LA CERTIFICAZIONE UNICA



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Transcript:

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO LA CERTIFICAZIONE UNICA MAURIZIO AGATE 6 febbraio 2015

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Fonti normative art. 4, D.P.R. n. 322/1998 D.Lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni)

L art. 4, comma 6-ter, D.P.R. n. 322/1998 I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l ammontare complessivo delle dette somme e valori, l ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. 3

L adempimento obbligatorio consiste in: - Obbligo di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi di lavoro autonomo, dei redditi diversi e delle provvigioni (nuovo modello CU); - Obbligo di certificazione dei dividendi (modello CUPE). 4

L art. 4, comma 6-quater e quinquies, D.P.R. n. 322/1998 6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Quest anno il termine è il 2 marzo. 6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. [...]. Quest anno il termine è il 9 marzo. 5

N.B. NON è previsto l invio telematico per le certificazioni degli utili distribuiti e dei proventi ad essi equiparati 6

art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 175/2014 1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell anno precedente, che può essere accettata o modificata. 7

N.B. L invio telematico della certificazione unica non elimina l obbligo di presentazione del Mod. 770, da inviare telematicamente entro il 31 luglio di ciascun anno. Devono, infatti essere inviate entro il 7 marzo tutte le Certificazioni Uniche, anche quelle relative a redditi che potenzialmente non possono essere dichiarati con il Mod. 730 (ad esempio, reddito di lavoro autonomo abituale). La C.U. 2015 dovrà essere consegnata al percipiente ed inviata telematicamente all Agenzia delle Entrate anche qualora allo stesso, a fronte di una cessazione avvenuta nel corso dell anno 2014, sia già stato rilasciato un Modello CUD 2014. 8

REDDITI OGGETTO DI CERTIFICAZIONE redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, nonché a ritenuta a titolo d imposta e ad imposta sostitutiva; redditi di lavoro autonomo di cui all art. 53, TUIR, soggetti a ritenuta; redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta; provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d affari; corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d imposta, per prestazioni relative a contratti d appalto; provvigioni derivanti da vendita a domicilio; 9

(segue): indennità corrisposte per la cessazione: di rapporti di agenzia delle persone fisiche [art. 17, comma 1, lett. d), TUIR]; da funzioni notarili [art. 17, comma 1, lett. e), TUIR]; dell attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma [art. 17, comma 1, lett. f), TUIR]. Oltre ai redditi occorre indicare: - le relative ritenute operate; - le detrazioni effettuate; - dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all INPS (comprensiva delle Gestioni ex ENPALS ed ex INPDAP) - dati assicurativi INAIL. 10

Criteri di imputazione I dati fiscali contenuti nella C.U. riguardano solo i compensi effettivamente pagati nel periodo d imposta (criterio di cassa). I dati previdenziali comprendono i contributi e le somme ad essi attinenti dovuti anche se non corrisposti al percipiente nel corso dell anno (criterio di competenza). 11

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA C.U. persone fisiche che esercitano arti e professioni; persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole; aziende coniugali se l attività è esercitata in società, tra coniugi residenti nel territorio italiano; condomìni; società di capitali (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio italiano; enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio italiano; 12

(segue): i Trust; enti non commerciali (enti pubblici, tra cui Regioni, Province, Comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio italiano; Amministrazioni dello Stato (comprese quelle con ordinamento autonomo); associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali di cui agli artt. 22 e 23, Legge n. 142/1990 e altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti; società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio italiano; 13

(segue): società di persone (società semplici, Snc, Sas) residenti nel territorio italiano; società di armamento residenti nel territorio italiano; società di fatto o irregolari residenti nel territorio italiano; società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio italiano; gruppi europei di interesse economico (GEIE); curatori fallimentari e commissari liquidatori; eredi che non proseguono l attività del sostituto d imposta deceduto. 14

SOGGETTI ESONERATI privati datori di lavoro, per i compensi erogati a collaboratori familiari, agli autisti e ai giardinieri soggetti che erogano esclusivamente indennità e rimborsi che non determinano reddito per il percipiente (es. coniuge del professionista che lavora in qualità di lavoratore subordinato) 15

LA TRASMISSIONE TELEMATICA Il soggetto obbligato: - PROVVEDE AUTONOMAMENTE (trattasi di facoltà non di obbligo) - PROVVEDE TRAMITE INTERMEDIARIO ABILITATO il flusso telematico può essere scisso in due inviando separatamente: - la certificazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, - La certificazione dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 16

N.B. Se la trasmissione telematica è effettuata da un intermediario, questo può inviare in un unico file le comunicazioni relative a più clienti sostituti d imposta. 17

Intermediari abilitati alla trasmissione telematica art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. n. 241/1997; le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; i centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati; 18

(segue): i centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati; i centri di assistenza fiscale per le imprese; gli studi professionali in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti iscritti in albi, collegi o ruoli (decreto dirigenziale 18.2.99); le società di servizi in cui più della metà del capitale sociale sia posseduta da soggetti iscritti in albi, collegi o ruoli (decreto dirigenziale 18.2.99); coloro che esercitano abitualmente l attività di consulenza fiscale; gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari. i notai iscritti nel ruolo dei notai esercenti nel collegio di cui all art. 24, Legge n. 89/1913 (Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012); 19

Altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica della C.U.: le Amministrazioni dello Stato; le società appartenenti a gruppi societari individuate dall art. 3, comma 2-bis, D.P.R. n. 322/1998, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione telematica. La trasmissione telematica può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo. 20

N.B. Gli intermediari sopra individuati sono obbligati ad utilizzare esclusivamente il servizio telematico Entratel. 21

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La modulistica

FRONTESPIZIO Prima selezione: - Comunicazione ORDINARIA nessuna casella deve essere barrata - Comunicazione di ANNULLAMENTO La barratura produce la cancellazione di una C.U. trasmessa; per l annullamento si trasmette solo la parte anagrafica della C.U da annullare - Comunicazione SOSTITUTIVA La barratura produce la sostituzione di una C.U. trasmessa; occorre allegare la nuova C.U. completa 23

(segue): firma della dichiarazione Occorre riportare il numero delle C.U. dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e il numero delle C.U. dei redditi di lavoro autonomo e assimilati che compongono il flusso telematico. La CASELLA CT deve essere barrata se il flusso telematico contiene i dati per la ricezione dei dati del 730-4. 24

(segue): firma della dichiarazione Fino al 31/12/2014, i sostituti d imposta, entro il 31 marzo, utilizzando il modello CSO, Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle Entrate, dovevano segnalare: l utenza telematica da utilizzare ovvero l intermediario presso il quale ricevere i Modd. 730-4 Ora l adempimento concernente la PRIMA SEGNALAZIONE viene eliminato e, con l inserimento nella C.U., anticipato al 7 marzo. 25

(segue): firma della dichiarazione Se il Sostituto d imposta aveva in passato già validamente presentato una comunicazione CSO, non deve compilare il quadro CT. I sostituti che intendono variare i dati già comunicati in precedenza (es. modifica dell intermediario) NON devono usare la C.U., ma il modello CSO già in uso, Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle Entrate. Il quadro CT non va compilato per la C.U. contenente solo redditi di lavoro autonomo e assimilati e per annullamenti e sostituzioni. 26

C.U. redditi di lavoro dipendente e assimilati PREMESSA I DATI FISCALI della C.U. sono gli stessi che dovevano essere indicati nella PARTE B del modello CUD. Le indicazioni che venivano fornite nelle ANNOTAZIONI del modello CUD ora sono riportate in specifiche caselle. 27

(segue): DATI FISCALI I dati fiscali sono suddivisi nelle seguenti SEZIONI: Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi Ritenute Acconti 2014 dichiarante Acconti 2014 coniuge Crediti non rimborsati dichiarante Crediti non rimborsati coniuge Oneri detraibili Detrazioni e crediti 28

(segue): Previdenza complementare Oneri deducibili Altri dati Somme erogate per l incremento della produttività del lavoro Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta Compensi relativi agli anni precedenti Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico. 29

(segue): Nel modello CUD i redditi corrisposti, erano suddivisi in sole due categorie: quelli per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all articolo 13, commi 1, 3 e 4 del TUIR (ex campo 1) quelli (solo redditi assimilati) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all articolo 13, comma 5 e 5-bis del TUIR (campo 2). 30

(segue): Nella C.U. i redditi corrisposti sono suddivisi in 4 categorie: quelli per cui è possibile fruire della detrazione di cui all articolo 13, comma 1 e dell agevolazione dell 1-bis, del TUIR (campo 1); quelli per cui è possibile fruire della detrazione di cui all articolo 13, commi 3 e 4 del TUIR, evidenziati nel campo 3 (nel CUD l importo era compreso nel campo 1), quelli (solo redditi assimilati) per cui è possibile fruire della detrazione di cui all articolo 13, comma 5 del TUIR (nel CUD l importo era compreso nel campo 1), ora campo 4 assegni erogati dal coniuge per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all articolo 13, comma 5-bis del TUIR (nel CUD l importo era compreso nel campo 2) ora esposti a campo 5. 31

(segue): L indicazione «tempo determinato»/«tempo indeterminato» (che era nelle annotazioni) ora viene data in una specifica casella. La durata del rapporto di lavoro (nell anno solare), e l indicazione di eventuali interruzioni, è riportata in specifiche caselle. La data di inizio deve sempre essere quella di assunzione (pertanto per la C.U. 2015, tale data potrà anche essere precedente al 1 gennaio 2014). La data di cessazione non va compilata se al 31 dicembre il rapporto è ancora in corso. 32

(segue): CAMPO 1 Redditi che devono essere indicati nel campo 1: Stipendi Mensilita aggiuntive Indennita di trasferta Indennita e compensi corrisposti da terzi (indenn. malattia/maternità) Compensi derivanti da rapporti di co.co.co/co.co.pro. Borse di studio Trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare Compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro Compensi in natura ecc 33

(segue): Le erogazioni liberali in natura (=cessione beni o servizi o buoni rappresentativi degli stessi), dovranno essere incluse nel campo 1 della C.U. se di valore superiore a euro 258,23; se inferiore, invece, non si riportano nel campo 1. In entrambi i casi dovrà esserne data indicazione nelle Annotazioni della C.U. utilizzando il codice AH. Se lo stesso sostituto d imposta ha corrisposto redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati sia a tempo indeterminato che determinato, dovrà compilare 2 moduli per dare distinta indicazione dell importo del reddito erogato in relazione alle due diverse tipologie di rapporto. 34

(segue): Se lo stesso sostituto d imposta ha corrisposto redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati sia a tempo indeterminato che determinato, dovrà compilare 2 moduli per dare distinta indicazione dell importo del reddito erogato in relazione alle due diverse tipologie di rapporto. In particolare, vanno compilate DUE SEZIONI REDDITI e UNA SOLA SEZIONE RITENUTE (con i dati complessivi del conguaglio). Non è stato chiarito se la sezione RITENUTE deve essere compilata sul primo oppure sul secondo modulo. 35

(segue): CAMPO 4 Redditi che devono essere indicati nel campo 4: le indennità, i gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l esercizio di pubbliche funzioni, sempreché tali prestazioni non siano rese come esercizio di arti e professioni o d impresa commerciale; le indennità percepite per l esercizio di cariche pubbliche elettive; i compensi per l attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale; rendite vitalizie e a tempo determinato. nel CUD l importo era compreso nel campo 1 36

(segue): sezione RITENUTE Punto 11: ritenute IRPEF Le ritenute riportate in questo campo sono già al netto delle detrazioni IRPEF Punti 12, 16, 17 e 19: addizionali IRPEF Il D.Lgs. 175/2014 ha previsto che la data di riferimento per la verifica del domicilio fiscale del contribuente è il 1 gennaio dell anno per il quale le addizionali sono dovute (quindi l addizionale regionale si adegua alle regole previste per quella comunale). 37

(segue): sezioni ACCONTI Il modello di C.U. distingue, in due sezioni distinte, gli acconti del contribuente e quelli del coniuge. Nel modello CUD gli acconti riguardanti il coniuge erano riportati nelle annotazioni (con codice BA). 38

(segue): CREDITI NON RIMBORSATI I campi di questa sezione erano presenti anche nel modello CUD. Nella C.U. sono separatamente evidenziati i dati relativi al coniuge del contribuente (che nel modello CUD andavano riportati nelle annotazioni). 39

(segue): ONERI DETRAIBILI Trattasi di somme direttamente gestite dal datore di lavoro per conto del dipendente, altri oneri sostenuti direttamente dal dipendente e presentati al proprio datore di lavoro per il riconoscimento della detrazione fiscale Questi dati erano riportati anche nel modello CUD, tuttavia con differente modalità di esposizione. Nella C.U. gli oneri detraibili dovranno essere esposti al lordo dell eventuale franchigia prevista dalla legge. 40

(segue): sezione DETRAZIONE E CREDITI I punti da 101 a 114 sono gli stessi del modello CUD. Sono stati aggiunti tre punti dedicati all indicazione del «bonus Renzi». Per le DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA, nel modello CUD i dati dei familiari dovevano essere indicati nelle annotazioni. Nel modello di C.U. è stata introdotta un apposita sezione (che conclude la parte fiscale della C.U.). 41

(segue): I punti da 115 a 118 DATI RELATIVI ALLE IMPOSTE PAGATE ALL ESTERO, nel modello CUD erano riportati solo nelle annotazioni. 42

(segue): sez. PREVIDENZA COMPLEMENTARE Le informazioni riguardanti i punti riportati nella sezione PREVIDENZA COMPLEMENTARE erano presenti anche nel modello CUD sia pure con differente esposizione. Per evidenziare, in capo allo stesso percipiente, più situazioni, verificatesi nel corso dell anno e riconducibili a diversi codici numerici, il sostituto deve dare distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i campi interessati (c.d. compilazione «multi-modulo»). 43

(segue): sezione ONERI DEDUCIBILI In questa sezione si indicano gli oneri deducibili: di cui all articolo 10 del TUIR, nonché gli oneri che, anche se deducibili, non hanno ridotto l imponibile fiscale nel periodo d imposta, la contribuzione versata ad Enti e Casse aventi esclusivamente fini assistenziali le assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. 44

(segue): Nel punto 161 non devono essere riportati i contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari (questi vanno indicati nella sezione PREVIDENZA COMPLEMENTARE). Il punto 161 rimane «mono-modulo» e il dettaglio degli oneri deducibili, considerato dal sostituto di imposta, viene evidenziato nelle annotazioni con il codice AR. 45

(segue): sezione ALTRI DATI La sezione ALTRI DATI contiene informazioni relative: al contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore a euro 300.000,00; al contributo di solidarietà sulle c.d. «pensioni d oro»; al reddito dei frontalieri; all incapienza in sede di conguaglio; all applicazione della maggiore ritenuta; ad altri casi particolari. 46

(segue): sezione SOMME PER INCR.PR.LAV. I punti presenti nel modello di C.U. sono gli stessi del modello CUD. Cambia la numerazione dei campi da compilare. 47

(segue): sezione REDDITI A RIT. D IMPOSTA Anche in questo caso i dati sono gli stessi del modello CUD. Va solo segnalato che per i lavori socialmente utili sono stati introdotti alcuni campi dedicati all esposizione separata dei predetti redditi e delle relative ritenute. Il campo 221 non risulta essere «multi-modulo» pertanto, in caso più situazioni contemporanee da esporre, il campo 221 dovrà contenere il totale, mentre i dettagli dovranno essere forniti nelle annotazioni con codice AX. 48

(segue): sezione COMPENSI ANNI PRECED. Anche in questo caso i dati sono gli stessi del modello CUD. 49

(segue): sezione TFR ( ) La struttura della sezione è analoga rispetto a quella del modello CUD. 50

(segue): DATI PREVIDENZIALI E ASSIST. Le informazioni da fornire sono sostanzialmente le stesse che, fino al 31 dicembre 2014, dovevano essere esposte nella parte C del modello CUD. I dati previdenziali ed assistenziali devono essere inseriti seguendo il criterio di competenza, quindi esponendo nella Certificazione Unica gli importi maturati dal dipendente nel corso dell anno solare oggetto di dichiarazione, anche se relativi a retribuzioni totalmente o parzialmente non corrisposte. 51

(segue): DATI ASSICURATIVI INAIL La C.U., a differenza del modello CUD, prevede l indicazione, nei nuovi campi da 35 a 40, dei dati assicurativi riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre l obbligo di assicurazione all INAIL. Trattasi delle stesse informazioni che, fino al 31 dicembre 2014, trovavano esposizione nella parte C del modello 770 Semplificato. 52

C.U. redditi di lavoro autonomo e provvigioni REDDITI DA CERTIFICARE: redditi di lavoro autonomo di cui all art. 53, TUIR, soggetti a ritenuta; redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta; provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d affari; corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d imposta, per prestazioni relative a contratti d appalto; provvigioni derivanti da vendita a domicilio; indennità corrisposte per la cessazione: di rapporti di agenzia delle persone fisiche [art. 17, comma 1, lett. d), TUIR]; da funzioni notarili [art. 17, comma 1, lett. e), TUIR]; dell attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma [art. 17, comma 1, lett. f), TUIR]. 53

N.B. Contribuenti MINIMI (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13, Legge n. 388/2000): anche se non subiscono ritenute devono ricevere la C.U. Nel caso di erogazione al medesimo percipiente di più compensi, il sostituto ha la facoltà di: compilare un unica C.U. sommando i compensi, sempre che riferiti alla stessa causale; compilare tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nel 2014, numerando progressivamente le singole comunicazioni relative al medesimo percipiente. 54

(segue): DECESSO DEL PERCETTORE (dopo aver percepito i redditi) il sostituto d imposta deve rilasciare la C.U. agli eredi relativamente al soggetto deceduto; nella sezione Dati anagrafici devono essere indicati i dati relativi al defunto. REDDITI CORRISPOSTI DIRETTAMENTE AGLI EREDI il sostituto d imposta deve rilasciare la C.U. agli eredi indicando nella sezione Dati anagrafici i dati dell erede. Al punto 8 ( categorie particolari ) indicare Z. 55

(segue): Punto 1: TIPOLOGIA REDDITUALE Si indica il codice riportato nelle istruzioni. Punto 4: AMMONTARE LORDO Il contributo integrativo previdenziale non va in questo campo. Contribuenti minimi e nuove iniziative produttive, il reddito si indica in questo campo anche se non è stato oggetto di ritenuta. L EVENTUALE QUOTA DI REDDITO NON IMPONIBILE SI RIPORTA NEL SUCCESSIVO PUNTO 7, INDICANDO NEL PUNTO 6 IL CODICE DI ESENZIONE 56

(segue): Casistica redditi esenti: il 25% della quota di redditi derivanti dall utilizzazione economica, da parte dell autore, di marchi di fabbrica, di opere dell ingegno dove la ritenuta a titolo d acconto del 20% è calcolata sulla base imponibile ridotta al 75% o, se l autore ha un età inferiore a 35 anni, al 60%; i compensi di importo inferiore a 25,82 non imponibili ai sensi dell art. 25, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 (sempreché non si tratti di acconti); le somme che non determinano reddito imponibile per attività sportive dilettantistiche (fino a 7.500,00); le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile dei lavoratori rientrati in Italia dopo un esperienza professionale estera (l 80% dell ammontare erogato per le lavoratrici e il 70% per i lavoratori); 57

(segue): i rimborsi ottenuti per le spese anticipate dai percipienti per conto dei preponenti, mandanti o committenti; le quote di provvigioni non soggette a ritenuta (50% oppure 80%); il 15%, a titolo di deduzione forfetaria delle spese, relativamente ai compensi per levata di protesti da parte di segretari comunali; la deduzione forfetaria del 22% sulle provvigioni corrisposte ad incaricati per le vendite a domicilio (cod. V, punto 1); l intero ammontare di compensi erogati ai nuovi contribuenti minimi e quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive. 58

(segue): Punto 8: IMPONIBILE Trattasi della differenza tra somme erogate e somme esenti. Punto 9: RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO. Punto 10: RITENUTE A TITOLO DI IMPOSTA. Punto 12, 13, 15 e 16: ADDIZIONALE REGIONALE e COMUNALE La trattenuta si solo per compensi, rimborsi e indennità relativi all esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche 59

(segue): Punto 20, 21: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI La contribuzione previdenziale a carico del committente è prevista solo per: C utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; M prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; M1 redditi derivanti dall assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere; V provvigioni corrisposte a incaricati per le vendite a domicilio, provvigioni corrisposte a incaricati per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (Legge 25 febbraio 1987, n. 67); 60

(segue): Punto 22: SPESE RIMBORSATE Occorre indicare le spese sostenute da soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale rimborsate dal committente. Per i lavoratori autonomi occasionali, le spese di cui all oggetto riducono l imponibile previdenziale 61

SCHEDA DESTINAZIONE 2, 5, 8 PER MILLE Ciascun contribuente può destinare una quota pari: all otto per mille dell IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa, al 5 per mille dell IRPEF a determinate finalità al 2 per mille dell IRPEF a favore di un partito politico. Queste destinazioni non sono tra loro alternative e, pertanto, possono essere tutte quante manifestate. 62

(segue): Per comunicare la scelta/le scelte, il contribuente che non ha l obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi deve presentare la scheda, in busta chiusa, entro il termine di invio dell UNICO 2015 Persone Fisiche: allo sportello di una banca o ufficio postale che provvederà a trasmetterla all Amministrazione finanziaria. ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). L intermediario abilitato deve rilasciare una ricevuta attestante l impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà (NON OBBLIGO) di accettare la scheda. 63

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO SANZIONI

art. 2, comma 1, D.Lgs. 175/2014 Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. 65

(segue): Il periodo «in deroga a quanto previsto dall art. 12, D.Lgs. n. 472/97» significa che non è possibile beneficiare della c.d. sanzione unica derivante dal cumulo giuridico. Es. Il tardivo invio telematico di venti C.U. comporta una sanzione pari a 2000,00 euro. 66