Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e delle fatture: regime opzionale

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Ai gentili clienti Loro sedi Milano, 28 novembre 2016 Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e delle fatture: regime opzionale Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, l'agenzia delle Entrate, con i provv. 28.10.2016 nn. 182017 e 182070, ha definito le regole attuative per: i) la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, secondo il regime opzionale di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 (attivabile a decorrere dall'1.1.2017); ii) la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto, secondo il regime opzionale di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (anch'esso attivabile a decorrere dall'1.1.2017). I due provvedimenti hanno definito, tra l'altro, le informazioni da trasmettere in via telematica all'agenzia delle Entrate e le modalità di opzione per l'accesso ai due regimi. Con riferimento alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, il provvedimento n. 182070/2016 indica che: i) coloro che aderiranno al regime saranno esonerati dalla comunicazione trimestrale dei dati IVA all'agenzia delle Entrate (introdotta con l'art. 4 del DM 193/2016); ii) l'opzione per il regime ha durata quinquennale e deve essere esercitata, solo in modalità telematica, entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. Con riferimento al regime opzionabile dai commercianti al minuto (e soggetti assimilati) per le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, il provvedimento n.182017/2016 indica che: i) la memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà avvenire solo con i "Registratori Telematici", i cui modelli saranno approvati con successivo provvedimento dell'agenzia; ii) coloro che aderiranno al regime saranno esonerati dagli obblighi di certificazione e registrazione dei corrispettivi; iii) l'opzione per il regime ha durata quinquennale e deve essere esercitata, solo in modalità telematica, entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di inizio della memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati. PREMESSA L'Agenzia delle Entrate, con i provv. 28.10.2016 nn. 182017 e 182070, ha definito le regole attuative per:

la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto, secondo il regime opzionale di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (attivabile a decorrere dall'1.1.2017); la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, secondo il regime opzionale di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 (anch esso attivabile a decorrere dall'1.1.2017); I due provvedimenti hanno definito, tra l'altro, le informazioni da trasmettere in via telematica all'agenzia delle Entrate e le modalità di opzione per l'accesso ai due regimi. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI: REGIME OPZIONALE Con il provv. 28.10.2016 n. 182017, l Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche e gli strumenti tecnologici necessari per l invio dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti passivi IVA che intendono optare per il regime di cui all art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015. In base a tali disposizioni, i soggetti passivi IVA che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate ai sensi dell art. 22 del DPR 633/72 possono optare per la trasmissione telematica e la memorizzazione elettronica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri all Agenzia delle Entrate, sia con riferimento alle cessioni di beni che alle prestazioni di servizi effettuate. In tal modo, gli stessi soggetti beneficiano dell esonero: dagli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui all art. 24 co. 1 del DPR 633/72; dagli obblighi di certificazione fiscale di cui all art. 12 co. 1 della L. 413/91 e del DPR 696/96, fermo restando l obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Qualora detti soggetti garantiscano altresì la trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni all Agenzia delle Entrate, questi beneficiano dell esonero da alcuni adempimenti: comunicazione trimestrale dei dati delle fatture ex art. 21 del DL 78/2010; comunicazione dei dati dei contratti di leasing e noleggio, delle operazioni con Paesi black list e delle operazioni con San Marino; presentazione degli elenchi INTRA-STAT acquisti di beni e servizi. Oltre alla semplificazione degli adempimenti comunicativi, l adesione al regime opzionale in argomento, garantisce ai contribuenti: l accesso ai rimborsi IVA in via prioritaria; la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell accertamento (in quest ultimo caso, devono garantire anche la tracciabilità di tutti i pagamenti

effettuati e ricevuti). NUOVI REGISTRATORI TELEMATICI Ai sensi del punto 1 del Provv. 182017/2016, i soggetti che hanno optato per il regime di cui all art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 devono, alternativamente: dotarsi di appositi registratori telematici di cui al punto 1.2 del provvedimento; assicurare l adeguamento dei registratori di cassa in uso alla data dell 1.1.2017. Al fine di adempiere agli obblighi connessi al nuovo regime facoltativo, infatti, i registratori devono essere abilitati a registrare i dati, a memorizzarli su memorie permanenti e inalterabili, a elaborarli, ad apporre il sigillo elettronico e a trasmetterli in via telematica. Inoltre, il provvedimento prevede che, a partire dal 28.12.2016, i registratori di cassa di cui alla L.18/83 e all art. 12 co. 1 della L. 413/91 sottoposti al processo di approvazione o di proroga dovranno rispettare i requisiti sopra descritti. I nuovi registratori telematici potranno continuare ad essere utilizzati come semplici registratori di cassa ove il soggetto non opti per il regime di cui all art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015. MODALITA DI INVIO DEI DATI I dati dei corrispettivi, così come individuati nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento, dovranno essere trasmessi al momento della chiusura giornaliera, almeno ogni 5 giorni. In tale occasione, il registratore telematico: genera un file in formato XML; lo sigilla elettronicamente; lo trasmette in via telematica all Agenzia delle Entrate. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file da parte dell Agenzia. Successivamente, l Agenzia invia l esito del controllo formale del file. In caso di esito negativo, le informazioni si considerano non trasmesse e gli operatori sono tenuti ad effettuare un nuovo invio entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto. I dati inviati e i relativi esiti sono consultabili da ciascun operatore sull apposita area dedicata del sito web dell Agenzia. ESERCIZIO E REVOCA DELL OPZIONE È possibile optare per il regime facoltativo di cui all art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 a partire dall 1.1.2017. L opzione deve essere esercitata in via telematica:

utilizzando l apposito servizio online messo a disposizione dall Agenzia delle Entrate sul proprio sito web; entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello in cui si intende applicare il nuovo regime (dunque, entro il 31.12.2016 se si intende esercitare l opzione a decorrere dall 1.1.2017). Essa ha un durata minima di cinque anni e ha effetto: dal 1 gennaio dell anno in cui ha inizio la trasmissione e memorizzazione dei dati; dall anno solare in cui è manifestata l opzione per i soggetti che iniziano l attività in corso d anno e che intendono esercitarla fin dal primo giorno di attività. L opzione si rinnova di quinquennio in quinquennio, salvo revoca da esercitarsi entro il 31 dicembre dell ultimo anno del quinquennio, con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE Con il Provv. 28.10.2016 n. 182070, l Agenzia delle Entrate ha definito le regole e le soluzioni tecniche, nonché i termini per l invio dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti passivi IVA che intendono optare per il regime di cui all art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015. Lo stesso provvedimento stabilisce le modalità con le quali le informazioni inviate sono messe a disposizione degli operatori ed attua l art. 1 co. 4 del DLgs. 127/2015. Tale decreto, al co. 3 dell art. 1, prevede che i soggetti passivi IVA, a partire dall 1.1.2017, possono optare per la trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, nonché delle relative variazioni, all Agenzia delle Entrate, anche mediante l utilizzo del Sistema di Interscambio. In tal caso, gli stessi soggetti beneficiano dell esonero dagli adempimenti di cui all art. 3 del DLgs. 127/2015, vale a dire: dalla presentazione della comunicazione di cui all art. 21 del DL 78/2010 (c.d. spesometro ); dalla comunicazione delle operazioni con Paesi black list ; dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e noleggio ai sensi dell art. 7 co. 12 del DPR 605/73; dalla comunicazione delle operazioni con San Marino; dalla presentazione degli elenchi INTRASTAT per gli acquisti di beni e servizi. A tali agevolazioni si aggiungono: l accesso ai rimborsi IVA in via prioritaria; la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell accertamento, posto che sia garantita, altresì, la tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati e ricevuti.

Si osserva che, a partire dal periodo d imposta 2017, il DL 193/2016 ha sostituito il c.d. spesometro con il nuovo obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture di cui all art. 21 del DL 78/2010 e ha abrogato alcuni degli adempimenti fra quelli elencati (le comunicazioni delle operazioni black list e dei dati dei contratti di leasing o noleggio, nonché la presentazione degli elenchi INTRASTAT acquisti). Pertanto, i benefici riservati ai soggetti aderenti all opzione di cui al DLgs. 127/2015 risultano ora di portata minore rispetto a quanto inizialmente previsto. Tuttavia, come precisato dal comunicato stampa pubblicato in data 28.10.2016, contestualmente al provvedimento, coloro che eserciteranno la suddetta opzione saranno esonerati dalla nuova comunicazione trimestrale dei dati delle fatture. DATI DA TRASMETTERE Nell ambito del regime facoltativo di cui all art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, i soggetti IVA trasmettono i dati: delle fatture emesse nel corso del periodo d imposta; delle fatture ricevute e registrate ai sensi dell art. 25 del DPR 633/72 (comprese le bollette doganali); delle note di variazione emesse o ricevute ai sensi dell art. 26 del DPR 633/72. Inoltre, le specifiche tecniche allegate al provvedimento definiscono nel dettaglio i dati delle fatture di cui si richiede la trasmissione. Si osserva che fra questi sono compresi: i dati del cedente/prestatore e del cessionario/committente; la data e il numero del documento; l ammontare imponibile e l imposta, con la relativa aliquota; la natura dell operazione; la percentuale di detraibilità e quella di deducibilità, se gli importi si riferiscono a spese detraibili o deducibili. MODALITA DI INVIO I dati devono essere trasmessi all interno di un file in formato XML, anche privo di firma elettronica, utilizzando uno dei canali elencati al punto 1.2 della parte II della specifiche tecniche. Fra questi ultimi, si segnala l interfaccia web Fatture e corrispettivi disponibile dal sito dell Agenzia delle Entrate. Successivamente all invio, gli stessi dati vengono messi a disposizione dell operatore in apposita sezione raggiungibile sul sito dell Agenzia delle Entrate, previa autenticazione ai servizi telematici. INVIO SEMPLIFICATO Come precisato dal comunicato stampa pubblicato il 28.10.2016, i soggetti che optano per il regime di cui all art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 potranno utilizzare il Sistema di Inter-scambio per inviare le fatture elettroniche in ambito B2B. In tal caso, detti soggetti beneficeranno di un ulteriore semplificazione, in quanto i dati delle fatture trasmesse mediante SdI si intenderanno automaticamente

acquisiti dall Agenzia delle Entrate, senza necessità di provvedere al loro invio mediante altri canali. TERMINI DI INVIO Il file deve essere trasmesso con i dati di tutte le fatture emesse e ricevute e le relative variazioni entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Per l ultimo trimestre, da ottobre a dicembre, il termine è fissato all ultimo giorno del mese di febbraio dell anno successivo. ESERCIZIO E REVOCA DELL OPZIONE L opzione per il regime di cui all art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 deve essere esercitata in via telematica: utilizzando l apposita funzionalità presente sul sito dell Agenzia delle Entrate; entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello in cui si intende applicare il nuovo regime (entro il 31.12.2016 se si intende esercitare l opzione a decorrere dall 1.1.2017). Essa ha un durata minima di cinque anni e ha effetto: dal 1 gennaio dell anno in cui ha inizio la trasmissione e memorizzazione dei dati e per i 4 anni successivi; per i soggetti che iniziano l attività in corso d anno e che intendono esercitare l opzione fin dal primo giorno di attività, dall anno solare in cui è manifestata e per i 4 anni successivi. La stessa si rinnova di quinquennio in quinquennio, salvo revoca da esercitarsi entro il 31 dicembre dell ultimo anno del quinquennio, con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo. COORDINAMENTO CON LE NOVITÀ DEL DL 193/2016 Il comunicato stampa pubblicato contestualmente al provv. 182070/2016 precisa che le regole tecniche approvate per l invio dei dati ai sensi dell art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 potranno essere seguite anche per adempiere all obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture di cui all art. 21 del DL 78/2010, come modificato, da ultimo, dal DL 193/2016. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti Massimo Frascati