GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO: CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI Il ruolo del professionista Dott. Matteo Durola Martedì 14 Settembre 2010 ore 15,30 Assolombarda, Sala Falck Via Chiaravalle 8 - Milano 1
Il ruolo del professionista GLI STRUMENTI PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA: PIANO DI RISANAMENTO ATTESTATO EX ART. 67, CO. 3, LETT. d) L.F. ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 182-bis L.F. CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 160 L.F. 2
Il ruolo del professionista La Legge non stabilisce il contenuto minimo che le diverse relazioni di accompagnamento devono contenere; Prassi professionale (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), dottrina e giurisprudenza. 3
L attestazione del piano di risanamento ex art. 67 L art. 67, 3 co., lett d), l. fall. stabilisce che la ragionevolezza del piano di risanamento, idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitora dell impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, sia attestata ex ante da un professionista, che oltre ad essere revisore contabile deve possedere anche i requisiti di cui all art. 28, lett. a) e b), l. fall., ai sensi dell art. 2501-bis, 4 co. 4
L attestazione del piano di risanamento ex art. 67 Il professionista deve avere i seguenti requisiti oggettivi: essere un revisore contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili; rientrare tra quelle figure professionali chiamate a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ex art. 28, lett. a) e b) l. fall. e quindi dottori e ragionieri commercialisti, avvocati, studi professionali associati o associazioni professionali tra tali professionisti. 5
L attestazione nel piano di risanamento ex art. 67 L esame del piano da parte del professionista dovrà essere concentrato su: cause all origine della crisi aziendale; strategie di risanamento ed eventuali operazioni straordinarie da intraprendere; principi fondamentali che hanno guidato l estensore del piano nella formulazione del business plan ed in particolare dei budget economici futuri e dei flussi prospettici di cassa. 6
L attestazione nel piano di risanamento ex art. 67 Contenuto dell attestazione: validità delle metodologie adottate dall estensore del piano al fine di giungere all individuazione delle ragioni della crisi; correttezza della diagnosi; profili di discontinuità che il piano medesimo presenta rispetto alla trascorsa gestione imprenditoriale; verosimile congruità delle eventuali crescite future di fatturato dell impresa; prevedibile evoluzione dei mercati e dell economia in generale; sussistenza delle condizioni per il risanamento della sopra citata impresa. 7
L attestazione nel piano di risanamento ex art. 67 Non è espressamente prevista alcuna attestazione obbligatoria in ordine alla veridicità dei dati aziendali. Tuttavia, tale verifica si ritiene necessaria ai fini di una corretta valutazione in ordine alla ragionevolezza dell attestazione. 8
La relazione ex art. 182-bis l. fall. La relazione ex art. 182-bis l. fall., deve esprimere un giudizio in ordine all «attuabilità dell accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei». 9
La relazione ex art. 182-bis l. fall. I punti di riferimento che deve avere il professionista sono: i possibili futuri scenari di mercato; l orizzonte temporale lungo il quale il piano di risanamento si snoda. L unico limite è la circostanza che l accordo medesimo deve essere in grado di assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all accordo stesso. 10
La relazione ex art. 182-bis l. fall. Così come per l art 67, anche la relazione necessaria negli accordi ex art. 182-bis, non è espressamente prevista alcuna attestazione obbligatoria in ordine alla veridicità dei dati aziendali. Tuttavia, anche in questo caso, tale verifica si ritiene necessaria ai fini di una corretta valutazione in ordine alla ragionevolezza dell attestazione. 11
La relazione nel concordato preventivo L art. 161, 3 co., l. fall. prescrive che il piano e la documentazione da allegare alla domanda per l ammissione alla procedura di concordato preventivo devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. 12
La relazione nel concordato preventivo Il giudizio di veridicità dei dati aziendali: Non può limitarsi ad una mera dichiarazione del professionista in ordine alla corrispondenza fra gli elementi utilizzati per la predisposizione del piano e quelli desumibili dalla contabilità generale ed aziendale, ma deve comprendere un espressa pronuncia sul principio di verità di cui all art. 2423 c.c (redazione del bilancio) deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società. 13
Il ruolo del professionista Il giudizio sulla fattibilità del piano: La relazione di cui all art. 161, terzo comma, l. fall. deve contenere con un giudizio finale del professionista in ordine all idoneità giuridica ed economica delle soluzioni prospettate dall imprenditore nella proposta di concordato a raggiungere gli scopi ivi previsti. 14