IL GIUDICE. esaminati gli atti e sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

Documenti analoghi
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

INDICE SOMMARIO. Presentazione...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.RG 4271/2015 Tribunale Ordinario di Como SEZIONE PRIMA Firmato Da: PETRONZI ALESSANDRO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 161eab IL GIUDICE, dott. Ale

INDICE SOMMARIO. Parte prima ASPETTI SOSTANZIALI CAPITOLO PRIMO TUTELA GIURISDIZIONALE CAUTELARE E ART. 700 C.P.C.

Parametri per la liquidazione del compenso per l attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale

RICOSTRUZIONE DEL QUADRO D INSIEME DELLA MATERIA

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

CORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI

SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo L

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

INDICE INDICE SOMMARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

SFRATTO PER MOROSITÀ E PER FINITA LOCAZIONE

Verbale di prima udienza n. cronol. 3493/2016 del 08/06/2016 RG n /2016

R.G. N 4022/10 CONTRO *** *** *** Il Giudice. Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

FALLIMENTO. Presupposti ed effetti. Studio legale Ruggeri - Avvocato Carmela Ruggeri

INDICE SOMMARIO. INTRODUZIONE... Pag. 1 PARTE GENERALE LA TUTELA D URGENZA IN SEDE CIVILE

I PROWEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 CRC

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 TITOLI DI CREDITO, CAMBIALI E ASSEGNI: CENNI ESSENZIALI

contro nei confronti di per l'annullamento

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Guida in stato di ebbrezza PROVVEDIMENTI PREFETTIZI IN VIA CAUTELARE

Libretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER

[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione, nello statuire sulla competenza territoriale in materia di obbligazioni pecuniarie, si

ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensiva,

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 24 agosto 2016, n

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Coop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

tende ad assicurare al processo le prove necessarie per l accertamento del diritto in contesa e porle a disposizione del giudice per la decisione di m

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Torino 8 luglio 2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

TRIBUNALE ROMA, SEZIONE L CIVILE ORDINANZA 18 SETTEMBRE 2014 INTEGRALE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZIALI - RITO FORNERO - APPLICABILITÀ - LIMITI

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

INDICE SOMMARIO. Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello... CAPITOLO PRIMO I CARATTERI GENERALI E LA NATURA GIURIDICA di EDOARDO STAUNOVO-POLACCO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

Capitolo 1 La mediazione dopo la riforma con il D.Lgs. n. 28 del 2010 e con i regolamenti attuativi...» 3 di Claudio Cecchella

ESECUZIONE DELLA SENTENZA E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

I contratti di finanziamento: L apertura di credito

99. L esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. adibiti ad uso abitativo per morosità o per altro inadempimento» 477

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Civile Sent. Sez. L Num Anno 2016 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 30/12/2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZ. CIVILE SENTENZA

Tribunale di Verona Sentenza (Composizione monocratica - Giudice LANNI)

- terzo chiamato - All udienza del sono comparsi dinanzi al dott. Pier Paolo Lanni l Avv. Gianlca Galli Righi, in sostituzione dell Avv. Cos

Indice generale. Capitolo I LE DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I La giurisdizione e la competenze delle Commissioni tributarie

Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.857

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO. FIOM CGIL di Milano, in persona della Segretaria Generale pro tempore Con gli avv.ti Francioso e Sozzi

CONSULENZA TECNICA D UFFICIO

contro e con l'intervento di per l'annullamento

Il giudice del lavoro

ha pronunciato la presente


SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE

OGGETTO: Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale

INDICE PER ARTICOLI TITOLO II DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO CAPO I DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI... pag.

IL SEQUESTRO PROBATORIO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Terza Civile *******

Preventiva escussione e possibilità di dimostrare l insufficienza del patrimonio sociale

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.

Le competenze di lite seguono la soccombenza.

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

La nuova disciplina della riscossione tributaria. Pacini. Bruno Cucchi Giovanni Puoti Federica Simonelli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

INDICE. CAPITOLO PRIMO IL TITOLO ESECUTIVO (artt c.p.c.) CAPITOLO SECONDO IL PRECETTO (artt c.p.c.

Nuove norme su appello civile e tecniche di redazione degli atti difensivi Potenza, 19 aprile Aula Grippo, Palazzo di Giustizia

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

Tribunale di Udine. - sezione civile -

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

ha pronunciato la presente

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

Introduzione... LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

sarebbe il giudice preventivamente adito, avuto riguardo al momento in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del procedimento sommario penden

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.

Capitolo I. Norme deontologiche e comportamento contrattualmente dovuto dal professionista

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative

Transcript:

IL GIUDICE esaminati gli atti e sciogliendo la riserva, osserva quanto segue. Con ricorso depositato il 19/11/12, A. B., deducendo che la Cassa (OMISSIS) S.p.a., con missiva del 16/11/12, le aveva comunicato il recesso immediato dal rapporto di affidamento in conto corrente (n. 1101119) in essere tra le parti, con richiesta di copertura entro 10 gg. del saldo passivo di 58.229,22, e lamentando l illegittimità del recesso, ha chiesto la pronuncia di un ordine ex art. 700 c.p.c. di ripristino del rapporto bancario revocato e di inibitoria della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d Italia (quest ultima domanda, con la memoria depositata il 19/12/12, è stata convertita in una richiesta di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi, dopo aver appreso dell avvenuta esecuzione di quest ultima ad opera della resistente). In relazione alla domanda cautelare, così formulata, si pone un duplice problema di ammissibilità, posto che l intervento richiesto si pone in funzione strumentale di una pronunciata di merito (ri)costitutiva del rapporto contrattuale venuto meno per effetto del recesso della resistente ed ha ad oggetto l imposizione di un facere infungibile (ed infatti, l adempimento del contratto, la cui manutenzione è stata chiesta in via cautelare dalla ricorrente, ha ad oggetto un facere complesso ed articolato, che non si esaurisce in una prestazione di dare, la messa a disposizione di una somma di denaro). Orbene, la domanda deve ritenersi ammissibile sotto entrambi i profili. In particolare, riguardo al primo, la soluzione positiva si basa sulla condivisione dell orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo cui nelle fattispecie analoghe a quella dedotta in giudizio il bisogno di tutela urgente si riferisce all anticipazione non già del provvedimento costitutivo, bensì delle prestazioni oggetto dei relativi obblighi consequenziali, con la precisazione che una siffatta statuizione può essere adottata in fase sommaria sul presupposto di un accertamento incidentale della fondatezza della futura azione di merito costitutiva. Riguardo al secondo, invece, la soluzione positiva si basa sulla condivisione dell orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo cui l infungibilità del facere non costituisce un ostacolo all ammissibilità della tutela cautelare, in considerazione dell assenza di limiti di ammissibilità nella formulazione dell art. 700 c.p.c., della possibilità di ottenere l esecuzione della misura cautelare tramite strumenti di coercizione indiretta (quali le astreints ormai previste dall art. 614 bis c.p.c.) e dell idoneità a giustificare l utilità della misura cautelare della semplice prospettiva di un adempimento spontaneo, indotto dal potere di convincimento dalla pronuncia giudiziale. Ciò chiarito, può procedersi all esame del requisito fumus boni iuris. Al riguardo va innanzi tutto premesso che: a) è pacifico (in quanto dedotto dalla ricorrente e non contestato dalla resistente) il fatto che tra le parti esistesse un rapporto di affidamento in conto corrente risalente al 2000, per l importo, nell ultimo periodo, di 70.000; b) in difetto di allegazioni più specifiche 1

delle parti, e a fronte dell omessa produzione in giudizio del relativo contratto, tale rapporto va qualificato come un apertura di credito in conto corrente; c) in particolare, tenuto conto dell assenza di riferimenti a previsioni temporali, deve presumersi che tale apertura di credito sia stata convenuta a tempo indeterminato; d) l art. 1845 c.c. consente ad entrambe le parti il recesso libero dall apertura di credito a tempo indeterminato, a condizione del rispetto di termine minimo di preavviso, determinato in via residuale in 15 gg.; e) si condivide l orientamento giurisprudenziale e dottrinario, secondo cui il recesso da un rapporto contrattuale, anche se rispondente ad una facoltà prevista dal contratto a dalla legge, deve conformarsi alla comuni regole di correttezza che condizionano, ex art. 1375 c.c., ogni fase esecutiva del contratto (v. sul punto l ampia motivazione di Cass. n. 20106/09); f) in particolare, si ritiene che l atto giuridico-recesso, rispondente ad una previsione normativa o contrattuale, ma contrario a buona fede, sia privo di effetti, in quanto fuoriesce dallo schema legale tipico dell atto stesso [a conferma dell inefficacia dell atto giuridico compiuto nell esercizio abusivo di un diritto, nel tentativo di una sommaria ricostruzione sistematica, si possono richiamare le pronunce sull inefficacia dell escussione abusiva di una garanzia autonoma (v. sul punto Cass. S.U. n. 3947/10), le pronunce sull inefficacia, anche se relativa, dell atto posto in essere con finalità di elusione fiscale (v. Cass. SU n. 30055/08), le pronunce sull inammissibilità, per inefficacia dell atto processuale che le determina, delle domande o delle eccezioni proposte in violazione delle regole di correttezza riconducibili in ambito processuale anche all art. 88 c.p.c. (v. sotto il primo profilo, e sia pure con una diversa impostazione, Cass. SU n. 23726/07, e sotto il secondo profilo C.d.S. n. 656/12; più in generale sull abuso del processo v. anche Cass SU Penali n. 155/11)]; g) nel caso specifico dell apertura di credito a tempo indeterminato, il recesso dell istituto di credito deve ritenersi contrario a buona fede, quando avvenga in modo improvviso e repentino, senza un apprezzabile giustificazione, oggettivamente ricollegabile all evoluzione del rapporto; h) d altra parte, alla stregua del principio secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.), non può escludersi che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito, benché pattiziamente consentito anche in difetto di giusta causa, sia da considerarsi illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari. Tali connotati devono, cioè, contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un apertura di credito viene normalmente convenuta (v. Cass. n. 4538/97); i) più precisamente, nel caso di recesso da apertura di credito a tempo indeterminato, tenuto conto dell ampia possibilità di recesso ad nutum prevista dall art. 1845 c.c., il carattere abusivo non può che essere ricollegato all aspetto temporale: le regole di correttezza cui deve uniformarsi il comportamento della banca nell esecuzione del contratto impongono che la privazione delle disponibilità creditizie su cui il cliente abbia fatto affidamento, pur attuata nell esercizio del diritto previsto dall art. 1845 c.c., debba avvenire con una tempistica idonea a consentire al cliente stesso il reperimento della provvista per coprire il saldo del conto e comunque le ulteriori disponibilità creditizie, necessarie per la sua attività, salvo che il recesso repentino ed immediato sia giustificato dalle suindicate circostanze oggettive; l) pertanto, il recesso della banca dall apertura di credito a tempo indeterminato, qualora sia abusivo nei termini appena 2

esposti, deve ritenersi inefficace, quanto meno per il periodo di tempo ragionevolmente necessario per consentire al correntista di reperire la provvista necessaria, anche tramite il ricorso a crediti alternativi presso il ceto bancario. Nella fattispecie concreta, la resistente ha giustificato (peraltro solo nel procedimento cautelare) il suo recesso repentino ed immediato dall apertura di credito a tempo indeterminato (con richiesta di pagamento del saldo entro 10 gg), evidenziando: 1) lo stato di insolvenza della ricorrente, ricavabile delle perdite di esercizio della sua attività negli anni 2010 e 2011, dalla richiesta di ammissione al beneficio della sospensione delle rate di un rapporto di mutuo e dall immobilizzazione del suo patrimonio; 2) la diminuzione della garanzia personale prestata da D. Z. a favore della ricorrente, a fronte dell esposizione della garante anche per i debiti di una società medio tempore fallita. Tuttavia, sotto il primo profilo è sufficiente evidenziare che le perdite di esercizio, riferibili principalmente ad oneri finanziari, non sono sintomatiche di uno stato di insolvenza, né di una sofferenza patrimoniale, a fronte dell aumento negli anni dei ricavi dell attività di gestione degli immobili della ricorrente, della progressiva riduzione della sua esposizione verso il ceto bancario e della rilevante consistenza del suo patrimonio immobiliare (circostanze, queste ultime, dedotte nel ricorso introduttivo e nelle note allegate al verbale d udienza del 7/12/12 e non contestate dalla resistente). Sotto il secondo profilo invece, è sufficiente rilevare che l incapienza patrimoniale del garante non risulta dimostrata e comunque la diminuzione della garanzia personale non può giustificare il recesso immediato dal rapporto, senza aver dato prima al cliente la possibilità di costituire una garanzia alternativa (come previsto dal art. 1844 c.c.). Tenuto conto di tali rilievi, non sembra ravvisabile in concreto alcuna circostanza idonea a giustificare il recesso improvviso e repentino della resistente dall apertura di credito ed è invece ipotizzabile il perseguimento da parte di quest ultima di interessi diversi da quelli sottesi all operazione economica delineata dal contratto. Questa considerazione, peraltro, trova conferma anche nella valutazione (ex art. 116 c.p.c.) del comportamento processuale della resistente e, in particolare, del suo rifiuto (apparentemente ingiustificato) della soluzione conciliativa ipotizzata in prima udienza e basata sulla previsione di una copertura progressiva del saldo passivo del rapporto di conto corrente. Pertanto, pur con i limiti della sommarietà che caratterizza l accertamento cautelare, il recesso deve ritenersi contrario a buona fede e quindi, per le motivazioni suesposte, inefficace per il periodo di tempo ragionevolmente necessario per coprire il saldo passivo e reperire nuove disponibilità creditizie presso il ceto bancario (periodo di tempo, che tenuto conto dell attuale crisi dei mercati, soprattutto nel settore immobiliare di interesse della ricorrente, può essere determinato attraverso una quadruplicazione del preavviso minimo previsto dall art. 1845 c.c. e quindi in 60 gg). 3

Ne consegue che può ritenersi sussistente il fumus boni iuris necessario per l accoglimento della domanda di condanna della resistente a continuare (sia pure temporaneamente) l esecuzione del contratto di apertura di credito. Può inoltre ritenersi sussistente anche il periculum in mora necessario per l accoglimento della domanda cautelare, atteso che: a) per un impresa la privazione improvvisa delle disponibilità di credito bancario su cui abbia fatto affidamento per l esercizio della sua attività economica, può determinare conseguenze potenzialmente irreversibili, tanto più nell attuale momento di crisi economica; b) i danni che subisce l impresa in tal caso appaiono di difficile accertamento e quantificazione per equivalente; c) la condanna alla prosecuzione temporanea dell apertura di credito non ha alcuna utilità pratica ove avvenga (all esito di un giudizio di merito) a distanza di qualche anno dal recesso contestato. L accoglimento della prima domanda cautelare consente di ritenere sussistente anche il fumus boni iuris necessario per l accoglimento della domanda di cancellazione della segnalazione della ricorrente alla Centrale Rischi. Peraltro, in riferimento a tale domanda, il fumus deve ritenersi sussistente a prescindere dall accertamento dell illegittimità del recesso, posto che le considerazioni su esposte in merito all insussistenza di una condizione di insolvenza della ricorrente, consentono di escludere la ravvisabilità in concreto di quella situazione di oggettiva incapacità finanziaria a far fronte al debito residuo (e contestato) di circa 58.000 (incapacità, intesa come capacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte), individuata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7958/09) quale presupposto della segnalazione alla Centrale Rischi. In ogni caso deve ritenersi sussistente anche il requisito del periculum in mora necessario per l accoglimento di questa seconda domanda cautelare, tenuto conto della notoria incidenza negativa della segnalazione alla Centrale Rischi sull immagine commerciale e professionale delle persone fisiche e giuridiche segnalate e delle conseguenti difficoltà che determina nel ricorso al credito bancario (a prescindere dall evidenza assicurata nella segnalazione al carattere contestato del credito). Le spese del procedimento cautelare seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della resistente nella misura liquidata in dispositivo (secondo i parametri previsti dal DM n. 140/12). P.Q.M. - accoglie le domande cautelari della ricorrente e quindi ordina alla Cassa (OMISSIS) S.p.a. di: a) eseguire tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di apertura di credito per l importo di 70.000, collegato al conto corrente n. 1101119, per la durata di ulteriori 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza; b) provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione della ricorrente alla Centrale Rischi; - condanna la Cassa (OMISSIS) S.p.a. a rimborsare ad A. B. le spese del procedimento cautelare che liquida in complessivi 5250, di cui 250 per spese ed 5000 per compenso, oltre iva e cpa. 4

Verona, 24/12/12 Si comunichi. IL GIUDICE Dott. Pier Paolo Lanni 5