PERSONE GIURIDICHE e ENTI Soggetto del rapporto giuridico non è soltanto l individuo, la persona fisica singolarmente ed autonomamente considerata, ma anche organizzazioni collettive di uomini (persone giuridiche e altri enti non riconosciuti, enti di fatto). Nascita della persona giuridica, idea della persona ficta. Creazione di un soggetto artificiale. Scopi pratici che possono richiedere la costituzione di una persona giuridica o di un ente: a) tutela di interessi di carattere generale o propri di vaste e variabili categorie di persone; b) perseguimento di uno scopo che richiede l attività e i mezzi materiali coordinati di più persone che si riuniscono in una società o in una associazione; c) esercizio di attività economica senza esposizione personale (piena responsabilità) per i debiti assunti, ma con il conferimento di beni alla persona giuridica che svolgerà l attività come un soggetto diverso. Distinzione fondamentale: A) persone giuridiche (riconosciute); B) enti di fatto (non riconosciuti). 1
Hanno in comune la soggettività e constano entrambi di un elemento materiale: la stabile organizzazione di uomini e mezzi creata in vista del raggiungimento di un fine. Le organizzazioni collettive agiscono per mezzo di uomini (rappresentanza). Le persone giuridiche si caratterizzano altresì per un elemento formale: il riconoscimento della personalità giuridica da parte dell autorità statale che ha efficacia costitutiva della personalità. La personalità giuridica degli enti funziona: - sia come centro unitario di imputazione degli effetti dell attività di persone fisiche-organi; - sia come schermo di limitazione della responsabilità, entro l ammontare del patrimonio dell ente personificato, autonomia patrimoniale perfetta. Tradizionale distinzione tra sistema: a) concessorio: controllo discrezionale dell autorità governativa oggi notevolmente ridotto d.p.r. 10.02.2000 n. 361. b) normativo: tipico delle società commerciali, con l adempimento delle formalità previste dalla legge l acquisto della personalità è automatico. Controllo di legalità, iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di commercio. 2
Oggi la distinzione è attenuata. Il riconoscimento si consegue mediante l iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture (o la Regione). Rispetto condizioni: - che l atto costitutivo abbia la forma prevista dalla legge; - che lo scopo sia possibile e lecito; - che il patrimonio sia adeguato. Società commerciali: iscrizione nel registro delle imprese (art. 13 e artt. 2330-2331 c.c.) Disciplina diversificata. Società: libro V c.c. Associazioni fondazioni comitati: libro I c.c. Evoluzione del settore non profit. Organizzazioni di volontariato. Onlus. Associazioni di promozione sociale. Impresa sociale. Classificazione degli enti. A) Persone giuridiche pubbliche o private; B) Enti registrati, provvisti di personalità giuridica (associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali) e enti di fatto non personificati (associazioni non riconosciute, comitati, società di persone). 3
C) Quanto alla costituzione/struttura: 1) enti a struttura corporativa (associazioni società), base contrattuale, costituiti con la partecipazione di una pluralità di individui che governano liberamente l ente e l interesse perseguito; 2) enti a struttura istituzionale, vincolati ad uno scopo esterno prestabilito nell atto costitutivo e relativamente immutabile: fondazioni, comitati. D) Enti con finalità di lucro: 1) organizzazioni profit a scopo di profitto con finalità egoistica di distribuzione tra i partecipanti del lucro ricavato (società art. 2247 c.c.); 2) organizzazioni non profit o con finalità ideale (scopo diverso dal profitto che non implica che l ente non possa svolgere attività economica) nelle quali è previsto il reinvestimento degli utili o la destinazione dei medesimi a scopi non lucrativi (associazioni, fondazioni, comitati, s. cooperative e mutue assicuratrici). Autonomia patrimoniale perfetta della persona giuridica: il patrimonio (e l attività giuridica) della persona è reso perfettamente autonomo e distinto dai rapporti attivi e passivi di cui sono titolari i singoli partecipanti al gruppo. Maggiore esigenza di tutela dei terzi (creditori), pubblicità e controlli. 4
Autonomia patrimoniale imperfetta di altri enti: delle obbligazioni dell ente rispondono, oltre che l ente stesso con il suo patrimonio, anche coloro che hanno agito in nome e per conto di esso, o addirittura nei comitati tutti i membri. Indici normativi dai quali si desume il grado di autonomia del patrimonio sociale: disciplina della responsabilità per i debiti. Si vedano: artt. 38 per le associazioni non riconosciute, 41 per i comitati; società semplice: 2267, 2268, 2270; società in nome collettivo: 2291, 2304, 2305; società in accomandita semplice: 2313. Persone giuridiche private libro I c.c. Associazioni: organizzazioni collettive private, formate da una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune di natura ideale o comunque diverso dall esercizio di un attività economica. Artt. 2 e 18 Cost. Pluralità di persone e scopo comune interno cioè rivolto agli associati prevalenza dell elemento personale rilevanza della volontà degli associati art. 20 ss. Fondazioni: stabili organizzazioni predisposte per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di natura ideale (assistenziale, culturale, scientifico). 5
La fondazione è un istituzione creata da un (o più) fondatore per attuare la destinazione di un patrimonio ad un determinato scopo. Patrimonio e scopo esterno prevalenza dell elemento patrimoniale volontà del fondatore. a) art. 16 c.c.: fondazione chiusa, ente di mera erogazione delle rendite del patrimonio; b) leggi speciali: fondazione d impresa aperta agli apporti economici e alla partecipazione di soggetti diversi dal fondatore alla determinazione della politica dell ente. Atto costitutivo: - Associazioni: negozio bi o plurilaterale tra vivi da stipularsi nella forma dell atto pubblico (artt. 14 2699 c.c.) contratto associativo aperto ad ulteriori adesioni; cessazione individuale rapporto: recesso; - Fondazioni: negozio di fondazione, atto unilaterale (tra vivi o mortis causa), produttivo di effetti giuridici in virtù della sola dichiarazione di volontà del fondatore che destina in tutto o in parte i propri beni al perseguimento di una finalità ideale - forma dell atto pubblico o del testamento (artt. 14-15). - Contenuto art. 16 c.c. Statuto: contiene le regole che governano la vita e l attività della persona giuridica, l organizzazione e il funzionamento dell ente. 6
Capacità giuridica generale. V. abrogato art. 17 c.c. su acquisti immobiliari. Capacità d agire generale: si ritiene che la capacità d agire non sia limitata a determinati tipi di atti o all oggetto risultante dall atto costitutivo. L oggetto sociale limita la legittimazione ad agire degli amministratori, degli organi esecutivi, nei riguardi della persona giuridica. Le limitazioni del potere di rappresentanza devono risultare dal registro delle persone giuridiche altrimenti non possono essere opposte ai terzi. Formazione e manifestazione della volontà. Organi rappresentanza. Assemblea organo di indirizzo. Amministratori organo esecutivo. Recesso ed esclusione degli associati art. 24. Denominazione e sede. Estinzione: cause. Liquidazione patrimonio. 7
ENTI DI FATTO Associazioni non riconosciute art. 36-38. Formazioni sociali nelle quali l individuo realizza la propria personalità (art. 2 Cost.). Carenza dell elemento formale, del riconoscimento non chiesto (partiti e sindacati) o non ottenuto. Ordinamento interno: accordi associati contratto di associazione art. 36. Fondo comune: contributi associati e beni acquistati, comunione (eccezione indivisibilità) art. 37. Autonomia patrimoniale imperfetta: art. 38 responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell associazione (amministratori) qualora il fondo comune non basti a soddisfare i diritti dei creditori. Capacità processuale: art. 36. Comitati artt. 39-42. Gruppi di persone che raccolgono presso terzi fondi destinati ad uno scopo di pubblica utilità (soccorso, beneficienza, ecc.). I promotori rispondono illimitatamente per le obbligazioni assunte, mentre i sottoscrittori sono tenuti solo ad eseguire le oblazioni promesse. Responsabilità degli organizzatori art. 40 e dei componenti 41, non anche dei sottoscrittori. Capacità processuale: art. 41. Devoluzione dei beni allo scioglimento art. 42. 8