IL TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SRL Aspetti di fiscalità diretta



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IL TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SRL Aspetti di fiscalità diretta Dott. Pasquale SAGGESE LA CESSIONE DI NON DETENUTE NELL ESERCIZIO DI IMPRESA QUALIFICATE E FATTISPECIE ASSIMILATE Partecipazioni che rappresentano una percentuale superiore al: - 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria - 25% del capitale o del patrimonio Ai fini del computo, devono essere cumulate le cessioni avvenute nei 12 mesi precedenti Le predette percentuali sono, rispettivamente, ridotte, al 2% e al 5% per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati 2 1

PLUSVALENZE SU SOGGETTO CHE REALIZZA LA PLUSVALENZA QUALIFICATE NON QUALIFICATE Società di capitali ed enti commerciali Imponibile al 5% * (dall'1.1.2008) o integralmente imponibile ** Imprenditori individuali nell esercizio d impresa e società di persone commerciali Soggetti passivi IRPEF al di fuori dell es. d impresa Imponibile al 40% * (49,72% * dall 1.1.2009) o integralmente imponibile ** Imponibile al 40% *** (49,72% *** dal 2009) Imposta sostitutiva 12,5% *** * In presenza dei requisiti richiesti per fruire della participation exemption (la plusvalenza è imponibile al 16% fino a concorrenza delle svalutazioni fiscalmente dedotte ante 2004) ** Facoltà di rateizzazione in quote costanti fino a 5 esercizi in caso di partecipazione iscritta negli ultimi 3 bilanci tra le immobilizzazioni finanziarie *** Imponibile al 100%, come reddito diverso, se relativa a partecipazione in società ed enti residenti in Paesi appartenenti alla black list (ad eccezione delle partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati), salvo dimostrazione, a seguito di interpello, che dalla partecipazione non è stato conseguito, sin dall inizio del periodo di possesso, l effetto di localizzare i redditi in detti Paesi 3 MINUSVALENZE SU SOGGETTO CHE REALIZZA LA MINUSVALENZA QUALIFICATE NON QUALIFICATE Società di capitali ed enti commerciali Indeducibile totalmente * o integralmente deducibile Imprenditori individuali nell esercizio d impresa e società di persone commerciali Soggetti passivi IRPEF al di fuori dell esercizio di impresa Deducibile al 40% * (49,72% * dall 1.1.2009) o integralmente deducibile Deducibile solo da plusvalenze finanziarie qualificate nei limiti del 40% ** (49,72% ** dal 2009) Riporto a nuovo dell eccedenza non oltre il 4 periodo successivo Deducibile solo da plusvalenze finanziarie diverse da quelle qualificate ** Riporto a nuovo dell eccedenza non oltre il 4 periodo successivo * In presenza dei requisiti richiesti per fruire della participation exemption ** Se relativa a partecipazione in società ed enti residenti in Paesi appartenenti alla black list (fatte salve le partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati), per le quali non sia stato esperito l'interpello o lo stesso abbia avuto esito negativo, la minusvalenza è deducibile solo dalle plusvalenze della medesima specie percepite nei periodi d imposta successivi, ma non oltre il quarto 4 2

CESSIONI DI NON RESIDENTI IN SOCIETÀ RESIDENTI QUALIFICATE NON QUALIFICATE QUOTATE IMPONIBILI (salvo convenzioni internazionali) NON IMPONIBILI NON QUOTATE IMPONIBILI (salvo convenzioni internazionali) Residenti white list: NON IMPONIBILI Residenti non white list: IMPONIBILI 5 ESENZIONE PLUSVALENZE REINVESTITE PLUSVALENZE REINVESTITE IN START UP L ART. 3 DEL DL 112/2008 HA STABILITO, ATTRAVERSO I NUOVI COMMI 6-BIS) E 6-TER) DELL ART. 68 TUIR, UNA ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE REINVESTITE IN SOCIETÀ COSTITUITE DA NON PIÙ DI TRE ANNI CHE SVOLGANO LA MEDESIMA ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ LE CUI QUOTE O AZIONI SONO STATE CEDUTE REALIZZANDO LA PLUSVALENZA L ESENZIONE SPETTA ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI SEGUENTI DECORRENZA LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ALLE PLUSVALENZE REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE AL 25 GIUGNO 2008, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DL 112/2008 6 3

ESENZIONE PLUSVALENZE REINVESTITE AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO SONO AMMESSI ALL AGEVOLAZIONE I SOGGETTI CHE, AL DI FUORI DELL ESERCIZIO DI UN ATTIVITÀ DI IMPRESA, CONSEGUONO PLUSVALENZE PER EFFETTO DELLA CESSIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE INDICATE NELLE LETT. C) E C-BIS) DELL ART. 67 DEL TUIR (CON ESCLUSIONE DELLE IN SOCIETÀ SEMPLICI ED ENTI AD ESSE EQUIPARATI, NONCHÉ IN ENTI COMMERCIALI, NON COMMERCIALI E NON RESIDENTI) 7 ESENZIONE PLUSVALENZE REINVESTITE CONDIZIONI L AGEVOLAZIONE È CONCESSA PREVIO RISPETTO DEI SEGUENTI VINCOLI TEMPORALI: LE CEDUTE, CHE HANNO GENERATO LA PLUSVALENZA, DEVONO RIGUARDARE UNA SOCIETÀ COSTITUITA DA NON PIÙ DI SETTE ANNI LE CEDUTE, CHE HANNO GENERATO LA PLUSVALENZA, DEVONO ESSERE STATE POSSEDUTE DA ALMENO TRE ANNI; IL REINVESTIMENTO NELLA START UP DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO DUE ANNI ED IN SOCIETÀ COSTITUTE DA NON PIÙ DI TRE ANNI (CHE SVOLGANO LA MEDESIMA ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ CEDUTA) 8 4

ESENZIONE PLUSVALENZE REINVESTITE LIMITI L IMPORTO DELL ESENZIONE NON PUÒ IN OGNI CASO ECCEDERE IL QUINTUPLO DEL COSTO SOSTENUTO DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA CEDUTA NEI CINQUE ANNI ANTERIORI ALLA CESSIONE: PER L ACQUISIZIONE O LA REALIZZAZIONE DI BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI, DIVERSI DAGLI IMMOBILI, E DI BENI IMMATERIALI AMMORTIZZABILI NONCHÉ PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO IN PRATICA, L AGEVOLAZIONE È TANTO PIÙ VANTAGGIOSA QUANTO MAGGIORI SONO GLI INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E/O IMMATERIALI AMMORTIZZABILI, DIVERSI DAGLI IMMOBILI, EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ CEDUTA 9 REDDITO DI IMPRESA QUADRO NORMATIVO NORMA TUIR Art. 85 co. 1 lett. c) Art. 86 co. 1-3 Art. 86 co. 4 Art. 101 co. 1 Art. 56 co. 1 CONTENUTO Tassazione come ricavi dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni iscritte tra l attivo circolante Tassazione come plusvalenze delle differenze tra corrispettivo e costo di acquisto per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni Frazionamento delle plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni negli ultimi tre bilanci Deducibilità delle sole minusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni che non hanno accesso al regime di esenzione Applicazione delle norme IRES ai soggetti IRPEF 10 5

PLUSVALENZE SU SOGGETTO CHE REALIZZA LA PLUSVALENZA QUALIFICATE NON QUALIFICATE Società di capitali ed enti commerciali Imponibile al 5% * (dall'1.1.2008) o integralmente imponibile ** Imprenditori individuali nell esercizio d impresa e società di persone commerciali Soggetti passivi IRPEF al di fuori dell es. d impresa * In presenza dei requisiti richiesti per fruire della participation exemption (la plusvalenza è imponibile al 16% fino a concorrenza delle svalutazioni fiscalmente dedotte ante 2004) ** Facoltà di rateizzazione in quote costanti fino a 5 esercizi in caso di partecipazione iscritta negli ultimi 3 bilanci tra le immobilizzazioni finanziarie *** Imponibile al 100%, come reddito diverso, se relativa a partecipazione in società ed enti residenti in Paesi appartenenti alla black list (ad eccezione delle partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati), salvo dimostrazione, a seguito di interpello, che dalla partecipazione non è stato conseguito, sin dall inizio del periodo di possesso, l effetto di localizzare i redditi in detti Paesi Imponibile al 40% * (49,72% * dall 1.1.2009) o integralmente imponibile ** Imponibile al 40% *** (49,72% *** dal 2009) Imposta sostitutiva 12,5% *** 11 MINUSVALENZE SU SOGGETTO CHE REALIZZA LA MINUSVALENZA QUALIFICATE NON QUALIFICATE Società di capitali ed enti commerciali Indeducibile totalmente * o integralmente deducibile Imprenditori individuali nell esercizio d impresa e società di persone commerciali Soggetti passivi IRPEF al di fuori dell esercizio di impresa Deducibile al 40% * (49,72% * dall 1.1.2009) o integralmente deducibile Deducibile solo da plusvalenze finanziarie qualificate nei limiti del 40% ** (49,72% ** dal 2009) Riporto a nuovo dell eccedenza non oltre il 4 periodo successivo Deducibile solo da plusvalenze finanziarie diverse da quelle qualificate ** Riporto a nuovo dell eccedenza non oltre il 4 periodo successivo * In presenza dei requisiti richiesti per fruire della participation exemption ** Se relativa a partecipazione in società ed enti residenti in Paesi appartenenti alla black list (fatte salve le partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati), per le quali non sia stato esperito l'interpello o lo stesso abbia avuto esito negativo, la minusvalenza è deducibile solo dalle plusvalenze della medesima specie percepite nei periodi d imposta successivi, ma non oltre il quarto 12 6

PARTICIPATION EXEMPTION REQUISITI DI PERTINENZA DELLA PARTECIPANTE DI PERTINENZA DELLA PARTECIPATA Ininterrotto possesso della partecipazione dal 1 giorno del 12 mese precedente quello dell avvenuta cessione (metodo LIFO considerando separatamente le immobilizzazioni dalle attività finanziarie) Classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel 1 bilancio chiuso durante il periodo di possesso Residenza della partecipata in Paesi non appartenenti alla black list, o dimostrazione, a seguito di interpello, che dalla partecipazione non è stato conseguito, sin dall inizio del periodo di possesso, l effetto di localizzare i redditi in detti Paesi Esercizio da parte della partecipata di un impresa commerciale Per presunzione assoluta tale requisito non sussiste relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli impianti, dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l attività dell impresa e dai fabbricati utilizzati direttamente nell esercizio d impresa Tali requisiti devono sussistere ininterrottamente dal 3 periodo d imposta anteriore al momento del realizzo fino al momento del realizzo stesso 13 PARTICIPATION EXEMPTION SOGLIA DI ESENZIONE SOGGETTI IRES A DECORRERE DALLE PLUSVALENZE REALIZZATE NEL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2007 LA PERCENTUALE DI ESENZIONE PASSA DALL' 84% AL 95% A CONDIZIONE CHE NON SIANO STATE DEDOTTE AI FINI FISCALI SVALUTAZIONI NEI PERIODI DI IMPOSTA ANTERIORI A QUELLO IN CORSO ALL 1.1.2004 LA PLUSVALENZA RIMANE ESENTE SOLO PER L 84% FINO A CONCORRENZA DELLE SVALUTAZIONI DEDOTTE 14 7

PARTICIPATION EXEMPTION ININTERROTTO POSSESSO A DECORRERE DALLE PLUSVALENZE REALIZZATE NEL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2007 IL REQUISITO DELL ININTERROTTO POSSESSO DI CUI ALLA LETT. A) DEL CO. 1 DELL ART. 87 DEL TUIR RITORNA A DODICI MESI INTERI ERA STATO PORTATO A DICIOTTO MESI INTERI IN TAL MODO IL REQUISITO AI FINI DELL ESENZIONE DELLA PLUSVALENZA VIENE RIALLINEATO AL REQUISITO AI FINI DELLA INDEDUCIBILITÀ DELLA MINUSVALENZA PER ESIGENZE DI COORDINAMENTO NORMATIVO ABROGATO CO. 1-BIS DELL ART. 101 DEL TUIR 15 PARTICIPATION EXEMPTION PERIODO DI POSSESSO STRATIFICAZIONE LIFO Nel caso di acquisto delle partecipazioni in più tranches, si considerano cedute per prime quelle acquistate in epoca più recente, nel senso che: all atto della cessione, per determinare quale strato possa beneficiare dell esenzione, è necessario rifarsi al criterio LIFO l impresa è comunque libera di utilizzare il criterio ordinariamente adottato (LIFO, FIFO, costo medio ponderato ecc.) per individuare il valore di carico delle azioni o quote e, conseguentemente, la plusvalenza esente 16 8

PARTICIPATION EXEMPTION Periodo minimo di possesso e percentuale di esenzione Data di cessione fino al 3.10.2005 dal 4.10.2005 al 2.12.2005 dal 3.12.2005 al 31.12.2006 dal 1.1.2007 al 31.12.2007 dal 1.1.2008 Periodo minimo di possesso 12 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi 12 mesi Percentuale di esenzione 100% 95% 91% 84% 95% La percentuale di esenzione riguarda solo i soggetti IRES Per le minusvalenze, il periodo minimo di possesso è sempre di 12 mesi e la percentuale di indeducibilità per i soggetti IRES è pari al 100% 17 PARTICIPATION EXEMPTION ISCRIZIONE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI 1 VERIFICA NEL PRIMO BILANCIO Risponde a finalità di certezza nei rapporti Non è richiesto che il bilancio sia già approvato 2 IRRILEVANZA DELLE RICLASSIFICAZIONI 3 APPLICABILITÀ DELLA NORMA ANTIELUSIVA Risponde all esigenza di evitare classificazioni di bilancio fittizie al solo fine di usufruire del regime di esenzione 18 9

PARTICIPATION EXEMPTION ISCRIZIONE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI DISCIPLINA TRANSITORIA Partecipazioni acquisite anteriormente al 2003: rileva la classificazione nel bilancio 2002 Partecipazioni acquisite nel 2003: rileva la classificazione nel bilancio 2003 SOCIETÀ DI PERSONE La destinazione delle partecipazioni deve essere rilevata in base al bilancio, o comunque da elementi certi e precisi nella contabilità 19 PARTICIPATION EXEMPTION RESIDENZA PARTECIPATA A DECORRERE DALLE PLUSVALENZE REALIZZATE NEL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO NEL CORSO DEL QUALE VIENE PUBBLICATA IN G.U. LA NUOVA WHITE LIST DI CUI ALL ART. 168-BIS TUIR IL REQUISITO DELLA RESIDENZA DELLA PARTECIPATA DI CUI ALLA LETT. C) DEL CO. 1 DELL ART. 87 DEL TUIR NON FA PIÙ RIFERIMENTO AL FATTO CHE SE LA PARTECIPATA È RESIDENTE ALL ESTERO NON DEBBA ESSERE LOCALIZZATA IN UN PAESE BLACK LIST BENSÌ AL FATTO CHE DEBBA ESSERE LOCALIZZATA IN UN PAESE WHITE LIST MODIFICA DI COORDINAMENTO NORMATIVO CON LA SCELTA OPERATA IN FINANZIARIA DI PASSARE DALLA LOGICA DELLA BLACK LIST PER L INDIVIDUAZIONE ESPRESSA DEI PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA ALLA LOGICA DELLA WHITE LIST PER L INDIVIDUAZIONE ESPRESSA DEI PAESI A FISCALITÀ ORDINARIA 20 10

PARTICIPATION EXEMPTION COMMERCIALITÀ PARTECIPATA Presunzione assoluta di commercialità per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati Irrilevanza del requisito della commercialità della società partecipata per le plusvalenze realizzate in occasione di offerte pubbliche di vendita (di azioni) Per gli strumenti finanziari emessi da una società ma con remunerazione correlata ai risultati economici di altra società del gruppo la verifica riguarda entrambe Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell assunzione di partecipazioni (holding), i requisiti di residenza fiscale e di commercialità devono essere verificati in capo alle società direttamente o indirettamente partecipate e si verificano quando sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale In caso di presenza di sub-holding occorre eliminare tale schermo essendo necessario che le società indirettamente partecipate possano riflettere pro quota i propri requisiti di commercialità e residenza direttamente in capo alla holding 21 La cessione di partecipazioni Costi relativi alle partecipazioni esenti Relativi alla cessione Indeducibili Relativi alla gestione Deducibili Di diretta imputazione Non di diretta imputazione Riducono la plusvalenza esente Variazione in dichiarazione dei redditi 22 11

DIVIDEND WASHING La finalità è colpire cessioni delle partecipazioni che: 1. danno prima una plusvalenza esente 2. consentono la distribuzione di dividendi esclusi al 95% (o al 60%) 3. generano minusvalenze/differenze negative deducibili in sede di successiva cessione Decorrenza Cessioni effettuate dal 1 gennaio 2006 23 DIVIDEND WASHING Esempio: 1. A vende a B la partecipazione in X con plusvalenza parzialmente esente per 10.000 2. B incassa dividendi da X per 2.000 3. B vende ad A con una minusvalenza di 3.000 Calcolo della minusvalenza deducibile 3.000 (95% x 2.000) = 3.000 1.900 = 1.100 24 12

DIVIDEND WASHING L'indeducibilità delle minusvalenze (e delle differenze negative) riguarda i dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo delle partecipazioni La norma non si applica alle partecipazioni acquisite da più di 36 mesi e a quelle che non hanno i requisiti oggettivi della participation exemption (commercialità e residenza in Paese non black list) La norma si applica anche relativamente alle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, ivi compresi quelli iscritti nell'attivo circolante 25 13