Ottobre monete dei Paesi aderenti all UEM in quanto non sono più soggette al rischio di cambio.

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Ottobre 2002 Valutazione e rilevazione dei debiti e crediti in valuta estera (*) di Michele Iori Collaboratore Centro Studi "Il Sole24Ore" (Studio Commercialista Bruno Frizzera) Introduzione Il presente articolo si pone come obiettivo quello di mettere a confronto i principi contabili italiani con quelli internazionali 1 per quanto riguarda la rilevazione contabile e la valutazione dei debiti e dei crediti in valuta estera. Il codice civile fa pochissimi riferimenti espliciti sul trattamento contabile dei debiti e crediti di natura commerciale o finanziaria espressi in moneta estera. Gli articoli 2424 e 2425 del c.c. non prevedono voci specifiche, l art. 2426 c.c. non stabilisce criteri particolari di valutazione, tuttavia si rende applicabile il criterio del presumibile valore di realizzo disposto, per i crediti in generale, dall art. 2426, co. 1, n. 8, c.c.. L art. 2427 c.c. al punto 1, dispone che la nota integrativa deve indicare «i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all origine in moneta avente corso legale nello Stato». 2 Si devono applicare, inoltre, i principi generali di chiarezza, veridicità e correttezza (art. 2423, co 2, c.c.) e i principi di redazione del bilancio previsti dall art. 2423-bis, c.c. (prudenza, competenza, costanza dei criteri di valutazione ). Il legislatore non detta una specifica disciplina per la conversione dei valori non espressi in moneta avente corso legale nello Stato e non indica neppure le modalità di imputazione delle differenze di cambio, positive o negative, di conseguenza i principi contabili integrano il codice civile dettando le regole che devono essere seguite. Le regole contabili di rilevazione, rappresentazione e valutazione nel bilancio d esercizio sono analizzate nel documento n. 26 dei Principi Contabili Operazioni e partite in moneta 1 La Commissione Europea ha emesso il 13.2.2001, una proposta di Regolamento Europeo che prevede che le società quotate in mercati regolamentati europei devono predisporre, al più tardi dal 2005, i bilanci consolidati annuali in conformità ai principi contabili internazionali. Alla luce della definizione dei principi contabili internazionali contenuta nella proposta di Regolamento Europeo, dove si fa riferimento oltre che agli IAS, anche a «principi contabili equivalenti ( ) che siano il più possibile in linea con gli International Accounting Standard», risulta essere di particolare interesse rilevare le divergenze di orientamento dei principi nazionali con quelli internazionali, soprattutto per la valenza dei principi contabili nazionali come regole generalmente accolte per la capacità interpretativa della normativa vigente. 2 Con riferimento a tutte le scadenze successive al 31.12.1998, non si considerano monete estere le monete dei Paesi aderenti all UEM in quanto non sono più soggette al rischio di cambio.

estera (giugno 1999), e nello IAS 21 3 Effetti di variazioni nei tassi di cambio (rivisto nel 1993 con effetto dal 1995). La completa assenza di norme legali, fa acquisire notevole importanza ai principi contabili. Rilevazione dei debiti e crediti in moneta estera Il Principio Contabile n. 26 (in seguito P.C.) prevede la rilevazione delle partite e delle operazioni in moneta estera al momento in cui si effettua l operazione, quindi vanno rilevate in contabilità in moneta di conto, al cambio in vigore alla data dell operazione. Detto principio, a differenza dello IAS 21, prevede esplicitamente che, per avere una rappresentazione chiara e completa, la nota integrativa deve contenere l ammontare e la collocazione dei crediti e dei debiti in valuta estera nelle voci dello stato patrimoniale e la fonte di rilevazione dei cambi utilizzati. Lo IAS 21, come i principi contabili nazionali, dispone che le operazioni in moneta estera vadano rilevate in contabilità al tasso di cambio tra la moneta di conto e la valuta estera in vigore alla data dell operazione, ma ammetta la possibilità, per motivi di praticità, di usare il tasso medio settimanale o mensile, se i tassi di cambio non variano significativamente. Rilevazione di utili e perdite su cambi In via generale, gli utili e le perdite su cambi si iscrivono nell area finanziaria del conto economico (C - Proventi e oneri finanziari) come prevede il P.C. n. 12 e il relativo documento interpretativo, emanato nel corso del 1998. Secondo il P.C. n. 26 gli utili e le perdite di conversione non vanno rilevati a rettifica dei ricavi o dei costi originari ma si inseriscono nel conto economico come componenti di reddito di natura finanziaria (voci C.16.d - proventi diversi dai precedenti e C.17 - interessi e altri oneri finanziari). Sia i principi contabili nazionali, sia quelli internazionali prevedono che l operazione commerciale si conclude con la consegna del bene o l ultimazione del servizio, mentre la fase di regolamentazione del debito o del credito costituisce l aspetto finanziario dell operazione stessa. Le differenze di cambio rappresentano la variazione nel tempo, quando l'operazione commerciale è stata conclusa, della valuta scelta per il pagamento: questa è la motivazione in base alla quale le differenze di cambio originano utili (proventi) e perdite (oneri) di carattere finanziario che, pertanto, fanno parte della gestione finanziaria dell'impresa. I principi contabili internazionali si occupano di tale problematica nel principio n. 21 dello IAS. Lo IAS 21 distingue due casi: 1) trattamento contabile prescritto (IAS 21, par. 15): le differenze di cambio devono essere rilevate come provento o costo nell esercizio nel quale si manifestano; 3 L autorità preposta all emissione dei principi contabili internazionali era l International Accounting Standard Committee. Dal 1.4.2001 è stato costituito l International Accounting Standard Board (IASB) che raccoglie l eredità dello IASC. I principi contabili emessi dalla nuova organizzazione saranno denominati International Financial Reporting Standards (IFRS).

2) trattamento contabile alternativo consentito (IAS 21, par. 21): in situazioni straordinarie di gravi svalutazioni o deprezzamenti le differenze di cambio devono essere capitalizzate e portate ad aumento del valore del bene (posto che il valore iscritto rettificato non ecceda il minore tra il costo di sostituzione e il valore realizzabile dalla vendita o dall uso del bene) a tre condizione: - si tratti di una moneta per la quale non esistono mezzi pratici di copertura; - influiscono su passività che non possono essere estinte; - sono relative ad una acquisizione recente di un bene fatturato in moneta estera. Il SIC 11 4 «Monete estere - capitalizzazione di perdite derivanti da svalutazione delle monete» offre alcuni approfondimenti relativamente ai punti citati. In particolare sulla possibilità di capitalizzare le differenze di cambio negative quando la valuta estera non era disponibile e era impossibile ricorrere a altre forme di copertura. Il SIC definisce acquisto recente quello fatto entro 12 mesi dalla grave svalutazione (anche se si possono capitalizzare perdite successive). Valori di chiusura d esercizio A fine esercizio, conformemente al principio della valutazione al presumibile valore di realizzo, deve essere effettuato un adeguamento al cambio esistente in tale momento. In merito al valore da attribuire ai crediti e ai debiti in moneta estera alla chiusura dell esercizio, i principi contabili nazionali presentano differenze di rilievo rispetto ai principi contabili internazionali. Il P.C. n. 26 prevede un trattamento diversi a seconda che si tratti di conversione di partite in moneta estera a breve o a medio-lungo termine. Crediti e debiti a breve termine I crediti e i debiti in moneta estera con scadenza inferiore ai 12 mesi, che derivino da operazioni di natura finanziaria o di natura commerciale, devono essere esposti a bilancio al cambio in vigore alla data del bilancio. Gli utili o perdite da conversione di debiti o crediti al cambio in vigore alla data di bilancio, vanno iscritti in conto economico (voci C.16.d e C.17). Detto comportamento prevede: - sotto l aspetto patrimoniale, di esporre a bilancio crediti e debiti rispettivamente al loro presumibile valore di realizzo o di estinzione alla data di chiusura dell esercizio; - sotto l aspetto reddituale, di rilevare utili o perdite nel periodo in cui essi maturano, rispettando il principio di competenza. L iscrizione a conto economico delle differenze negative è giustificato dal principio di prudenza, diversamente dall iscrizione delle differenze positive che sembra contrastare con le norme civilistiche (l art. 2423-bis stabilisce, infatti, che si possono indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell esercizio). Autorevole dottrina si è espressa a favore della deroga al principio di prudenza prevista dai principi contabili a favore del rispetto del postulato di competenza economica. La regola generale prevede che le variazioni di cambio successive alla data di chiusura dell esercizio e antecedenti alla data di preparazione del bilancio non vadano contabilizzate, in quanto di competenza dell esercizio successivo, tuttavia gli effetti delle variazioni, se significativi, vanno indicati in nota integrativa. Se il mercato evidenzia, in detto periodo, tassi di cambio persistentemente sfavorevoli occorre tener conto (per il principio di prudenza) del minor valore di realizzazione delle 4 A decorrere dal 2002 anche il SIC (Standing Interpretation Committee) adotta la nuova denominazione di International Financial Reporting Interpretations Committe (IFRIC)

attività o il maggior valore di estinzione delle passività, rispetto a quello determinabile sulla base del cambio di fine esercizio. Il principio generale non prevede deroghe se si è in presenza di una variazione sfavorevole del mercato successiva alla chiusura dell esercizio dipendente da eventi economici o politici di natura eccezionale e non collegabile all esercizio precedente. In nota integrativa vanno segnalati: - eventuali cambi diversi rispetto a quelli in vigore a fine esercizio se ritenuti più espressivi in considerazione dell andamento delle quotazioni; - informazioni sull andamento sfavorevole dei cambi, verificatasi successivamente alla data di redazione del bilancio se non se ne è tenuto conto in sede di conversione. Crediti e debiti a medio-lungo termine Per le poste a medio-lungo termine il P.C. n. 26 prevede l adeguamento al cambio di fine esercizio. In merito si possono distinguere i seguenti casi: 1) Se emergono soltanto utili di conversione, i debiti e i crediti vanno esposti in bilancio al cambio in vigore alla data di bilancio, ma gli utili vanno differiti e riconosciuti nell esercizio in cui diverranno correnti. Quindi le quote correnti esigibili entro l esercizio successivo vanno trattate come le partite a breve termine, mentre gli utili di conversione non correnti vanno accantonati nel Fondo utili differiti su cambi da esporre in bilancio nel passivo alla voce B.3. Fondi per rischi e oneri Altri. Il differimento è motivato dal fatto che i crediti e debiti saranno soggetti alle fluttuazioni dei cambi per un periodo superiore a 12 mesi. 2) Se risultano soltanto perdite di conversione, queste vanno imputate a conto economico fra i costi di natura finanziaria. 3) Se dalla conversione derivano sia utili sia perdite, tali poste vanno considerate congiuntamente. In particolare: - se gli utili sono superiori alle perdite si verifica un utile netto di conversione che va differito utilizzando il Fondo utili differiti su cambi; - se le perdite eccedono gli utili, si verifica una perdita netta che va addebitata a conto economico alla voce C.17. Interessi ed altri oneri finanziari. In questo caso gli effetti del principio di prudenza coincidono con quelli del principio di competenza. In nota integrativa vanno segnalati: - l ammontare delle differenze positive di conversione differite in base al principio di prudenza; - le variazioni intervenute nel Fondo utili differiti su cambi. I principi contabili internazionali presentano un sistema di rilevazione delle differenze di cambio a fine esercizio più immediato rispetto ai principi nazionali. Lo IAS 21 infatti non prevede il differimento delle differenze positive di cambio per i crediti e debiti a medio lungo termine, tramite l imputazione a Fondo utili differiti su cambi, ma stabiliscono che le differenze di cambio debbano essere rilevate come

provento o costo nell esercizio nel quale si manifestano. Questa posizione è discutibile in quanto non rispetta il principio di competenza. Altra differenza rispetto ai Principi Contabili nazionali si riferisce alle variazioni di cambi intervenute dopo la chiusura dell esercizio ma prima della redazione del bilancio. Lo IAS 10 par. 28 e 29 5 (Eventi che si verificano dopo la chiusura dell esercizio) prevede che le attività e le passività non devono essere rettificate per quei fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio che non influiscono sull esercizio appena chiuso o che non si riferiscono a condizioni esistenti alla data di chiusura del bilancio. Lo IAS 21, riprendendo le indicazioni dello IAS 10, ribadisce che un impresa deve indicare nell «informazione integrativa» l effetto di una variazione nei cambi intervenuta dopo la data di chiusura se è di tale rilevanza che la mancata menzione influirebbe sulla capacità dei lettori del bilancio d esercizio di compiere valutazioni e assumere decisioni corrette. Tale posizione determina la sostanziale irrilevanza a bilancio delle variazioni di cambio intervenute dopo la chiusura dell esercizio, ed è certamente da preferire da un punto di vista pratico. La dottrina ha rilevato che una così evidente differenza fra i principi internazionali e nazionali, di fatto, indebolisce il ruolo di questi ultimi intesi come principi di valenza generale. Esempio: si illustra il caso di conversione di crediti e debiti a media lunga scadenza con un tasso di cambio variabile seguendo le indicazioni del P.C. n. 26. Nell anno (n) si hanno i seguenti debiti e crediti in valuta estera: - crediti per 10.000 al «cambio storico» (ossia cambio del giorno in cui è avvenuta l operazione) di 0,85 per un totale di 8.500, che verranno incassati nell anno (n+2) al «cambio di regolamento» (cioè il cambio del giorno in cui avviene l estinzione del credito o del debito) pari a 1. - debiti per 5.000 al «cambio storico» di 0,87 per un totale di 4.350, che verranno pagati nell anno (n+3) al «cambio di regolamento» di 1. il cambio alla fine dall anno (n) è 0,90 il cambio alla fine dell anno (n+1) è 0,95 il cambio alla fine dell anno (n+2) e (n+3) è 1,00 Esercizio (n) Crediti (apertura conto) 8.500 Debiti (apertura conto) 4.350 Crediti a Utili di conversione 500 Perdite di conversione a Debiti 150 Utile di conversione a Fondo utili differiti su 350 cambi Il cambio a fine esercizio e di 0,90. La valutazione dei crediti a fine esercizio rileva un utile di conversione pari a (0,90-0,85) x 10.000 = 500. La valutazione dei debiti a fine esercizio rileva una perdita di conversione di (0,90-0,87) x 5.000 = 150. Trattandosi di 5 Principio contabile internazionale n. 10 «Le sopravvenienze e i fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio» (riveduto nella forma nel 1994)

debiti e crediti con scadenza superiore a dodici mesi l Utile netto di conversione (500-150) = 350 va differito e portato ad incremento del Fondo utili differiti su cambi. Stato Patrimoniale (n) Attivo B.II. Crediti v/clienti 9.000 Passivo B.3. Fondo utili differiti su cambi 350 D.6. Debiti v/fornitori 4.500 Conto economico (n) A. Proventi e oneri finanziari 16. Altri proventi finanziari 150 17. Interessi e altri oneri finanziari 150 Esercizio (n+1) Crediti (apertura conto) 9.000 Debiti (apertura conto) 4.500 Fondo utili differiti su cambi (apertura conto) 350 Fondo utili differiti su cambi a Utile di conversione 350 Crediti a Utili di conversione 500 Perdite di conversione a Debiti 250 Il cambio a fine esercizio e di 0,95. La valutazione dei crediti a fine esercizio rileva un utile di conversione pari a (0,95-0,90) x 10.000 = 500. La valutazione dei debiti a fine esercizio rileva una perdita di conversione di (0,95-0,90) x 5.000 = 250. Trattandosi di utili su posizione con scadenza a beve, il Fondo utili differiti su cambi va stornato a Utili da conversione. Stato Patrimoniale (n+1) Attivo B.II. Crediti v/clienti 9.500 Passivo B.3. Fondo utili differiti su cambi 0 D.6. Debiti v/fornitori 4.750 Conto economico (n+1) A. Proventi e oneri finanziari 16. Altri proventi finanziari 850 17. Interessi e altri oneri finanziari 250 Esercizio (n+2) Crediti (apertura conto) 9.500 Debiti (apertura conto) 4.750 Banca c/c a Crediti 9.500 Banca c/c a Utili su cambi 500 Perdite di conversione a Debiti 250 Il cambio a fine esercizio e di 1,00. Nell esercizio (n+2) avviene la riscossione dei crediti con un utile su cambi di (10.000-9.500) = 500. La valutazione dei debiti al cambio di fine esercizio rileva una perdita di conversione di (1,00-0,95) x 5.000 = 250. Stato Patrimoniale (n+2) Attivo B.IV. Disponibilità liquide 10.000 Passivo B.3. Fondo utili differiti su cambi 0 D.6. Debiti v/fornitori 5.000 Conto economico (n+2) A. Proventi e oneri finanziari 16. Altri proventi finanziari 500 17. Interessi e altri oneri finanziari 250

Nell esercizio (n+3) avviene l estinzione dei debiti senza rilevare né utili né perdite da conversione. Articolo pubblicato su «La Settimana Fiscale» n. 14, del 11.4.2002, pagg. 32 www.dirittobancario.it - Tutti i diritti riservati