Fiscal News N. 25. Nuovo ravvedimento: chiarimenti del Videoforum. La circolare di aggiornamento professionale Legge di Stabilità 2015



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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 25 27.01.2015 Nuovo ravvedimento: chiarimenti del Videoforum Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 La Legge di Stabilità 2015 è intervenuta per ritracciare il quadro applicativo del ravvedimento operoso. Nei settori di competenza dell'agenzia delle Entrate, dal 2015 le violazioni potranno essere sanate senza limiti temporali e anche dopo l'inizio di ispezioni tributarie. Con le precisazioni fornite dall Agenzia delle Entrate nell incontro tenuto con la stampa specializzata lo scorso 22 gennaio è stato chiarito che il nuovo ravvedimento potrà essere applicato a tutte le violazioni che, in base alle nuove norme, alla data del 1 gennaio 2015 soddisfano ancora i requisiti per poter accedere al ravvedimento, a prescindere dalla data di commissione. Sono da ritenersi, quindi, incluse anche le violazioni già contestate dall ufficio, ma non ancora interessate da atti accertativi, liquidatori o da controlli automatizzati. Legge di Stabilità 2015 Il comma 637 della Legge di Stabilità 2015 rinnova profondamente l istituto del ravvedimento operoso. Come noto, tale strumento consente all autore di violazioni tributarie (nonché ad i soggetti solidalmente obbligati) di rimediare spontaneamente alle omissioni ed alle irregolarità commesse, secondo specifiche modalità, beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative. In particolare, le nuove regole prevedono: l espansione del periodo durante il quale è possibile ravvedersi, con conseguente rimodulazione delle riduzioni delle sanzioni; il ravvedimento è ora applicabile per tutta la durata del periodo di accertamento (salvo consegna del processo verbale di constatazione); 1

la possibilità di regolarizzare errori ed omissione anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata, o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche; non sarà possibile ravvedersi solo nel caso in cui venga notificato un atto di liquidazione o accertamento. Per espressa previsione legislativa, le sopra citate novità si applicano esclusivamente ai tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate; in tutti gli altri casi (es. tributi locali) continuano ad applicarsi le vecchie regole (ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e decadenza dal ravvedimento in caso di accessi, ispezioni o verifiche). Novità in materia di ravvedimento operoso introdotte dalla Legge di Stabilità Espansione del periodo durante il quale è possibile ravvedersi Possibilità di ravvedersi anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata Modalità Per il perfezionamento del ravvedimento operoso è necessario versare: l imposta o la maggiore imposta non versata (nel caso in cui la violazione sia causa di debito d imposta); gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno: dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 il tasso era dell 1% e dal 1 gennaio 2015 è pari allo 0,50%; la sanzione ridotta, variabile a seconda della sanzione originaria e dei termini entro cui avviene la regolarizzazione Il perfezionamento del ravvedimento operoso richiede Versamento imposta o maggior imposta non versata Versamento interessi legali (anno 2014 pari all 1%, anno 2015 pari allo 0,50%) Versamento sanzione ridotta 2

Nuove sanzioni Con riferimento all entità della sanzione applicabile le alternative sono queste: ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 472/1997); ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall omissione o dall errore (art. 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472/1997); ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997); ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall omissione o dall errore (art. 13, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 472/1997); ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall omissione o dall errore (art. 13, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 472/1997); ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione che corrisponde con la consegna del processo verbale di constatazione da parte della GdF. In ogni caso il pagamento non precluderà l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni o ulteriori controlli da parte dei verificatori. La disciplina del ravvedimento operoso è valida per tutti i tributi, ed in particolare per: le imposte dirette; 3

gli adempimenti del sostituto d imposta (ritenute); IVA e altre imposte indirette (imposta di registro, catastale, ecc.); tributi locali, ma per essi non vi è applicazione di tutte le nuove fattispecie di ravvedimento (sono applicabili solo le lettere a), a-bis) e c). Videoforum Nel corso dell incontro tenuto con la stampa specializzata lo scorso 22 gennaio l Agenzia ha affrontato la questione e ha chiarito che: per quanto riguarda le modalità pratiche di integrazione rispetto al pvc laddove il contribuente decida di integrare soltanto con riferimento ad alcuni dei rilievi l individuazione e la minifestazione di quali rilievi presterà acquiescenza rispetto a quelli per cui verrà presentato ricorso dovranno essere effettuate a cura del contribuente; Un contribuente invia una dichiarazione integrativa relativa ad un periodo di imposta precedente in forma telematica. Dal punto di vista pratico: una volta effettuata la trasmissione, sarà compito del contribuente fornire all'ufficio competente, una copia della dichiarazione stessa; alla stessa sembrerebbe opportuno allegare copia del verbale ed un prospetto di riconciliazione dei rilievi che sono stati inseriti nella integrazione e che, evidentemente, potrebbero avere condotto al pagamento di maggiori imposte con correlate sanzioni ridotte a un quinto del minimo. LA RISPOSTA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Alla luce della possibilità di regolarizzare le violazioni già contestate in un pvc ma non ancora inserite in un avviso di accertamento, al momento della integrazione della dichiarazione dell anno oggetto di ravvedimento, come potranno essere distinti i rilievi ai quali si intende prestare acquiescenza rispetto a quelli per i quali non si accetta la contestazione e dunque si intende proseguire in contenzioso? Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2015, sono mutati i presupposti per accedere all istituto agevolativo. È possibile, infatti, accedere al ravvedimento operoso nonostante la violazione sia stata già constatata mediante pvc. Ciò, tuttavia, non muta la natura e le finalità dell istituto del ravvedimento operoso che rimane un atto di regolarizzazione spontanea da parte del contribuente nel senso che non lo trasforma in un atto di acquiescenza ai rilievi contenuti nel pvc. Pertanto, il contribuente potrà sanare le medesime violazioni ravvedibili in base alla 4

precedente formulazione normativa anche laddove - ed è questo l elemento innovativo - gli sia stato consegnato un pvc, fermo restando l assenza di notifiche degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Sarà onere del contribuente comunicare agli uffici i distinti rilievi per i quali si intende prestare acquiescenza. relativamente all onere di regolarizzare le violazioni prodromiche (es. omessa fatturazione) e quelle conseguenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione) l Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già indicato nelle circolari n. 180 e 192 del 1998 e cioè che questo deve avvenire distintamente; LA RISPOSTA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Si chiede di sapere se nella nuova disciplina del ravvedimento operoso di cui all art. 13, D.Lgs n. 472/97, come modificata dalla Legge di Stabilità, con particolare riguardo alla definizione delle violazioni già constatate, debba ritenersi confermato l orientamento delle circolari n. 180 e n. 192 del 1998, circa l onere di regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche (es. omessa fatturazione) e quelle conseguenziali (omesso versamento, infedele dichiarazione). La Legge di Stabilità per il 2015 pone l obiettivo di incidere significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti. Si punta su un nuovo modello di cooperazione tra l Amministrazione Finanziaria e i contribuenti con l obiettivo di perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, potenziando l istituto del ravvedimento operoso di cui all art. 13 del D.Lgs n. 472 del 1997. Ai tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate si applicano le novità in materia di ravvedimento, comprese quelle relative alla eliminazione della preclusione secondo la quale l istituto del ravvedimento può essere adottato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Le novelle normative, però, non modificano, per il resto, l assetto generale dell istituto del ravvedimento. Pertanto, anche con riguardo alla definizione delle violazioni già constatate, si ritiene che debba ritenersi confermato l orientamento delle circolari n. 180 e 192 del 1998 circa l onere di regolarizzare distintamente le violazioni prodromiche (es. omessa fatturazione) e quelle conseguenziali (omesso versamento infedele dichiarazione). 5

le nuove riduzioni potranno essere applicate a tutte le violazioni che, in base alle nuove norme, alla data del 1 gennaio 2015 soddisfano ancora i requisiti per poter accedere al ravvedimento, a prescindere dalla data di commissione. Sono da ritenersi, quindi, incluse anche le violazioni già contestate dall ufficio, ma non ancora interessate da atti accertativi, liquidatori o da controlli automatizzati. LA RISPOSTA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Si chiede di sapere se la diversificazione delle due soglie temporali per la regolarizzazione (termine fisso, es. un anno dalla commissione della violazione, e termine mobile, es. scadenza della presentazione della dichiarazione) sia correlata alla distinzione tra tributi periodici (o meglio, con dichiarazione periodica) e tributi istantanei, come chiarito dalla circolare n. 180/1998, oppure se ci si debba basare su altri criteri, come emerge dalle circolari n. 41/2005 e n. 2/2011 in ordine a talune violazioni in materia di Iva? In relazione alle due soglie temporali previste dalla disposizione di cui all art. 13 de D.Lgs n. 472/97 termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e un anno dall omissione o dall errore si chiarisce che la diversificazione è in sostanza collegata alla distinzione tra i tributi periodici cui inerisce un obbligo dichiarativo che si rinnova periodicamente, (come per esempio imposte sui redditi, Iva) e i tributi istantanei, per i quali non si configura un obbligo dichiarativo (come per esempio imposta di registro, sulle successioni), come già chiarito dalla circolare n. 180 del 1998. A tal proposito, devono ritenersi ancora attuali le precisazioni contenute nei documenti di prassi circa la correlazione tra «tributi periodici» e «tributi istantanei» da un lato, e le soglie temporali previste dalla disposizione dall altra, nonché gli specifici chiarimenti resi con i citati documenti del 2005 e del 2011. Infine, considerato che le disposizioni recate dalla Legge di stabilità 2015 sono entrate in vigore il 1 gennaio 2015, in virtù del principio del favor rei è possibile ravvedere le violazioni constatate prima di tale data, fermo restando la mancata notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 relative alle violazioni oggetto di regolarizzazione. - - Riproduzione riservata - 6