Alfa S.p.a. Delta s.r.l Edito da Dott. Giuseppe Carchivi 1
Trading attraverso società sita in paese Black List: aspetti generali. 2
Costituzione di trading co.: profili teorici Commerciali e di marketing; Funzioni Trasporto ed immagazzinaggio; Assicurazione; Gestione investimenti e riscossione crediti; Co-produzione. Di consulenza; Costi Di intermediazione; Di assicurazione e finanziari; Accessori. Warnings Stabile organizzazione; Residenza; Transfer pricing; Normativa CFC ed antielusiva Particolari restrizioni interne Problemi autorizzativi. 3
Costituzione di trading co. di vendita: profili teorici 4 Dividendi 1 1 Ordini Ordini Mercato di sbocco 3 $$$-x% International Trading Co. 3 $$$ ITALIA Merci Merci 2 2 Merci 2 4
Costituzione di trading co. di acquisto: profili teorici 2 Merci 2 2 Merci Merci Mercato di approvvigionamento 3 $$$-x% International Trading Co. 3 $$$ ITALIA Ordini Ordini 1 1 Dividendi 4 5
Costituzione di trading co.: problematiche SOSTANZA TRANSFER PRICING DISCIPLINA ANTI PARADISI FISCALI 6
Costituzione di trading co.: problematiche (gli elementi costitutivi del concetto di sostanza) Elementi tipici Regolarità delle attività relative alla vita sociale: consigli del CDA ed assemblee dei soci Segni distintivi all entrata della sede sociale Oggetto sociale suscettibile di dare luogo ad un attività commerciale reale e compatibile con la struttura societaria Maggioranza dei componenti del CDA Attività amm.va centralizzata nel luogo della sede sociale Elementi sostanziali Gestione comm.le effettuata sul posto Indebitamento bancario piuttosto che c/c reciproci Contratto di locazione relativo all affitto degli uffici Assunzione di personale Autorizzazioni amm.ve per l esercizio dell attività comm.li Determinazione di un certo volume d affari 7
Costituzione di trading co.: problematiche (le società prive di sostanza) Caratteristiche Sede della società in un paradiso fiscale Società apparentemente domiciliate ma: Con insufficienti attività economiche finanziarie e reali Senza la reale sede della direzione effettiva Rischi Mancato riconoscimento degli effetti fiscali degli atti posti in essere dalla società: Disconoscimento, ai fini fiscali, della esistenza della società priva di sostanza Tassazione nel Paese della sede della direzione effettiva Mancato riconoscimento della residenza estera della società Interposizione di persona 8
L Italia ed i paradisi fiscali: art-76, c.7 bis, T.U.I.R. COSTI INDEDUCIBILI DERIVANTI DA IMPRESE DOMICILIATE IN PARADISI FISCALI. (Entrata in vigore dal periodo di imposta successivo alla pubblicazione della lista dei Paesi con regime fiscale privilegiato). Regimi fiscali privilegiati non U.E Prova contraria Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate, fiscalmente, in Stati o territori non appartenenti all U.E, aventi regimi fiscali privilegiati. Tale norma antielusiva non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un attività industriale o comm.le effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede. Art.76 c.7 bis D.P.R 917/86 D.M. 23.01. 02 D.M. 22.03. 02 9
L Italia ed i paradisi fiscali: costi derivanti da imprese domiciliate in P.F NUOVA NORMATIVA-COLLEGATO FISCALE 2000 L indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un attività industriale o comm.le effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede. Prova contraria Art.76, c.7 ter T.U.I.R. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi è, comunque, subordinata alla separata indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei relativi ammontari dedotti NORMATIVA PRECEDENTE (in vigore dallo 01.01.1992) Le disposizioni sopra esposte non si applicano quando le imprese forniscano alternativamente la prova che: Le società estere svolgono prevalentemente un attività comm.le effettiva Le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta attuazione Comitato Consultivo Norme antielusive Dette prove non devono essere fornite qualora l impresa residente abbia preventivamente richiesto apposito parere al comitato Consultivo e abbia successivamente realizzato l operazione nei termini proposti, tenendo conto delle eventuali precisazioni dell Amm.ne (art.11, c.13, L.413/91). 10
L Italia ed i paradisi fiscali: costi derivanti da imprese domiciliate in P.F. AVVISO D ACCERTAMENTO Art.76, c.7 ter T.U.I.R L Amm.ne finanziaria, prima di procedere all emissione dell avviso di accertamento di imposta, deve notificare all interessato un apposito avviso con il quale è concessa, al medesimo, la possibilità di fornire, entro novanta giorni, le prove contrarie Se l Amm.ne finanziaria non ritiene idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell avviso di accertamento INAPPLICABILITA Art.76, c.7 quater T.U.I.R Le disposizioni sull indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non si applicano per le operazioni intercorse con imprese estere partecipate, alle quali risulti applicabile l art.127 bis del TUIR, in materia di imprese estere partecipate Il particolare regime di imposizione del reddito delle imprese estere controllate è alternativo all applicazione della disposizione in esame, concernente il disconoscimento dei componenti negativi di reddito 11
L Italia ed i paradisi fiscali: art.96 del T.U.I.R Per effetto del combinato disposto dei comma 7 bis e ter, dell art.76 del TUIR e del comma 1 ter, dell art.96 del TUIR, i dividendi provenienti dai Paesi a bassa fiscalità non concorrono alla formazione del reddito della società residente in Italia, per un ammontare corrispondente a quello delle spese e degli altri componenti negativi non ammessi in deduzione. 12
L Italia ed i paradisi fiscali: art.127 bis, T.U.I.R. IMPRESE ESTERE PARTECIPATE (CFC) (Con effetto dal periodo successivo alla pubblicazione della lista dei Paesi con regime fiscale privilegiato). Imputazione redditi Dividendi Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un impresa, di una società, o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti, in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti non concorrono alla formazione del reddito dei residenti fino all ammontare del reddito assoggettato a tassazione Art.127 bis D.P.R 917/86 D.M. 21.11.01 13
Circostanze esimenti Art.127-bis Comma 5 L Italia ed i paradisi fiscali: l art.127 bis del T.U.I.R. L imputazione dei redditi al soggetto residente non si applica se questi dimostra, alternativamente: che la società o altro ente non residente svolge un effettiva attività ind.le o comm.le, come sua principale attività nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; Che dalle partecipazioni non consegue l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati Non è più ammessa, come prova contraria, la circostanza che le operazioni poste in essere con il soggetto non residente rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione Diritto di interpello Per ottenere l esenzione, il contribuente deve obbligatoriamente interpellare preventivamente l Amm.ne finanziaria, con la procedura prevista dallo statuto del contribuente, che prevede la formula del silenzio assenso oltre 120 giorni dalla domanda 14
Circostanz e esimenti Art.127- bis Comma 5 Circ.Ag.E nt. 18/E del 12/02/2002 L Italia ed i paradisi fiscali: l art.127 bis del T.U.I.R. Per dimostrare che l ente o la società svolge un attività effettiva quale attività principale nel Paese ove è collocata, si attribuisce rilievo alla struttura organizzativa e, in particolare, all idoneità di questa allo svolgimento dell attività principale, oppure delle attività che ne sono in via autonoma preparatorie o conclusive La circolare 18/E del 2002, elenca una serie di documenti che il contribuente potrebbe produrre per giustificare la richiesta di disapplicazione della disciplina ridetta: Atto costitutivo o statuto della controllata estera da cui possano ricavarsi notizie utili circa l attività svolta nello Stato o nel territorio incluso nella Black list Documentazione (atto costitutivo, statuto, delibere, norme di riferimento ecc.) dalla quale si possa desumere la data di chiusura del l esercizio o del periodo di gestione della controllata estera Relazione descrittiva della struttura organizzativa relativa allo svolgimento dell attività principale dell ente estero (completa di normativa, contratti di lavoro, descrizione delle mansioni svolte dai dipendenti di qualifica più elevata, autorizzazioni delle autorità locali, disponibilità di locali ad uso 15 civile o industriale, utenze, documentazione bancaria, doganale ecc.)
Circostanz e esimenti Art.127- bis Comma 5 Circ.Ag.E nt. 18/E del 12/02/2002 L Italia ed i paradisi fiscali: l art.127 bis del T.U.I.R. La seconda condizione prevista per la disapplicazione della CFC, è che i redditi conseguiti dal non residente sono stati prodotti per almeno il 75% in Stati non inclusi nella Black list, a condizione, però, che il Paese della fonte li abbia assoggettati integralmente a tassazione ordinaria. A tal proposito la circolare 18/E del 2002 ridetta, suggerisce la presentazione di idonea documentazione contabile e fiscale quale il bilancio, dichiarazione dei redditi, perizie ecc. La terza condizione si verifica quando la società italiana sia in possesso di partecipazioni in società estere non in Black list, che possiedono stabili organizzazioni in un paradiso fiscale e gli utili da questa prodotti siano stati già ordinariamente tassati nel Paese in cui ha sede la partecipata estera. Anche in questo caso la circolare n.18/e del 2002 richiede l allegazione di idonea documentazione, eventualmente anche tradotta, attestante la detta avvenuta tassazione. 16
Maggiori fattori di differenziazione delle società holding Lussemburghesi ed Olandesi Fattori/Paesi Lussemburgo (so.par.fi.) Paesi Bassi Trattamento dividendi Esenti (7) Esenti Detenzione minima per i dividendi 10% o Euro 1.200.000 5% Trattamento dei capital gain Esenti Esenti Partecipazione minima 25% o Euro 6.000.000 5% Periodo minimo di detenzione 1 anno (div.) 1 anno (redditi) (1) nessuno La società collegata deve essere soggetta ad imposizione? (8) Si (4) Si (11) Imposta sulle società 30.28% 30% Ritenuta alla fonte sui dividenti 25% 25% Tassazione per liquidazione No Si Deduzione degli interessi (10) Si (2) No Rapporto capitale di terzi/capitale proprio 6:1 (3) 85:15 (3) Normativa CFC No No Ruling Si Si Altre imposte e tasse 1% IC/TC 9.09% (5) IPN 0.5% (6) 0.55 % IC 17 Rete di trattati Buona Eccellente
Fattori di differenziazione delle società holding Lussemburghesi ed Olandesi (legenda) Abbreviazioni: IC: imposta sul capitale; TC: tasse sulle operazioni di comm.ne IPN: imposta sul patrimonio netto. Richiami: 1) 12 mesi antecedenti l inizio dell anno di vendita. 2) L esenzione è negata qualora la società holding riceva solamente reddito esente 3) Non è una regola obbligatoria, ma si applica qualora il prestito fosse concesso alle normali Condizioni bancarie 4) La società collegata deve essere assoggettata nel paese di residenza ad un imposta sul reddito paragonabile a quella lussemburghese e cioè con almeno un aliquota del 15% 5) Imposta di commercio sul reddito (aliquote medie effettive). 6) Imposta sul patrimonio netto. Il valore delle partecipazioni in società figlie qualificate è esente 7) Non è concessa l esenzione se l imposizione sui redditi della società figlia estera è inferiore al 15% e, nel caso del Lussemburgo, la società è localizzata al di fuori della UE 8) Regola generale. E necessario procedere all analisi del caso concreto 9) In assenza di un trattato e per gli stati UE al di fuori dell applicazione della Madre Figlia 10) Trattasi degli interessi relativi ad un prestito ottenuto per acquisire una società collegata 11) La subject tax rule è soddisfatta anche qualora la società non residente produca redditi che risultano esenti da imposte. Infatti, la condizione per poter beneficiare della partecipation exemption si verifica quando la società estera è soggetto d imposta e non quando il reddito è assoggettato ad imposta. 18
FATTISPECIE IN ANALISI: Trading attraverso società di Honk Kong ed ivi residente controllata attraverso sub-holding di diritto olandese 19
Ipotesi con controllo indiretto Italia-Olanda-Honk Kong e con la trading co. di Honk Kong che reperisce fornitori e beni sul mercato asiatico per venderli all estero Mercato Asiatico Casa madre ITALIA 100% Beni Holding Olandese 40% Dividendi Beni Trading co. Honk Kong $$$ Beni $$$ Ordine Ordine $$$ Ordine Sub agente Paese A Commissionario Paese B Distributore Paese C 20
Società di trading di Honk Kong tramite una Limited co.: profili civilistici ed amm.vi più rilevanti Limited Company Incorporazione Capitale sociale Disposizioni/tempistica 2-4 settimane Sufficienti 1.000 HK$ Limited Company Numero Residenza Soci 2 Anche estera (*) Amm.ri 2 Anche estera Segretari 1 Honk Kong Limited Company Bilancio Revisione Dichiarazione fiscale Tempistica Annuale Annuale Annuale (*) NB. Non è prevista la possibilità di costituire società con azioni al portatore ma è possibile utilizzare nominees o far costituire la società da una società estera con azioni al portatore 21
Società di Trading di Honk Kong tramite una Limited Co.: Profili fiscali di maggior rilievo. Tassazione sui profitti 16% Tassazione sul capitale sociale 0.1% TAX Vi è la possibilità, in accordo con la locale nota Ministeriale n.21 del 1992, di evitare la tassazione su alcuni profitti che non verrebbero considerati prodotti ad Honk Kong, ma all estero Imposte sul trasferimento di azioni 0.2% Tassa di registrazione HK$2.250 Nessuna Convenzione contro le doppie imposizioni è stata conclusa con l Italia 22
Flussi di reddito Honk Kong-Olanda. A Utile ad Honk Kong 100 B Corporate tax (regime normale) 16 C Dividendo da distribuire (A-B) 84 D Ritenute alla fonte su C (0%) 0 E Dividendo disponibile in Olanda (C-D) 84 F Dividendo imponibile in Olanda (0% di E) G Corporate tax Olandese (30% su F) 0 H Credito d imposta (0% di D) 0 I Dividendo netto (E-G+H) 84 L Carico fiscale consolidato (B+D+G-H) 16 M Aliquota media consolidata (L/A) 16% 0 23
Flussi di reddito: Olanda-Italia B Corporate tax (0% partecipation exemption) 0 C Dividendo da distribuire (A-B) 84 D Ritenuta alla fonte su C (0%) 0 E Dividendo disponibile in Italia (C-D) 84 F Dividendo imponibile in Italia (5% di E) 4.2 G IRPEG (35% su F) 1.47 H Credito di imposta (5% di D) 0 I Dividendo netto (E-G+H) 82.53 L Carico fiscale consolidato (B+D+G-H) 1.47 M Aliquota media consolidata (L/A) 2% 24
Totale tassazione flussi di reddito: Honk Kong-Olanda-Italia Tassazione complessiva ad Honk Kong: 16% Tassazione complessiva in Olanda: 0% Tassazione complessiva in Italia: 1.47% Tassazione totale flussi di reddito: 17.47% 25