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Circolare n. 1/2015 Pagina 1 di 9 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 1/2015 del 23 gennaio 2015 (tutte le circolari sono consultabili anche sul nostro sito all indirizzo www.bdassociati.it ) Riferimenti normativi: IVA 2015 Provvedimento Agenzia Entrate del 15 gennaio 2015, prot. 2015/4774 Provvedimento Agenzia Entrate del 15 gennaio 2015, prot. 2015/4777 Indice: 1. Dichiarazione annuale Iva per l anno d imposta 2014 (Modello Iva 2015) 2. Comunicazione annuale dati Iva per l anno d imposta 2014 1. Dichiarazione annuale Iva per l anno d imposta 2014 (Modello Iva 2015) Con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015, protocollo 2015/4774, sono stati approvati i modelli e le relative istruzioni da utilizzare per la predisposizione della dichiarazione annuale IVA/2015, relativa all anno di imposta 2014. Si riepilogano, di seguito, gli aspetti di maggiore interesse da rispettare per un corretto adempimento, nonché le principali novità contenute nella dichiarazione stessa e nelle relative istruzioni. Termini e modalità di presentazione della dichiarazione La dichiarazione Iva relativa all anno d imposta 2014 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2015 ed il 30 settembre 2015, nel caso di presentazione in forma autonoma (svincolata da Unico), ovvero entro il 30 settembre 2015, nel caso in cui venga presentata in forma unificata (in Unico 2015).

Circolare n. 1/2015 Pagina 2 di 9 Forma di presentazione La dichiarazione IVA annuale deve obbligatoriamente essere presentata in forma autonoma (cioè non in forma unificata con il modello UNICO) principalmente dai seguenti contribuenti: - società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare nonché soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2014; - società controllanti e controllate che partecipano nel 2014 alla liquidazione dell IVA di gruppo; - i curatori fallimentari per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti; - particolari soggetti (ad es. i venditori porta a porta ) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; - soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2015 e la data di presentazione della dichiarazione relativa all anno d imposta 2014, tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva per conto dei soggetti estinti a seguito dell operazione intervenuta (esempio società incorporante tenuta a presentare la dichiarazione per conto della società incorporata). La dichiarazione IVA annuale può, in ogni caso, essere facoltativamente presentata in forma autonoma (cioè non in forma unificata con il modello UNICO 2015) da TUTTI i contribuenti. La circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011 dell Agenzia delle Entrate, ha infatti chiarito che la presentazione della dichiarazione Iva annuale può essere sempre effettuata in forma autonoma, indipendentemente dal saldo (a debito o a credito o a zero) risultante dalla stessa. TUTTI i contribuenti che, anche facoltativamente, presentano la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma rispetto ad Unico, entro il 02 marzo 2015 (il 28 febbraio 2015 cade di sabato), sono altresì esonerati dall obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva relativa all anno d imposta 2014. Nota Coloro che intendono compensare nel modello F24 (compensazione orizzontale) il credito Iva annuale 2014, avranno convenienza ad anticipare al mese di febbraio 2015 la presentazione in forma autonoma (svincolata da Unico) della dichiarazione Iva in quanto, come noto, in generale: a) il credito Iva annuale 2014 può essere liberamente compensato nel modello F24 già dal 1 gennaio 2015 solo per importi inferiori ad 5.000 annui; b) la compensazione orizzontale del credito Iva annuale 2014 per importi superiori ad 5.000 annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale da cui emerge il credito stesso; quindi, se presentata entro febbraio 2015, la compensazione orizzontale potrà avvenire già a partire dal 16 marzo 2015; c) la compensazione orizzontale del credito Iva annuale 2014 per importi superiori ad 5.000 annui, può avvenire utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (tale modalità è consigliata anche per importi inferiori a 5.000); d) la compensazione orizzontale del credito Iva annuale 2014 per importi superiori ad 15.000 annui, può essere effettuata solo previa apposizione nella dichiarazione Iva annuale dalla quale emerge il credito da utilizzare, del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Si evidenzia altresì che: Dal 1 gennaio 2014, il limite massimo annuale di crediti fiscali compensabili orizzontalmente in F24 è fissato in euro 700.000,00 (il precedente limite era di euro 516.456,90). Dal 1 ottobre 2014, il modello F24 con saldo a zero per effetto di compensazioni, va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate.

Circolare n. 1/2015 Pagina 3 di 9 Termini di versamento dell imposta Il versamento del conguaglio annuale dell Iva dovuto sulla base della dichiarazione Iva va effettuato entro il 16 marzo di ciascun anno, se la dichiarazione viene presentata in forma autonoma (per obbligo o per facoltà), a prescindere dalla data di presentazione (anteriore o posteriore al 02 marzo 2015) della dichiarazione stessa. Il versamento è dovuto sempreché l importo risulti essere superiore ad 10,33 ( 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). E consentita al contribuente la possibilità di rateizzare la somma dovuta; in tal caso le rate devono essere di pari importo, la prima deve essere versata entro il termine sopra indicato, mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull importo delle rate successive alla prima è dovuto un interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile; pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via. Solo se la dichiarazione viene invece presentata in forma unificata (in Unico) il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle imposte dovute in base a detta dichiarazione unificata (Unico 2015), maggiorando le stesse, a titolo di interesse, dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche in tale ultimo caso è possibile procedere alla rateizzazione dell importo dovuto applicando, oltre al citato 0,40% (per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo), anche l interesse pari allo 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima. Si ricorda che, nel caso in cui il termine di versamento dovesse cadere di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Principali modifiche e novità più significative del Modello Iva 2015 e relative istruzioni (rispetto a quelle del precedente esercizio) Nel quadro VE: - è stato soppresso il rigo per l annotazione delle operazioni imponibili attive assoggettate all aliquota Iva del 21%; - è stato implementato il rigo VE 30 relativo alle Operazioni che concorrono alla formazione del plafond con l introduzione del nuovo campo 5, riservato all indicazione delle operazioni assimilate alle cessioni all esportazione e di tutte le altre operazioni rilevanti ai fini del plafond, diverse dalle esportazioni, dalle cessioni intracomunitarie e dalle cessioni verso San Marino; - il rigo VE 34, è stato denominato in Operazioni non soggette all imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies (si tratta delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, che lo scorso anno erano indicate al rigo VE 39). Si precisa che dette operazioni extraterritoriali (Ue o ExtraUe), effettuate dal 1 gennaio 2013, vanno obbligatoriamente fatturate, concorrono alla formazione del volume d affari, ma non vanno considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale e del plafond.

Circolare n. 1/2015 Pagina 4 di 9 Nel quadro VF: - è stato soppresso il rigo per l annotazione delle operazioni imponibili passive assoggettate all aliquota Iva del 21%; - è stato implementato il rigo VF 34 contenente i Dati per il calcolo della percentuale di detrazione (prorata) con l introduzione del nuovo campo 8, per tenere conto, nella determinazione del prorata, delle operazioni non soggette, già comprese nel rigo VE 34, che non danno diritto alla detrazione. Nel quadro VX: - il rigo VX 4 è stato modificato per recepire le nuove modalità di esecuzione dei rimborsi Iva previste dal Decreto Legislativo n. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni), per i cui tratti essenziali si rinvia alla nostra Circolare Studio n. 8/2014 del 05/12/2014 Parte I. Sono stati a tal fine: eliminati i campi riservati ai contribuenti virtuosi; introdotto il campo 6 riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia; inserite apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio per attestare le condizioni di operatività e di solidità patrimoniale. A solo titolo informativo si ricorda anche che: - quadro VA: nel rigo VA 13 va indicato l ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei confronti di condomìni; - quadro VF: come l anno scorso, è sdoppiata l indicazione dell ammontare delle operazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell Iva; precisamente: gli acquisti e le importazioni per i quali è oggettivamente o soggettivamente esclusa o ridotta, la detrazione (totale o parziale) dell Iva, ai sensi dell art. 19-bis1, DPR 633/72 o di altre disposizioni, devono essere riepilogati, al netto dell Iva, al rigo VF 17 (esempio: l acquisto di un autovettura per la quale opera la limitazione della detrazione al 40%); per gli acquisti con indetraibilità oggettiva limitata dovrà essere riportata in tale rigo solo la quota parte di imponibile corrispondente all imposta indetraibile, mentre la restante quota, per la quale è esercitata la detrazione, va riportata nei righi del quadro VF corrispondenti all aliquota applicata; gli acquisti e le importazioni per i quali non è ammessa la detrazione in quanto effettuati da contribuenti che svolgono operazioni esclusivamente esenti (qualora venga presentata la dichiarazione annuale), afferenti operazioni esenti effettuate in via occasionale, afferenti attività esenti (qualora vengano effettuate anche operazioni imponibili occasionali), nonché gli acquisti afferenti le operazioni non soggette di cui agli articoli da 7 a 7-septies che se effettuate nel territorio dello Stato non darebbero diritto alla detrazione, devono essere riepilogati, al netto dell Iva, al rigo VF 18; - quadro VX: la compilazione è riservata ai soli soggetti che presentano la dichiarazione Iva in forma autonoma; - quadro VT: la ripartizione su base regionale dei corrispettivi nei confronti di consumatori privati è un obbligo e non una facoltà.

Circolare n. 1/2015 Pagina 5 di 9 Controlli da effettuare e preparazione documenti Al fine di una pronta e corretta redazione della dichiarazione IVA, riepiloghiamo gli ormai abituali controlli contabili da effettuare, nonché i registri ed i documenti da preparare: - stampa di un bilancio di verifica al 31/12/2014; - stampa delle schede contabili clienti-fornitori e controllo della correttezza dei saldi al 31/12/2014; - stampa della scheda contabile del conto Erario c/iva; - stampa della scheda contabile del conto Enti diversi c/compensazione ; - stampa delle seguenti schede contabili e determinazione dell'ammontare IMPONIBILE di: beni ammortizzabili, compresi quelli di importo inferiore a 516,46, con fotocopia delle relative fatture di acquisto e di vendita, segnalando eventuali cessioni di beni "usati" assoggettati alla normativa del "regime del margine"; canoni di leasing, con copia contratti stipulati nel corso del 2014 (anche in caso di IVA indetraibile), canoni di locazione, noleggio, ecc.; beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni e servizi (merci, materie prime, sussidiarie, semilavorati, imballi, ecc.). Si rammenta che per ricavare il valore IMPONIBILE dalle schede di contabilità intestate ai relativi conti, si avrà cura di: a) aggiungere al relativo saldo (una volta verificato), le eventuali fatture registrate nel conto "fatture fornitori da ricevere" nel corso dell'anno 2014 (afferenti acquisti di competenza dell'anno 2013) e sottrarre quelle eventualmente già registrate nel corso dell'anno 2015 (afferenti acquisti di competenza dell'anno 2014); b) rettificare il saldo, in relazione alle eventuali operazioni NON IVA, come ad esempio spese anticipate art. 15, bolli, oneri bancari, ecc., oppure per quanto riguarda i canoni di leasing o di locazione, in merito alle operazioni afferenti ratei e risconti; - registri IVA ACQUISTI, VENDITE e, se esistente, CORRISPETTIVI, aggiornati e stampati al 31/12/2014; - stampa del prospetto riepilogativo dei progressivi annuali o c.d. 13^ liquidazione; - ammontare complessivo delle operazioni (suddivise in imponibile e imposta) effettuate nei confronti di privati consumatori (cioè coloro privi di partita IVA), comprese quelle annotate sul registro dei corrispettivi; - fotocopie attestanti i versamenti dell'iva, effettuati con Mod. F24 e Mod. F24 immatricolazione auto UE, compreso l'eventuale acconto di dicembre 2014 e, se esistente, la documentazione relativa ad eventuali regolarizzazioni e ravvedimenti operosi, nonché del versamento Iva effettuato in seguito all'adeguamento ai parametri, e fotocopie delle eventuali compensazioni effettuate nel corso del 2014 con l Iva dovuta o del credito Iva del 2013 utilizzato in compensazione dell IVA stessa o di altri tributi o contributi nel corso del 2014 e del 2015; - specifica della natura delle fatture emesse per operazioni esenti (art.10), o, preferibilmente, fotocopia delle fatture; - fotocopia di eventuali istanze per la richiesta di rimborsi/compensazioni infrannuali Iva nel corso del 2014, ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. 633/72, nonché fotocopie delle compensazioni dei crediti in parola effettuate nel 2014 e 2015 con modello F24; - per i beneficiari di crediti d'imposta nel corso del 2014, fotocopia della documentazione attestante i requisiti e la determinazione del credito stesso; - eventuali operazioni effettuate nei confronti di soggetti terremotati; - copia della dichiarazione IVA per l'anno 2013, qualora non in nostro possesso; - fotocopia delle liquidazioni periodiche annotate mensilmente o trimestralmente; - fotocopia delle operazioni di cui all art. 10 n. 27-quinquies (cessioni di beni per i quali non vi era il diritto di detrazione dell IVA all atto dell acquisto);

Circolare n. 1/2015 Pagina 6 di 9 - ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei confronti dei condomini; - fotocopia documenti attestanti acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine; - fotocopia delle fatture relative alle eventuali cessioni/acquisizioni di auto (non merci) del 2014; - fotocopia degli acquisti da soggetti che nel 2014 hanno applicato il cosiddetto nuovo regime dei minimi introdotto e disciplinato dall art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011; - fotocopia delle fatture relative alle eventuali operazioni di cessione/acquisto effettuate ai sensi dell articolo 32-bis del D.L. 83/2012 (cosiddetto nuovo regime Iva per cassa in vigore dal 01/12/2012); - fotocopia delle fatture relative ad operazioni (attive e passive) soggette all imposta con il meccanismo del reverse charge (rottami, oro, subappalti in edilizia, fabbricati strumentali e abitativi, telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato); - fotocopia delle fatture o ammontare complessivo dell imponibile e dell Iva detratta per l acquisto e per le spese di gestione di telefoni cellulari (solo nel caso in cui la detrazione dell Iva venga operata in misura superiore al 50%). Se l'azienda ha operato con l'estero: - bollette di importazione per acquisti extra-cee; - ammontare delle fatture di vendita extra-cee; - modelli INTRA relativi ad acquisti e cessioni intracomunitarie di beni e a prestazioni di servizi intracomunitari rese e ricevute, effettuate nel corso del 2014 (presentati alla Dogana competente, se non predisposti dallo Studio); - in relazione ad operazioni avvenute con la Repubblica di San Marino, specificare: l'ammontare delle cessioni di beni, l'ammontare degli acquisti di beni senza il pagamento dell'iva (autofatture art. 17, comma 2) e l'ammontare degli acquisti di beni con il pagamento dell'iva o, preferibilmente, fotocopia delle fatture; - fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, suddivisi fra acquisti di beni e prestazioni di servizi, registrati nel 2014; - fotocopie delle fatture o specifica dell'ammontare delle operazioni Ue ed extraue non soggette ad Iva, in quanto non territorialmente rilevanti, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, registrate nel 2014, suddivise, per tipologia di articolo Iva applicato, fra cessioni di beni e prestazioni di servizi; - stampa, se possibile, dell'elenco clienti residenti con lettera d'intento "per i quali sono state emesse fatture non imponibili art. 8 lettera c) o, in alternativa, registro delle lettere d'intento" ricevute (ai soli fini di un controllo), unitamente a copia delle ricevute di presentazione telematica delle dichiarazioni di intento ricevute, relative ad operazioni effettuate nel 2014; - stampa, se possibile, dell'elenco fornitori con lettera d'intento "per acquisti con utilizzo di plafond, effettuati nel corso del 2014 o in alternativa registro delle lettere d'intento emesse (ai soli fini di un controllo); al riguardo, si ricorda che gli acquisti e le importazioni possono essere fatte senza pagamento dell imposta, in ciascun anno, nel limite dell ammontare complessivo delle cessioni e prestazioni, di cui agli artt. 8, lett. a) e b), 8 bis e 9, registrate nell anno precedente sul registro delle fatture emesse; invece, per quanto riguarda la verifica dell utilizzo mensile del plafond, l attenzione va posta agli acquisti effettuati e alle importazioni fatte nel mese di riferimento; - fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare relativo alle operazioni assimilate alle cessioni all esportazione previste dall art. 8-bis ed alle operazioni non imponibili art. 9); - fotocopia delle fatture o specifica dell'ammontare relativo ad operazioni di cui all'art. 74 del DPR 633/72.

Circolare n. 1/2015 Pagina 7 di 9 2. Comunicazione annuale dati Iva per l anno d imposta 2014 Entro il 02/03/2015 (il 28/02/2015 cade di sabato) deve essere presentata la comunicazione dati Iva relativa all anno 2014. Il 2014 è l ultimo anno per il quale occorre presentare la comunicazione dati Iva. La Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha infatti abrogato tale adempimento a decorrere dalla dichiarazione relativa all Iva dovuta per il 2015 (la dichiarazione annuale Iva per l anno d imposta 2015 dovrà essere obbligatoriamente presentata in forma autonoma entro il mese di febbraio 2016, prendendo di fatto il posto della comunicazione dati). Si precisa che la comunicazione in questione non è finalizzata alla determinazione dell imposta dovuta dal contribuente e, pertanto, non ha natura dichiarativa; ciò comporta l impossibilità di integrare o rettificare eventuali errori o omissioni riportati nella comunicazione già presentata utilizzando l istituto del ravvedimento operoso e, conseguentemente, i dati corretti dovranno essere riportati in sede di dichiarazione annuale Iva. L omissione, l incompletezza o l inesattezza della comunicazione comporta l applicazione di una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 (art. 11 del D. Lgs. 471/97). Modalità di presentazione Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero tramite intermediari abilitati. Ambito soggettivo Sono obbligati alla presentazione della comunicazione i titolari di partita Iva obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva, anche se nell anno di riferimento non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche. Fanno eccezione a quanto sopra e sono, pertanto, esonerati dalla presentazione, ad esempio: - coloro che per l anno di imposta hanno registrato solo operazioni esenti di cui all art. 10 del D.P.R. n. 633/72. L esonero non si applica qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati registrati acquisti con Iva dovuta da parte del cessionario con il c.d. metodo del reverse charge ; - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/72; - gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti ecc.; - le imprese individuali che abbiano dato in affitto l unica azienda e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell Iva nell anno cui si riferisce la comunicazione; - le Regioni, le Province, i Comuni e gli organi e le amministrazioni dello Stato; - i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; - le persone fisiche che nel 2014 hanno realizzato un volume d affari uguale o inferiore a 25.000 (ancorché tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale); - le persone fisiche che si sono avvalse nel 2014 del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011 (cosiddetto nuovo regime dei minimi); - i contribuenti che presentano in forma autonoma la dichiarazione Iva annuale entro il 02/03/2015 (il 28/02/2015 cade di sabato).

Circolare n. 1/2015 Pagina 8 di 9 Modello e istruzioni La comunicazione annuale dati Iva deve essere redatta utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011 (il modello non presenta pertanto modifiche rispetto a quello del precedente esercizio). Con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015, protocollo n. 2015/4777, sono state approvate le istruzioni per la compilazione di detto modello (le istruzioni hanno invece subito alcune modifiche, non sostanziali, rispetto a quelle del precedente esercizio, resesi necessarie essenzialmente ai fini di un loro adeguamento alla vigente normativa prevista dal Decreto ministeriale del 17/06/2014 in tema di conservazione e di modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto). Contenuto della comunicazione Essenzialmente, nel modello di comunicazione, occorre riportare le risultanze complessive delle liquidazioni Iva periodiche, ovvero le risultanze annuali, se il contribuente non è tenuto a tale adempimento, al fine di determinare l Iva dovuta o a credito, senza tenere conto di eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale, quale ad esempio il calcolo definitivo del pro-rata. Si precisa inoltre che, ai fini della comunicazione, non rilevano: - le compensazioni effettuate nell anno d imposta; - il riporto del credito Iva relativo all anno precedente; - i rimborsi infrannuali richiesti, nonché la parte del credito Iva relativo all anno d imposta che il contribuente intende chiedere a rimborso. Compilazione del modello Di seguito si forniscono le istruzioni per la compilazione dei righi maggiormente significativi. Operazioni attive (Rigo CD1) Tale riquadro si compone di un unico rigo (CD1) suddiviso in cinque distinti campi: - Campo 1: occorre indicare l ammontare complessivo, al netto dell Iva, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, le operazioni attive senza addebito di Iva per effetto del reverse charge, nonché, le operazioni (Ue ed extraue), fatturate e non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. 633/72, che concorrono alla formazione del volume di affari. Si tratta, in pratica, delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette annotate nei registri Iva. - Campo 2: deve essere indicato l ammontare complessivo delle operazioni non imponibili, già ricompreso nel campo 1, quali, ad esempio, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate ad esportatori abituali, le esportazioni dirette e triangolari, le cessioni all esportazione di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all esportazione entro 90 giorni dalla consegna, le operazioni assimilate alle cessioni all esportazione, i servizi internazionali connessi con gli scambi internazionali, le cessioni di beni a residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, i margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati di cui al D.L. n. 41/95 (non vanno riportate le cessioni intracomunitarie di beni, da indicare nel successivo CD1 campo 4).

Circolare n. 1/2015 Pagina 9 di 9 - Campo 3: deve essere indicato l ammontare complessivo, già ricompreso nel campo 1, delle operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72 e altre disposizioni). - Campo 4: deve essere indicato l ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni non imponibili, già ricomprese nel campo 1. Vanno indicate anche le cessioni intracomunitarie di oro industriale e argento puro, di oro da investimento nonché le cessioni intracomunitarie di rottami. - Campo 5: devono essere indicate le cessioni di beni strumentali, già ricomprese nei campi precedenti. Operazioni passive (Rigo CD2) Anche tale rigo si compone di cinque campi: - Campo 1: deve essere indicato l ammontare complessivo, al netto dell Iva, degli acquisti all interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti ai fini dell Iva, nonché degli acquisti annotati ai sensi degli artt. 17, commi 2-5 - 6 e 7, e 74 commi 7-8, del DPR 633/72 e degli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione. - Campo 2: deve essere indicato l ammontare complessivo degli acquisti non imponibili, già ricompreso nel campo 1, ossia: gli acquisti interni e le importazioni effettuati senza pagamento dell Iva attraverso l utilizzo del plafond e quelli oggettivamente non imponibili effettuati senza l utilizzo del plafond come, ad esempio, gli acquisti nazionali interni non imponibili ex art. 9. (non vanno riportati gli acquisti intracomunitari di beni, da indicare nel successivo CD2 campo 4). - Campo 3: devono essere indicati gli acquisti esenti, le importazioni non soggette ad imposta (art. 68 DPR 633/72) e le importazioni di oro da investimento, già ricompresi nel campo 1. Non deve essere compreso l ammontare degli acquisti intracomunitari di beni esenti, in quanto da indicare nel successivo campo 4. - Campo 4: vanno indicati gli acquisti intracomunitari di beni, già ricompresi nel campo 1, inclusi quelli di rottami e quelli effettuati senza pagamento dell imposta per effetto dell utilizzo del plafond. Sono compresi anche gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all art. 40, comma 2, del D.L. 331/93 nonché quelli di cui all art. 40, comma 2 (triangolazione comunitaria con intervento dell operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente). - Campo 5: occorre indicare gli acquisti di beni strumentali già ricompresi nei campi precedenti. In tale campo vanno indicati i beni ammortizzabili, materiali o immateriali, compresi i beni di costo inferiore a 516,46 e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing, i beni strumentali non ammortizzabili (es. terreni). In tale campo vanno inoltre indicati i canoni relativi a beni strumentali acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o altro titolo oneroso. Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti. Studio BD e Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.