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CONTROLLI SULLE IMPRESE (art. 25 del D.Lgs. n. 33/2013) attività svolte dall Ufficio Metrico Tipologia dei controlli Riferimenti normativi Criteri e modalità dei controlli Coerenza della produzione in conformità metrologica o verifica prima CE con il provvedimento di Riconoscimento. Imprese che svolgono la fabbricazione di strumenti di misura legali in autocertificazione Conformità metrologica (strumenti nazionali) Verifica prima CE (pistole di gonfiaggio) conformità metrologica Regolamento sulla conformità metrologica: D.M. 28 marzo 2000 n.179. Regolamento della Camera di Commercio di Vicenza sulla conformità metrologica approvato con delibera di giunta n. 274 del 28.08.2000 e modificato a seguito della determinazione del commissario straordinario n. 56 del 17 dicembre 2007. Verifica prima CE Direttiva 04 maggio 2001 Regolamento della Camera di Commercio di Vicenza approvato con delibera di Giunta n. 402 del 3.12.2001 e modificato a seguito della determinazione del commissario straordinario n. 56 del 17 dicembre 2007. Documenti di ammissione a verifica metrica degli strumenti in produzione. Gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l effettuazione delle prove di verifica prima. Procedure delle prove metrologiche adottate per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi). Rapporti di verifica prima e dei documenti di conformità degli esemplari verificati. Per gli strumenti a magazzino: effettuazione di prove di verifica prima su alcuni esemplari.

Controlli presso la sede operativa del laboratorio: Laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura legali di cui al D.M. 10.12.2001 Attuazione Direttiva sui NAWI: D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517. Modifica Direttiva sui NAWI: D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40. Regolamento di modifica e integrazione della disciplina della verificazione periodica: D.M. 28 marzo 2000, n.182. Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura: D.M. 10 dicembre 2001. Regolamento per i laboratori che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura ai sensi del D.M. 10.12.2001, approvato con deliberazione di Giunta n. 147 del 15.04.2002 e modificato a seguito della determinazione del commissario straordinario n. 56 del 17 dicembre 2007. operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura: Direttiva 4 aprile 2003. Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia adottati dai Laboratori riconosciuti idonei: Direttiva 30 luglio 2004. Coerenza della tipologia di strumenti verificati con quella indicata nella documentazione presentata alla Camera di Commercio. Documenti di ammissione a verifica metrica e di conformità degli strumenti verificati. Gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l effettuazione delle prove di verifica periodica. Procedure delle prove metrologiche adottate per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi). Gestione dei Rapporti di verifica periodica degli esemplari verificati. Controlli presso gli utenti metrici: Effettuazione di prove di verifica periodica su un campione rappresentativo di strumenti verificati dal Laboratorio. 2

Imprese che usano strumenti di misura legali (sia mid che diversi dai mid): sorveglianza in servizio Testo Unico leggi pesi e misure: R.D. 23.8.1890, n.7088. Regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici: R.D. 12.6.1902, n.226. Regolamento per il Servizio metrico: R.D. 31.1.1909, n. 242 Attuazione Direttiva sui NAWI: D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517. Modifica Direttiva sui NAWI: D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40 Regolamento sulla conformità metrologica: D.M. 28 marzo 2000 n.179. Regolamento di modifica e integrazione della disciplina della verificazione periodica: D.M. 28 marzo 2000, n.182. Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura: D.M. 10 dicembre 2001. operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura: Direttiva 4 aprile 2003. Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia adottati dai Laboratori riconosciuti idonei: Direttiva 30 luglio 2004. Attuazione della Direttiva 2004/22/CE: D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.22. Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura MID: DM 29 agosto 2007. Regolamenti concernenti i criteri per l esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti MID MI 005 e MI 006: D.M. 31 e 32 del 18 gennaio 2011. controlli successivi sui distributori di carburanti: Direttiva 4 agosto 2011. controlli successivi su associazione distributori di carburanti MID a self service nazionali: Direttiva 14 ottobre 2011. Controllo documentale e visivo per valutare la conformità degli esemplari. Esecuzione delle prove metrologiche per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi). 3

Vigilanza sulla corretta messa in commercio di strumenti di misura legali conformi alla mid Attuazione della Direttiva 2004/22/CE: D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.22. Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura MID: DM 29 agosto 2007. Regolamenti concernenti i criteri per l esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti MID MI 005 e MI 006: D.M. 31 e 32 del 18 gennaio 2011. controlli successivi sui distributori di carburanti: Direttiva 4 agosto 2011. controlli successivi su associazione distributori di carburanti MID a self service nazionali: Direttiva 14 ottobre 2011 Controllo documentale e visivo per valutare la conformità degli esemplari. Prove metrologiche per valutare il rispetto dei requisiti essenziali (tra questi per es. gli errori massimi permessi). Eventuale prelievo di strumenti da inviare al laboratorio di prova. Sorveglianza nel settore orafo: aziende assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, aziende che esercitano l attività di commercio all ingrosso o al minuto di oggetti in metalli preziosi Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi: D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 251. Regolamento recante norme per l'applicazione del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251: DPR 30 maggio 2002, n.150. Verifica presenza/idoneità marchi assegnatario e titolo su oggetti in metallo prezioso posti in vendita. Prelievo a campione di oggetti in metallo prezioso posti in vendita per verificarne la titolazione presso il laboratorio accreditato. Per gli assegnatari del marchio di identificazione, verifica della presenza e dell usura della dotazione di punzoni assegnati. 4

Sorveglianza sui centri tecnici dei tachigrafi digitali e/o analogici Regolamento relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada: Regolamento CE n. 1360 del 13 giugno 2002. Disposizioni attuative del Regolamento relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada: D.M. 31 ottobre 2003 n.361. Modalità e condizioni delle autorizzazioni alle operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico dei centri tecnici: DM 10 agosto 2007. Verifica idoneità apparecchiature presenti e procedure di prova, con compilazione Check list da inviare al Ministero dello Sviluppo Economico. Sorveglianza sulla produzione e importazione dei preimballaggi Disciplina sui preimballaggi di alcuni liquidi alimentari CEE e bottiglie recipienti misura: D.L. 3 luglio 1976 n. 451. Disciplina sui preimballaggi CEE, in massa o in volume, diversi dai liquidi alimentari CEE disciplinati dal D.L. 3 luglio 1976 n. 451: Legge 25 ottobre 1978, n. 690. Disciplina sui preimballaggi Nazionali, di tipo diverso da quello CEE: D.P.R. 26 maggio 1980 n.391. Controllo visivo e documentale per valutare la conformità del lotto di preimballaggi. Controllo a campione di un lotto di prodotti preconfezionati, pronto per la vendita, per valutare il criterio di accettazione o rifiuto del lotto stesso. Controllo sull idoneità dei metodi statistici di controllo utilizzati dal produttore. Controllo sull idoneità degli strumenti metrici utilizzati per il controllo del contenuto effettivo dei preimballaggi. Controlli sugli obblighi di informazione ai consumatori circa i consumi di carburante e le emissioni di CO2 delle autovetture nuove di cui al d.p.r. 17 febbraio 2003, n. 84, da parte delle imprese concessionarie D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84 Controlli sul materiale pubblicitario pubblicato su giornali periodici locali (quest attività non coinvolge le imprese del settore ma ha comunque ricadute su di esse nel caso di accertamento di violazioni). 5

CONTROLLI SULLE IMPRESE (art. 25 del D.Lgs. n. 33/2013) attività svolte dall Ufficio Vigilanza e Sicurezza Prodotti Tipologia dei controlli Riferimenti normativi criteri e modalità dei controlli 1) Controlli sulla sicurezza dei prodotti a) Giocattoli b) Prodotti elettrici/elettronici c) Dispositivi di protezione individuale (DPI) di prima categoria 2) Controlli sulla etichettatura dei prodotti a) Prodotti tessili Conformità alle leggi speciali vigenti, oltre che ai sensi del D.Lgs. 206/2005 - Codice del consumo - relativamente alla parte IV sulla sicurezza dei prodotti D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 (per giocattoli immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011) o D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 (per giocattoli immessi sul mercato dal 20 luglio 2011) Legge 18 ottobre 1977, n. 791 sulla sicurezza del materiale elettrico. D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 Legge 26 novembre 1973, n. 883. al D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515, al D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 e, dall'8 maggio 2012, al Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011, tutti concernenti le denominazioni delle fibre tessili e l etichettatura di composizione fibrosa dei prodotti tessili I controlli sono, in genere, eseguiti presso: - i fabbricanti; - gli importatori; - i commercianti. Le imprese da controllare sono estratte dal Registro delle Imprese, utilizzando come criteri di selezione: 1) Sede dell impresa o unità locale sita nella provincia di Vicenza; 2) Impresa attiva; 3) Attività esercitata in base ai codici ATECO 2007. L estrazione è effettuata secondo un procedimento casuale e il numero di imprese estratte da sottoporre a controllo è pari a tre volte il numero dei controlli da effettuare nel corso dell anno. Le imprese sono controllate, senza preavviso, secondo l ordine di estrazione, distinto per categoria di impresa (fabbricanti, importatori, commercianti ingrosso/dettaglio). Il servizio attua un approccio rispetto all impresa controllata in modo da creare il minor impatto e il minor disagio per la controparte. Il controllo avviene attraverso le seguenti fasi: a) controllo visivo di 10 prodotti presenti in azienda e scelti a caso, verificandone i soli aspetti formali; b) su giocattoli, materiale elettrico e DPI può essere effettuato un controllo documentale, richiedendo al soggetto responsabile dell immissione sul mercato la documentazione

Tipologia dei controlli Riferimenti normativi criteri e modalità dei controlli b) Etichetta energetica delle lampadine e degli apparecchi domestici: lavastoviglie per uso domestico apparecchi di refrigerazione per uso domestico lavatrici per uso domestico televisori condizionatori d'aria asciugabiancheria. Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104 tecnica del prodotto (inclusa la dichiarazione di conformità); questa viene sottoposta, con un esemplare del prodotto, a un organismo autorizzato che ne verifica l idoneità; in linea di massima questo controllo è eseguito sui prodotti che hanno evidenziato una non conformità formale in base al controllo visivo; c) per tutti i prodotti del punto a) se ritenuto opportuno può essere eseguito un prelievo di un numero adeguato di esemplari al fine di sottoporli a controllo presso laboratorio autorizzato o accreditato. I controlli su un prodotto riscontrato non conforme coinvolgono, oltre all impresa estratta anche la catena commerciale a monte al fine di verificare le responsabilità degli operatori intervenuti nella stessa con particolare riguardo alla posizione dell impresa che ha immesso il prodotto sul mercato. Oltre ai controlli effettuati secondo la modalità precedente, altri controlli si possono effettuare su segnalazione da parte di terzi, se la segnalazione sia opportunamente documentata e/o assuma la forma di esposto, e in ogni caso dopo un opportuna valutazione nella legalità e nel merito da parte del servizio preposto. Per quanto concerne le richieste di intervento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, queste avranno comunque sempre seguito. In parallelo sono fornite informazioni alle imprese sulle attività di vigilanza tramite il sito, lo svolgimento di incontri e la predisposizione di opuscoli che possano fornire elementi utili per l applicazione delle norme. 2