter, i servizi diversi da quelli generici ex art. 7-quater e 7-quinauies e le cessioni di beni ex art. 7-bis del DPR 633/72. La previgente formulazione prevedeva l integrazione della fattura unicamente nel caso di cessione di beni e prestazioni di servizi generici di cui all art. 7-ter DPR 633/72, e l emissione di autofattura in tutti gli altri casi. La modifica comporta altresì l obbligo del cedente per le fatture emesse senza addebito, di indicare almeno l annotazione inversione contabile. La previgente formulazione prevedeva l indicazione del riferimento normativo, che può ora essere sostituita dalla più semplice formulazione sopra indicata. 1.5.2 Nuovo obbligo di emissione di fattura a non residenti Nell obbligo di fatturazione, registrazione e dichiarazione sono state incluse anche le operazioni non soggette ad Iva in base agli artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi (diverse da quelle finanziarie esenti Art. 10, nn. 1)-4) e 9) DPR 633/72) effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore in un altro Stato comunitario. Nella fattura, in luogo dell ammontare dell Iva, deve essere apposta la dicitura inversione contabile, con l eventuale specificazione della disposizione di riferimento; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell Unione Europea. In tale caso, nel documento fiscale deve essere indicata l annotazione operazione non soggetta, ed eventualmente la fonte normativa. Conseguentemente, anche queste operazioni partecipano alla determinazione del volume d affari. Le fatture emesse dal cessionario o committente, in virtù di un obbligo proprio, devono riportare l annotazione autofatturazione. Operazioni territorialmente rilevanti in altro Stato membro dell UE Operazioni soggette a fatturazione Cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetto passivo debitore nello Stato membro dell UE in cui si considera effettuata l operazione Prestazioni di servizi, escluse quelle di cui all art. 10, nn. Da 1) a 4) e 9) del DPR n. 633/1972, effettuate nei confronti di soggetto passivo debitore dello Stato membro dell UE in cui si considera effettuata l operazione Prestazioni di servizi, di cui all art. 10, nn. da 19 a 4) e 9) del DPR 633/1972 Operazioni non soggette a fatturazione Altre prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetto passivo non stabilito nel Paese in cui l operazione è territorialmente rilevante ovvero nei confronti di privato consumatore Cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetto passivo non stabilito nel Paese in cui l operazione è territorialmente rilevante ovvero nei confronti di privato consumatore Circ. 08/13 5/11

Operazioni territorialmente rilevanti al di fuori del territorio dell UE Operazioni soggette a fatturazione Tutte le prestazioni di servizi Tutte le cessioni di beni 1.5.3 Momento di effettuazione degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie Il riformulato art. 39 del DL 331/93 unifica il momento di rilevanza delle operazioni intracomunitarie, agganciato ora alla partenza dei beni dal territorio di origine sia per il cedente che per il cessionario. Previgentemente la cessione era rilevante al momento della partenza dei beni e l acquisizione al momento del loro arrivo a destinazione. 1.5.4 Gli acconti nelle cessioni intracomunitarie Se per una cessione di beni intracomunitaria viene emessa fattura anteriormente al verificarsi del momento di effettuazione, l operazione intracomunitaria si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all importo fatturato. È stata invece cancellata la disposizione che attribuiva analogo effetto anticipatorio al pagamento eseguito anteriormente alla consegna dei beni, di conseguenza, negli scambi intracomunitari di beni gli acconti divengono irrilevanti. Questa irrilevanza degli acconti non riguarda le operazioni nazionali né le prestazioni di servizi intracomunitarie generiche di cui all art. 7-ter DPR 633/72 per le quali continua ad avere rilevanza anche il pagamento come momento di effettuazione dell operazione. Resta inteso che qualora il fornitore, ricevuto il pagamento anticipato, proceda all emissione della fattura, l operazione deve comunque intendersi realizzata, limitatamente all importo fatturato ed il cessionario che riceve la fattura deve provvedere agli adempimenti occorrenti per l applicazione. 1.5.5 Cessioni e trasferimenti di beni effettuati in modo continuativo Con l aggiunta del co. 3 all art. 39 DL 331/93 viene stabilito che le cessioni ed i trasferimenti di beni di cui all art. 41, co. 1 let. a) e co. 2 let. b) e c) (cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi) e gli acquisti intracomunitari, se effettuati in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese (ad esempio cessioni in esecuzione di contratti di somministrazione). 1.5.6 Fatturazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie Non è più obbligo, ma facoltà, l indicazione in fattura della norma di riferimento dell acquisto intracomunitario senza pagamento, o non imponibile o esente. Circ. 08/13 6/11

In relazione agli acquisti intracomunitari viene confermata la modalità di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE, l integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/72, e di conseguenza è estesa anche alle prestazioni di servizi specifici ex art. 7-quater a 7-septies. Le fatture così integrate vanno annotate: - nel registro delle fatture emesse o nei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, con l indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera; - nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell Iva a credito. Per quanto riguarda la procedura di regolarizzazione da effettuare in caso di mancata ricezione della fattura dal fornitore comunitario è ora previsto un maggiore lasso temporale. In caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, l autofattura deve essere emessa entro il giorno15 del mese successivo ovvero entro il 15 del terzo mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell operazione. La fattura relativa ad una cessione intracomunitaria va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e va annotata nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione. Adempimento Operazione Termine di registrazione Modalità Termini Cessione intracomunitaria Emissione fattura 15 del mese successivo all effettuazione dell operazione 15 del mese successivo all effettuazione dell operazione con riferimento al mese di effettuazione dell operazione Integrazione fattura 15 del mese successivo alla ricezione della fattura 15 del mese successivo alla ricezione della fattura con riferimento al mese in cui viene ricevuta la fattura Acquisto intracomunitario Emissione autofattura 15 del terzo mese successivo all effettuazione dell operazione 15 del terzo mese successivo all effettuazione dell operazione con riferimento al mese precedente Fattura integrativa 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria con riferimento al mese precedente 1.6 Volume d affari Le nuove disposizioni modificano significativamente il sistema delle esclusioni dal computo del volume d affari di cui all art. 20, c. 1 DPR 633/72. Circ. 08/13 7/11

Viene confermata l irrilevanza ai fini iva dei passaggi di beni tra attività separate e delle cessioni di beni ammortizzabili, anche dei beni inclusi nelle voci B.I.3) e B.I.4) dello stato patrimoniale attivo di cui all art. 2424 c.c. (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo delle opere dell ingegno, licenze, marchi e simili). Rispetto alla precedente formulazione sono ora compresi nel volume d affari anche le prestazioni di servizi fuori campo Iva ai sensi dell art. 7-ter DPR 633/72, ovvero le prestazioni di servizi generici rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE non soggette ad Iva. Confluiscono nel volume d affari altresì i servizi non generici (art. 7-quater e 7-quinquies) e le cessioni di beni fuori campo per carenza del requisito territoriale (art. 7-bis). Tali operazioni non rilevano, tuttavia, ai fini dell acquisizione dello status di esportatore abituale. L inclusione delle prestazioni intracomunitarie generiche hanno ovvie implicazioni con riguardo agli adempimenti sui quali influisce l ammontare del volume d affari (periodicità della liquidazione Iva, modalità di tenuta delle scritture contabili). Operazioni rientranti nel volume d affari Operazioni territorialmente rilevanti Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in Italia: - imponibili - non imponibili - esenti Cessioni di beni in transito o in deposito doganale Prestazioni generiche rese a soggetti stabiliti in altro Stato membro dell UE Operazioni non rilevanti territorialmente Prestazioni diverse territorialmente rilevanti nel territorio di altro Stato membro rese nei confronti di soggetti ivi stabiliti Cessioni di beni esistenti in altro Stato membro effettuate nei confronti di soggetti ivi stabiliti Prestazioni generiche rese a soggetti stabiliti al di fuori del territorio comunitario Prestazioni diverse territorialmente rilevanti in un Paese terzo rese nei confronti di soggetti ivi stabiliti Cessioni di beni esistenti in un Paese extracomunitario effettuate nei confronti di soggetti ivi stabiliti Operazioni non rientranti nel volume d affari Operazioni territorialmente rilevanti Cessioni di beni ammortizzabili, comprese: - Cessioni di diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno - Concessioni, licenze, marchi e diritti similari Passaggi tra attività separate Circ. 08/13 8/11

1.7 Base imponibile in valuta estera Ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo: - il cambio del giorno di effettuazione dell operazione, - o, il giorno di emissione della fattura (nel caso di omessa indicazione del giorno di effettuazione). In mancanza, la quantificazione è eseguita sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro può essere fatta in virtù del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea. 1.8 La fattura elettronica Modificando il comma 3 dell art. 21 DPR 633/72 è stata semplificata l emissione delle fatture in forma elettronica. Per fattura elettronica ora si intende il documento emesso e ricevuto in qualunque formato elettronico. L utilizzo della fattura elettronica richiede il consenso da parte del destinatario. Le regole valide per la conservazione e compilazione delle fatture elettroniche è ancora da definire con un decreto dell Agenzia delle Entrate. 1.9 Fatturazione differita per i servizi Oltre alla classica fatturazione differita riferita alle cessione di beni i cui trasporti sono documentati da d.d.t., diventa possibile emettere fattura entro il giorno quindici del mese successivo (ferma restando l imputazione alla liquidazione del mese di effettuazione dell operazione) anche nei seguenti casi: - servizi generali (art. 7-ter DPR 633/72) resi ad operatore comunitario o extracomunitario - purché unica e riepilogativa, per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare. 1.10 Operazioni rilevanti in Italia e debitori d imposta Operazione Prestatore/cedente Committente/ cessionario Debitore Adempimento Prestazione di servizi generica Soggetto extracomunitario Prestazione di servizi su bene immobile esistente in Italia Soggetto extracomunitario Circ. 08/13 9/11

o extracomuniatrio non Prestatore non stabilito Ristorazione e catering effettuata in Italia o nel corso di un trasporto intracomunitario o parte di trasporto intracomunitario con partenza dall Italia Soggetto extracomunitario o extracomunitario non Prestatore con stabilito Trasporto di persone per il tragitto riguardante l Italia Soggetto excomunitario o extracomunitario non Prestatore non stabilito (o non imponibile) Locazione a breve termine di mezzi di trasporto messi a disposizione in Italia ed utilizzati in ambito comunitario ovvero messi a disposizione fuori dell UE ed utilizzati in Italia Soggetto extracomunitario o extracomunitario non Prestatore non stabilito Prestazioni di servizi relativi all accesso a manifestazioni didattiche, educative, di divertimento, fiere, convegni, ecc., svoltesi in Italia Soggetto extracomunitario o extracomunitario non Prestatore non stabilito Cessione di bene esistente Soggetto extracomu- Circ. 08/13 10/11

nitario o extracomunitario non Cedente non stabilito Circ. 08/13 11/11