Camozzi & Bonissoni. Camozzi & Bonissoni

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Il trust nella famiglia e nella società: alcuni casi pratici. Il passaggio generazionale, i soggetti deboli, la separazione personale dei coniugi Avv. Nicola Canessa Università di Ferrara, 23 novembre 2006 1 Passaggio generazionale Nei prossimi cinque anni, sei aziende italiane su dieci saranno investite del problema della successione nel governo dell azienda di famiglia. Nel panorama delle 45 maggiori imprese familiari, solo la metà ha affidato il timone alle mani di un manager esterno, mentre nell altra metà, il governo dell impresa si identifica con la proprietà. Dati Banca d Italia e indagine condotta su un campione di 421 imprese: 1) forte concentrazione della proprietà (nel 57,2% delle imprese l azionista principale detiene la maggioranza assoluta del capitale e nel 63% circa delle imprese, i soggetti controllanti presentano legami di parentela tra di loro). 2) netta prevalenza di forme di controllo familiare 3) ritrosia all ingresso di soci esterni 2

Passaggio generazionale Consapevolezza della sfida: da imprenditore per vocazione a imprenditore professionale da impresa familiare a impresa aperta a managers esterni da impresa concentrata nelle mani del fondatore a collaborazioni integrate da distretto chiuso a impresa internazionale da manifattura tradizionale a valorizzazione del marchio da impresa tradizionale a impresa innovativa Dati ricerca Passaggio a Nord Est a cura di Fondazione Nord Est 3 Commissione 94/1069/ CE del 7/12/94... sollecita gli stati membri a rendere più razionali ed efficienti le norme successorie che regolano il trasferimento delle imprese di piccole e medie dimensioni alla morte dell imprenditore. 4

Commissione 94/1069/ CE del 7/12/94 Obiettivi Sensibilizzare l imprenditore ai problemi della successione e a preparare la stessa finché è in vita Creare un contesto finanziario favorevole alla successione Assicurare continuità soc personali e imprese ind. Evitare che imposte successione mettano in pericolo la sopravvivenza della impresa Incoraggiare imprenditore anche fiscalmente a trasferire azienda ai suoi dipendenti in assenza di familiari 5 Problema Come affrontare il problema? Ruolo del professionista e dell imprenditore Formazione comportamentale dell imprenditore Valutazione del patrimonio familiare 6

1. Usufrutto di partecipazioni 2. Categorie di azioni 3. Strumenti partecipativi (SpA) 4. Modelli di corporate governance 5. Trasferimento di partecipazioni ai dirigenti. Call option 6. Passaggio di quote inter vivos / mortis causa 7. Recesso 8. Patti parasociali 9. Patti di famiglia 10. Art. 2645 ter c.c. 11. Family buy out 12. Trust 7 Usufrutto di partecipazioni Pacchetto di controllo della società intestato ai figli. Riserva di usufrutto (diritto di voto). Usufruttuario: potere di godere, disporre dei frutti della cosa. Dopo la morte del padre usufruttuario, l usufrutto si consolida in capo agli eredi che non pagano alcuna imposta. Aumento di capitale mediante imputazione di capitale a riserve: l usufrutto esteso alle azioni di nuova emissione Abuso di usufrutto. 8

Patti di famiglia L. 55/06 modifiche al codice civile in tema di patto di famiglia. Nuovi artt. 768 bis e 768 octies, codice civile. Novità rilevanti in tema di pianificazione successoria. Ratio: consentire agli imprenditori di garantire una successione certa nell interesse dell azienda di cui sono titolari, sancendo la liceità di accordi inter vivos diretti a regolamentare la trasmissione delle attività economiche tra familiari. 9 Patti di famiglia Nuovo testo art. 458 c.c. deroga al divieto dei patti successori, non suscettibile di interpretazione analogica: fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. Art. 768 bis il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. 10

Patti di famiglia Redatto per atto pubblico a pena di nullità Non è negozio mortis causa Convenzione inter vivos ad efficacia reale che incide sulla successione del disponente Necessaria partecipazione del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell imprenditore Condizione legale di efficacia o elemento essenziale ex 1420 e 1446 (contratto plurilaterale) Conseguenza: l omessa partecipazione determina non inefficacia ma nullità ab origine 11 Patto di famiglia - Schema Imprenditore / titolare di partecipazione societaria trasferisce ai suoi discendenti, in tutto o in parte, la propria azienda / partecipazione Assegnatari devono liquidare agli altri partecipanti, salvo loro rinuncia, la rispettiva quota di legittima, anche in natura. Disponente può attribuire nel medesimo contratto o con uno successivo (collegato) ai non assegnatari dell azienda altri beni, che sono imputati alle rispettive quote di legittima, loro spettanti Quanto ricevuto dai contraenti (i.e. partecipanti) non è soggetto a collazione o a riduzione Legittimari sopravvenuti: all apertura della successione dell imprenditore il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari il pagamento della somma corrispondente alla rispettiva quota di legittima 12

Patti di famiglia Impugnazione: per vizi del consenso ex art. 1427 c.c. regola generale dei contratti Scioglimento (dagli stessi contraenti / partecipanti): a) con contratto successivo (mutuo consenso); b) per recesso, se previsto nel contratto, con dichiarazione inviata agli altri contraenti e certificata dal notaio Controversie: conciliazione (art.38 d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5) 13 Trusts interni Premessa Legge 16/10/1989 n. 364 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell Aja 1/7/1985, entrata in vigore 1/1/1992. I Trusts interni nascono dall esigenza di una migliore qualificazione civilistica della fattispecie concreta. Non sono strumenti evasivi o elusivi. Scopo meritevole di tutela ex art. 1322 cc.. 14

Trust interni: riconoscimento Tale riconoscimento implica quantomeno che: i beni in Trust rimangano distinti dal patrimonio personale del Trustee; i creditori personali del Trustee non possono rivalersi sui beni in Trust; i beni in Trust sono segregati rispetto al patrimonio del Trustee in caso di sua insolvenza o fallimento; la rivendicazione di beni in Trust è permessa nella misura in cui il Trustee, violando le obbligazioni risultanti dal Trust, abbia confuso i beni in Trust con i propri o ne abbia disposto. Tuttavia, i diritti ed obblighi di un terzo possessore dei beni sono disciplinati dalla legge applicabile in base alle norme di conflitto del foro. 15 Articolo 15 Convenzione dell Aja La Convenzione non ostacola l applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni, in particolare nelle seguenti materie: la protezione di minori, incapaci e soggetti deboli; gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio; i testamenti e la devoluzione dei beni successori; il trasferimento di proprietà e le garanzie reali; la protezione dei creditori e dei terzi in buona fede. Se tali disposizioni impediscono il riconoscimento del Trust, il giudice realizzerà gli obiettivi del Trust con altri mezzi giuridici. 16

Ordine pubblico (art.18 Conv.Aja) Le disposizioni della Convenzione possono essere disattese qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l ordine pubblico. 17 Perché il trust in Italia? è trasparente e monitorato consente di rispondere a esigenze che il nostro attuale sistema lascia inascoltate o insoddisfatte è flessibile rispetto a strutture più rigide persegue scopi meritevoli di tutela conserva ricchezza in Italia atto in lingua italiana 18

Applicazioni del trust Famiglia: Pianificazione successoria / passaggio generazionale Protezione del patrimonio di famiglia fondo patrimoniale Tutela dei soggetti deboli o incapaci Separazione personale/divorzio 19 Applicazioni del trust Societario/commerciale: Trust company Patti parasociali M&A escrow account Protezione patrimonio personale dell amministratore Prestiti obbligazionari Passaggio generazionale patto di famiglia Gestione di conflitto tra soci Stock options Cartolarizzazione 20

Applicazioni del trust Immobiliare Caparra confirmatoria Mutuo con garanzia Pubblica amministrazione Progetto di finanza Gestione di opere pubbliche Trust e finanziamento della ricerca pubblica: istituzione di cattedra universitaria 21 Pianificazione successoria: trust/testamento Trust Segregazione patrimonio Tutela della eredità anche in vita del disponente Trustee come esecutore testamentario Tutela dei minori dopo la morte del disponente Trusts successivi Aspetti fiscali: Testamento Esecutore testamentario Valido solo dopo la morte del testatore Regola solo l eredità del testatore 22

Protezione del patrimonio di famiglia Trust Istituito anche fuori della famiglia Segregazione proprietà dei beni al trustee Durata convenzionale Annotato a margine dell atto di matrimonio (453 c.c.) Alienazione dei beni del trust secondo il trust deed Fondo patrimoniale Costituito da un coniuge o da entrambi per i bisogni della famiglia Proprietà dei beni ad entrambi i coniugi salvo diversa disposizione atto costituivo Cessazione per annullamento, cessazione effetti civili del matrimonio o maggiore età ultimo figlio Annotazione ex art. 453 c.c. Alienazione con il consenso dei coniugi Creditori del fondo e creditori estranei 23 Passaggio generazionale aziende di famiglia Trust Usufrutto di partecipazioni Categorie di azioni o strumenti partecipativi Corporate governance Patti parasociali Patto di famiglia e di impresa Family buy out 24

Il Trust con funzione di patto di famiglia Scopo: avere funzione di patto di famiglia Oggetto: partecipazioni sociali e proprietà immobiliari Funzioni: 1) garantire la gestione efficiente delle aziende di proprietà della famiglia e 2) assicurare l unità del patrimonio immobiliare familiare. Fini: 1) garantire che la gestione dell attività imprenditoriale sia affidata oltre che al fondatore dell impresa solo a soggetti capaci e 2) garantire che le utilità prodotte dall attività imprenditoriale assicurino l attuale e futuro mantenimento dell imprenditore e dei suoi familiari. 25 Il Trust con funzione di patto di famiglia Il trust può prevedere il salto di una generazione. Il trust consente: a) di evitare (i) frazionamenti della proprietà immobiliare, (ii) pregiudizio delle attività economiche, (iii) interferenze nella gestione da parte di terzi estranei alla famiglia o anche di familiari non in grado di gestire il patrimonio; b) di soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia nel tempo e al variare delle circostanze. 26

Il Trust con funzione di patto di famiglia Incarico ai trustees di attribuire i beni e distribuire i redditi secondo le volontà e le esigenze dell imprenditore e dei suoi familiari allo stato viventi (beneficiari del reddito). Attribuzione al termine del trust dei beni ai discendenti indicati dall imprenditore (i beneficiari finali). Trust imprenditoriale-familiare, di carattere liberale: patrimonio familiare collettivo. Guardiani; soggetti di fiducia dei disponenti che controllano l operato dei trustees. Morte dell imprenditore, lesione della quota di legittima dei legittimari, possibilità di azione di riduzione. Accorgimenti: i disponenti sono l imprenditore, il coniuge e i figli congiuntamente. 27 Art. 2645 ter c.c. Tecnica legislativa impropria: confusione di norme di natura sostanziale con norme in tema di pubblicità. Art. 2465 ter c.c./trust/trascrizione Atto pubblico: requisito di trascrivibilità e non di validità. Efficace tra le parti anche con scrittura privata. Testamento? Destinazione: vincolo di destinazione o anche trasferimento a terzi? Analogia con trust autodichiarato 28

Art. 2645 ter c.c. Passaggio generazionale. Interrogativi Gestione bene vincolato: regolamento per: morte, incapacità, revoca (?), rinuncia sostituzione o successione controllo modifica delle disposizioni revoca atto di vincolo: norme in tema di donazioni e indegnità? Conclusioni 29 Trust interno a favore del soggetto debole Protezione degli interessi patrimoniali ed esistenziali di soggetti che versano in situazioni di debolezza e/o disagio (art. 15, Convenzione dell Aja). Tutela alternativa rispetto a: a) Interdizione e inabilitazione. Il Trustee è soggetto ai poteri di controllo e di autorizzazione giudiziali previsti ex lege. b) Amministratore di sostegno. Vanno di volta in volta verificati gli atti del Trustee con i poteri dell amministratore di sostegno. 30

Il soggetto debole Accezione ampia di soggetto debole, ossia la persona: a) che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica/psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (nuovo art. 404 del Codice Civile); b) per la quale sussistano i presupposti dell interdizione e dell inabilitazione di cui agli artt. 414 ss. del Codice Civile; c) che soffra di una minorazione fisica, psichica o sensoriale tale da cagionare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3, Legge 5.2.1992, n. 104); d) che sia in ogni caso in una posizione di inferiorità rispetto ad altre 31 I soggetti del Trust istituito in favore del soggetto debole: Disponente/i Genitore/genitori Altri congiunti del soggetto debole Chiunque ne abbia interesse Il/i Disponente/i Costituisce/ono un insieme di beni (immobili, somme di denaro, titoli), affinché le utilità da esso traibili siano impiegate unicamente nell interesse economico e morale del soggetto debole. 32

I soggetti del Trust istituito in favore del soggetto debole: Trustee Trust company, ente o associazione, ivi incluse le Onlus. L art. 10, 1c, let. d) D.Leg. 460/1997, vieta alle Onlus di distribuire utili e avanzi di gestione durante la vita dell organizzazione a meno che ciò non avvenga a favore di altra Onlus. Persona fisica di fiducia del Disponente (per esempio, un congiunto del disabile). Il Trustee acquista la titolarità dei beni in Trust (che, in ogni caso, non entrano nel suo patrimonio personale); gestisce e amministra tali beni. 33 I soggetti del Trust istituito in favore del soggetto debole: Trustee Controllo sul Trustee: a) nomina di un co Trustee (controllo reciproco); b) nomina di un Guardiano (o Protector). Successione del Trustee: a) previsione di un sostituto in caso di morte, impedimento, sopravvenuta incapacità o revoca del Trustee. 34

I soggetti del Trust istituito in favore del soggetto debole: Beneficiario/i del reddito: coincide con il soggetto debole. Il reddito proveniente dalla gestione dei beni in Trust deve essere impiegato dal Trustee per garantire al Beneficiario tutto ciò di cui necessita, economicamente e moralmente (per esempio, spese mediche o per la casa di cura, viaggi di piacere, studi); finali: soggetto debole e/o figli superstiti del Disponente se esistenti, associazioni, enti, Onlus o persone fisiche che si sono effettivamente occupati dell assistenza al disabile. 35 I soggetti del Trust istituito in favore del soggetto debole: Guardiano Figura eventuale, ma nella fattispecie, nomina utile/necessaria perchè vigila sulla realizzazione dello scopo del Trust (veto e/o verifica su attività Trustee; revoca/sostituzione Trustee; nomina di ulteriori Beneficiari Finali). Nella prassi, il Trustee si occupa dell amministrazione dei beni mentre il Guardiano è preposto alla cura e alla tutela del soggetto incapace, per esempio verificando l idoneità della struttura che presta assistenza al soggetto debole (in dottrina, La Torre). Persona fisica, ente o associazione di fiducia del Disponente. 36

Il termine del Trust istituito in favore del soggetto debole In genere corrisponde alla durata della vita del soggetto debole nel cui interesse il Trust è stato istituito. Il termine finale può coincidere anche con la guarigione del soggetto, idoneamente certificata da una struttura sanitaria. Può avere durata superiore alla vita del soggetto debole (ad esempio, perché quando il Trust è istituto anche in favore di altri soggetti deboli o in favore di altri fratelli del soggetto debole). 37 Protective Trust Protective trust Clausola secondo cui il beneficiario ha diritto di percepire il reddito/beni del trust salvo che non si verifichi un evento (fallimento/ azione esecutiva) che possa consentire ai creditori di aggredire i beni in trust. Differenza con APT: in UK non è consentito al disponente essere l unico beneficiario del trust dallo stesso istituito. Discrezionalità totale del Trustee nel pagare al Beneficiario solo le spese necessarie al suo mantenimento, quali a titolo esemplificativo, canoni di locazione, rette scolastiche 38

Spendthrift trust Clausola che tutela il beneficiario in considerazione delle sue abitudini dissipatorie. Differente modo di protezione del beneficiario secondo il diritto di molti stati USA. Il disponente attribuisce al beneficiario un interest intrasferibile né volontariamente né ex lege. Conseguentemente né il beneficiario né i suoi creditori possono appropriarsi dei beni in trust. Negli Stati Uniti si parla di Spendthrift Trust, rivolto ai prodighi o a rischio di prodigalità. Vincolo di indisponibilità tanto volontaria che conseguente alla espropriazione promossa da un creditore del Beneficiario. 39 Il panorama giurisprudenziale Trib. Perugia, 26.6.2001, ha autorizzato il Trustee al disinvestimento di Beni in Trust, in cui un Beneficiario è minorenne. Trib. Perugia, 16.4.2002, ha conferito autorizzazione al minore per adesione all atto di Trust, al fine di realizzare lo scopo del Trust. Trib. Milano, 20.10.2002 (confermato da App. Milano 20.7.2004), ha sostituito i Trustees (genitori) perché si erano sottratti agli obblighi assunti verso le figlie. 40

Il panorama giurisprudenziale Giudice Tutelare Bologna, 3.12.2003, ha autorizzato l esecutore testamentario a istitutire un Trust nell interesse del minore (migliore strumento). Trib. Firenze, 8.4.2004, ha autorizzato i genitori di un minore disabile a disinvestire patrimonio mobiliare intestato al minore e a reinvestire nell acquisto di un immobile. Giudice Tutelare Firenze, 7.7.2004, ha autorizzato il Trustee a modificare clausole dell atto istitutivo di Trust nell interesse del Beneficiario interdetto. 41 Il panorama giurisprudenziale Trib. Milano, 23.2.2005, ha omologato l accordo di separazione consensuale dei coniugi contenente l atto istitutivo di un Trust volto a soddisfare i bisogni della figlia minore. Trib. Pordenone, 21.12.2005, ha omologato l accordo di separazione consensuale dei coniugi nel quale era contemplata l istituzione di un Trust, avente ad oggetto beni immobili acquistati in costanza di matrimonio e segregati in favore dei figli della coppia. 42

Il panorama giurisprudenziale Giudice Tutelare Genova, 14.3.2006, nel nominare l amministratore di sostegno di un incapace, lo ha autorizzato ad istituire un Trust nell interesse del soggetto incapace, del coniuge e del figlio, consentendo al Trustee di individuare i Beneficiari finali fra coloro che si sono particolarmente distinti nei rapporti relazionali e di assistenza con il figlio del Beneficiario, anch egli incapace. 43 Il panorama giurisprudenziale Il GT di Genova ha pertanto affermato i seguenti principi: residualità dell istituto dell interdizione, atteso che il nuovo art. 414 del Codice Civile dispone che possono essere interdette le persone che versano in abituale infermità di mente ma solo quando ciò è necessario per assicurare loro adeguata protezione ; interesse del soggetto disabile a migliorare la propria relazione con il mondo esterno quale interesse meritevole di tutela secondo l ordinamento giuridico ex artt. 1322 e 2645 ter del Codice Civile; lecito ed auspicabile utilizzo dell istituto del Trust in materia di protezione del soggetto disabile. 44

Conclusioni: limiti della normativa italiana in tema di tutela del soggetto debole. progetto di legge n. 5494 del 4.12.1998 (c.d. proposta di legge Paissan ): istituzione del Trust a favore dei soggetti portatori di handicap progetto di legge n. 3973 del 14.5.2003: destinazione di beni a favore di soggetti portatori di gravi handicap per favorirne l autosufficienza interdizione ed inabilitazione amministratore di sostegno art. 2645 ter c.c. fondo patrimoniale esecutore testamentario 45 Conclusioni: i vantaggi del Trust a favore del soggetto debole L istituzione di un Trust interno a favore di un soggetto debole: assicura assistenza e sostentamento continuativi a soggetti che versano in situazioni di disagio, anche dopo la scomparsa di genitori e congiunti; consente di mantenere riservata la situazione di disagio del beneficiario; permette la regolamentazione sia degli aspetti economici che di quelli personali del soggetto debole, garantendo allo stesso condizioni di vita decorose, un assistenza qualificata e il soddisfacimento dei propri particolari bisogni e inclinazioni; 46

Conclusioni Il Trust inteso come strumento di tutela giuridica ed etica dei soggetti deboli in famiglia. Ogni momento di modifica del costume o di parametri della società civile viene dapprima recepita dalla giurisprudenza e conseguentemente dalla legge. Solo una società ed un diritto vittime di una palude concettuale e cerebrale e ancorati su parametri superati, possono rifiutare tali adeguamenti (Lupoi). La Cassazione (16027/2001) ha riconosciuto il diritto dei soggetti più deboli ad avere garantita una vita di relazione il più possibile adeguata alla loro personalità, ai loro interessi ed alle loro potenzialità ed inserita nel contesto sociale La legislazione nazionale e regionale ha da tempo iniziato questo processo di trasformazione del diritto in favore dei più deboli ( Statuto della famiglia del portatore di handicap ): normativa di sostegno ma non di protezione patrimoniale. 47 Trust/separazione/divorzio Interesse del coniuge creditore: certezza che l obbligo di mantenimento sia adempiuto alle scadenze stabilite, senza ricorso ad azione esecutiva. Interesse del coniuge debitore: adempimento con le sole risorse necessarie, escludendo il pericolo di azioni anche su altri beni non già destinate. Tutela del creditore: art. 156, 4 c.c. (sequestro dei beni dell obbligato) e art.8 l. 898/70 (garanzia reale o personale del coniuge debitore), art. 2740 c.c. Tutela del debitore: nessuna o quasi 48

Trust/separazione/divorzio Trusts come strumento meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. in ossequio al principio solidaristico ex art. 30 Costituzione: diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli Trusts giudiziali 1. Fonte è il giudice art. 155, primo comma c.c. 2. Trust di garanzia o anche solutori? 3. Art. 3 e art. 20 Convenzione dell Aja (constructive o resulting trust sono esclusi dalla convenzione, in mancanza dell estensione operata dallo Stato, i trusts che derivano da una sentenza costituiva o quando il giudice condanni il convenuto a comportarsi come trustee) Trusts per volontà delle parti nel verbale di omologa della separazione o nella sentenza emessa a seguito di ricorso congiunto di divorzio. Trustee garantisce il pagamento alle scadenze stabilite o comunque la messa a disposizione dei beni in trust nell interesse dei beneficiari 49 Trust/separazione/divorzio: giurisprudenza Trib Firenze 23.10.2002 in sostituzione di fondo patrimoniale Trib.Perugia 16.4.2002 autorizzazione a vendere beni in trust Trib.Milano 20.10.2002 (conf. App.Mi. 20.07.04) revoca trustee Trib.Milano 8.3.2005 istituzione di trust autodichiarato in sede di separazione Trib.Pordenone 21.11.2005 omologa separazione con trust istituito con successivo atto Trib.Milano 7.6.2006 istituzione di trust per perpetuare benefici del fondo patrimoniale 50

Avv. Nicola Canessa nicola.canessa@camozzibonissoni.it 20122 Milano Galleria San Carlo, 6 Tel.: +39 02 778061 r.a. Fax: +39 02 76007900 00197 Roma Via A. Bertoloni, 29 Tel.: +39 06 8077547 Fax: +39 06 8077527 51