COMUNE DI OCCHIOBELLO Provincia di Rovigo REGOLAMENTO per l applicazione dell IMPOSTA DI SCOPO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/03/2007 Sottoposto a parere della Commissione Consiliare per lo Statuto e i Regolamenti nella riunione del 21 marzo 2007 Pagina 1
SOMMARIO Articolo 1 Istituzione dell imposta di scopo Pag. 3 Articolo 2 Ambito di applicazione del Regolamento Pag. 3 Articolo 3 Finalità dell imposta e Ammontare della spesa da finanziare Pag. 3 Articolo 4 Presupposto impositivo Pag. 3 Articolo 5 Determinazione dell aliquota Pag. 3 Articolo 6 Soggetto passivo e base imponibile Pag. 4 Articolo 7 Esenzioni e riduzioni Pag. 4 Articolo 8 Determinazione dell imposta Pag. 4 Articolo 9 Modalità di versamento Pag. 4 Articolo 10 Disciplina dell imposta Pag. 5 Articolo 11 Rimborsi per il mancato inizio dell opera Pag. 5 Articolo 12 Decorrenza e validità Pag. 5 Pagina 2
Art. 1 Istituzione dell imposta di scopo A decorrere dal 1^ gennaio 2007 è istituita, per un periodo di n. 5 (cinque) anni, l imposta di scopo prevista dall art. 1 co. 145-151 della L. 27/12/2006 n. 296. Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento Il presente regolamento disciplina le modalità operative e di applicazione dell imposta di cui al precedente articolo 1. Art. 3 Finalità dell imposta e ammontare della spesa da finanziare I proventi dell imposta di scopo sono destinati a parziale copertura delle spese derivanti dalla realizzazione della bretella di collegamento tra S.P. n. 6 Eridania Occidentale e la S.S. 16 Adriatica il cui quadro economico di riferimento è evidenziato nel programma triennale e nell elenco annuale dei lavori pubblici, approvato dal Consiglio Comunale. La spesa complessiva dell opera a carico dell Ente viene quantificata in 3.822.992= L opera pubblica di cui trattasi rientra nell elencazione prevista dalla L. 296/96 art. 1 co. 149 lettera b). Il gettito complessivo dell imposta finanzia l opera oggetto del presente regolamento in misura inferiore al 30% dell ammontare della spesa. Art. 4 Presupposto impositivo Presupposto d imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio comunale a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa. Art. 5 Determinazione dell aliquota L aliquota dell imposta è stabilita nella misura dello 0,5 per mille. Pagina 3
Art. 6 Soggetto passivo e base imponibile Per l individuazione dei soggetti passivi e la determinazione della base imponibile si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili. 1. Sono esenti dall imposta: Art. 7 Esenzioni e riduzioni a) gli immobili individuati dall art. 7 co. 1 lett. da a) ad h) del D.Lgs. 504/92. Per gli immobili di cui alla lettera i) del citato comma l esenzione si applica a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall ente non commerciale; b) l immobile utilizzato dal proprietario come abitazione principale (intendendosi come tale quella di residenza anagrafica) e relativa pertinenza, limitatamente ad una, (iscritta o iscrivibile in Catasto nella categoria C/2 magazzino cantina - locale di deposito, C/6 garage box auto autorimesse, C/7 tettoie ). 2. Le riduzioni d imposta sono disciplinate dagli artt. 8, co. 1 e 9 del D.Lgs. 504/1992. Art. 8 - Determinazione dell imposta L imposta di scopo è determinata applicando l aliquota stabilita dall articolo 5 alla base imponibile di cui all articolo 6. Art. 9 Modalità di versamento Il versamento dell imposta complessivamente dovuta per ciascun anno è versata in due rate alle scadenze previste per il pagamento dell Imposta Comunale sugli Immobili ovvero in rata unica entro la scadenza prevista dall acconto ICI. In fase di prima applicazione il pagamento dovrà essere eseguito in unica soluzione entro la data prevista per il pagamento della rata di saldo ICI 2007 Il pagamento deve essere eseguito con bollettino di conto corrente postale. Pagina 4
Art. 10 Disciplina dell imposta Per la disciplina dell imposta, anche in materia di accertamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili. Art. 11 Rimborsi per il mancato inizio dell opera Nel caso di mancato inizio dell opera pubblica individuata al precedente articolo 3, entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo il Comune provvederà al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuente entro i due anni successivi. Art. 12 Decorrenza e validità 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2007. Pagina 5