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LE START UP INNOVATIVE La valorizzazione degli asset fra corporate venture capital e tutela della Proprietà Intellettuale Camera di Commercio di Torino, 5 novembre 2013 2
I patrimoni destinati: come minimizzare il rischio dell internal venturing @ 2013 Avv. Paolo Bianco 3
Internal venturing: modalità attraverso la quale un imprenditore sostiene le iniziative e gli investimenti riferibili alla sua impresa. External venturing: ricorso a terzi soggetti (investitori/finanziatori) che mettano a disposizione di un imprenditore risorse, segnatamente finanziarie al fine di sostenere investimenti o iniziative (indicativamente : joint ventures; finanziamenti corporate o project, e tra questi (per le s.p.a.) i finanziamenti destinati ex art. 2447 decies c.c.-; associazione in partecipazione) 4
Internal venturing e limitazione del rischio Soluzioni distinte a seconda del «tipo» prescelto per la conduzione dell impresa. Società di capitali (S.p.A.,S.A.p.A.,S.r.l.): S.p.A. (e S.A.p.A., ma con riserve) possono scegliere in un panorama di soluzioni più ampio rispetto alle S.r.l. 5
Internal venturing e S.p.A Soggetto giuridico partecipato «ordinario» Patrimoni destinati Start-up innovativa Internal venturing e S.r.l. Soggetto giuridico partecipato «ordinario» Start-up innovativa 6
Soggetto partecipato ordinario Sino alla riforma del diritto societario (2003) l imprenditore che intendesse dare sostegno a proprie specifiche iniziative circoscrivendo il rischio di impresa poteva solo procedere alla costituzione di una società ad hoc (SPV). SPV: in ipotesi controllata integralmente e con oggetto mirato sulla specifica iniziativa. Soluzione tuttora utilizzata e che presenta come inconvenienti quelli legati alla creazione di un distinto soggetto giuridico, da costituire e gestire nel rispetto delle regole proprie (con in conseguenti obblighi, responsabilità, costi legati a costituzione e funzionamento). Punto di attenzione: le regole stabilite in tema di direzione e coordinamento societario (art. 2497 ss. c.c.) e così obblighi di pubblicità; motivazione delle decisioni influenzate; possibile responsabilità verso la società e i creditori sociali 7
Patrimoni destinati a uno specifico affare La riforma del diritto societario ha introdotto per le S.p.A. la possibilità di fare luogo alla costituzione di uno (o più di uno) Patrimonio Destinato a uno specifico affare (artt. 2447 bis-novies c.c.). Con tale scelta il soggetto giuridico rimane unico e precisamente la S.p.A. che crea il patrimonio destinato ma consegue l obiettivo di circoscrivere il rischio legato a una specifica iniziativa. Limiti previsti dalla legge: Patrimonio destinato < 10% del patrimonio netto della S.p.A. Divieto di costituire patrimoni separati per attività riservate in base a leggi speciali 8
Effetti del Patrimonio Destinato: Deroga alla regola generale (art. 2740 c.c.) che vede il creditore rispondere per i suoi debiti con tutto il proprio patrimonio. Con il Patrimonio Destinato i creditori «generici» della S.p.A. non possono agire, per soddisfare le proprie ragioni, sui beni compresi nel Patrimonio Destinato. Con il Patrimonio Destinato i creditori «specifici» possono soddisfarsi solo sui beni compresi nello stesso Possibile deroga alla bilateralità indicata: la S.p.A. può prevedere, nella delibera di costituzione del Patrimonio Destinato, in via sussidiaria la propria responsabilità generale. In questo caso i creditori «specifici» possono agire, in va sussidiaria, sull intero patrimonio della società. La limitazione posta ai creditori «specifici» non vale per il caso si tratti di creditori «involontari» (da atto illecito). La distinzione tra le classi («generici vs specifici) di creditori «involontari» non pare del tutto convincente 9
Modalità di costituzione del Patrimonio Destinato Delibera a maggioranza assoluta dell organo amministrativo (possibile diversa previsione statutaria) Atto notarile il cui contenuto deve rispettare le disposizioni dell art. 2447 ter c.c.: Essenziali Individuazione specifica dei beni e rapporti giuridici compresi; Individuazione specifica dell affare; Piano economico finanziario (congruità del patrimonio vs affare; modalità di impiego e gestione; risultato atteso; garanzie offerte); Nomina di organo di controllo revisione sull andamento dell affare; Regole di rendicontazione. Eventuali Apporti di terzi, modalità di controllo sulla gestione e partecipazione ai risultati; Strumenti finanziari di partecipazione all affare e indicazione dei diritti associati, 10
Se mancano i contenuti essenziali sopra elencati la delibera è inefficace: non si ha valida costituzione del Patrimonio Destinato. Conseguenza: possibile responsabilità degli amministratori verso la S.p.A. e/o verso i creditori e/o verso i soci 11
Opponibilità del Patrimonio Destinato Necessaria l iscrizione al Registro Imprese, forma di pubblicità legale e condizione di efficacia della deroga alla responsabilità ordinaria. I creditori della S.p.A. possono proporre opposizione alla costituzione del Patrimonio Separato entro 60 giorni dall iscrizione al Registro Imprese Il Tribunale può, in pendenza di opposizione, dare efficacia alla delibera di costituzione del Patrimonio Separato se la S.p.A. offre idonee garanzie 12
Gestione e chiusura del Patrimonio Separato Gestione del Patrimonio Separato è responsabilità degli amministratori: particolare attenzione ai rischi di conflitto di interessi, alla necessità di verificare la permanenza della congruità del Patrimonio rispetto all affare. Rischio è la responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo. In occasione dell approvazione dei bilanci di esercizio: il Patrimonio Separato ha una specifica trattazione nello stato patrimoniale. Se è prevista la responsabilità sussidiaria della S.p.A. verso i creditori «specifici» deve esserne fatta espressa annotazione nel bilancio parte generale Chiusura del Patrimonio Separato: se l affare si realizza oppure se diventa impossibile (possibilità di prevedere altre ragioni). In questo caso rendiconto finale e liquidazione secondo le regole della liquidazione societaria 13
Start-up e Internal venturing E una declinazione della possibilità vista in precedenza consistente nella creazione di una società ad hoc. La particolarità è costituita dalla possibilità di costituire non un veicolo «ordinario» ma una start-up innovativa. Indispensabile ricorrano i requisiti previsti per tale soluzione: Oggetto individuato come sviluppo, produzione, commercializzazione di prodotti servizi innovativi ad alt contenuto tecnologico; Sede in Italia; Divieto di costituzione spin-off (scissione, cessione di azienda); Limiti al valore della produzione (inferiore a 5 milioni di Euro al 2 anno); E inoltre uno tra: Spese per ricerca e sviluppo superiori al 15% del maggiore importo tra costo della produzione e valore totale della produzione; 2/3 del personale (dipendenti/collaboratori) con laurea magistrale; Titolarità/licenza di privativa per invenzioni o software pertinenti all oggetto sociale Orizzonte temporale 48 mesi dalla costituzione 14
Aspetti di interesse dell Internal venturing tramite start up Ricorrere alla costituzione di una start up innovativa come soluzione all internal venturing permette di beneficiare dei regimi propri a tali strutture societarie. In sintesi: Regime di favore per la costituzione e la gestione (costi ridotti); Possibilità di distinguere categorie di quote sia con riguardo ai diritti economici che partecipativi, anche per start up S.r.l. ; Possibilità di dare corso a operazioni sulle proprie quote, anche per start up S.r.l.; Particolari regimi giuridici dei rapporti di lavoro/collaborazione; Possibilità di ricorrere al crowdfunding e alla ricerca di capitali tramite portali on-line; Specifico regime fiscale; Esclusione del fallimento e applicazione delle regole alternative (sovra indebitamento delle persone fisiche e/o accordo di ristrutturazione dei debiti); 15
Le partnership per lo sviluppo della tecnologia: dai contratti di R&D alle joint venture @ 2013 Avv. Milena Prisco 16
I costi di Ricerca e Sviluppo: requisito obbligatorio alternativo Costi della ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore fra il costo ed il valore totale della produzione. Spese relative: allo sviluppo precompetitivo prototipazione e business plan); e competitivo: (sperimentazione, ai servizi di incubazione fornite da incubatori certificati; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d uso. 17
Costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori. Costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo. Interessi passivi sostenuti, a fronte di finanziamenti ottenuti ed utilizzati per lo svolgimento dell attività di ricerca e sviluppo. Altri costi: l ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell attività di ricerca e sviluppo. Escluse le spese per l acquisto e locazione di beni immobili. 18
I costi di Ricerca e Sviluppo: requisito obbligatorio alternativo Costi della ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore fra il costo ed il valore totale della produzione significa che: Individuato il maggior valore fra il costo ed il valore della produzione si misura il 15%. Dubbi circa il computo dei costi della ricerca di base: studi, indagini e ricerche di utilità generiche inseriti nel conto economico. Costi della ricerca applicata: studi, indagini e ricerche riferite ad uno specifico progetto possono essere capitalizzate e iscritte nell attivo patrimoniale e sono computabili. 19
I costi di Ricerca e Sviluppo: requisito obbligatorio alternativo Devono risultare dall ultimo bilancio approvato e soltanto per le società che si trovano nel primo anno di vita, che non abbiano ancora approvato il bilancio, possono essere attestati dalla dichiarazione del legale rappresentante della società. 20
Sono contratti atipici I contratti di R&D Partner strategici che possono essere o meno in concorrenza Alternativa agli investimenti internal per sviluppare l innovazione Contratti di ricerca pura Contratti di collaborazione Contratti di ricerca specializzata 21
I contratti di R&D Contratti di ricerca pura: ricerca e sviluppo svolta in comune i risultati della ricerca verranno sfruttati da ognuno dei partecipanti in modo indipendente Contratti di ricerca specializzata: Imprese specializzate/istituti di ricerca non partecipano ai risultati della ricercai diritti di sfruttamento dei risultati della ricerca vanno ai committenti Contratti di collaborazione fra imprese concorrenti (accordi orizzontali) o no (accordi verticali): ricerca e sviluppo svolta in comune sfruttamento in comune dei risultati della ricerca 22
I contratti di R&D: le previsioni contrattuali Oggetto attività di ricerca e sviluppo e risultati attesi (target tecnici, target di costo) Identificazione delle fasi del progetto di ricerca e sviluppo e tempistiche Milestones e verifiche periodiche, disciplina del recesso o risoluzione anticipata del contratto (es. target non raggiunti o inadempimenti) Disciplina del ruolo delle parti e ripartizione dei costi diricerca e sviluppo Gestione del progetto di ricerca e sviluppo (i.e. Project Manager) 23
I contratti di R&D: le previsioni contrattuali Clausole di non concorrenza Disciplina IP (foregound/background) sui risultati del progetto di R&D e loro sfruttamento Condivisione del Know How modi e tempi Esclusiva Confidenzialità 24
Le Joint Venture: quando e come Scouting e finanziamento di progetti di R&D senza investire nelle società titolari della tecnologia. Partership focalizzata su uno specifico progetto. Limite temporale ben definito. Necessità di più rapporti e quindi contratti fra essi collegati. 25
Le Joint Venture: i principali tipi Joint ventures contrattuali e Joint ventures societarie : le JV contrattuali (contractual JVs) nascono da un contratto che disciplina una collaborazione più o meno temporanea, avente ad oggetto un attività specifica e delimitata per la quale si ritiene opportuna una struttura organizzativa minima ed autonomia. le JV societarie (corporate JVs) nascono da un contratto che prevede la costituzione di una NewCo; una volta costituita la NewCo, questa sarà regolata dallo statuto e da quelle clausole del contratto che i partecipanti alla JV converranno di mantenere in vita come patti parasociali. 26
Le Joint Ventures: le distinzioni JV societaria: vero e proprio contratto di società, requisiti richiesti per il tipo societario scelto. JV contrattuale: autonomia contrattuale 27
Personalità giuridica Le Joint Ventures: le distinzioni JV Societaria: soggetto di diritto in base al tipo societario scelto. JV Contrattuale: inesistenza di un soggetto distinto dai partecipanti. Rappresentanza esterna JV Societaria: spetta agli organi sociali secondo le disposizioni dello statuto. JV Contrattuale: spetta ad un soggetto designato da un committee interno. Responsabilità interna ed esterna JV Societaria: limitata alla Newco. JV Contrattuale: partecipanti sopportano separatamente il rischio economico. 28
Le Joint Ventures Contrattuali Gli ancillary agreements, o accordi complementari: contratti di licenza diritti di proprietà industriale ed intellettuale; accordi di riservatezza sul know-how ; accordi di fornitura macchinari ed attrezzature; accordi di non concorrenza post-contrattuali. Warning: recesso/risoluzione anticipata delle parti, di tutti i contratti 29
Le Joint Ventures Societarie Oggetto della JV e della società comune; contributi e conferimenti dei partecipanti; assemblea, Amministratori e Sindaci della società comune; statuto della società comune; riparto utili della società comune; ingresso di nuovi partecipanti; esclusione di un partecipante; Way out - recesso di un partecipante; 30
Le Joint Ventures Societarie inscindibilità del trasferimento della posizione contrattuale di un partecipante dalla cessione delle sue azioni o quote della società comune; cambiamento del controllo di un partecipante; risoluzione delle situazioni di stallo decisionale (deadlock); cessazione della società comune; patti parasociali (nomina del management: Cda, key personnel) business plan allegato; impegni di non concorrenza, nuove iniziative. 31
Buon lavoro a tutti! Avv. Milena Prisco milena.prisco@musybiancoassociati.it 32