La normativa: dal credito al consumo al credito ai consumatori

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Trasparenza e credito ai consumatori e credito ai consumatori 5 La normativa: dal credito al consumo al credito ai consumatori 2011 ABISERVIZI S.p.A. - Riproduzione vietata - Tutti i diritti sono riservati.

Trasparenza e credito ai consumatori INDICE Introduzione Schema della direttiva europea 48/2008 sul credito ai consumatori Gli obiettivi della legge delega in materia di credito al consumo 2 3 5 51

INTRODUZIONE Trasparenza e credito ai consumatori La normativa relativa ai rapporti con i consumatori e, più in generale, con le famiglie in materia di servizi bancari, è stata profondamente modificata negli ultimi anni (gli interventi normativi hanno interessato le disposizioni in materia di in materia di trasparenza, soluzione delle controversie, antiterrorismo e antiriciclaggio, usura, servizi di pagamento, prestiti contro cessione del quinto, carte di credito e, infine, di credito ai consumatori). Un passaggio normativo fondamentale è costituito dal recepimento della direttiva europea sul credito ai consumatori. La direttiva europea del 2008 (2008/48/CE) è dedicata alla regolamentazione dei contratti di credito ai consumatori e persegue la piena armonizzazione delle regole, per garantire un livello elevato ed equivalente di tutela dei consumatori dell Unione e favorire la libera circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell offerta sia per i soggetti che rappresentano la domanda. La piena armonizzazione implica che gli stati membri non possano mantenere o introdurre disposizioni nazionali che vadano in direzioni differenti rispetto a quanto indicato esplicitamente dalla normativa. Tuttavia, su quanto non espressamente richiamato dalla direttiva, essi possono adottare le scelte ritenute più opportune sempre che non sviliscano o permettano di eludere il portato della direttiva. Agli Stati membri vengono anche lasciati alcuni margini di discrezionalità in base ai quali essi possono decidere di applicare o meno una norma o scegliere le modalità e i contenuti di un adempimento. SCHEMA DELLA DIRETTIVA EUROPEA 48/2008 SUL CREDITO AI CONSUMATORI La direttiva 2008/48/CE è stata approvata dal Parlamento Europeo il 16 gennaio, successivamente dal Consiglio e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 2008. Essa è entrata in vigore l 11 giugno 2008 e introduce numerose innovazioni regolamentari, se posta a confronto con la precedente direttiva sul credito al consumo. Il primo obiettivo è funzionale alla creazione di un mercato del credito al consumo unitario. La riduzione delle barriere nazionali affievolisce la segmentazione dei mercati creditizi e permette una più elevata concorrenza, presupposti per una maggiore efficienza del mercato. La rimozione di ostacoli o difficoltà di ordine giuridico all offerta cross border di credito e la sistematizzazione della regolamentazione del settore contribuiscono ad aumentare la concorrenza diretta e, soprattutto, la concorrenza potenziale e la contendibilità dei mercati. 2

Trasparenza e credito ai consumatori Questi fenomeni dovrebbero migliorare l efficienza del mercato rimuovendo le barriere all entrata e all uscita dei mercati nazionali e riducendo la segmentazione geografica dei mercati creditizi. Accanto a ciò, permane anche l obiettivo di un mercato unico e integrato in grado di agevolare la mobilità dei cittadini europei sotto un profilo finanziario, riducendo i vincoli creditizi e favorendo il mantenimento di relazioni fiduciarie anche a distanza. Il secondo obiettivo perseguito esplicitamente dalla direttiva è costituito dal raggiungimento di un livello di tutela del consumatore adeguato e sufficiente ad assicurare la fiducia dei consumatori. La tutela del consumatore deve essere similare in tutti gli stati membri, sia per una condizione di equità verso i cittadini europei ma soprattutto per consolidare i meccanismi fiduciari che si pongono alla base del funzionamento di un mercato del credito al consumo integrato. Questa, rappresenta una condizione alla base della libera circolazione delle offerte di credito e delle migliori condizioni possibili, sia per gli operatori dell'offerta che per i consumatori. La direttiva 2008/48/CE adotta un approccio finalizzato alla piena armonizzazione mirata per ragioni di integrazione e, in particolare, di level playing field dell attività creditizia, con una cesura netta rispetto all impostazione minimalista della precedente normativa. Più efficacemente, si tratta di una full targeted harmonisation poiché, come indicato dall articolo 1 della stessa direttiva, essa si focalizza sugli aspetti chiave dell attività di credito al consumo che garantiscono il perseguimento degli obiettivi. Infatti, la direttiva prevede che nell ambito degli aspetti da essa regolamentati, gli stati membri non debbano mantenere o introdurre disposizioni nazionali differenti da quelle previste dalla direttiva o al di fuori degli spazi consentiti dalla stessa. Allo stesso tempo, per gli aspetti non disciplinati dalla direttiva, gli stati membri sono liberi di introdurre o mantenere norme nazionali. Il punto di partenza della direttiva 48/2008 è costituito dalla definizione del consumatore e dei contratti di credito ai consumatori. Successivamente, essa definisce numerosi obblighi e responsabilità del finanziatore e dei canali distributivi relativi alle attività di comunicazione commerciale e alle attività di negoziazione con il consumatore. Un punto fondamentale riguarda l efficacia sostanziale delle tutele, ragione per cui detti obblighi sono estesi anche ai soggetti che fisicamente presidiano e svolgono le differenti attività creditizie, in particolare i canali distributivi esterni. Essa si fonda sul presupposto che tutti coloro che professionalmente partecipano al processo creditizio debbano essere responsabili per il loro operato. Infine, la direttiva specifica numerose tutele e facoltà per il consumatore a salvaguardia della corretta prestazione del servizio di finanziamento nella fase post contrattuale (cioè successiva alla sottoscrizione del contratto di finanziamento) al fine, da un lato, di concedere dei meccanismi di difesa da decisioni non ponderate o non corrette e, dall altro, di incrementare la contendibilità del consumatore e la concorrenza fra finanziatori, presupposto per una maggiore efficienza del mercato e per il raggiungimento di condizioni economiche più convenienti. La direttiva 48/2008 è stata recepita dal D. Lgs 141/2010, successivamente integrato e rivisto parzialmente con alcuni decreti correttivi. Il Titolo I del D.lgs. n. 141 del 2010 è stato trasfuso nel Testo Unico Bancario (D.lgs. n. 385 del 1993) andando a sostituire il Capo II del Titolo VI del TUB. 3 Il recepimento della direttiva europea sul credito ai consumatori costituisce solo una parte del più ampio intervento legislativo che ha interessato l intera struttura dell offerta di credito al consumo (intesa come insieme di intermediari finanziari, distributori e singoli prodotti di finanziamento).

Trasparenza e credito ai consumatori Lo spirito e gli obiettivi della direttiva sono stati ripresi ed ampliati nell ambito della delega data al governo in materia di recepimento della direttiva. Il contenuto della direttiva è stato affiancato da una serie di provvedimenti e revisioni finalizzate ad estendere le tutele previste dalla normativa. Il D. Lgs. 141/2010 regolamenta ambiti ulteriori del processo di finanziamento dei consumatori del mercato del credito al consumo, proponendosi di eliminare o, quanto meno, attenuare alcune distorsioni presenti e di regolamentare la struttura del lato dell offerta, agendo sugli intermediari finanziari (finanziatori) e sugli intermediari del credito (canali distributivi). GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI CREDITO AL CONSUMO La delega data al governo prevede alcune aree di intervento e completamento che devono essere sviluppate insieme al recepimento della direttiva. Essa prevede, innanzitutto, il rafforzamento e l estensione dei poteri amministrativi inibitori e delle sanzioni per contrastare le violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela e migliorare la tutela dell intera sfera dell agire finanziario del consumatore. Nell ambito della delega è espressamente richiesto di rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario e che, a diverso titolo, erogano finanziamenti ai consumatori e alle famiglie in generale. Si vuole agire sugli intermediari finanziari al fine di consentire l operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell iniziativa imprenditoriale. Si richiedono, a tal fine, controlli all ingresso in fase autorizzativa della loro attività e, soprattutto strumenti di controllo e sanzionatori più celeri ed efficaci, quali, tra l altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione e la cancellazione degli operatori non corretti. Nella delega si colgono indicazioni al governo che muovono verso una riconfigurazione del rapporto finanziatore-consumatore; esse riconoscono, da un lato l importanza dell educazione finanziaria quale strumento di autotutela del consumatore, dall altro sollecitano una maggiore circolarità delle informazioni creditizie (tese a ridurre l asimmetria informativa verticale e orizzontale presente nel mercato) 1 nel rispetto della loro riservatezza e del diritto del consumatore di conoscere la propria situazione nell ambito dei sistemi di informazione creditizia. 4 1 In letteratura, le asimmetrie informative verticali sono quelle che caratterizzano il rapporto fra finanziatore e debitore, le asimmetrie orizzontali sono quelle presenti fra soggetti dello stesso lato del mercato e, nella fattispecie, fra finanziatori.

Trasparenza e credito ai consumatori Infine, la delega normativa data al governo si estende alla disciplina dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, la cui revisione deve assicurare la trasparenza del loro operato e la professionalità dei singoli soggetti. In particolare, sono indicate le caratteristiche societarie, patrimoniali, gestionali, organizzative che i mediatori e gli agenti devono possedere per poter operare nell ambito del credito ai consumatori e le specifiche responsabilità, civili e penali, che da tale attività originano in caso di condotta non corretta. A tal fine, è manifestata l esigenza di istituire un organismo di controllo, avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria ma sottoposto alla vigilanza della Banca d Italia, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Il D. Lgs. 141/2010 come successivamente modificato dai decreti correttivi rappresenta un intervento normativo molto ampio e rilevante. Esso, in estrema sintesi, interviene su: definizione e regole dell attività di credito ai consumatori (recepimento della direttiva europea); trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i consumatori (integrazione della normativa su trasparenza); soggetti operanti nel settore finanziario (obblighi e requisiti dei finanziatori); agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (obblighi e requisiti dei canali distributivi). 5

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