Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza



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Transcript:

Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza Raffaele Fabrizio Direzione generale Sanità e politiche sociali Regione ER Seminari territoriali Piacenza, Reggio Emilia, Bologna, Cesena

Cosa prevede il DPCM 159/2013 per le prestazioni socio-sanitarie e per la non autosufficienza Adeguamenti necessari e conseguenti nella normativa regionale e nei regolamenti comunali di ambito distrettuale

il DPCM 159/2013 per le prestazioni socio-sanitarie e per la non autosufficienza Art 1 comma 1 lett f) definizione delle prestazioni sociosanitarie Art 4 Indicatore situazione reddituale: comma 3 lett c), f) comma 4 franchigie b), c) d) (specifiche nell allegato 3- declaratoria dei diversi gradi di disabilità) comma 5 Art 6 come si applica l Isee alle prestazioni socio-sanitarie Comma 1 e 2 per la generalità delle prestazioni Comma 3 regole soltanto per l inserimento in strutture residenziali (specifiche nell allegato 2)

Art. 1 comma 1 lett f) Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria: prestazioni sociali agevolate assicurate nell ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l acquisto di servizi;

Art 1 comma 1 lett l) Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti : persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all allegato 3, parte integrante del presente decreto;

Allegato 3 Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti :

Art 4 comma 4 Franchigie per disabili e non autosufficienti b) spesa per collaboratori familiari e assistenti c) in caso di ricovero non autosufficienti in strutture residenziali l ammontare della retta versata per l ospitalità alberghiera, d) franchigie sottratte da ISE per ogni persona con disabilità media 4.000 (5.500 se minori) disabilità grave 5.500 (7.500 se minori) non autosufficienti 7.000 (9.500 se minori) Art 4 comma 5 detrazione sussidi economici (es. Indennità accompagnamento o assegno di cura) ai soli fini della verifica dei requisiti per il mantenimento della misura stessa

Art 6 Prestazioni agevolate di natura socio sanitaria (dettagli nell allegato 2) Nucleo di riferimento per i servizi esclusi quelli residenziali : o secondo le regole ordinarie di cui all articolo 3 o coniuge, figli minori di anni 18, nonché figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell articolo 3. Per servizi residenziali a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole: -Nucleo di cui sopra allargato in modo virtuale : - calcolata componente aggiuntiva per ciascun figlio (condizione economica dei figli medesimi escludendo il resto del nucleo familiare di appartenenza) (vedi allegato 2 La componente non è calcolata quando : 1) il figlio disabile o non autosufficiente o presente disabile o non autosufficiente nel nucleo del figlio; 2) accertamento estraneità del figlio (rapporti affettivi ed economici) in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; Esclusione dalle franchigie -) non si applicano le detrazioni di cui all articolo 4, comma 4, lettere b) ed c) -) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell articolo 433 del codice civile.

Allegato 2 Componente aggiuntiva (articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 7, comma 2; articolo 8, comma 3; articolo 10, comma 4, lett. c) e comma 7, lett. b) Comma 1 modalità di calcolo componente aggiuntiva: a) è calcolato l ISE, ai sensi dell articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare; b) le donazioni di cui all articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a); c) l ISE di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza; d) al valore di cui al punto c) è sottratto un ammontare di euro 9.000; e) se la differenza di cui al punto d) è positiva, tale differenza è moltiplicata per 0,2; se la differenza è negativa, non vi è componente aggiuntiva; f) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo le modalità di cui al presente comma, integrano l ISEE del beneficiario.

Art 2 comma 1 La determinazione e l applicazione dell indicatore ai fini dell accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l ISEE.

Adeguamenti necessari e conseguenti per i servizi sociosanitari nella normativa regionale e nei regolamenti comunali normativa regionale

ACCESSO CONTRIBUZIONE Misure regionali Assegno di cura Contributi adattamento dimestico Redifinizione soglie sulla base del nuovo Isee con atto amministrativo Ndr Passaggio dall Isee del nucleo estratto all Isee ordinario o All Isee del nucleo art.6 (non per i residenziali) Accesso rete dei servizi Da decidere se precisare meglio le scarse indicazioni regionali e costruire una base comune regionale anche sull accesso o se lasciare che questo aspetto venga definito nei regolamenti territoriali di ambito distrettuale Intanto compito territoriale Costruzione sistema regionale Modifica art.49 Adozione di nuovi criteri in linea con il nuovo Isee Possibile che percorso sia non coincidente con i tempi di introduzione del nuovo Isee Nel frattempo gli ambiti territoriali adeguano i propri regolamenti al nuovo Isee, perseguendo l obiettivo di omogeneità a livello di ambito distrettuale

In ogni caso sino alla effettiva entrata in vigore del nuovo Isee, L accesso e la contribuzione avvengono secondo le regole vigenti. Sino alla successiva verifica prevista ordinariamente per l eventuale rinnovo delle erogazioni concesse (vedi assegni di cura) o della contribuzione ai servizi non residenziali Da definire ciò che avviene per le strutture residenziali per coloro che godono della integrazione da parte del Comune.

La compilazione dell Isee non è il problema principale e prioritario per i soggetti erogatori di servizi. La priorità reale è la ridefinizione di aggiornamento/ridefinizione dei Criteri di priorità nell accesso alle diverse misure Criteri per la contribuzione al costo dei servizi Prioritari sono: - la capacità di prevalutazione di: - Eventuali criteri aggiuntivi all Isee (comunque previsti dal DPCM) - L effetto della determinazione delle soglie - La costruzione di un sistema ordinario di controlli - La corretta informazione e l orientamento ai cittadini, ai patronati, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni. In attesa della conclusione del percorso per la costruzione del sistema regionale per la contribuzione, utile un tavolo volontario regionale e tavoli di ambito distrettuale nei quali condividere schemi omogenei e ipotesi soglie comuni.

Grazie per l attenzione e. Buon lavoro