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AVVERTENZA: Le indicazioni fornite potrebbero essere soggette a variazione a fronte di eventuali modifiche apportate alla Legge nazionale. Si forniscono alcuni cenni sull Imposta Municipale propria in vigore dal 1 gennaio 2012. Per ulteriori informazioni, conteggi e compilazione dei modelli di pagamento si prega di inviare una mail all indirizzo tributi@comune.rivalta.to.it.; si darà risposta nel più breve tempo possibile a tutte le richieste pervenute. Gli orari di ricevimento del pubblico dell Ufficio Tributi sono i seguenti: lunedì venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 I recapiti telefonici sono i seguenti: 0119045571 72-90 Chi deve pagare l IMU Sono tenuti al pagamento dell IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi, i locatari di immobili in leasing. Costituisce presupposto per il pagamento dell IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati. Diversamente dall ICI, l IMU, nel 2012, si applica anche all abitazione dove il contribuente risiede e dimora abitualmente (l abitazione principale). Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l attività dell impresa agricola), già esclusi dall ICI, sono imponibili. Come si calcola la base imponibile dell IMU La base imponibile dell IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili. Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione, in pratica il valore di mercato. Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell'art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l IMU: 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; 80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l IMU: 110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 135, per tutti gli altri terreni. A decorrere dall anno 2014 il moltiplicatore è pari a 75 per i terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti alla previdenza agricola. Come si calcola L IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell immobile posseduto, dall aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso. Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell ICI: viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni. Abitazione principale e pertinenze Per abitazione principale si intende l unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile Per pertinenze dell'abitazione principale «si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate Il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell abitazione principale di riferimento per il calcolo dell imposta e per l applicazione della detrazione. Detrazione per abitazione principale La detrazione base è pari ad euro 200, da suddividere in parti uguali fra i comproprietari dell immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Si aggiungono 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni fino ad un massimo di 400 euro (quota figli). Quando si paga La prima rata si paga entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre.

Come si paga l IMU L IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24. L Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell'indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell'imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato): Codici tributo per il pagamento dell'imu con il modello F24 Codice Comune H335 CODICE DENOMINAZIONE 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 COMUNE 3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE 3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni COMUNE 3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE 3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE 3923 IMU - imposta municipale propria INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE 3924 IMU - imposta municipale propria SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE 3925 IMU imposta municipale propria per fabbricati del gruppo catastale D STATO 3930 IMU imposta municipale propria per fabbricati del gruppo catastale D COMUNE I codici indicati devono essere riportati all interno del nuovo modello F24, nella Sezione IMU e altri tributi locali, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati. A decorrere dall anno 2013, l importo totale dell IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va interamente al Comune, ad eccezione di quanto dovuto dai fabbricati del gruppo catastale D, che sarà ripartito per l aliquota del 7,60 x mille allo Stato, e del 3,00 x mille al Comune, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato. Coniugi separati Con le modifiche introdotte dal decreto legge n.16/2012, ai fini IMU, l assegnazione della casa coniugale al coniuge in sede di separazione o divorzio, si intende effettuato a titolo di diritto di abitazione e pertanto costituisce presupposto per il pagamento dell IMU. Il coniuge assegnatario dell abitazione è quindi obbligato dalla legge al pagamento dell IMU, a prescindere dall effettivo possesso dell immobile, per tutta la durata dell assegnazione.

Immobili storici La base imponibile dell IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L aliquota e, più in generale, la disciplina per il calcolo dell imposta saranno invece quelle ordinariamente risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal Comune. Fabbricati inagibili Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. Abitazioni rurali di proprietà dei coltivatori diretti Nel 2012, le abitazioni possedute da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli che possiedono i requisiti di cui all articolo 3, del dl 557/1993 dal 2012, dovranno pagare l IMU. In questo caso, si applicano le stesse regole che valgono per le altre abitazioni: la rendita catastale si rivaluta del 5% e poi il risultato va moltiplicato per 160; le pertinenze (cantine, soffitte e garage) vanno comprese nel calcolo. Se l'agricoltore proprietario dell'immobile ha la residenza anagrafica e la dimora nella casa, si applicheranno le agevolazioni per l'abitazione principale. Nell anno 2013 le abitazioni principali di cui sopra sono esenti e dal 2014 pagano la TASI. Se invece la casa non è abitazione principale del possessore, l'aliquota base è quella ordinaria e non si applica la detrazione. Fabbricati rurali strumentali La nuova normativa prevede l assoggettamento nel 2012 ad IMU anche dei fabbricati rurali strumentali di cui all articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, che prima erano esclusi dall ICI. L aliquota base prevista per i fabbricati rurali strumentali è pari a 0,2 per cento (2 per mille). Dal 2013 sono esenti. Terreni agricoli L articolo 13, co.5 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012, dispone che per i terreni agricoli il valore imponibile si calcola moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, aumentato del 25 per cento, per un moltiplicatore pari a 135. Lo stesso procedimento vale anche per i terreni incolti. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. Dal 2014 è pari a 75.

Sono esenti dall IMU, come già avveniva nel regime dell ICI, i terreni agricoli situati in aree montane o di collina, delimitate ai sensi della legge n. 984 del 1977. L elenco dei territori nei quali tale esenzione si applica è allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. A Rivalta di Torino sono i terreni ricomprese nei fogli 1-2-3-4-5-6-24. I terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000. Si applicano inoltre le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. La parte di valore che supera i 32.000 euro è soggetta all IMU senza alcuna riduzione. Aree fabbricabili Per le aree edificabili non sono previste novità rispetto alla disciplina dell ICI. Dichiarazione IMU La legge prevede l obbligo di presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell ICI. La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006). Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell ICI, o perché in occasione dell avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l invio telematico dell atto stesso a cura del notaio ha sostituito e continuerà a sostituire ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.