PROVINCIA DI BERGAMO COMUNE DI VERDELLO RETICOLO IDRICO MINORE ai sensi della l. r. 5 gennaio 2000 n. 1, art. 3 comma 114, e conseguenti modifiche ed atti amministrativi regionali 1
Indice PARTE PRIMA: RETROTERRA NORMATIVO, PRINCIPI E METODI 1 PREMESSA... 5 2 DEFINIZIONI... 5 3 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 6 4 APPROCCIO METODOLOGICO... 8 5 COMPETENZE... 10 6 CLASSIFICAZIONE DEI RETICOLI IDRICI... 11 6.1 Reticolo Idrico Principale... 11 6.2 Reticolo Idrico Minore... 12 6.3 Cartografia allegata... 13 2
PARTE SECONDA: REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 15 2 FINALITÀ DELL ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA... 15 3 DEFINIZIONI... 17 4 AMBITO DI APPLICAZIONE... 18 5 AUTORITÀ IDRAULICA... 19 6 DIMENSIONAMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO... 19 6.1 Reticolo Idrico Principale... 19 6.2 Reticolo Idrico Consortile... 20 7 PRINCIPI DI GESTIONE... 21 7.1 Reticolo Idrico Principale... 21 7.1.1 Lavori ed atti vietati... 22 7.1.2 Lavori e opere soggetti ad autorizzazione/concessione... 23 7.1.3 Interventi ammissibili con procedura d urgenza... 25 7.1.4 Disciplina degli scarichi... 26 7.2 Reticolo Consortile... 27 7.2.1 Lavori ed atti vietati... 27 7.2.2 Lavori e opere soggetti ad autorizzazione/concessione... 30 7.2.3 Interventi di manutenzione dei corsi d acqua... 31 7.2.4 Modalita di realizzazione di nuovi interventi... 31 7.2.5 Disciplina degli scarichi... 33 8 PRATICHE AUTORIZZATIVE E CANONI... 35 8.1 Definizioni:... 35 8.2 Reticolo Principale... 35 8.3 Reticolo Consortile... 36 3
9 NORME TRANSITORIE... 38 10 NORME FINALI... 38 10.1 Revisione del Regolamento... 38 10.2 Entrata in vigore del Regolamento... 39 11 ELENCO ALLEGATI... 39 4
PARTE PRIMA: RETROTERRA NORMATIVO, PRINCIPI E METODI 1 PREMESSA Questo lavoro nasce dall esigenza del Comune di Verdello di ottemperare agli obblighi della vigente normativa in materia delle funzioni di Polizia Idraulica, agli stessi attribuite, o meglio attribuibili ricorrendone il caso, definendo l esistenza ed i limiti del Reticolo Idrico Minore, luogo dove i Comuni sono chiamati a svolgere tali funzioni. Il lavoro è strutturato in due parti distinte. La Parte Prima illustra il retroterra normativo i principi e l approccio metodologico utilizzato, mentre la Parte Seconda, costituisce il regolamento di polizia idraulica vero e proprio. 2 DEFINIZIONI Ai termini tecnici utilizzati nel presente documento vengono attribuiti i significati ripresi nelle seguenti definizioni: a) Reticolo Idrico Principale: si intende l elenco dei corsi d acqua inseriti nell allegato A alla D.G.R. n. 7/7868, modificato con D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950; b) Reticolo di bonifica o reticolo consortile o RIM consortile: si intende l elenco dei corsi d acqua riportato nell allegato D alla D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 Elenchi dei canali gestiti dai Consorzi di Bonifica, modificato con D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950 e D.G.R. n. 7/20552 del 11 febbario 2005, eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica, emersi in fase di approfondimento d indagine nella definizione del Reticolo Minore Comunale. A tale reticolo appartengono in linea generale quattro differenti tipologie di corsi d acqua: canali di bonifica idraulica realizzati dai Consorzi di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati; 5
canali privati, gestiti da Consorzi di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo; corsi ricompresi anche nell allegato A alla D.G.R. 7/7868 e successiva modifica Reticolo idrico principale, di competenza regionale; corsi demaniali che erano stati iscritti nell elenco delle acque pubbliche. c) Reticolo comunale o RIM comunale; l insieme dei corsi d acqua individuati negli allegati cartografici che non ricadono negli allegati A e D, ma che individuano corsi d acqua di notevole importanza ai fini idraulici e che sono di stretta competenza comunale. Per quanto concerne il comune di Verdello, nessun corso d acqua ricade in questa categoria. d) Fascia di rispetto: è definita come una porzione di territorio nell intorno dei corsi d acqua da tutelare, all interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento, misurata dal ciglio superiore del corso d acqua per entrambe le sponde. 3 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Nel presente paragrafo si illustra la Normativa di Riferimento ordinata secondo la relativa gerarchia. Il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59, all articolo 89 comma 1. lett. c, attribuisce alle regioni i compiti di... polizia idraulica... di cui al r.d. 25 luglio 1904 n. 523 ed al r.d. 9 dicembre 1937 n. 2669, ivi comprese l imposizione di limitazioni e divieti all esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d acqua. Da questo primo enunciato si deduce che le funzioni amministrative di Polizia Idraulica si esercitano nell area demaniale idrica nonché, attraverso l imposizione di una disciplina vincolistica, nelle zone esterne ad essa, se influenti nel regime idraulico di un corso d acqua. 6
La legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59), all articolo 3 comma 108 lett. i) stabilisce che la Regione individui... le acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione esercita le funzioni di polizia idraulica..., e, al comma 114, stabilisce che Ai comuni sono trasferite le funzioni relative all adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale.. La legge regionale 16 giugno 2003 n. 7 Norme in materia di bonifica e irrigazione., al comma 5. dell articolo 10 intitolato Demanio regionale, attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare... il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ed approva il regolamento di polizia idraulica.. La legge regionale 24 gennaio 2004 n. 5, Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo e territorio, Collegato ordinamentale 2004, che all articolo 21 modifica l art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 come come riportato nel testo seguente evidenziato in grassetto: 114.... Ai Comuni sono delegate: a) le funzioni relative all adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale; Le delibere della Giunta regionale n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 (B.U.R.L. 15 febbraio 2002, 2 S.S. al n. ), n. 7/13950 del 1 agosto 2003 (B.U.R.L. 28 agosto 2003, 2 S.S. al n. 35) e n. 7/20552 del 11 febbraio 2005 (B.U.R.L. 21 aprile 2005, 2 S.S.), danno applicazione alle predette disposizione di legge individuando i tre reticoli nei quali deve essere suddiviso la superficie del demanio idrico. La delibera della Giunta regionale n. 8/1239 del 30 novembre 2005 (B.U.R.L. n. 50 del 12 dicembre 2005, S.O.), che, recependo la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 129/2005, ha stralciato da due Reticoli dei Consorzi di bonifica 7
alcuni canali, perché... di proprietà privata... dei titolari ricorrenti, quindi non inseribili in alcun Reticolo essendo, quest ultimo, area demaniale. Il Decreto del Direttore Generale N. 8943, del 3-Agosto-2007 (B.U.R.L. n. 36 del 7- Settembre-2007, 3 S.S.), che approva le Linee Guida di Polizia Idraulica. 4 APPROCCIO METODOLOGICO Il retroterra normativo relativo al R.I.M., cui i Comuni sono chiamati ad ottemperare, è estremamente complesso, oltre che per certi versi contraddittorio, ed è stato causa di notevoli problemi di interpretazione. Per cercare di sintetizzare al massimo le difficoltà interpretative e per illustrare come si è operato nel presente documento, si espongono le seguenti considerazioni: Il punto cruciale è quello che riguarda la pubblicità di tutte le acque, sancita dall Art. 1 della Legge 36 del 1994 (Legge Galli). Nelle Dgr n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e n. 7/13950 del 1 agosto, 2003, il R.I.M. dovrebbe essere individuato in base alla definizione del regolamento di attuazione della l. 36/94, ossia corrisponderebbe al reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento) ad esclusione di tutte «le acque piovane non ancora convogliate in un corso d acqua» (art. 1 comma 2 del regolamento). In particolare secondo questo regolamento, devono essere inseriti i corsi d acqua tenuto conto dei seguenti criteri: siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti; siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici; siano rappresentati come corsi d acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR). Con la denominazione corsi d'acqua si identificano sia i corsi d'acqua naturali (come i fiumi, i torrenti, i rii, ecc.) che quelli artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali. Orbene, seguendo pedissequamente le indicazioni sopra riportate, la stragrande maggioranza dei corpi idrici superficiali ricadrebbe, se non appartenente al reticolo idrico principale, nel R.I.M. 8
Tuttavia la legge regionale 24 gennaio 2004 n. 5 che trasferisce ai comuni: a) le funzioni relative all adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale; sembrerebbe limitare i corpi idrici per i quali i comuni esercitano le funzioni di polizia idraulica, ad un sottoinsieme dei corpi idrici che costituiscono il R.I.M. Tenuto conto della situazione normativa esistente si è operato in questo modo: Si è dapprima classificato il reticolo idrico principale secondo l elenco di cui all allegato A della DGR 7/13950 del 2003. Si è classificato come R.I.M. l insieme dei corpi idrici superficiali che scorre principalmente, (anche se non esclusivamente) all interno di aree demaniali (particelle senza attribuzione del n. di mappale); nei casi in cui un corpo idrico scorra, oltre che in aree demaniali, anche in aree di proprietà privata (pro-parte), si è comunque considerato l intero corpo idrico appartenente al R.I.M. poiché si è ritenuto di dover considerare prevalente la continuità idraulica del corso d acqua rispetto a qualunque altra considerazione, compresa la proprietà del sedime sul quale scorre l acqua di uso pubblico. D altronde la normativa vigente, prevede la possibilità di limitazioni e divieti all esecuzione di qualsiasi opera o intervento, anche al di fuori dell area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d acqua. Nonostante il quadro normativo di riferimento sia allo stato attuale, non del tutto chiaro, la conservazione della continuità del Reticolo Idrico Minore, e la preservazione delle relative fasce di rispetto, appare comunque ampiamente auspicabile, per motivazioni che investono diversi aspetti ed in particolare, la loro importanza dal punto di vista idraulico, della qualità ambientale e l accessibilità agli stessi per garantirne gli interventi di manutenzione. 9
5 COMPETENZE La D.G.R. 7/7868 e successiva modifica, trasferisce una serie di competenze in termini di gestione del RIM dalla Regione alle Amministrazioni Comunali, alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica. In particolare, la delibera stabilisce, il trasferimento delle funzioni relative all adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico consortile, di cui all allegato D alla delibera stessa, e le funzioni relative alla manutenzione e gestione amministrativa, ai consorzi di bonifica. La delibera stabilisce inoltre il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica e di manutenzione dei corsi idrici relative al RIM comunale, ai comuni, o alle comunità montane se i comuni stessi sono classificati come montani. Le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie: Urbanistiche: mappatura dei corsi d acqua del reticolo idrico consortile e definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative; Manutentive: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento; Amministrative: rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica. Le attività di carattere urbanistico sono di competenza dell Amministrazione Comunale, che ha il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le fasce di rispetto su tutta la rete di bonifica, così come definite dal competente Consorzio. Per quanto attiene gli interventi di manutenzione e di gestione amministrativa del reticolo idrico definito nell allegato D alla D.G.R. 7/7868, le competenze sono poste in capo al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. Il Decreto del Direttore Generale N. 8943, del 3-Agosto-2007, introduce alcune modifiche anche su questo punto, attribuendo le funzioni di Polizia Idraulica, per il reticolo idrico principale alla sede territoriale competente per provincia, e per il reticolo minore ai comuni, consentendo tuttavia ai comuni la gestione associata delle attività di Polizia Idraulica, nonchè la stipula di convenzioni con altri soggetti di diritto pubblico (Comunità Montane, Consorzi di Bonifica). 10
La L.R. 7/2003 riconosce l autonomia e le funzioni dei preesistenti Consorzi di irrigazione e Consorzi di miglioramento fondiario operanti all interno dei comprensori di bonifica; a questi viene imposto l obbligo di rispettare previsioni e imposizioni del piano comprensoriale di bonifica. Parte della rete di bonifica viene data in gestione proprio a questi ultimi, ed è coordinata attraverso la stipula di apposite convenzioni tramite le quali vengono trasferiti anche i compiti di manutenzione e di salvaguardia, ai sensi del R.D. 368/1904 e del presente regolamento. All interno delle suddette convenzioni viene anche definita la rappresentatività nei riguardi degli interlocutori istituzionali, ripartita tra Consorzio di Bonifica e Compagnia o Consorzio irriguo. 6 CLASSIFICAZIONE DEI RETICOLI IDRICI 6.1 Reticolo Idrico Principale L esame dell allegato A della D.G.R. 7/13950, ha consentito di individuare per il Comune di Verdello, un singolo corso d acqua, facente parte del Reticolo Idrico Principale. Si tratta del Rio Morla o Morletta, in gran parte artificializzato, di cui si riportano i dati salienti così come indicati dalla stessa delibera. Il corso d acqua in questione, nel Comune di Verdello, è quasi ovunque a cielo aperto, ad eccezione di alcuni tratti di pochi metri, legati ad attraversamenti stradali/ferroviari e di un singolo tratto coperto, della lunghezza di circa 450 m, lungo Viale Lombardia. Le fasce di rispetto associate al reticolo principale, sono il risultato della sovrapposizione di una fascia ricavata per via geometrica, di 10 metri di ampiezza a partire dalla sommità della sponda incisa per ciascuna delle due sponde, con le fasce (codificate 3a e attinenti al rischio di esondazione) ricavate dalla carta di fattibilità geologica ai sensi della L.R. 41/97 e che scaturiscono da considerazioni di tipo geomorfologico. 11
6.2 Reticolo Idrico Minore Il reticolo idrografico minore (RIM) per il territorio comunale di Verdello provincia di Bergamo - è stato identificato attraverso i criteri elencati nell Allegato B del D.G.R. 25.01.2002 n.7/7868 e nell Allegato B del D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950 in particolare se si verificano una o più delle condizioni seguenti: come non facente parte del reticolo idrico principale; che sia indicato come prevalentemente demaniale nelle carte catastali, (doppia riga continua senza indicazione del numero di particella), comprendendo anche eventuali tratti intermedi non indicati come demaniali, per garantire la continuità idraulica del corso d acqua stesso; che sia stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici; che sia interessato da derivazioni d acqua; che sia rappresentato come corsi d acqua nella cartografia ufficiale (I.G.M. e C.T.R.); attraverso rilevazioni e sopralluoghi in sito mirati ad accertare l importanza dal punto di vista idraulico del corso d acqua. Pertanto le fasce di rispetto sono state applicate sia ai corsi d acqua inseriti nelle mappe catastali, o nella cartografia ufficiale, sia a tutti i corsi naturali/artificiali caratterizzati da continuità laterale e valenza idraulica che sono emersi nel corso dei rilievi di terreno. Al termine del rilievo di terreno è apparso chiaro che, per il comune di Verdello, il RIM è sostanzialmente riconducibile al solo reticolo del consorzio di bonifica della media pianura bergamasca, e cioè al RIM consortile, in quanto i canali che potrebbero costituire il RIM di stretta competenza comunale, sono in numero assolutamente esiguo, di limitato sviluppo, con finalità essenzialmente irrigue e non appartengono in nessun caso al demanio idrico. Il confronto tra il RIM consortile rilevato sul terreno e quello indicativo, gentilmente fornito dal Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca, ha consentito di evidenziare numerose incongruenze di tracciato legate, inevitabilmente, alle 12
trasformazioni territoriali che si sono succedute nel tempo. Per evitare problemi di lettura della cartografia allegata, si sono riportati in carta i soli tracciati dei corsi d acqua che sono stati effettivamente verificati sul terreno, trascurando del tutto i tracciati storici. Va evidenziato che il RIM di Verdello è totalmente artificiale, e che spesso non trova corrispondenza con le mappe catastali, in quanto alcuni rami di collettore sono stati oggetto di rifacimento, o di tombinatura, in alcuni casi anche con cambiamento del tracciato originale. Le principali differenze esistenti tra la configurazione attuale delle rogge e la situazione riportata sulle mappe catastali sono state opportunamente evidenziate sugli elaborati cartografici. 6.3 Cartografia allegata I risultati del rilievo sono riportati in 3 diverse tavole allegate al presente documento. La Tav. 1 evidenzia il Reticolo Idrico Principale e il RIM alla scala 1:5000 senza evidenziare le fasce di rispetto per garantire le migliori condizioni di leggibilità dell elaborato. La Tav. 2 evidenzia il Reticolo Idrico Principale e il RIM alla scala 1:2.000 unitamente alle fasce di rispetto associate a ciascun corso d acqua. La Tav. 3 evidenzia il Reticolo Idrico Principale e il RIM alla scala 1:2.000, e le principali intersezioni antropiche che sono scaturite dal rilievo e che potrebbero, previa verifica, essere assoggettate ai relativi canoni di polizia idraulica. Per cercare di evidenziare al meglio lo stato del RIM nell allegata cartografia si è adoperata una simbologia diversa per i tratti a cielo aperto (tratto continuo) oppure tombinati/intubati (tratto discontinuo). Inoltre si è provveduto ad evidenziare con un colore diverso le diverse rogge del consorzio di bonifica, in maniera da rendere chiari i rapporti esistenti tra di esse; sempre per lo stesso fine sono stati evidenziati con apposita simbologia puntuale i principali nodi della rete dei canali. 13
Come già evidenziato, il RIM del comune di Verdello è di fatto riconducibile al solo reticolo consortile elencato nella D.G.R. n. 7/20552 del 11 febbraio 2005 e più specificatamente ai seguenti corsi d acqua, dei quali si riportano anche la codifica SIBITER, gli sviluppi dei tratti aperti e tombinati, e lo sviluppo complessivo in metri ricadente nel Comune di Verdello. Denominazione Sibiter Tipo Lunghezza complessiva Percentuale nel comune di Verdello (m) del RIM Roggia Colleonesca 465 Aperto 1184 3,42 Tombinato 172 0,50 Roggia Coda Colleonesca 256 Aperto 11522 33,25 Tombinato 3460 9,98 Roggia Coda Morlana 255 Aperto 10846 31,30 Tombinato 2138 6,17 Roggia Ponte Perduto di Spirano 257 Aperto 5297 15,29 Tombinato 36 0,10 RIM Aperto Totale 28849 83,25 RIM Tombinato Totale 5806 16,75 RIM Totale 34655 100 Si rileva infine che nessun corso d acqua di cui al Reticolo Idrico Principale o al R.I.M. del comune di Verdello è iscritto all elenco delle acque pubbliche. 14
PARTE SECONDA: REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento comunale, in attuazione della legge 1/2000 e successiva D.G.R. 25 gennaio 2002 N. 7/7868 modificato con D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950, tenuto conto del Decreto del Direttore Generale N. 8943, del 3-Agosto-2007 (B.U.R.L. n. 36 del 7-Settembre-2007, 3 S.S.), che approva le Linee Guida di Polizia Idraulica, fornisce i criteri e le modalità per gli interventi, nelle fasce di pertinenza del reticolo idrico minore (RIM), e per l attività di polizia idraulica, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d acqua stesso e delle sue pertinenze. Gli elaborati grafici allegati, composti da 3 carte, identificano il reticolo idrico principale, il reticolo idrico minore, le relative fasce di rispetto, le intersezioni antropiche, la sovrapposizione con le carte catastali e costituiscono parte integrante del presente regolamento. 2 FINALITÀ DELL ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA La polizia idraulica è l attività tecnico amministrativa finalizzata a: alla sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del t.u. 523/1904, e dall altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del t.u. 523/1904, del t.u. 1775/1933, del r.d. 1285/20 capo IX e del d.l. 275/97 collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dalle leggi n. 431/85 e n. 152/99 (abrogato e sostituito dal D.Lgs 152/06) e successive modifiche; alla custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione e` ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumita` (vedi legge n. 677/95 art. 10- ter); 15
alla raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del t.u. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di protezione civile; alla verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilita` delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacita` di resistere all onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d acqua; alla verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del r.d. 523/1904; alla verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall Autorita` di Bacino competente; alla formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione; all accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del r.d. 523/1904; al controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del t.u. 1775/33; alla verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilita` degli argini o delle sponde; alla verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d acqua, con particolare riferimento alla loro stabilita` in occasione di eventi di piena. 16
3 DEFINIZIONI Per polizia idraulica si intendono pertanto tutte quelle attivita` e funzioni di controllo poste in capo all Autorita` amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante: a) la vigilanza; b) l accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia, attraverso agenti giurati; c) il rilascio di concessioni relative all utilizzo e all occupazione dei beni demaniali; d) Il rilascio di autorizzazioni relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d acqua. La materia e` attualmente disciplinata dalla legge 2248/1865 allegato F e dal r.d. n. 523 del 25 luglio 1904 per i corsi d acqua e le acque pubbliche in genere, integrata dalle disposizioni del d.lgs. 152/99 (art. 41), confermate nel d.lgs. 152/06 all art. 115, dalle Norme di Attuazione del PAI, dalla l. 37/94, dal r.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii., nonche dalle delibere regionali emanate in materia (dd.gg.rr. 7868/2002 e 13950/2003). Tali disposizioni stabiliscono espressamente: le attivita`, i lavori e i fatti vietati in modo assoluto, su corsi d acqua, argini, sponde, strade di servizio, fasce di rispetto, ecc.; le attivita`, i lavori, e/o fatti per i quali e` necessario ottenere la concessione o l autorizzazione; i contenuti e le disposizioni che devono essere inserite nei disciplinari di concessioni e nelle autorizzazioni e gli obblighi da porre a carico dei concessionari; le contravvenzioni e le sanzioni da applicare per l esecuzione di lavori, la messa in atto di fatti vietati e il non rispetto o l inosservanza delle condizioni e 17
prescrizioni contenute nell atto concessorio o nell autorizzazione, indicandone le procedure e le relative attivita` conseguenti. Per alveo di un corso d acqua si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d argine in froldo. Ai sensi del 1º comma dell art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia...». Pertanto fanno parte del Demanio Idrico: a) le acque pubbliche, cioe` tutte le acque superficiali e sotterranee (assimilando a quest ultime le sorgenti), anche raccolte in invasi o cisterne (ex art. 1 d.p.r. 238/99); b) gli alvei demaniali dei corsi d acqua e le relative pertinenze (vedi art. 822 del Codice Civile). L atto necessario per l utilizzo del bene demaniale e/o delle sue pertinenze, secondo quanto di seguito specificato, e` la concessione. La Concessione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell alveo di un corso d acqua pubblico, o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi altro motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico. Infatti l art. 1 della legge 36/1994 innova soltanto la disciplina giuridica del «bene acqua» in se considerato, ma non quella dei suoi «contenitori» la cui demanialita` e` definita rispettivamente dal 1º e 2º comma del sopra citato art. 822 del Codice Civile. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni contenute nel presente atto si riferiscono al Demanio idrico compreso nel territorio del comune di Verdello. Le funzioni di polizia idraulica sono di competenza regionale e locale ai sensi dell articolo 89, d.lgs. n. 112/1998 («Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai 18
sensi dell articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative... c) compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l imposizione di limitazioni e divieti all esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d acqua...»). 5 AUTORITÀ IDRAULICA L Autorita` deputata allo svolgimento dell Attivita` di Polizia Idraulica, cosı` come definita al Cap. 3 e`: per il reticolo idrico principale regionale (ai sensi della d.g.r. 7868/02 e d.g.r. 13950/03): la Sede Territoriale competente della Regione Lombardia. per il reticolo minore: i Comuni (ai sensi dell art. 3, c. 114, l.r. 1/2000). Poiché è consentita ai Comuni la gestione associata delle attivita` di Polizia Idraulica, nonche la stipula di convenzioni con altri soggetti di diritto pubblico (Comunita` Montane, Consorzi di Bonifica ai sensi dell art. 5 comma 5 della l.r. 7/2003), e tenuto conto che il RIM di Verdello è di fatto coincidente con il RIM di pertinenza del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (CMPB), il presente regolamento presuppone che l Autorità per la gestione delle attività di polizia idraulica, sia, o diventi dopo stipula di apposita convenzione, il CMPB. 6 DIMENSIONAMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO 6.1 Reticolo Idrico Principale Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo principale individuato dall allegato A alla D.G.R. n. 7/7868, modificato con D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950; in conformità al disposto del R.D. 25 luglio 1904, n.523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, della larghezza di: metri 10,00 per fabbricati e scavi, 19
metri 4,00 per piantagioni e smovimento del terreno. Tale fascia di rispetto di 10 mt, può essere ridotta, sentiti gli Enti competenti, nelle zone appartenenti al centro edificato, come definito dall'art.18 della Legge 22/10/1971, n.865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione delle presenti norme siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusí ed escluse le aree libere di frangia, con l obbligo, per il soggetto beneficiario della deroga, di garantire la manutenzione ordinaria del corso d acqua. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro. Le fasce di rispetto per l esecuzione di nuovi edifici o scavi, sono invece ampliate oltre i 10m, in corrispondenza di quelle aree classificate con codifica 3a (cioè per le zone riconosciute suscettibili di esondazione), nella carta di fattibilità geologica per le azioni di piano redatta ai sensi della L.r. 41/97. Eventuali interventi in queste aree dovranno necessariamente essere giustificati sulla base di studi idraulici ad hoc che possano escludere il rischio di esondazione delle aree interessate dagli interventi stessi. 6.2 Reticolo Idrico Consortile Le fasce di rispetto dei corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico consortile sono fissate, secondo quanto disposto nel R.D. 368/1904, in linea generale in misura pari a 10 m, derogabile a 5 m a seconda dell importanza riconosciuta ai singoli corsi. In particolare, una fascia ridotta a 5 m viene assegnata in base al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: il corso presenta dimensioni dell alveo relativamente contenute; il corso è dotato di portate d acqua regolate da monte o ridotte durante buona parte dell anno; il corso è caratterizzato dall essere ramo secondario di derivazione da un ramo principale di superiore importanza; il corso è tombinato o coperto e attraversa aree urbanizzate. 20
Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze devono essere misurate dal piede dell argine esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Per il comune di Verdello le fasce relative al RIM consortile hanno tutte un ampiezza pari a 5 m ad eccezione della Roggia Ponte Perduto di Spirano (Cod. Sibiter, 257), che ha un ampiezza pari a 10 m. Per quanto attiene le edificazioni già esistenti che, dopo identificazione delle fasce di rispetto citate dovessero ricadere all interno delle stesse, si evidenzia che eventuali interventi di demolizione con ricostruzione di questi edifici, dovranno essere assoggettati alle presenti norme, secondo quanto specificato nel capito 7 (Principi di gestione). Eventuali deroghe ai principi di gestione riportati nel presente regolamento, potranno essere rilasciate solo dall Autorità Idraulica competente, e solo nel caso sussistano le condizioni per farlo (es. cambiamento di tracciato del RIM). Il fatto che questi edifici esistano e che alcune loro porzioni si trovino all interno delle fasce di rispetto del RIM (già derogate da 10 a 5 metri), non costituisce di per sé titolo di regolarizzazione dell edificio stesso, anche se è previsto che su questi edifici possano venire eseguiti determinate tipologie di interventi (es. risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione ordinaria/straordinaria). Infatti, anche se la definizione delle fasce di rispetto del RIM fa riferimento ad una normativa assai recente (DGR n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e n. 7/13950 del 1 agosto 2003), quest ultima riprende norme precedenti (R.D, 368/1904) in cui i divieti qui ripresi erano già ben definiti e operanti. 7 PRINCIPI DI GESTIONE 7.1 Reticolo Idrico Principale Per quanto attiene i corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico principale, vengono fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all interno della fascia di rispetto, con riferimento al Decreto del Direttore Generale N. 8943, del 3-Agosto-2007 (B.U.R.L. n. 36 del 7-Settembre-2007, 3 S.S.), che approva le Linee Guida di Polizia Idraulica. 21
7.1.1 Lavori ed atti vietati Attualmente le principali attivita` e le piu` significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono, in via generale, le seguenti (art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, ripreso integralmente dal Decreto del Direttore Generale N. 8943, del 3-Agosto-2007): a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o gia` prescritte dall autorita` competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; c) lo sradicamento o l abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione e` limitata ai piantamenti aderenti alle sponde; d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive localita`, stabilita o determinata dalla «Autorita` Idraulica» competente; e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili; f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse localita`, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti; 22
h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti; i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonche sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori; j) l apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall autorita` amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque; k) qualunque opera nell alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla liberta` ed alla sicurezza della navigazione ed all esercizio dei porti natanti e ponti di barche; l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari; m) lo stabilimento di molini natanti. 7.1.2 Lavori e opere soggetti ad autorizzazione/concessione Attualmente le principali attivita` e le piu` significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall Autorita` idraulica competente e sotto l osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare sono, in via generale, le seguenti: a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l accesso e l esercizio dei porti natanti e ponti di barche; b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale; c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all art. 95, lettera c) del r.d. 523/1904; 23
d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti; e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti; f) la ricostruzione, tuttoche senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali; g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l obbligo dell intiera estirpazione delle chiuse abbandonate; h) l estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici. L autorita` amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne essere lesi il regime delle acque e gl interessi pubblici o privati; i) l occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie; j) la realizzazione nonche ogni modifica delle seguenti opere: ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali; attraversamenti dell alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento; attraversamenti dell alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione; tubazioni aggraffate ai muri d argine che occupino l alveo in proiezione orizzontale; muri d argine ed altre opere di protezione delle sponde; opere di regimazione e di difesa idraulica; opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura; scavi e demolizioni; 24
coperture parziali o tombinature dei corsi d acqua nei casi ammessi dall autorita` idraulica competente; chiaviche. Il sopra riportato elenco enumera, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di opere e di interventi in alveo la cui realizzazione e` subordinata al rilascio della concessione o dell autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904. Ai sensi del 2º comma dell art. 58 del r.d. sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell alveo». Tale diritto, ai sensi dell art. 95 comma 1, «...e` subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino ne alterazioni al corso ordinario delle acque, ne impedimento alla sua liberta`, ne danno alle proprieta` altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi». Il 2º comma del medesimo articolo detta «l accertamento di queste condizioni e` nelle attribuzioni dell Autorita` Idraulica competente» che ne rilascia autorizzazione. 7.1.3 Interventi ammissibili con procedura d urgenza E` consentita l effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attivita` che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell incolumita` pubblica e della sicurezza di opere pubbliche. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall autorita` idraulica competente che, a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovra` comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dal detto avvio. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle 25
infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall Autorita` idraulica o su sua prescrizione. 7.1.4 Disciplina degli scarichi Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l autorizzazione di scarichi nei corsi d acqua, sotto l aspetto della quantita` delle acque recapitate. Per la qualita` la competenza e` della Provincia, ai sensi dell art. 43, l.r. 26/2003 e in osservanza degli appositi regolamenti regionali. La materia e` normata dall art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l emanazione di una direttiva in merito da parte dell Autorita` di Bacino. In ogni caso, nelle more dell emanazione della suddetta direttiva e in assenza di piu` puntuali indicazioni, si dovra` comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilita` di portate addotte ai corsi d acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica. I limiti di accettabilita` di portata di scarico fissati sono i seguenti: 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali; 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree gia` dotate di pubbliche fognature. Inoltre dovra` essere verificata, da parte del richiedente l autorizzazione allo scarico, la capacita` del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Il manufatto di recapito dovra` essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e il progetto dovra` prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell energia) atti ad evitare l innesco di fenomeni erosivi nel corso d acqua. 26
7.2 Reticolo Consortile 7.2.1 Lavori ed atti vietati Per quanto attiene i corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico consortile, vengono fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all interno della fascia di rispetto, con riferimento al R.D. n. 368/1904 Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, titolo VI Disposizioni di polizia idraulica. In base sia alle indicazioni riportate nella D.G.R. 7/7868 e successiva D.G.R. 7/13950 di modifica, che alle nuove disposizioni di cui alla L.R. 7/2003, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ha predisposto un regolamento consortile, da divulgare tra i Comuni del comprensorio, che recepisce le norme dell ancor valido R.D. 368/1904 per la regolamentazione delle attività all interno delle fasce di rispetto dei corsi di cui all allegato D alla D.G.R. 7/7868 stessa. In una fase successiva, in base a quanto stabilito nella L.R. 7/2003, la Giunta Regionale emanerà un nuovo regolamento di polizia idraulica, che sostituirà in tutto o in parte il presente; sarà compito del Consorzio condurre le dovute verifiche ed informare i Comuni consorziati. è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento negli alvei dei corsi della rete consortile, ancorché in alcuni periodi dell anno rimangano asciutti; è vietata qualsiasi nuova edificazione all interno delle fasce di rispetto; per gli edifici attualmente già esistenti sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione; non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità, per le quali verranno valutate caso per caso le proposte realizzative sottoposte al Consorzio stesso; non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economicoproduttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 1,5 m rispetto 27
alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali il Consorzio fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso; non è consentita la movimentazione di terreno per attività connesse a bonifica dei fondi agricoli a distanza inferiore a 2 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; è vietata l apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m; è vietata qualunque forma di scavo a distanza inferiore a 5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 10 m per quelli con fascia di 10 m; è vietata l apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di bonifica; è vietata la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza dei corsi d acqua della rete di bonifica; è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale all interno delle fasce di rispetto (5 o 10 m); è vietato bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate o alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d acqua; è vietato il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi d acqua; è vietato variare o alterare i ripari di difesa delle sponde dei corsi d acqua; ai sensi del D. Lgs. 152/99, art. 41 (confermato dall Art. 115, comma 1, del D.Lgs 152/06), è vietato qualsiasi nuovo intervento di tombinatura dei corsi d acqua che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità. 28
La tabella seguente riporta le distanze minime da rispettare per l esecuzione degli interventi precedentemente citati. ATTIVITA DISTANZA fascia di rispetto di 5 m fascia di rispetto di 10 m Apposizione di recinzioni 1,5 4 Piantagione di alberi 1,5 4 Installazione di siepi 1,5 4 Movimentazione di terreno connessa a bonifica dei fondi agricoli 2 4 Realizzazione di fabbricati 5 10 Apertura di canali > 2 > 2 Esecuzione di scavi > 5 > 10 Realizzazione di depositi di materiali 5 10 Per distanza dai piedi dell argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza e` da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovra` intendersi estesa la proibizione stabilita dagli artt. 93 e 96 del r.d., saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall Autorita` Idraulica competente. Il primo comma dell art. 41 del d.lgs. 152/99, come confermato nel primo comma dell art. 115 del d.lgs 152/06, stabilisce che «al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversita` da contemperarsi con le esigenze di funzionalita` dell alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore 29
della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumita` e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. 7.2.2 Lavori e opere soggetti ad autorizzazione/concessione Sono inoltre interventi che richiedono, in via particolare, il rilascio di autorizzazione (nulla osta idraulico) o concessione da parte del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca: a) interventi di manutenzione o di integrazione del verde ripariale; b) modifiche di tracciato, realizzazione di sovrappassi, alterazione delle sponde; c) realizzazione di opere di difesa che non comportino restringimenti d alveo; d) realizzazione di attraversamenti aerei, attraversamenti in subalveo, opere di viabilità superficiale e sotterranea; e) realizzazione di opere di derivazione per l asservimento di fondi privati. Il concessionario non può disporre dell area oggetto di concessione per finalità diverse da quelle previste dalla concessione stessa. La realizzazione di opere strutturali all interno del demanio idrico è subordinata al possesso da parte del concessionario di ogni autorizzazione prevista dalle normative vigenti urbanistiche ed ambientali. Il concessionario deve sottoporre a manutenzione le opere concesse dall Autorità Idraulica ai fini del buon regime delle acque. Il concessionario e` tenuto a corrispondere un canone annuo e a depositare, a favore del concedente, una cauzione, entrambi da quantificare nella misura e con le modalita` stabilite dai provvedimenti regionali in vigore. La concessione ha carattere personale e pertanto non e` ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprieta` in fregio al corso d acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in 30
qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d acqua nonche pericolo per la pubblica incolumita`. 7.2.3 Interventi di manutenzione dei corsi d acqua L imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche che sul corso d acqua stesso sono state realizzate (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ). Per poter accedere ai corsi d acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, che dovranno essere rimosse dopo l intervento. Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi: - opere di pulizia dell alveo naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti); - taglio dell erba e della vegetazione ripariale; - rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi; - ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti. Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l attuarsi di: - pulizia e controllo di stabilità delle strutture in cemento armato; - rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti; - ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate. 7.2.4 Modalita di realizzazione di nuovi interventi L imposizione di fasce di rispetto sui corsi d acqua non è elemento puramente vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali, nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio. Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell ingegneria naturalistica; tali tecniche, infatti, racchiudono il duplice aspetto 31
di contribuire sia alla protezione del suolo che all arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici. La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose accresce la resistenza del terreno all erosione e riduce i fenomeni di dilavamento superficiale. Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi favorisce l istituzione di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti territoriali significativi della provincia. Si riportano nel seguito alcune indicazioni da seguire in fase di intervento: - qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all interno delle fasce di rispetto deve prevedere l uso di specie autoctone; - opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale, etc..; - entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere piantate specie arboree ad alto fusto; - è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al piede, quindi facilmente rimovibili, comunque a distanza non inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; - è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell ambiente; non possono, quindi, essere realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l indicazione dei tracciati; - è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e della sicurezza degli utilizzatori, accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali compatibili. 32
7.2.5 Disciplina degli scarichi L autorizzazione agli scarichi in corso d acqua superficiale ai sensi del Art. 124, comma 7, del D. Lgs. 152/06 è di competenza dell Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili nei corsi inseriti nel reticolo di bonifica, l Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere preventivo rilasciato dal Consorzio di Bonifica. Il Consorzio stesso rilascia anche concessione per la realizzazione del manufatto di recapito, per il quale il soggetto richiedente è poi tenuto a versare relativo Canone concessorio in base alle indicazioni riportate nei paragrafi precedenti. Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico (P.A.I.); il P.A.I. prevede, infatti, l emanazione di una direttiva specifica da parte dell Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri stabiliti nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) e nella D.G.R. 7/7868 e successiva modifica, che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore: - 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali; - 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura. Sono escluse da tali limiti le portate scaricate direttamente nei fiumi Serio, Adda Cherio, Brembo, Oglio. In linea generale, gli obiettivi del P.R.R.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi d acqua superficiali. In particolare: aree di ampliamento ed espansione residenziale: deve essere previsto, ove possibile in base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle 33
acque dei tetti e delle superficie impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si deve prevedere lo smaltimento tramite fognatura; aree di ampliamento ed espansione industriale: deve essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate, che andranno immesse in pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima pioggia e tutte le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superficie non suscettibili di contaminazione saranno smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non sia possibile lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno T = 20 anni). Per quanto riguarda, invece, gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali, il richiedente l autorizzazione allo scarico in corso idrico superficiale è tenuto a verificare, tramite apposita relazione di verifica idraulica, la capacità del corpo idrico ricettore a smaltire le portate in esso convogliate. Ai fini dell ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità delle acque scaricate, si fa riferimento sia alla L.R. 62/85 Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall inquinamento che a quanto disciplinato dal D. Lgs. 152/06. In particolare, nella Legge Regionale sono fornite indicazioni sulla destinazione finale degli scarichi in relazione alla loro provenienza ed alla caratterizzazione chimico-fisica delle acque; valori limite di emissione allo scarico, che devono essere rispettati in funzione della provenienza delle acque reflue, sono fornite anche nell allegato 5 al Decreto Legislativo. Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell argomento. Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda di autorizzazione alla Provincia, viene richiesto il parere del Consorzio di Bonifica secondo procedura che richiede la seguente documentazione di rito: 1. corografia in scala 1:10000; 2. estratto aerofotogrammetrico in scala 1:2000 o 1:5000 3. estratto mappa catastale in scala 1:2.000; 34
4. disegni del manufatto di scarico: piante, sezioni e prospetti in scala adeguata; 5. fotografie del luogo interessato dalla domanda; 6. relazione tecnica di accompagnamento con valutazione della portata dello scarico e del corso d acqua recettore con tempo di ritorno T = 20 anni. 8 PRATICHE AUTORIZZATIVE E CANONI 8.1 Definizioni: Parere idraulico: espressione dell Autorita` Idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d acqua (il parere non da` titolo ad eseguire opere, ma e` esclusivamente una valutazione di ordine tecnico). Autorizzazione: assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto assoluto di 10 metri a partire dalle estremita` dell alveo inciso o, nel caso di corsi d acqua arginati, dal piede esterno dell argine. Concessione con occupazione: assenso ad eseguire opere che interessano il sedime dell alveo, inteso come fondo e sponde e pertinenze di proprieta` demaniale. Concessione senza occupazione: assenso ad eseguire opere che interessano l area demaniale in quanto intercettano le proiezioni in alto (attraversamenti aerei) o in basso (attraversamenti subalveo) del sedime demaniale. L iter amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e succ. mm. e ii. e della l.r. 30 dicembre 1999 n. 30. 8.2 Reticolo Principale L ammontare del canone di concessione e della cauzione e le modalita` di versamento vengono stabiliti con apposito atto regionale, ai sensi della l.r. n. 34/1998 e ss.mm.ii. «... Il canone di concessione per l occupazione e l uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all articolo 34, comma 5, e all articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e` dovuto per anno solare... Con decorrenza 1 gennaio di ciascun anno, la misura del canone di cui al comma 5 e` determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi 35
entro il 31 ottobre dell anno precedente. Qualora la Regione non provveda nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente...». Attualmente le modalita` per stabilire i canoni per l utilizzo del demanio idrico dello Stato sono contenute nell allegato «C» della delibera della Giunta regionale 1 agosto 2003 n. 7/13950 di modifica della d.g.r. 7/7868 del 25 gennaio 2002, che si riporta in Allegato 1. 8.3 Reticolo Consortile Le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere nella gestione del reticolo idrografico di sua competenza sono identificate in: espressione di pareri di compatibilità idraulica; rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d acqua e le attività all interno delle fasce di rispetto; emissione di canoni per il rilascio delle concessioni; riscossione di canoni di cui sopra; attività di manutenzione sui corsi di competenza. Sono esclusi da questo iter interventi di manutenzione di alveo, di sponde e di opere idrauliche, da realizzarsi secondo quanto specificato al Cap. 8, attuati da soggetti diversi dal Consorzio di Bonifica, per i quali è sufficiente presentare domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione localizzativa delle aree o delle opere sulle quali si vuole intervenire. Al momento del rilascio della concessione, ne vengono anche stabiliti condizioni, durata e importo del canone da versare al Consorzio. Generalmente la durata è fissata in 8 anni, salvo casi particolari di opere per le quali sono necessarie valutazioni specifiche. A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte relative ai corsi d acqua non appartenenti all elenco delle acque pubbliche, si applicano i canoni di polizia idraulica definiti nella Deliberazione Consortile n. 083, prot. 5601, del 27/07/2000. In particolare, le opere o attività soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che seguono: 36
a) utilizzazione aree sovrastanti condotte tombinate, fermo restando il divieto di nuove tombinatura a sensi dell ex d. Lgs. 152/99 art. 41 e art. 115 ; b) immissioni di acque reflue bianche in colatura da sfiori di condotte in genere; c) sottopassi di rogge con tubazioni o servizi o sovrappassi di rogge già coperte; d) sovrappassi di rogge con tubazioni o servizi in tratti di canale a cielo aperto fatta salva la funzionalità idraulica del canale; e) muri di sponda con plinto di fondazione; f) canalizzazioni a cielo aperto complete di fondo e sponde in manufatto cementizio; g) tralicci pali per linee aeree; h) concessioni in uso di aree resesi disponibili a seguito della tombinatura di canali di pertinenza consortile eseguite dal Consorzio; i) utilizzazioni non agricole di acque consortili comunque compatibili con la gestione irrigua. Per quanto riguarda, invece, i corsi d acqua che rientrano nella rete consortile, ma che sono anche iscritti nell elenco delle acque pubbliche, il canone che viene applicato è quello riportato nella D.G.R. 7/13950, allegato C, Canoni Regionali di Polizia Idraulica, di cui si riporta copia allegata al presente documento. Per tali concessioni, in caso di occupazione di suolo pubblico deve essere versata anche la quota relativa all imposta regionale, in misura pari al 100% dell importo complessivo del canone da versare. 1 I richiedenti l autorizzazione per le opere inerenti il reticolo idrico consortile devono presentare la seguente documentazione di rito: 1. domanda completa di dati anagrafici e fiscali, secondo fac-simili predisposti dal Consorzio; 1 In considerazione del fatto che nessun corso d acqua del RIM del comune di Verdello risulta essere iscritto all elenco delle Acque Pubbliche, per il RIM gli unici canoni vigenti sono quelli di cui alla Deliberazione Consortile n. 083, prot. 5601, del 27/07/2000. Per gli interventi da eseguirsi in corrispondenza del Reticolo Idrico Principale, per i quali l autorità idraulica è la Regione Lombardia, il canone che viene applicato è quello riportato nella D.G.R. 7/13950, allegato C. 37
2. relazione tecnica di accompagnamento descrittiva dell intervento che si vuole realizzare, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali modifiche che subentreranno al presente regolamento; 3. disegni del manufatto; 4. corografia in scala 1:10.000; 5. copia autentica dell estratto catastale in scala 1:2.000; 6. aerofotogrammetria in scala 1:2.000; 7. fotografie del luogo interessato dalla domanda. La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d acqua appartenenti al reticolo idrico consortile viene attuata dal Consorzio di Bonifica direttamente o mediante accordi o convenzioni con altre Compagnie e Consorzi di Irrigazione esistenti. Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d acqua, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito dell istante presentare proposta di sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo. Il Consorzio è tenuto ad esprimere il proprio parere tecnico sulla verifica di compatibilità idraulica dell intervento e, successivamente, a concedere autorizzazione ai lavori; è l istante stesso che si deve preoccupare di attivare le procedure del caso per la gestione patrimoniale presso l Agenzia del Demanio, e il relativo parere della Regione Lombardia. 9 NORME TRANSITORIE In attesa del parere vincolante della locale Sede Territoriale della Regione si applica la normativa più restrittiva fra il P.R.G. vigente e il citato R.D. 523/1904. Per la piena operatività della presente normativa e per il pieno esercizio delle attività di Polizia Idraulica di competenza comunale, dovrà essere predisposta apposita variante allo strumento urbanistico regolatore. 10 NORME FINALI 10.1 Revisione del Regolamento La revisione del presente Regolamento può avvenire: 38
- a seguito di modifica delle Leggi nello stesso richiamate e/o modifica delle vigenti disposizioni in materia; - a seguito di modifica delle specifiche norme tecniche per la difesa idrogeologica; - su proposta motivata della Giunta Comunale. 10.2 Entrata in vigore del Regolamento Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione. 11 ELENCO ALLEGATI Allegato 1: Tabella con tipologia di opere e relativi canoni da applicare (ai sensi della d.g.r. n. 7/13950 del 01.08.2003); Allegato 2: Documentazione Cartografica in 3 Carte (7 tavole) 39
Allegato 1: CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA (D.G.R. 25.01.2002 n 7/7868 e D.G.R. 01/08/2003 n 7/13950 40
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Allegato 2: Documentazione cartografica fuori testo in 3 Carte Tav1: RETICOLO IDRICO MINORE A SCALA 1:5000 Tav2A: RETICOLO IDRICO MINORE E FASCE DI RISPETTO A SCALA 1:2000 Tav2B: RETICOLO IDRICO MINORE E FASCE DI RISPETTO A SCALA 1:2000 Tav2C: RETICOLO IDRICO MINORE E FASCE DI RISPETTO A SCALA 1:2000 Tav3A: RETICOLO IDRICO MINORE E INTERSEZIONI ANTROPICHE A SCALA 1:2000 Tav3B: RETICOLO IDRICO MINORE E INTERSEZIONI ANTROPICHE A SCALA 1:2000 Tav3C: RETICOLO IDRICO MINORE E INTERSEZIONI ANTROPICHE A SCALA 1:2000 44