Risoluzione 76/E del 6 novembre Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

Documenti analoghi
Imposta di bollo sul risparmio gestito deducibile come onere inerente. Risoluzione n.76 del 6 novembre 2013.

Novembre Risoluzione 76/E del 6 novembre Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003

RISOLUZIONE N. 76/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

Alle ditte Clienti Loro sedi. Oggetto: Informativa n. 3 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione;

Regime del risparmio gestito

NOVITÀ IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI PROVENTI FINANZIARI. Dott. Gianluca Odetto

Milano, 16 febbraio 2012 Dott. Norberto Arquilla

La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori:

I fondi non istituzionali e la tassazione per trasparenza

CONTRATTO DI AGENZIA PROVVIGIONE DELL AGENTE: DEDUCIBILE NELL ANNO DI CONSEGNA DEL BENE di Antonio Gigliotti, Studio tributario Gigliotti e associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

TASSAZIONE DELLE ATTIVITA FINANZIARIE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato al 31/03/2015)

Attività Finanziarie. Corso di Scienza delle Finanze Cleam Università Bocconi a.a Dott.ssa Simona Scabrosetti

I contratti di trasferimento a titolo oneroso della titolarità (cessione e conferimento) e della gestione dell azienda.

Il contributo di solidarietà: l Agenzia detta le regole e i tempi per il versamento

L IRAP. Relatore: dott. Francesco Barone

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

730, Unico 2016 e Studi di settore

5. DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Documento sul regime fiscale Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita Iscrizione Albo COVIP n 53

Quadro SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

Roma,09 aprile Oggetto: Disciplina IRES dei ristorni assegnati ai soci di società cooperative

LA MANOVRA ANTICRISI LA MINI DEDUZIONE DELL IRAP: ulteriori chiarimenti

PRIVATE INSURANCE. Novate M.se Roberta Sabatino

Polizze Assicurative Estere: attualità dello strumento e novità normative. Gli aspetti fiscali. Massimo Caldara Studio Tavecchio & Associati

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

I REDDITI DI CAPITALE: AMBITO DELL IMPONIBILE E REGIME DELLA DICHIARAZIONE

Modifiche al regime sui trasferimenti di partecipazione e di complessi aziendali. Luca Miele Dottore Commercialista

La pianificazione del post voluntary, imposte dirette ed indirette, gli strumenti di tutela del patrimonio

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 24 settembre Direzione Centrale Normativa

Lezione ottava IRPEF. L imposta sui redditi delle persone fisiche (parte prima)

TASSAZIONE DELLE ATTIVITA FINANZIARIE IN ITALIA

RISOLUZIONE N. 76/E. Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)

SCIENZA DELLE FINANZE A.A CLEACC Esercitazione riepilogativa I TESTO E SOLUZIONI

INDEDUCIBILITA DEI BLACK COSTS (ART. 110, Co. 10 e ss., TUIR)

Sono tali i soggetti elencati dall art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, ossia:

Forum Fiscalità - Energie Rinnovabili Il GSE a confronto con l Agenzia delle Entrate

MODIFICA DELL ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

dell Attività Bancaria

I chiarimenti degli esperti

PER I CONTRIBUENTI MINIMI NON VALGONO LE NOVITÀ SULLE SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE

RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 18 febbraio 2011

RISOLUZIONE N. 89/E QUESITO

730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti;

San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

Roma, 14/02/2014 INDICE

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

B) Partecipazioni non qualificate In tale caso, il regime applicabile è il medesimo delle partecipazioni qualificate.

Periodico informativo n. 119/2016

a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a euro ma non a euro;

Tassazione delle Attività Finanziarie (parte I)

I trasferimenti da e verso l estero di mezzi di pagamento per il tramite degli intermediari finanziari.

Voluntary disclosure. Calcolo analitico dei redditi di natura finanziaria e semplificazioni per i soggetti delegati. Dott.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

Articolo 2, commi del Dl 225/2010 (Dl milleproroghe)

La tassazione delle Attività Finanziarie - I parte

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Transfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013

La tassazione delle Attività Finanziarie - I parte

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

OGGETTO: Le principali scadenze fiscali di Novembre 2013

Novità Fiscali per l anno 2016 Costi «Black list» Spese di rappresentanza Sopravvenienze attive

La tassazione ex art. 67 TUIR delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili

Attività Finanziarie. Corso di Scienza delle Finanze Cleam, classe 3 a.a Dott.ssa Simona Scabrosetti

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in ordine all applicazione dell articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

LE ALTRE NOVITÀ DEI MODELLI. dott. Gianluca Odetto

Indice. Base imponibile. Voci che concorrono in ogni caso a formare il valore della produzione netta

Decreti Monti. NOVITA in materia di STUDI DI SETTORE e di CONTROLLI

CIRCOLARE N. 16/Consulenza aziendale OGGETTO: COMUNICAZIONE BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI RICEVUTI

IL QUADRO RF E LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D IMPRESA. Dott. Enrico ZANETTI

La Manovra di Ferragosto ed il contributo di solidarietà per i redditi superiori a

La riforma del sistema tributario (27): le modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e diversi

OGGETTO: Le principali scadenze fiscali di Febbraio 2014

Le ultime modifiche di natura fiscale degli OICR e delle gestioni individuali di portafoglio

IL REALIZZO DI ATTIVITA PER IMPOSTE ANTICIPATE DA PARTE DELLE IMPRESE IN CRISI

Allegato LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL ESTERO

RISOLUZIONE n.95/e. Roma,21 marzo 2002

Documento sul regime fiscale

E MIGLIORAMENTI FONDIARI. CIRCOLARE N. 16 Prot. n. 1184/ap Roma, 5 luglio 2013

REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008

FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE

DIVIDENDI E PLUSVALENZE: IMPONIBILITÀ DEL 49,72%

AUTO: IL PUNTO SULLE ULTIME NOVITÀ

Genova, 8 giugno 2016

NOVITA FISCALI E FOCUS FINALE SU UNICO 2012

RISOLUZIONE N. 46 /E

IMPOSTE DIRETTE. Stefano Spina

Vicenza, 14 Febbraio 2013 PM-2013

UNICO PF quadro RT: la dichiarazione delle plusvalenze Mascia Dalmaggioni e Manuela Castellani - Commercialisti in Bergamo

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Indicazioni in UNICO 2015

Siena, da novembre WEEKEND

Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio

Transcript:

Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Autore: Avv. Vincenzo Bancone e Dott. Manfredi La Barbera, CBA Studio Legale e Tributario Categoria Approfondimento: Fiscalità finanziaria 1. Introduzione La Risoluzione 76/E Con la recente Risoluzione n. 76/E del 6 novembre 2013 (la Risoluzione 76/E ) 1 l Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla deducibilità dell imposta di bollo 2 dal risultato maturato dalla gestione da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20% dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni per le quali sia stata esercitata l opzione per l applicazione del regime previsto dall art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (il D.Lgs. n. 461/1997 ). L interesse che scaturisce dalla predetta Risoluzione 76/E deriva dall ormai annosa questione circa la corretta individuazione degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito deducibili dal risultato maturato dalla gestione da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%. Proprio nell esercizio di tale attività interpretativa si colloca la Risoluzione 76/E. Nello specifico, con la Risoluzione 76/E oggetto di commento, l Amministrazione finanziaria, dopo aver fornito una dettagliata ricostruzione delle differenze esistenti tra i diversi regimi fiscali di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria regimi di cui, rispettivamente, agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997: del c.d. regime della dichiarazione (art. 5), del risparmio amministrato (art. 6) e del risparmio gestito (art. 7) e sugli elementi che concorrono alla determinazione della base imponibile sulla quale applicare l imposta sostitutiva del 20%, esamina le diverse fattispecie cui risulta applicabile l imposta di bollo di cui all art. 13, commi da 2 a 2-ter della Tariffa, parte prima, del d.p.r. n. 642/72, concludendo per la deducibilità della stessa nel rispetto del principio di inerenza. Per meglio comprendere la portata della Risoluzione 76/E, appare opportuno ripercorrere Pagina 1 di 5

preliminarmente il sistema di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria susseguente all emanazione del citato D.Lgs. n. 461/97 nonché ricordare i chiarimenti offerti dall Amministrazione finanziaria avuto riguardo agli oneri e alle commissioni deducibili dal valore del patrimonio gestito prima dell emanazione della Risoluzione 76/E. 2. Il sistema di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria (cenni) Il sistema di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria come riformato dal già citato D.Lgs. n. 461/97 prevede l assoggettamento di tali redditi ad un prelievo c.d. sostitutivo secondo tre regimi specifici, alternativi tra loro: il regime ordinario della dichiarazione dei redditi di cui all art. 5 del D.Lgs. n. 461/97 in base al quale la tassazione dei redditi di natura finanziaria, individuati all art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies) del d.p.r. n. 917/86 (il Tuir ), avviene al momento del realizzo con l autoliquidazione dell imposta sostitutiva da parte del contribuente in sede, appunto, di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; il regime del risparmio amministrato di cui all art. 6 del D.Lgs. n. 461/97 caratterizzato dalla funzione precipua di conservazione del patrimonio, dalla indisponibilità dello stesso in capo all amministratore e dalla necessità di quest ultimo di ottenere specifici ordini di investimento e disinvestimento da parte del risparmiatore prima di poter operare in cui il reddito derivante dall operazioni effettuate dall amministratore viene tassato, con un imposta sostitutiva del 20%, al momento del realizzo della plusvalenza con un prelievo operato direttamente dall intermediario presso cui i titoli sono in custodia e/o deposito; il regime del risparmio gestito di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 461/97 in cui il gestore gode di un certo margine di discrezionalità nelle scelte di investimento e disinvestimento, pur nell ambito di un mandato ricevuto dal risparmiatore, nell obiettivo della massimizzazione del profitto a vantaggio di quest ultimo basato sul principio della tassazione sul reddito maturato quale risultato complessivo di gestione, a prescindere dall effettivo incasso della plusvalenza da parte del risparmiatore (con la possibilità di procedere alla compensazione tra componenti positivi, redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi, e negativi, minusvalenze e spese). Con riferimento alla determinazione del risultato netto della gestione quale base imponibile sulla quale applicare l imposta sostitutiva del 20%, la Risoluzione 76/E richiama i criteri di cui Pagina 2 di 5

all art. 7 del D.Lgs. n. 461/97 in base ai quali detto risultato è costituito «dalla differenza tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell imposta sostitutiva, e il valore del patrimonio gestito all inizio dell anno (...) aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati nell anno,dei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo» dedotte le commissioni e gli oneri relativi al patrimonio gestito. 3. La precedente prassi dell Amministrazione finanziaria e l applicazione dell imposta di bollo Con specifico riferimento agli oneri e alle commissioni deducibili dal valore del patrimonio gestito, l Amministrazione finanziaria era già intervenuta con precedenti provvedimenti, fornendo dei chiarimenti ripresi dalla stessa Risoluzione 76/E. In particolare: la circolare n. 165/E del 24 giugno 1998 secondo la quale, nel calcolo della base imponibile, occorre tener conto, a mero titolo esemplificativo,«della tassa sui contratti di borsa, delle commissioni di gestione, di quelle di negoziazione e dell eventuale imposta di successione e donazione corrisposta in relazione ai titoli e ai diritti immessi nella gestione patrimoniale, con esclusione in ogni caso degli interessi passivi sostenuti per finanziare le operazioni di gestione»; la risoluzione 205/E del 3 novembre 2003 nella quale sono state riconosciute, quali spese deducibili in quanto funzionali al risparmio gestito, anche le spese di deposito, custodia e amministrazione relative ad un contratto stipulato con la banca depositaria (dunque, con un soggetto potenzialmente diverso dal gestore del risparmio). 4. La Risoluzione 76/E e la deducibilità dell imposta di bollo Evidenziati gli oneri e le spese deducibili dal risultato della gestione, la Risoluzione 76/E distingue diverse ipotesi di applicazione dell imposta di bollo di cui all art. 13, commi da 2 a 2-ter della Tariffa, parte prima, del d.p.r. n. 642/72 sui rendiconti del servizio di gestione di portafogli, sulla base della qualificazione o meno del soggetto ricevente il rendiconto quale cliente ai sensi dell art. 119 Comunicazioni periodiche alla clientela del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ( TUB ): 1. rendiconti inviati alla clientela soggetti all imposta di bollo di cui all art. 13, comma 2-ter Pagina 3 di 5

, della Tariffa, parte prima, del dpr 642/72, ovvero in misura proporzionale dell 1,5 per mille (con un minimo di Euro 34,20 ed un massimo di Euro 4.500 se cliente diverso da persona fisica); 2. rendiconti inviati a soggetti non rientranti nella clientela a cui risulta applicabile l imposta di bollo di cui all art. 13, comma 2, della Tariffa, parte prima, del dpr 642/72, ovvero pari a Euro 2,00 se relativi ad accrediti o addebiti di importo superiore ad Euro 77,47. Sull applicazione dell imposta di bollo, la Risoluzione 76/E, infine, ribadisce quanto affermato di recente dall Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/E del 12 dicembre 2012 in merito all esclusione dall imposta di bollo sui rendiconti inviati dalla SGR al proprio cliente nel caso in cui questi abbia aperto direttamente presso un intermediario un contratto di deposito degli strumenti finanziari e abbia conferito alla SGR una delega alla movimentazione di tali strumenti finanziari (in tale ipotesi precisando l assoggettamento ad imposta di bollo degli estratti di conto corrente e delle comunicazioni inviate dall intermediario). La ricostruzione effettuata dall Amministrazione finanziaria si conclude con la conferma della deducibilità, dal risultato maturato della gestione, dell imposta di bollo sui rendiconti relativi alle gestioni per le quali sia stata esercitata l opzione di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 461/07 in quanto «onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio». 3 5. Conclusioni Concludendo è possibile affermare che con la Risoluzione 76/E l Amministrazione finanziaria: 1. offre una ulteriore e puntuale distinzione tra il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito definendo le rispettive modalità di tassazione; 2. fornisce degli utili chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell imposta di bollo sulla base della qualificazione o meno del soggetto ricevente il rendiconto (rientrante o meno nella definizione di cliente di cui al TUB); 3. cristallizza il tema della deducibilità dell imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni, sull assunto che tale imposta rappresenta un onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio; contribuendo, in modo apprezzabile, a fare chiarezza su di un tema la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria particolarmente rilevante e oggetto di continua evoluzione. Pagina 4 di 5

1 Disponibile sul seguente sito web: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/ris 2 Imposta di cui all art. 13, commi da 2 a 2 ter della Tariffa, parte prima, allegata al dpr n. 642/1972. 3 Con la Risoluzione 76/E, l Amministrazione finanziaria coglie l occasione per chiarire l indeducibilità dal risultato maturato di gestione dell imposta di bollo speciale di cui all art. 19, comma 6, del D.L. 201/2011 assolta sulle attività finanziarie oggetto del c.d. scudo fiscale e dell imposta sulle transazioni finanziarie di cui all art. 1, commi da 491 a 499, della Legge n. 228/2012. Pagina 5 di 5