PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 1
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è uno strumento con valore legale, basato sulla posta elettronica, per la trasmissione di documenti informatici attraverso Internet. Posta elettronica: applicazione informatica che consente di trasferire messaggi e file allegati, tra indirizzi appartenenti a domini collegati da una rete telematica Documento informatico: è una rappresentazione con strumenti informatici di atti, dati o fatti giuridicamente rilevanti. C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 2
Le norme L. 59/97 DPR 445/2000 DPR 68/2005 Posta Certificata D.lgvo 82/2005 Codice dell Amministrazione Digitale L. 244/2007 (Finanziaria 2008) C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 3
Art. 15, comma 2, della legge 59/97: Gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 4
DPR 445 del 28 dicembre 2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) Art. 14 (per la Pubblica Amministrazione e i privati): 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, all indirizzo elettronico da questi dichiarato 2. La data e l ora di formazione, di trasmissione e di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente Testo Unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8 comma 2 e 9 comma 4, sono opponibili ai terzi. 3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge. C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 5
(G.U. 28 aprile 2005, n. 97) disciplina le modalità di utilizzo della PEC nei rapporti con la P.A. e tra privati cittadini: Si afferma, tra l altro, che una e-mail è considerata: Inviata quando il provider del mittente, dopo alcuni controlli, accetta la e-mail e invia una ricevuta di accettazione al destinatario. Ricevuta quando è immagazzinata nell account del ricevente. In seguito il provider del ricevente /destinatario invia una ricevuta della consegna al mittente. Si stabilisce un pubblico registro di provider PEC e si affidano al CNIPA compiti inerenti l iscrizione selettiva ed il monitoraggio. C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 6
Decreto legge n. 82 Art. 6: le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad usare la PEC (DPR 68/2005) nello scambio di documenti tra utenti interessati (cittadini e PPAA) che abbiano preventivamente comunicato i loro indirizzi PEC. Art. 47: le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a predisporre e rendere pubblico almeno un indirizzo PEC. Art. 48: invece di posta registrata, le amministrazioni possono usare la PEC, anche in caso di notifiche con valore legale C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 7
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007 Suppl. Ordinario n.285) 589. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea. C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 8
La PEC, a differenza della e-mail tradizionale, assicura: Riconoscimento del mittente Integrità del messaggio spedito Non possibilità di rifiuto della consegna Riscontro tra la ricevuta di consegna ed il messaggio inviato all utente C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 9
Le comunicazioni di documenti tra le P.A. avvengono di norma mediante l utilizzo della posta elettronica Esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: Sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; Ovvero sono dotate di protocollo informatizzato; Ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza: Ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata. C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 10
Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del CAD le P.A. centrali provvedono a: Istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo; Utilizzare la posta elettronica per comunicazioni tra l amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 11
La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta La data e l ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi La CEC-PAC viene rilasciata da enti certificati ed iscritti in un apposito albo del CNIPA C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 12
Per ogni struttura interessata: ASSISTENZA TECNICA: E-mail interna: cc.pec@cri.it Assistenza interna: 06.4759447 INDIRIZZO PER UTILIZZO ATTRAVERSO INTERNET: https://pec.it.net Manuali d uso: www.cri.it/pec PARAMETRI SMTP/POP/IMAP (per configurazione client di posta, es. outlook express): Server SMTPs: mail.postacert.it.net porta 465 Server POP3: mail.postacert.it.net porta 995 Server IMAP: mail.postacert.it.net porta 993 PARAMETRI BASE: 50M di spazio utili No possibilità di Alias Alert di riempimento: 80% della massima capienza C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 13
Strutture del Comitato Centrale Unità Direttamente Amministrate Comitati Regionali Comitati Provinciali Comitati Locali Caserma Pierantoni Strutture regionali di gestione del Servizio Civile Possibilità di evoluzione del numero e delle caratteristiche delle caselle C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 14
Temi correlati: Organizzazione Personale Conclusioni: INNOVAZIONE da considerare come OPPORTUNITÀ E non solo come obbligo normativo C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 15
FINE C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 16