Studio Integrato. indipendentemente dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria/semplificata).

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Transcript:

Dott. Italo Lucchini Dott. Alfredo Bartolozzi Dott. Pietro Curcio Rag. Battista Seghezzi Dott. Ivan Alessio Rag. Massimo Basile Dott. Antonella Prosperini Dott. Andrea Brignoli Dott. Simona Lucchini Dott. Silvia Lucchini Dott. Marco Colombo Rag. Francesco Rota Conti Dott. Angelo Martinelli Bergamo, 27.01.2016 OGGETTO: MAXI-AMMORTAMENTI La legge di Stabilità 2016 ha introdotto un agevolazione volta ad incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi che interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti, consentendo una maggiorazione nella misura del 40%. AMBITO SOGGETTIVO: Possono beneficiare della disposizione in esame: I titolari di reddito d impresa; I lavoratori autonomi indipendentemente dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria/semplificata). Possono beneficiare dell agevolazione anche i soggetti di nuova costituzione, mentre dovrà essere chiarito se la normativa potrà essere applicata anche ai contribuentiminimi. AMBITO OGGETTIVO: Rientrano nell ambito oggettivo dell agevolazione tutti i beni strumentali nuovi acquistati nel periodo agevolato (15.10.2015-31.12.2016), ed entrati in funzione nel ciclo produttivo, anche mediante contratto di leasing. Sono inclusi nell agevolazione anche i computer e le autovetture. Si ritiene che l agevolazione spetti anche: ESCLUSIONI: Sono esclusi: per i beni di costo unitario non superiore a 516,46= (anche se sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento); per i beni realizzati in economia e mediante contratto di appalto; per i beni che vengono esposti in show room ed utilizzati dal rivenditore esclusivamente a scopi dimostrativi. 1

i beni immateriali; i beni usati (a qualunque titolo utilizzati); i beni utilizzati sulla base di un contratto di noleggio e/o di locazione operativa senza opzione di riscatto (in tal caso la maggiorazione spetta al soggetto concedente). Considerato inoltre il riferimento alla nozione di strumentalità, sono esclusi: i beni merce; i materiali di consumo. Per espressa disposizione normativa sono altresì esclusi dall agevolazione gli acquisti di: beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; fabbricati e costruzioni. Richiamando il contenuto della circolare della Agenzia delle Entrate 19.12.2013 n. 36, è stato osservato, con riferimento agli impianti fotovoltaici che: sono ammessi all agevolazione gli impianti assimilati ai beni mobili (per i quali la citata circolare ha sancito l applicazione del coefficiente di ammortamento del 9%); sono invece esclusi gli impianti assimilati ai beni immobili, in sintonia con gli altri cespiti con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (nella stessa circolare è stata infatti prevista per tali impianti l applicazione del coefficiente del 4%). Infine ulteriori esclusioni sono contemplate nella seguente tabella allegata alla legge di Stabilità: Gruppo V Industrie manifatturiere alimentari Specie 19- imbottigliamento di acque minerali naturali Condutture 8,0% Gruppo XVII Industrie dell energia elettrica, del gas e dell acqua Specie 2/bproduzione e distribuzione di gas naturale Condotte per usi civili (reti urbane) Condotte per trasporto a grandi distanze di centri di produzione 8,0% 10,0% Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dei giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento 12,0% 2

Specie 4/b stabilimenti termali e idrotermali Condutture 8,0% Gruppo XVIII Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni Specie 4 e 5 ferrovie compreso l esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) 7,5% Specie 1,2 e 3 trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) 12,0% MISURA DELL AGEVOLAZIONE SPETTANTE: L agevolazione in esame consiste in una maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell ammortamento e dei canoni di leasing. In altri termini, è possibile maggiorare in via extracontabile le ordinarie quote di ammortamento e i canoni dei leasing di un importo pari al 40% arrivando così a dedurre fiscalmente, al termine del piano di ammortamento, il 140% del prezzo di acquisto. La disposizione in esame opera ai soli fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES), e pertanto non ha alcun effetto ai fini IRAP. Per i beni in leasing la maggiorazione opera: sulla quota capitale dei canoni. A tal fine: - per lo scomputo della quota interessi è utilizzabile la formula di cui al DM 24.4.98 per l individuazione forfetaria degli interessi impliciti, ossia: costo sostenuto dal concedente-prezzo di riscatto* giorni del periodo d imposta numero di giorni durata fiscale contratto - il maggior costo dei canoni è imputato nel corso della durata fiscale del contratto qualora la stessa sia pari/superiore a quella contrattuale ovvero nel corso della durata contrattuale qualora la durata fiscale sia inferiore; 3

sul prezzo di riscatto, per il calcolo delle quote di ammortamento dopo aver riscattato il bene. A tal proposito va evidenziato che ai fini della maggiorazione rileva la data di stipula del contratto dei leasing e non quella di riscatto del bene. Pertanto la maggiorazione: è applicabile al valore dei beni riscattati anche successivamente al 31.12.2016, relativi a contratti stipulati nel periodo 15.10.2015-31.12.2016; non opera per i beni riscattati nel periodo agevolato 15.10.2015-31.12.2016 riferiti a contratti stipulati antecedentemente al periodo in questione. VEICOLI A DEDUCIBILITA LIMITATA: Con riguardo agli investimenti in veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto l aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all art. 164 comma 1, lett. b) del TUIR. In particolare: Tipologia beni Agenti/rappresentanti Altre imprese ordinario maggiorato ordinario maggiorato (40%) (40%) Autovetture/autocaravan 25.822,84= 36.151,98= 18.075,99= 25.306,39= Motocicli 4.131,66= 5.784,32= 4.131,66= 5.784,32= ciclomotori 2.065,83= 2.892,16= 2.065,83= 2.892,16= L incremento del 40% dovrebbe operare anche per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta, anche se un chiarimento in merito sarebbe auspicabile, atteso che la norma richiama l art. 164, comma 1, lett. b) e non la lettera b-bis), riguardante i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Resta invariata la percentuale di deducibilità dei costi (ammortamenti, carburanti, manutenzioni e riparazioni ecc.) relativa agli autoveicoli, fissata in misura pari al 20% (70% per le auto concesse in uso promiscuo e 80% per agenti e rappresentanti). MODALITA DI FRUIZIONE DELL AGEVOLAZIONE: L incremento del costo del bene ha rilevanza solo fiscale; lo stesso pertanto avendo natura extracontabile, non ha alcun effetto sulla redazione del bilancio. Di conseguenza dovrà essere operata una variazione in diminuzione nel mod. UNICO (si ritiene nelle altre variazioni in diminuzione cod. 99 rigo RF 55 per il modello UNICOSC). Si vedano gli esempi sotto riportati: Esempio n. 1 La società Beta srl ha acquistato nel mese di dicembre 2015 un impianto per 50.000 oltre IVA. 4

Considerando la maggiorazione del 40%, il valore su cui calcolare l ammortamento deducibile risulta pari a 70.000 (50.000+(50.000*40%)). Ipotizzando un coefficiente di ammortamento pari al 20%, il piano di ammortamento è così individuato (per semplicità la quota di ammortamento del primo anno non è ridotta alla metà). Costo Ammortamento Variazione in diminuzione Civile Fiscale Anno Quota civile Quota fiscale mod. UNICO 2015 10.000 14.000 4.000 2016 10.000 14.000 4.000 50.000 70.000 2017 10.000 14.000 4.000 2018 10.000 14.000 4.000 2019 10.000 14.000 4.000 Esempio n. 2 La ditta individuale Omega ha acquistato nel mese di dicembre 2015 una stampante per 450+IVA. Poiché il costo non è superiore a 516,46 il bene viene interamente dedotto nel 2015. Il costo deducibile è pari a 630 (450+(450*40%)) e di conseguenza: Costo Costo maggiorato (40%) Anno Costo deducibile 450 630 2015 630 Il limite di 516,46 va riferito al costo del bene ante maggiorazione del 40%. Esempio n. 3 Con riferimento all esempio n. 2, si ipotizzi che il costo della stampante sia pari a 600 oltre iva. In tal caso, poiché è superato il limite di 516,46, non è possibile dedurre integralmente il costo nel 2015. Di conseguenza, ipotizzando un coefficiente di ammortamento pari al 20% lo stesso sarà così ripartito: Esempio n. 4 Costo Costo maggiorato (40%) Anno Ammortamento 2015 168 2016 168 600 840 2017 168 2018 168 2019 168 La Beta Srl ha stipulato un contratto di leasing relativamente ad un macchinario il cui coefficiente di ammortamento è pari al 20%. Il contratto prevede: - decorrenza dall 1.11.2015 e durata 30 mesi; - canone mensile di 1.200 (quota capitale 1.020); - prezzo di riscatto di 3.000. Considerato che il periodo di ammortamento del bene è di 5 anni (60 mesi), la spesa relativa ai canoni è deducibile in 30 mesi (60/2), posto che la durata del contratto rispetta quella minima fiscale. La società potrà dedurre i seguenti importi, considerando l incremento del 40%: Anno Quota capitale Quota capitale maggiorata (40%) Variazione in diminuzione Mod. 5

UNICO 2015 ( 2 mesi) 2.040 2.856 816 2016 (12 mesi) 12.240 17.136 4.896 2017 (12 mesi) 12.240 17.136 4.896 2018 (4 mesi) 4.080 5.712 1.632 Nell ipotesi che nel 2018 che il bene venga riscattato, l ammortamento sarà calcolato sul prezzo di riscatto maggiorato del 40%, quindi sull importo di 4.200 ((3.000+ (3.000*40%)) CONTABILIZZAZIONE FISCALITA DIFFERITA: L agevolazione in esame non comporta variazioni temporanee da cui deriva la necessità dello stanziamento della fiscalità differita. Considerando quindi la natura definitiva delle variazioni collegate con la maggiorazione del costo ammortizzabile dei beni, non vanno rilevate le imposte differite. RILEVANZA MAGGIOR VALORE: Come già accennato in precedenza, la maggiorazione del costo opera esclusivamente ai fini del calcolo delle quote di ammortamento/canoni di leasing. Di conseguenza l agevolazione non ha alcun effetto: in sede di cessione del bene; la plus/minusvalenza sarà determinata con riferimento al costo non ammortizzato individuato senza considerare il maxi-ammortamento derivante dall applicazione del 40%; ai fini del calcolo del limite di deducibilità delle spese di manutenzione pari al 5% del valore dei beni materiali ammortizzabili all 1.1; in caso di cessione del contratto di leasing, ai fini della determinazione della relativa sopravvenienza attiva. Infine l incremento del costo, per espressa disposizione normativa, è irrilevante ai fini dell applicazione degli studi di settore. ACCONTI D IMPOSTA: La disposizione in esame non ha effetto sulla determinazione dell acconto dovuto per il periodo d imposta in corso al 31.12.2015 (2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare). L acconto dovuto per il periodo d imposta in corso al 31.12.2016 (in generale 2016) va determinato considerando quale imposta del periodo precedente, quella determinata in assenza dell agevolazione. 6

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Studio Lucchini 7