CIRCOLARE N.8 EMISSIONE DELLA FATTURA L Agenzia delle Entrate pubblica alcune precisazini inerenti l emissine della fattura. Cdice fiscale partita Iva In relazine all bblig di riprtare in fattura la partita Iva vver il cdice fiscale dell acquirente a secnda che agisca, rispettivamente, in regime di impresa da privat, la circlare prevede che in cas di acquist per usi prmiscui deve essere data prevalenza alla partita Iva, cn cnseguente missine del cdice fiscale. Cnversine di valuta Le fatture denminate in valuta estera vann cnvertite in eur secnd il cambi di effettuazine dell perazine, se nn dispnibile, del girn di emissine della fattura, sul presuppst che tale termine cincida cn il prim. La cnversine deve interessare tant l impnibile che l impsta. Prestatre cmunitari La fattura emessa dal prestatre cmunitari può essere assunta cme indice di effettuazine dell perazine anche cn riferiment ai servizi nn generici. La rettifica La fattura rettificativa prevista all articl 26 del Dpr 633/1972 può essere emessa cn il cntenut minimale della fattura semplificata a prescindere dall ammntare, dunque anche per imprti superiri a 100 eur. In cas del depsit IVA
L integrazine necessaria Il sggett passiv d impsta italian riceve la fattura dal cedente cmunitari e la deve integrare senza applicazine dell impsta e attravers l anntazine «perazine nn sggetta a Iva ai sensi dell articl 50- bis del Dl 331/93». Deve presentare l Intrastat per l acquist effettuat. La vendita a una cntrparte nazinale Il sggett passiv d impsta nazinale prprietari della merce nel depsit Iva deve emettere fattura senza l applicazine dell Iva indicand che si tratti di «perazine nn sggetta a Iva ai sensi dell articl 50- bis del Dl 331/93». Il depsitari deve acquisire cpia della fattura per dcumentare i passaggi. La cnsegna in depsit Il venditre nazinale effettua una cessine nn sggetta a impsta ai sensi dell articl 50-bis del Dl 331/93. La fattura andrà intestata all acquirente cmunitari. L perazine nn va inserita in Intrastat in quant i beni nn escn dall Stat. L attesa della vendita L peratre cmunitari deve nminare un rappresentante fiscale in Italia a cui intestare la fattura. Il rappresentante fiscale al mment dell intrduzine della merce nel depsit dvrà integrare la fattura indicand che nn è sggetta a Iva. La cnsegna cn trasprt Il cedente nazinale in quest cas effettua una cessine intracmunitaria nn impnibile in base agli articli 41 e 50-bis del Dl 331/93. Nella fattura che emetterà al mment dell estrazine dal depsit dvrà inserire l anntazine «inversine cntabile». Dvrà cmpilare anche il mdell Intrastat. Integrazine fatture del frnitre UE Cn l ccasine invi schema di prcedura in att dal 1 Gennai 2013.
L IMPRESA EXTRA-UE L IMPRESA COMUNITARIA LA SITUAZIONE Un impresa residente in Italia acquista beni esistenti nel territri dell Stat da una scietà extra Ue dtata di rappresentante fiscale in Italia. Il rappresentante fiscale emette fattura, senza applicare l Iva, al mment della cnsegna della merce al cliente nazinale. Il pagament avviene successivamente alla cnsegna dei beni, che sn scrtati da dcument di trasprt. Una scietà stabilita in un stat Ue divers dall Italia e identificata ai fini Iva in Italia (in base all articl 35-ter del Dpr 633/72) cede beni a un impresa nazinale. Questi beni vengn inviati direttamente dall ester al cliente italian destinatari. La cessine (cn pagament successiv) è dcumentata da una fattura senza addebit dell impsta che riprta la partita Iva italiana. LA SOLUZIONE Anche se il rappresentante fiscale emette la fattura, l impresa residente deve emettere l autfattura, in base all articl 21, cmma 5, Dpr 633/72. L autfattura deve essere emessa entr il 15 del mese successiv a quell in cui è effettuata l perazine (cn la cnsegna), registrandla entr l stess termine e cn riferiment al mese d effettuazine. L autfattura reca la dicitura «autfatturazine». Per queste perazini, dal 2013, l impresa italiana deve applicare le regle stabilite dagli articli 46 e 47 del decret legge 331/93. Pertant, l impresa italiana deve integrare la fattura emessa dalla scietà cmunitaria. Se questa nn è ricevuta entr il secnd mese successiv a quell della cnsegna, deve emettere autfattura entr il girn 15 del terz mese (articl 46, cmma 5, decret legge
IL RAPPRESENTANTE ALL ESTERO LA FATTURA ANTICIPATA Un impresa italiana invia beni in un altr Stat Ue, nel quale ha in precedenza nminat un prpri rappresentante fiscale. I beni devn pi essere venduti a clienti all intern dell Stat ester. In base alle regle dell Stat Ue di destinazine dei beni, per queste cessini, è il cessinari che sia sggett passiv che deve applicare l impsta. Un impresa italiana, priva di stabile rganizzazine in Spagna, incarica un studi legale spagnl per una cnsulenza spt su una questine fiscale (prestazine reglata dall articl 7-ter del Dpr 633/72). L studi accetta l incaric e, nell stess mment, emette una fattura anticipata. L impresa italiana nn ha però versat alcuna smma a titl di 331/93). Al mment del trasferiment dei beni, l impresa deve emettere fattura nei cnfrnti del rappresentante fiscale (cme precisat dalla circlare 13/E/1194), cmpiland il mdell Intrastat delle cessini. Quand i beni sarann venduti al cliente nell altr Stat cmunitari, dvrà essere anche emessa fattura cn l indicazine «inversine cntabile» (articl 21, cmma 6-bis, lettera a, Dpr 633/72). L impresa italiana nn deve fare niente. Sl quand il servizi sarà ultimat al mment del pagament parziale ttale del crrispettiv, l impresa nazinale dvrà adempiere gli bblighi Iva. In base alle nrme cmunitarie, in quest cas nn sembran utilizzabili le indicazini della circlare 35/E/2012, secnd cui la fattura anticipata può essere indice
L ACCONTO accnt all studi e la cnsulenza nn è ancra iniziata. Una scietà italiana riceve una smma a titl di accnt il 15 aprile 2013 per una campagna pubblicitaria di un nuv prdtt (prestazine di servizi reglata dall articl 7-ter del Dpr 633/72) cmmissinata da un impresa australiana, priva di stabile rganizzazine in Italia, ma qui dtata di rappresentante fiscale. La scietà italiana nn ha ancra ultimat la prestazine. dell ultimazine della prestazine. La fattura va emessa, anche se il servizi è furi camp Iva (articl 21, cmma 6-bis, lettera b, Dpr 633/72), entr il 15 del mese successiv a quell dell incass (che cincide cn l effettuazine della prestazine) e deve essere registrata entr l stess termine, ma cn riferiment al mese di effettuazine. Nn cnta che il cmmittente extra- Ue abbia un rappresentante fiscale (circlare ministeriale 36/E/2010). Milan, 06/05/2013 Gest-Cnt S.r.l. L Amministratre Unic Vitalian Nventa