I LEGAMI TRA CLP E : LE SDS E GLI SCENARI DI ESPOSIZIONE Ilaria Malerba Bologna, 11 Giugno 2009
GHS Identificazione del pericolo Pericoli chimico-fisici Pericoli per la salute Pericoli per l ambiente Strumenti di Comunicazione del pericolo CLP Classificazione Etichettatura (avverte l utilizzatore di un pericolo) Schede Dati di Sicurezza (indica le condizioni per minimizzare l esposizione e di conseguenza il rischio ). INVENTARIO SOSTANZE PERICOLOSE Tutte quelle immesse sul mercato a prescindere dalla quantità INFORMAZIONI PER EMERGENZE SANITARIE SU MISCELE PERICOLOSE
I due regolamenti UE sono complementari CLP Sostanze Pericolose e non pericolose Registrazione, Valutazione Autorizzazione e SDS Rischio (pericolo x esposizione) Prodotte > 1 ton/a Sostanze e miscele Pericolose Classificazione, etichettatura Pericolo Nessun limite di quantità
Alcuni obblighi del cambiano in funzione della classificazione ione Sostanze preregistrate CMR cat. 1 o 2 > 1 t/anno R50/53 >100 t/anno Registrazione entro il 30 novembre 2010 Art. 23 Sostanze fabbricate/importate > 10 t/anno Se classificate pericolose Valutare l esposizione e caratterizzare il rischio per il CSR Art. 14 Sostanze pericolose Fornire la SDS Art. 31 Sostanze preregistrate Sostanze preregistrate Sostanze CMR cat. 1 o 2 (attuale direttiva) o cat. 1A o 1B (secondo CLP dal 1/12/2010) > 1 t/anno e < 10 t/anno probabili CMR cat. 1 o 2 (attuale direttiva) o cat. 1A o 1B (secondo CLP dal 1/12/2010) 1 t/anno e < 10 t/anno Classificate per effetti sulla salute o sull ambiente Uso dispersivo Incluse nell allegato IV del Fornire tutte le informazioni richieste dall allegato VII del (e titolo V del CLP pertinenti) Fornire tutte le informazioni richieste dall allegato VII del (e titolo V del CLP pertinenti) Richiedere autorizzazione per ogni uso All. VII All. VII Art. 57
Cosa prevede il in materia di SDS Titolo IV: Informazioni all interno della catena di approvvigionamento La SDS si conferma come il principale Strumento Documentale di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento, dei dati raccolti nel dossier tecnico, analizzati e valutati nel CSA e infine elaborati nel CSR. Art. 31: Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza In vigore dal 1 Giugno 2007: Abrogazione Dir.91/55/CE Tutti i dettagli tecnici sono trattati nell Allegato II
Scheda Dati di Sicurezza Strumento principale per la trasmissione delle informazioni nel. E ancora conforme alle disposizioni previste dalla Direttiva 2001/58/CE. E prevista l inversione delle Sezioni 2 e 3. E previsto l inserimento dell indirizzo e-mail del tecnico competente responsabile della compilazione. Per le sostanze PBT e vpvb è prevista la redazione di una nuova Scheda Dati di Sicurezza che indichi tali caratteristiche (criteri di definizione all Allegato XIII). Se è richiesto un CSR, sono annessi gli scenari di esposizione rilevanti che coprono tutti gli usi identificati.
La SDS del Regolamento Per quanto riguarda i preparati non classificati come pericolosi, ma per i quali una scheda di dati di sicurezza è prescritta dall articolo 31, informazioni proporzionate devono essere fornite per ogni voce. In considerazione dell ampia gamma di proprietà delle sostanze e dei preparati, possono essere necessarie, in alcuni casi, informazioni supplementari.
La SDS del Regolamento Indicare la data di compilazione della scheda di dati di sicurezza sulla prima pagina. Quando una scheda di dati di sicurezza è stata oggetto di revisione, le modifiche sono segnalate al destinatario con l indicazione Revisione: (data).
Sezioni obbligatorie della SDS 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/ PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 5. MISURE ANTINCENDIO 6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 8. PROTEZIONE PERSONALE/ CONTROLLO DELL ESPOSIZIONE 9. PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE 10. STABILITA E REATTIVITA 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 16. ALTRE INFORMAZIONI
Aggiornamento SDS La SDS va aggiornata tempestivamente, come previsto dall Art. 31 (9), nelle seguenti situazioni: quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli; quando viene rilasciata o rifiutata un autorizzazione; quando viene imposta una restrizione. La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come Revisione con la data pertinente, verrà mandata a tutti i destinatari precedenti ai quali è stata consegnata la sostanza o il preparato nel corso dei 12 mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla Registrazione figurerà il numero di Registrazione.
SDS e CLP: praticamente revisione completa Nuova SDS per sostanze/miscele che rientrano in classe di pericolo per la prima volta Aggiornamenti necessari sulle SDS esistenti Attività Revisionare/inserire la classificazione ed etichettatura secondo CLP Aggiornare coerentemente le informazioni di base Sezioni da modificare Sezione 3 Composizione/informazione sugli ingredienti Sezione 2 Identificazione di pericolo Sezione 15 Etichettatura Sezione 16 Indicazioni di pericolo Sezione 9 Proprietà fisico e chimiche Sezione 11 Informazioni tossicologiche Sezione 12 Informazioni ecologiche Verificare/aggiornare tutte le conseguenze sulle misure di gestione considerando tutte le norme correlate (coerenza con CSR-) Sezione 5 Misure antincendio Sezione 6 Misure di rilascio accidentale Sezione 7 Manipolazione ed immagazzinamento Sezione 8 Controllo dell esposizione/protezione individuale Sezione 13 Considerazioni sullo smaltimento
Il processo di VALUTAZIONE del RISCHIO La Registrazione prevede una valutazione : - della pericolosità (HAZARD) della sostanza (proprietà intrinseche); - dei dati di esposizione della sostanza negli scenari di uso e di emissione (ambiente di lavoro, ambiente, consumatori). Dalla valutazione di: pericolosità x esposizione si arriva a definire il rischio (RISK) relativo all impiego della sostanza.
Elementi del CSA DATI - chimico-fisici, tossicologici, ecotossicologici DNEL - livello derivato senza effetto basato sui dati tossicologici PNEC - concentrazione prevedibili senza effetto, basata sui dati ecotossicologici SCENARI ESPOSITIVI - categorie di uso, ambiente di lavoro, ambiente, consumatori DATI ESPOSITIVI - dati di esposizione misurati o calcolati CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO - valutazione della dose/concentrazione di non effetto mediata con i dati espositivi misurati/calcolati
CSA / CSR Il CSA/CSR comprende i seguenti step: 1. valutazione del pericolo per la salute umana; 2. valutazione del pericolo per la salute umana delle proprietà fisico-chimiche; 3. valutazione del pericolo per l'ambiente; 4. valutazione PBT e vpvb. Se, a seguito delle tappe 1-4 è possibile concludere che la sostanza risponde ai criteri di classificazione come sostanza pericolosa o PBT o vpvb, il CSA/CSR deve comprendere anche i seguenti step: 5. valutazione dell'esposizione; 6. caratterizzazione dei rischi.
SCENARIO DI ESPOSIZIONE Lo scenario di esposizione è un set di informazioni che descrive le condizioni nelle quali i rischi associati agli usi identificati di una sostanza possono essere controllati: - modo in cui una sostanza è utilizzata durante l intero ciclo di vita (produzione, utilizzo, smaltimento); - modo in cui il Produttore/Importatore raccomanda agli Utilizzatori a Valle di controllare l'esposizione ad una sostanza sia delle persone che dell ambiente.
USI IDENTIFICATI
SCAMBIO DI INFORMAZIONI Fornitore di una sostanza SDS con scenari di esposizione e raccomandazioni d uso Destinatario di una sostanza Comunicare per iscritto al fornitore gli usi delle sostanze affinché diventino usi identificati; comunicare ogni informazione che consenta di implementare e raffinare le misure di gestione del rischio che sono state comunicate Applicare le raccomandazioni d uso suggerite dal fornitore nella SDS Se produttore di articolo contenente sostanze pericolose in concentrazione > 0,1% (notifica) Obbligo di comunicare al destinatario nomi delle sostanze e precauzioni d uso