CITTA DI SAMARATE Provincia di Varese Dal 1 Gennaio 2012 è entrata in vigore l Imposta Municipale Propria di cui all art. 13 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011 n. 214. La base imponibile dell IMU per i fabbricati iscritti in catasto è determinata dal valore della rendita catastale risultante in catasto (la rendita catastale degli immobili emerge dalla visura catastale), rivalutata del 5%, applicando all importo così determinato i nuovi coefficienti moltiplicatori previsti dall art. 13 - comma 4 - del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e precisamente: 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, stalle, scuderie) e C/7 (Tettoie chiuse od aperte), esclusa la categoria catastale A/10; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro); 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituto di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro); 65 (VARIATO NEL 2013) per i fabbricati di gruppo catastale D (fabbricati produttivi, opifici, alberghi etc..) esclusa la categoria D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla propria quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali lo stesso si è protratto; per effettuare il calcolo dell imposta dovuta è importante individuare il momento in cui per il soggetto, nasce il diritto (proprietà, usufrutto ecc..) in forza del quale è tenuto al versamento dell imposta. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Nel caso di unico proprietario, il soggetto sarà tenuto a corrispondere l intero importo del tributo. Nel caso di più soggetti proprietari ognuno di essi sarà tenuto al versamento proporzionalmente alla propria quota di possesso. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione, il versamento dell imposta municipale propria regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta, ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che sia individuato l immobile a cui i versamenti si riferiscono e che ne sia data comunicazione all ente impositore. L imposta è determinata applicando alla base imponibile (che è data dalla rendita catastale x rivalutazione del 5% x nuovo coefficiente moltiplicatore), l aliquota vigente nell anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce. Determinazione = dell imposta Rendita catastale x 1,05 (rivalutazione 5%) x coefficiente moltiplicatore x aliquota 1
Il Decreto Legge del 21 maggio 2013 n. 54 ha SOSPESO il pagamento della prima rata in acconto del 17 Giugno 2013 dell Imposta Municipale Propria (IMU), in attesa del riforma della tassazione sugli immobili, per le seguenti categorie di immobili: A)IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (ESCLUSO I FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE A/1, A/8, A/9) E LE PERTINENZE DELLA STESSA, FINO AD UN MASSIMO DI 3 RIENTRANTI NELLE CATEGORIE C/2, C/6 E C/7. PER ABITAZIONE PRINCIPALE SI INTENDE L IMMOBILE, ISCRITTO O ISCRIVIBILE NEL CATASTO EDILIZIO URBANO COME UNICA UNITÀ IMMOBILIARE, NEL QUALE IL SOGGETTO PASSIVO E IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORA ABITUALMENTE E RISIEDE ANAGRAFICAMENTE. NOTA: FINCHÈ NON VIENE TRASFERITA LA RESIDENZA NELL IMMOBILE L IMU SI PAGA COME SECONDA CASA. LE PERTINENZE AMMESSE A GODERE DEI BENEFICI PREVISTI PER L ABITAZIONE PRINCIPALE DEVONO ESSERE DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE: C/2 Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte disgiunte dall abitazione principale e con rendita autonoma; C/6 Box o posti auto pertinenziali; C/7 Tettoie chiuse o aperte. La legge stabilisce che si possono considerare pertinenze tali unità nel numero massimo di una per ciascuna tipologia. B) GLI IMMOBILI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI C) GLI ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AVENTI LE STESSE FINALITÀ DEGLI IACP, ISTITUITI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 93 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 D) TERRENI AGRICOLI compresi quelli non coltivati sia che siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sia che siano posseduti da persone diverse. E) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ALL ATTIVITA AGRICOLA classificati nella categoria D/10 e le abitazioni rurali ricomprese all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Sono assimilati per regolamento comunale all abitazione principale e quindi il pagamento è sospeso anche per i seguenti immobili: F) alloggi di proprietà di anziani e disabili ricoverati in un istituti di cura, a condizione che la stessa non risulti locata G) la casa assegnata al coniuge in sede di separazione legale H) abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento dai residenti all estero, a condizione che non risulti locata. IL DECRETO MINISTERIALE PREVEDE CHE, PER I SUDDETTI IMMOBILI, SE NON VIENE EFFETTUATA LA RIFORMA DELLA TASSAZIONE ENTRO IL 31 AGOSTO P.V. SI RINVIA AL 16 SETTEMBRE 2013 IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO IMU CON SCADENZA AL 17 GIUGNO 2013. 2
Per l anno 2013, il comma 380 dell'art. 1 della Legge 228/2012, ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell art. 13 del D.L. 201/2011, tutto l importo va versato al Comune con un unico codice tributo, applicando per il pagamento dell acconto, le aliquote fissate dal Comune per l IMU 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 28/09/2012 per i seguenti immobili: 1) ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA A/1 (ABITAZIONI DI TIPO SIGNORILE), A/8 (ABITAZIONI IN VILLE), A/9 (CASTELLI E PALAZZI DI PREGIO STORICO O ARTISTICO).Si applica l ALIQUOTA DELLO 0,55% in vigore nel 2012. 3912 CODICE TRIBUTO F24 QUOTA COMUNE Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare suddette adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro. La detrazione spetta solo in riferimento al periodo dell anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. La detrazione di base di 200,00 euro è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400. 2) Le case diverse dall abitazione principale affittate, case concesse in comodato a parenti, abitazioni a disposizione, i fabbricati residenziali di proprietà di un soggetto che non vi risiede, immobili locati a canone concordato. Si applica l aliquota dell 1,00 per cento. 3918 CODICE TRIBUTO F24 QUOTA COMUNE 3) categorie catastali C/2, C/6, e C/7 che non siano pertinenza di un abitazione principale. Si applica l aliquota dell 1,00 per cento. 3918 CODICE TRIBUTO F24 QUOTA COMUNE 4) fabbricati di categoria A/10 (uffici e studi privati), fabbricati di categoria C/1 (negozi e botteghe), fabbricati classificati nel gruppo catastale C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati a uso sportivo senza fine di lucro) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro), fabbricati della categoria B. Si applica l aliquota dell 1,06. Codice tributo 3918 - F24 quota comune. Esempio di calcolo IMU per un immobile di categoria A/10 Rendita catastale: 500,00 x1,05x 80 x 1,06%:2= 222,60 (acconto IMU 2013) a favore del Comune codice tributo dell F24 3918(quota comune) Anche per le aree fabbricabili, come per gli immobili diversi dall abitazione principale, a partire dal 2013 l'intera imposta deve essere versata al Comune e si applica l aliquota dell 1,00 per cento. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per eventuali informazioni sulla destinazione urbanistica delle aree rivolgersi all Ufficio Urbanistica nei consueti orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 10.30 alle 12.50 e il Giovedì dalle 17.00 alle 18.50. 3
IMMOBILI PRODUTTIVI DEL GRUPPO CATASTALE D L articolo 1, comma 380, lettera f) della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228, dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D al Comune dovrà invece essere versata la differenza tra l aliquota deliberata (1,06) e quella statale (0,76%) ovvero pari allo 0,3 per cento. Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sono istituiti con Risoluzione 33/E, dell Agenzia delle Entrate pubblicata il 21 maggio 2013 i seguenti codici tributo: 3925 denominato IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D STATO per la quota calcolata secondo l aliquota ordinaria dello 0,76% 3930 denominato IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D INCREMENTO COMUNE per l incremento stabilito dal comune dello 0,3%. Per i fabbricati accatastati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema e teatri, ospedali, banche, assicurazioni, cliniche, edifici produttivi speciali) il moltiplicatore passa a 65, esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituto di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro) per i quali il coefficiente moltiplicatore è 80. Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all imposta dovuta. Esempio di acconto IMU 2013 PER GLI IMMOBILI PRODUTTIVI Quota statale codice tributo 3925: 5.000 rendita catastale x 1,05 (rivalutazione rendita del 5%) x 65 (nuovo coefficiente moltiplicatore) x 0,76 % : 2 = 1.296,75 Quota comunale codice tributo 3930: 5.000 rendita catastale x 1,05 x 65 x 0,3 %: 2= 511,87 I soggetti passivi per i quali non è sospeso il pagamento della prima rata IMU effettuano il versamento dell acconto per il 2013 entro il 17.06.2013 che sarà pari al 50% dell imposta dovuta ed andrà calcolato con le aliquote sopra indicate (aliquote fissate per l IMU 2012). 2 rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato. ARROTONDAMENTO Il pagamento dell imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo IMPORTI MINIMI PER I VERSAMENTI L imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad 2 euro. Tale importo si intende riferito all imposta complessivamente dovuta nell anno di imposizione e non alle singole rate di acconto e di saldo. 4
L IMU viene corrisposta dai contribuenti in autotassazione esclusivamente tramite MODELLO F24 senza addebito di commissioni a carico del contribuente, disponibile presso gli uffici postali e presso gli sportelli bancari con i codici tributo utilizzabili nel mod. F24 Codice catastale del Comune di Samarate : H736 Codici Descrizione I contribuenti provvedono autonomamente (oppure appoggiandosi ad associazioni di categoria, CAF, commercialisti.) al calcolo dell imposta da versare per l anno 2013 e ad effettuare i versamenti obbligatori alle scadenze sopra indicate. Per agevolare il contribuente il Comune di Samarate ha reso disponibile il servizio di calcolo IMU on line all indirizzo www.comune.samarate.va.it -home page- che genera, dopo avere inserito i dati relativi all immobile posseduto, in automatico l F24 con l importo da corrispondere. Per qualsiasi informazione e chiarimento rivolgersi al Servizio Tributi- Palazzo Municipale- Via Vittorio Veneto, 40. Orari di ricevimento al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.50 Il Giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 17.00 alle ore 18.50. Fax : 0331/221423 e mail: monica.martorana@samarate.net - Tel.: 0331/221421 e-mail: denise.mainini@samarate.net- 0331/221420 e-mail:margherita.lacava@samarate.net- 0331/221422 Samarate, 4 Giugno 2013 IL COORDINATORE DELL AREA RISORSE, LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI f.to Dott. Paolo Pastori 5