Corso di Diritto e clinica dei trasporti Caratteri, fonti e interpretazione del diritto dei trasporti Rapporti con il codice del consumo e con il codice del turismo
Il Codice della navigazione Art. 1 Cod. nav. Fonti del diritto della navigazione - (Cod. nav.) «In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile»
Fonti Diritto speciale o Diritto autonomo? AUTONOMO
Diritto della Navigazione/trasporti Diritto interno 1) ART 1 COD. NAV. 2) Gerarchia nelle PRELEGGI Diritto internazionale Diritto europeo Fonti del Diritto della Navigazione
Fonti di diritto interno
Fonti di Diritto Interno
I Regolamenti in materia di navigazione art. 17 l. 23 agosto 1988 n. 400 «possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge [ ]»
I Regolamenti in materia di navigazione 1 2 3
Gli usi Secondo parte della dottrina l art. 1 cod. nav. implicherebbe deroga ad art. 8 preleggi «Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati» Secondo questa tesi gli usi otterrebbero efficacia, a prescindere da qualsiasi richiamo nelle materie che non vengono regolate in modo espresso da leggi o da regolamenti (uso c.d. praeter legem) In caso contrario gli usi devo essere richiamati da leggi o regolamenti (usi secundum legem) acquistano la stessa posizione gerarchica della fonte dalla quale sono richiamati
GLI USI RICHIAMATI In talune ipotesi possono prevalere su disposizioni del codice della navigazione Dispositive ad esempio Art. 390 «Pagamento del nolo a tempo - Il nolo a tempo, in mancanza di patto o uso diverso, è dovuto in rate mensili anticipate» Art. 442 «Consegna e riconsegna delle merci - In mancanza di diverso patto, regolamento portuale od uso locale, il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco» Art. 444 «Decorrenza e durata delle stallie - [ ] l termine di stallia, in mancanza di patto, regolamento od uso, deve essere Fissato dal comandante del porto, [ ]» Altri esempi sono rappresentati dagli artt. 446, 449, 456 Imperative art. 468 «Norme applicabili - Ai contratti di utilizzazione delle navi addette alla navigazione interna si applicano le norme di questo titolo, in quanto gli usi speciali non dispongano diversamente»
L ANALOGIA Quale è la sua funzione? Tramite il ricorso all analogia è possibile rintracciare la norma applicabile ad un caso specifico che non sia direttamente disciplinato facendo ricorso all'applicazione di una norma che regola una fattispecie similare la cui ratio sia comprensiva anche del caso non regolamentato L'analogia delle norme di diritto della navigazione viene indicata come il ricorso all analogia ha la precedenza rispetto all'applicazione diretta del diritto comune tenuto conto del fatto che la norma ottenuta attraverso il ricorso all analogia è una norma di diritto speciale, che quindi deve prevalere rispetto a quelle di diritto comune
LE COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI In base a quanto disposto dal comma 1 dell art. 1 cod. nav. «In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi» Per attribuire significato al termine leggi (ed alle competenze ad emanarle) dobbiamo considerare l art. 117 Cost.
Bisogna comunque ricordare che Il testo originale della Carta costituzionale del 1948, all art. 117, riconosceva alle Regioni competenze normative decisamente circoscritte in materia di trasporti e navigazione tramvie e linee automobilistiche di rilevanza regionale navigazione e porti lacuali
DOBBIAMO OSSERVARE CHE Secondo gli orientamenti della Corte costituzionale la legislazione regionale non poteva incidere sui rapporti privatistici, pur con le attestazioni di parte della dottrina in merito alla non totale chiusura ad un diritto privato regionale
La Riforma del titolo V della Costituzione l. cost. 21 ottobre 2001, n. 3 Viene a modificarsi parzialmente il quadro previgente Viene riconfermato il limite negativo della potestà normativa attribuita alle Regioni in materia di diritto privato
La Riforma del titolo V della Costituzione l. cost. 21 ottobre 2001, n. 3 (segue) Secondo quanto disposto dall art. 117 Cost. le materie che non sono ricomprese fra quelle dichiarate di competenza esclusiva dello Stato dal comma 2 e di competenza concorrente fra Stato e Regioni, di cui al comma 3 sono ricomprese nella sfera di competenza regionale, ai sensi del comma 4 Va inoltre ricordato che la potestà regolamentare compete allo Stato soltanto nelle materie di legislazione esclusiva
Art. 117 Cost. (I e II comma) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Art. 117 Cost. (III e IV Comma) Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
IL RUOLO DEGLI ARTT. 1680 E 1885 COD. CIV. Bisogna osservare come non sia pacifico: Il ruolo delle due disposizioni (norme di collegamento) in tema di rapporti tra il codice civile e il codice della navigazione e delle leggi speciali in materia di trasporti ed assicurazioni Si discute, in particolar modo,se queste attribuiscano o no rango di disciplina speciale della navigazione alle norme del codice civile che richiamano, con la loro conseguente prevalenza sulle altre fonti speciali, ed in particolare sugli usi e sull anologia.
IL RUOLO DEGLI ARTT. 1680 E 1885 COD. CIV. ambedue le norme affermano il principio della prevalenza della norma speciale e, quindi, con riferimento ai due tipi contrattuali del trasporto e dell assicurazione, del criterio di specialità previsto dall art. 1 cod. nav
Secondo la tesi (prevalente) l art. 1680 codice civile costituirebbe una norma speciale del diritto della navigazione, posta in deroga all art. 1 codice navigazione, che andrebbe ad incidere sull autonomia del diritto della navigazione, facendo così prevalere la normativa degli artt. 1678-1702 cod. civ. sulle norme regolamentari e sugli usi in materia di navigazione come anche sull applicazione analogica delle norme del diritto della navigazione Da ciò discenderebbe un attenuazione di quella che è l autonomia del codice della navigazione
A ciò si è ribattuto che Dando applicazione al principio della prevalenza delle norme di diritto della navigazione, l art. 1680 cod. civ. va comunque a confermarne la specialità. Se pur sostenendo la tesi dell unitarietà del diritto dei trasporti, si deve comunque sottolineare che l applicabilità delle norme del codice civile ai trasporti marittimi ed aerei resta ipotesi marginale
Al di là del richiamo generale, di cui all art. 1 cod. nav. al «diritto civile» il codice della navigazione contiene un cospicuo numero di disposizioni che richiamano altri codici In alcune ipotesi il richiamo agli altri codici è fatto per 1. porre in evidenza un regime derogativo o ampliativo rispetto alla relativa disciplina di diritto comune 2. delineare l ambito di applicazione della disciplina di diritto Speciale 3. precisare le modalità di perfezionamento di una fattispecie prevista dal diritto comune 4. richiamo alla disciplina del diritto comune in funzione integrativa rispetto a quella dello stesso codice della navigazione
LE CONVENZIONI DI DIRITTO UNIFORME Nell insieme delle leggi in materia di navigazione alle quali si riferisce il comma 1 dell art. 1 del codice della navigazione vanno ricomprese anche le norme di adattamento alle convenzioni di diritto uniforme È necessario distinguere tra Testi di diritto uniforme indirizzati a disciplinare unicamente ipotesi che presentino elementi di estraneità Testi che vanno ad ampliare il proprio ambito di applicazione ad ipotesi che non presentino alcun elemento di estraneità
Dobbiamo ricordare che Con il codice della navigazione non si sono state abrogate le previgenti norme di adattamento dell ordinamento interno alle convenzioni di diritto uniforme. A tale proposito va osservato che l ambito di applicazione delle convenzioni di diritto uniforme che sono state ratificate dall Italia nella fase precedente all entrata in vigore del codice della navigazione è sicuramente circoscritto rispetto alla disciplina dei corrispondenti istituti contenuta nel codice della navigazione Inoltre non dobbiamo dimenticare che le Convenzioni di diritto uniforme non hanno come fine quello di dettare una disciplina «completa» di ogni eventuale aspetto collegato alle materie per quali sono state adottate
FONTI DEL DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA DECISIONI REGOLAMENTI DIRETTIVE
L art. 84, 2, del testo originario Trattato CEE «Il Consiglio, con deliberazione unanime, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura, potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea»
L Art. 80, 2, Trattato CE «Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura, potranno essere prese le opportune disposizioni per la navigazione marittima ed aerea»
Art. 100 TfUE «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni»
Gli effetti dell entrata in vigore del codice del consumo e le modifiche apportate dal d. lgs. 21 febbraio 2014 n. 21 Prima dell entrata in vigore delle modifiche apportate dal d. lgs. 21 febbraio 2014 n. 21 il codice del consumo era applicabile al contratto di trasporto Prima del d. lgs. 21 febbraio 2014 n. 21 avevano ampio spazio importanti disposizioni quali l art. 63 relativo al foro del consumatore e l art. 143, relativo all irrinunciabilità dei diritti Con l entrata in vigore del d. lgs. 21 febbraio 2014 n. 21 è previsto che le disposizioni delle sezioni da I a IV capo I del titolo III della parte III del codice del consumo, NON avranno più applicazione ai contratti di servizi di trasporto passeggeri, fatta eccezione per l art. 51, comma 2, relativo ai requisiti formali per i contratti a distanza, e gli artt. 62 e 65 (rispettivamente sulle tariffe per l utilizzo di mezzi di pagamento e sui pagamenti supplementari)
Le fonti del Diritto del turismo Va osservato in via incidentale come il sistema delle fonti che disciplinano il comparto turistico sia assai complesso Questo è infatti costituito da fonti normative di diverso grado, aventi ambiti di competenza differente, prodotte da più ordinamenti giuridici statale regionale degli enti locali internazionale dell'unione europea
Il codice del turismo Al fine di riordinare ed unificare la legislazione in materia di turismo d.lgs. n. 79 del 2011 (codice del turismo) Censurato (sentenza n. 80 del 2012) dalla Corte Costituzionale relativamente alle disposizioni inerenti i rapporti Stato-Regioni e alla reintroduzione dei principi fondamentali sulla competenza legislativa residuale regionale