Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

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Rg. (CE) n. 854/2004 dl 29 april 2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio ch stabilisc norm spcifich pr l'organizzazion di controlli ufficiali sui prodotti di origin animal dstinati al consumo umano. Pubblicato nlla G.U.U.E. 30 april 2004, n. L 139. Il tsto dl prsnt rgolamnto è stato così sostituito in bas alla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226. Pr l disposizioni transitori pr l'attuazion dl prsnt rgolamnto, vdi il capo III dl rgolamnto (CE) n. 2076/2005. Il Parlamnto uropo il Consiglio dll'union uropa, visto il trattato ch istituisc la Comunità uropa, in particolar l'articolo 152, paragrafo 4, lttra b), vista la proposta dlla Commission, visto il parr dl Comitato conomico social uropo, prvia consultazion dl Comitato dll rgioni, dlibrando scondo la procdura di cui all'articolo 251 dl trattato, considrando quanto sgu: 1) Il rgolamnto (CE) n. 852/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio stabilisc norm gnrali in matria di igin applicabili a tutti i prodotti alimntari il rgolamnto (CE) n. 854/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio (5) stabilisc norm spcifich in matria di igin pr i prodotti alimntari di origin animal. 2) Occorrono norm spcifich pr i controlli ufficiali sui prodotti di origin animal in considrazion dgli asptti spcifici connssi con tali prodotti. 3) La portata dll norm spcifich di controllo rispcchirà la portata dll norm spcifich di igin pr gli opratori commrciali prvist dal rgolamnto (CE) n. 853/2004. Tuttavia gli Stati mmbri dovrbbro anch ffttuar adguati controlli ufficiali pr applicar l norm nazionali stabilit in conformità dll'articolo 1, paragrafo 4, di dtto rgolamnto. Essi potranno procdr in tal snso stndndo i principi dl prsnt rgolamnto a dtt norm nazionali. 4) I controlli ufficiali sui prodotti di origin animal dovrbbro riguardar tutti gli asptti importanti pr la tutla dlla salut pubblica, s dl caso, dlla salut dl bnssr dgli animali. Dtti controlli dovrbbro basarsi sull più rcnti informazioni prtinnti disponibili prtanto dovrbb ssr possibil adattarli via via ch si rndono disponibili nuov informazioni prtinnti. 5) La normativa comunitaria in matria di sicurzza di prodotti alimntari dovrbb poggiar su una solida bas scintifica. A tal fin, l'autorità uropa pr la sicurzza alimntar dovrbb ssr consultata ogniqualvolta ciò sia ncssario. 6) La natura l'intnsità di controlli ufficiali dovrbbro ssr basat su una valutazion di rischi riguardanti la salut pubblica, la salut il bnssr dgli animali, s dl caso, il tipo la produttività di procssi ffttuati l'oprator dl sttor alimntar intrssato. 1

7) È opportuno prvdr l'adguamnto di talun norm spcifich di controllo, attravrso la procdura trasparnt di cui al rgolamnto (CE) n. 852/2004 al rgolamnto (CE) n. 853/2004 al fin di consntir la flssibilità ncssaria pr rispondr all signz spcifich dgli stabilimnti ch utilizzano mtodi tradizionali, con bassa produttività o situat in rgioni soggtt a particolari vincoli gografici. La procdura dovrbb inoltr consntir la ralizzazion di progtti pilota pr sprimntar nuovi approcci ai controlli sull carni in matria di igin. Tuttavia tal flssibilità non dovrbb compromttr gli obittivi in matria di igin di prodotti alimntari. 8) I controlli ufficiali sulla produzion dll carni sono ncssari pr vrificar ch gli opratori dl sttor alimntar rispttino l norm in matria di igin, i critri gli obittivi stabiliti dalla normativa comunitaria. Dtti controlli ufficiali dovrbbro consistr in audit dll attività dgli opratori dl sttor alimntar in attività di ispzion in vrifich sui controlli ffttuati dagli opratori dl sttor alimntar. 9) Tnuto conto dll loro conoscnz spcialistich, è opportuno ch i vtrinari ufficiali ffttuino audit ispzioni di maclli, stabilimnti pr la lavorazion dlla slvaggina taluni laboratori di szionamnto. Gli Stati mmbri dovrbbro potr dcidr qual sia il prsonal più adatto pr gli audit l ispzioni di altri tipi di stabilimnti. 10) I controlli ufficiali sulla produzion di molluschi bivalvi vivi sui prodotti dlla psca sono ncssari pr controllar il risptto di critri dgli obittivi fissati dalla normativa comunitaria. I controlli ufficiali sulla produzion di molluschi bivalvi vivi dovrbbro riguardar in particolar l zon di stabulazion produzion di molluschi bivalvi nonché il prodotto final. 11) I controlli ufficiali sulla produzion di latt crudo sono ncssari pr controllar il risptto di critri dgli obittivi fissati dalla normativa comunitaria. Tali controlli ufficiali dovrbbro riguardar in particolar l azind di produzion di latt il latt crudo al momnto dlla raccolta. 12) L disposizioni dl prsnt rgolamnto non dovrbbro applicarsi sinché non siano ntrati in vigor tutti gli lmnti dlla nuova lgislazion sull'igin di prodotti alimntari. È altrsì opportuno prvdr ch dbba intrcorrr almno 18 msi tra l'ntrata in vigor l'applicazion dll nuov norm, affinché l autorità comptnti l industri intrssat possano disporr dl tmpo ncssario pr adattarvisi. 13) L misur ncssari pr l'attuazion dl prsnt rgolamnto sono adottat scondo la dcision 1999/468/CE dl Consiglio, dl 28 giugno 1999, rcant modalità pr l'srcizio dll comptnz di scuzion confrit alla Commission, hanno adottato il prsnt rgolamnto: Pubblicata nlla G.U.C.E. 29 ottobr 2002, n. C 262 E. Pubblicato nlla G.U.U.E. 23 april 2003, n. C 95. Parr dl Parlamnto uropo dl 5 giugno 2003, posizion comun dl Consiglio dl 27 ottobr 2003 (G.U.U.E. C 48 E dl 24.2.2004), posizion dl Parlamnto uropo dl 30 marzo 2004 dcision dl Consiglio dl 16 april 2004. 2

Il tsto dl prsnt rgolamnto è stato così sostituito in bas alla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226. Capo I Disposizioni gnrali Art. 1 Campo di applicazion. 1. Il prsnt rgolamnto stabilisc norm spcifich pr l'organizzazion di controlli ufficiali sui prodotti di origin animal. 1 bis. Il prsnt rgolamnto si applica ad intgrazion dl rgolamnto (CE) n. 882/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 29 april 2004, rlativo ai controlli ufficiali intsi a vrificar la conformità alla normativa in matria di mangimi di alimnti all norm sulla salut sul bnssr dgli animali. 2. Esso si applica soltanto pr l attività l prson all quali si applica il rgolamnto (CE) n. 853/2004. 3. L'scuzion di controlli ufficiali ai snsi dl prsnt rgolamnto lascia imprgiudicata la rsponsabilità lgal, in via principal, dgli opratori dl sttor alimntar pr la sicurzza di prodotti alimntari, com prvisto dal rgolamnto (CE) n. 178/2002 dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 28 gnnaio 2002, ch stabilisc i principi i rquisiti gnrali dlla lgislazion alimntar, istituisc l'autorità uropa pr la sicurzza alimntar fissa procdur nl campo dlla sicurzza alimntar la rsponsabilità civil o pnal risultant dalla violazion di loro obblighi. Paragrafo insrito dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 Art. 2 Dfinizioni. 1. Ai fini dl prsnt rgolamnto si intnd pr: [a) "controllo ufficial": qualsiasi forma di controllo sguita dall'autorità comptnt pr la vrifica dll'ottmpranza alla normativa in matria di prodotti alimntari comprs l norm sulla salut dgli animali sul bnssr dgli animali]; [b) "vrifica": il controllo, mdiant sam la prsntazion di prov obittiv, dll'ottmpranza a rquisiti spcifici]; c) "autorità comptnt": l'autorità cntral di uno Stato mmbro rsponsabil pr ffttuar controlli vtrinari o qualsiasi autorità cui sia stata dlgata tal comptnza; [d) "audit": un sam sistmatico indipndnt pr accrtar s dtrminat attività i risultati corrlati sono conformi all disposizioni prvist s tali disposizioni sono attuat in modo fficac sono adguat pr raggiungr dtrminati obittivi]; 3

[) "ispzion": l'sam di stabilimnti, di animali di prodotti alimntari dlla loro trasformazion, dll azind dl sttor di prodotti alimntari dl loro sistma di gstion di produzion comprsi documnti, tst sul prodotto finito sull prassi di somministrazion di mangimi, nonché dll'origin dstinazion dgli input output di produzion pr vrificar ch tutt qust voci siano conformi all prscrizioni di lgg]; f) "vtrinario ufficial": vtrinario qualificato, ai snsi dl prsnt rgolamnto, ad assumr tal funzion nominato dall'autorità comptnt; g) "vtrinario autorizzato": vtrinario dsignato dall'autorità comptnt ad ffttuar controlli spcifici pr suo conto su imprs; h) "assistnt spcializzato ufficial": prsona qualificata, ai snsi dl prsnt rgolamnto, ad assumr tal funzion, nominata dall'autorità comptnt oprant sotto l'autorità rsponsabilità di un vtrinario ufficial; i) "bollo sanitario": bollo indicant, quando applicato, ch sono stati ffttuati controlli ufficiali in conformità dl prsnt rgolamnto. 2. S dl caso si applicano anch l dfinizioni di cui ai sgunti rgolamnti: a) rgolamnto (CE) n. 178/2002; b) l dfinizioni di "sottoprodotti di origin animal", "TSE" (ncfalopatia spongiform trasmissibil), "matrial spcifico a rischio" stabilit nl rgolamnto (CE) n. 1774/2002 dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 3 ottobr 2002, rcant norm sanitari rlativ ai sottoprodotti di origin animal non dstinati al consumo umano; b bis) Rgolamnto (CE) n. 882/2004; c) rgolamnto (CE) n. 852/2004; salvo la dfinizion di autorità comptnt; d) rgolamnto (CE) n. 853/2004. Il tsto dl prsnt rgolamnto è stato così sostituito in bas alla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226. Lttra abrogata dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 Lttra abrogata dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 Lttra abrogata dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 4

Lttra abrogata dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 Lttra insrita dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L 191. Capo II Controlli ufficiali in rlazion agli stabilimnti comunitari Art. 3 Riconoscimnto dgli stabilimnti. 1. L autorità comptnti riconoscono gli stabilimnti nl momnto all condizioni spcificat all'articolo 31, paragrafo 2, dl rgolamnto (CE) n. 882/2004. 2. Pr l navi officina l navi conglatrici battnti bandira dgli Stati mmbri, i priodi massimi di tr o si msi applicabili al riconoscimnto condizionato dgli altri stabilimnti possono ssr, s ncssario prolungati. Tuttavia il riconoscimnto condizionato non può suprar in total 12 msi. L ispzioni di tali navi sono ffttuat com spcificato all'allgato III. 3. L'autorità comptnt attribuisc ad ogni stabilimnto riconosciuto, comprsi qulli ai quali è stato concsso un riconoscimnto condizionato, un numro di riconoscimnto al qual possono ssr aggiunti codici indicanti i tipi di prodotti di origin animal fabbricati. Nl caso di mrcati all'ingrosso il numro di riconoscimnto può ssr intgrato da un numro scondario indicant l unita o i gruppi di unita ch vndono o fabbricano i prodotti di origin animal. 4. [a) L'autorità comptnt risamina il riconoscimnto dgli stabilimnti in occasion di controlli ufficiali ffttuati conformmnt agli articoli da 4 a 8] [b) Qualora l'autorità comptnt individui gravi mancanz o dbba arrstar la produzion di uno stabilimnto riptutamnt l'oprator dl sttor alimntar non sia in grado di fornir garanzi adguat pr la produzion futura, l'autorità comptnt avvia l procdur pr rvocar il riconoscimnto dllo stabilimnto. Tuttavia, l'autorità comptnt può sospndr il riconoscimnto di uno stabilimnto s l'oprator dl sttor alimntar può garantir ch sso ovvirà all mancanz ntro un ragionvol lasso di tmpo] c) Nl caso di mrcati all'ingrosso, l'autorità comptnt può rvocar o sospndr il riconoscimnto pr talun unita o gruppi di unita. 5. I paragrafi da 1 a 3 si applicano sia: a) agli stabilimnti ch iniziano a commrcializzar prodotti di origin animal alla data dll'applicazion dl prsnt rgolamnto o succssivamnt; sia 5

b) agli stabilimnti ch già commrcializzano prodotti di origin animal ma risptto ai quali non vi ra prcdntmnt signza di riconoscimnto. In qust'ultimo caso, la visita in loco dll'autorità comptnt, richista a titolo dl paragrafo 1 è ffttuata il più rapidamnt possibil. Il paragrafo 4 si applica anch a stabilimnti riconosciuti ch commrcializzano prodotti di origin animal in conformità dlla lgislazion comunitaria immdiatamnt prima dll'applicazion dl prsnt rgolamnto. [6. Gli Stati mmbri tngono lnchi aggiornati dgli stabilimnti riconosciuti, con i rispttivi numri di riconoscimnto altr informazioni prtinnti li rndono accssibili agli altri Stati mmbri al pubblico con modalità ch possono ssr dfinit scondo la procdura di cui all'articolo 19, paragrafo 2] Paragrafo così sostituito dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 La vrsion dl paragrafo in vigor fino al 31 dicmbr 2005 rcita: "1. a) Laddov la normativa comunitaria richid il riconoscimnto dgli stabilimnti, l'autorità comptnt ffttua una visita in loco. L'autorità comptnt riconosc lo stabilimnto pr l attività intrssat soltanto s l'oprator dl sttor alimntar dimostra ch sso soddisfa i prtinnti rquisiti di cui al rgolamnto (CE) n. 852/2004, al rgolamnto (CE) n. 853/2004 altri rquisiti prtinnti dlla lgislazion alimntar. b) L'autorità comptnt può concdr un riconoscimnto condizionato qualora dalla visita in loco risulti ch lo stabilimnto soddisfa tutti i rquisiti rlativi all infrastruttur all attrzzatur. Essa concd il riconoscimnto dfinitivo soltanto qualora da una nuova visita in loco, ffttuata ntro 3 msi dalla concssion dl riconoscimnto condizionato risulti ch lo stabilimnto soddisfa gli altri rquisiti di cui alla lttra a). S sono stati compiuti progrssi vidnti ma lo stabilimnto non soddisfa ancora tutti i rquisiti in qustion, l'autorità comptnt può prorogar il riconoscimnto condizionato, la cui durata non può tuttavia suprar in total si msi." Lttra abrogata dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 Lttra abrogata dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 Paragrafo abrogato dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 6

Art. 4 Principi gnrali di controlli ufficiali in rlazion a tutti i prodotti di origin animal ch rintrano nl campo di applicazion dl rgolamnto. 1. Gli Stati mmbri si adoprano affinché gli opratori dl sttor alimntar forniscano tutta l'assistnza ncssaria pr consntir ch i controlli ufficiali ffttuati dall'autorità comptnt possano svolgrsi in modo fficac. Garantiranno in particolar: - l'accsso a difici, stabilimnti, impianti altr infrastruttur, - l'accsso alla documntazion ai rgistri richisti a titolo dl prsnt rgolamnto oppur ritnuti dall'autorità comptnt ncssari pr valutar la situazion. 2. L'autorità comptnt ffttua controlli ufficiali pr vrificar il risptto da part dgli opratori dl sttor alimntar di rquisiti prvisti: a) dal rgolamnto (CE) n. 852/2004; b) dal rgolamnto (CE) n. 853/2004; c) dal rgolamnto (CE) n. 1774/2002. 3. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 comprndono: a) audit di buon prassi iginich procdur basat su HACCP; b) i controlli ufficiali di cui agli articoli da 5 a 8; c) qualsiasi compito di audit spcificato ngli allgati dl prsnt rgolamnto. 4. Gli audit di buon prassi iginich vrificano il costant risptto dll procdur dgli opratori dl sttor alimntar pr quanto riguarda almno: a) controlli sull'informazion in matria di catna alimntar; b) conczion manutnzion di locali dll attrzzatur; c) igin proprativa, oprativa postoprativa; d) igin prsonal; ) formazion in matria di igin procdur di lavoro; f) lotta contro i parassiti; g) qualità dll acqu; h) controllo dlla tmpratura; i) controlli sui prodotti alimntari ch ntrano d scono dallo stabilimnto la documntazion di accompagnamnto. 5. Audit con procdur basat su HACCP vrificano ch gli opratori dl sttor alimntar applichino dtt procdur in prmannza corrttamnt, provvdndo in particolar ad assicurar ch l procdur forniscano l garanzi spcificat nlla szion II dll'allgato II dl rgolamnto (CE) n. 853/2004. In particolar ssi dtrminranno s l procdur garantiscono, nlla misura dl possibil, ch i prodotti di origin animal: 7

a) sono conformi ai critri microbiologici stabiliti a titolo dlla normativa comunitaria; b) sono conformi alla normativa comunitaria su rsidui, contaminanti sostanz proibit; c) non prsntano pricoli fisici quali corpi strani. Allorquando, in conformità dll'articolo 5 dl rgolamnto (CE) n. 852/2004 un oprator dl sttor alimntar utilizza procdur contnut in manuali pr l'applicazion di principi HACCP anziché stabilir su procdur propri, l'audit dovrà comprndr il corrtto uso di dtti manuali. 6. La vrifica di conformità con i rquisiti dl rgolamnto (CE) n. 853/2004 pr quanto riguarda l'applicazion dlla bollatura di idntificazion si ffttua in tutti gli stabilimnti approvati in conformità di dtto rgolamnto, oltr alla vrifica di conformità con altr signz in matria di tracciabilità. 7. Nl caso di maclli, cntri di lavorazion dlla slvaggina laboratori di szionamnto ch commrcializzano carni frsch, un vtrinario ufficial ffttua i compiti di audit di cui ai paragrafi 3 4. 8. Nllo svolgr compiti di audit, l autorità comptnti prndono particolar cura di: a) dtrminar s il prsonal l attività dl prsonal nllo stabilimnto in tutt l fasi dl procsso di produzion soddisfano i prtinnti rquisiti di rgolamnti di cui al paragrafo 1, lttr a) b). Pr facilitar l'audit, l autorità comptnti possono ffttuar prov di rndimnto att ad accrtar ch il rndimnto dl prsonal soddisfi dtrminati paramtri; b) vrificar i prtinnti dati dll'oprator dl sttor alimntar; c) prlvar campioni pr analisi di laboratorio ogniqualvolta ciò sia ncssario; d) documntar lmnti prsi in considrazion i risultati dll'audit. 9. La natura l'intnsità di compiti di audit pr i singoli stabilimnti dipnd dal rischio valutato. A tal fin, l'autorità comptnt valuta rgolarmnt: a) rischi pr la salut pubblica, s dl caso, animal; b) nl caso di maclli, asptti rlativi al bnssr dgli animali; c) il tipo la produttività di procssi ffttuati; d) i dati prcdnti rlativi all'oprator dl sttor alimntar pr quanto riguarda la conformità alla lgislazion alimntar. Art. 5 Carni frsch. Gli Stati mmbri assicurano ch i controlli ufficiali sull carni frsch vngano ffttuati in conformità dll'allgato I. 1. Il vtrinario ufficial svolg compiti ispttivi ni maclli ch commrcializzano carni frsch, ni cntri di lavorazion dlla slvaggina ni laboratori di szionamnto in conformità di rquisiti gnrali dlla szion I, capo II, dll'allgato I di rquisiti spcifici dlla szion IV, in particolar pr quanto riguarda: 8

a) l informazioni sulla catna alimntar; b) l'ispzion ant mortm; c) il bnssr dgli animali; d) l'ispzion post mortm; ) il matrial spcifico a rischio; f) l prov di laboratorio. 2. La bollatura sanitaria dll carcass di ungulati domstici, mammifri di slvaggina di allvamnto divrsi dai lagomorfi, slvaggina in librtà di gross dimnsioni nonché dll mzz carcass, di quarti di tagli ottnuti szionando l mzz carcass in tr pzzi è ffttuata ni maclli ni cntri di lavorazion dlla slvaggina, conformmnt alla szion I, capo III, dll'allgato I. L bollatur sanitari sono applicat dal vtrinario ufficial o sotto la sua rsponsabilità, qualora i controlli ufficiali non abbiano individuato mancanz tali da rndr la carn inadatta al consumo umano. 3. Dopo l'scuzion di controlli di cui ai punti 1 2, il vtrinario ufficial prnd appropriat misur, com prvisto dall'allgato I, szion II, in particolar pr quanto riguarda: a) la comunicazion di risultati dll'ispzion; b) dcisioni concrnnti l'informazion sulla catna alimntar; c) dcisioni concrnnti gli animali vivi; d) dcisioni concrnnti il bnssr dgli animali; ) dcisioni concrnnti la carn. 4. Gli assistnti spcializzati ufficiali possono assistr il vtrinario ufficial con controlli ufficiali ffttuati in conformità dll szioni I II dll'allgato I, com spcificato nlla szion III, capo I. In tal caso, ssi oprano qual part di una squadra indipndnt. 5. a) Gli Stati mmbri provvdono a dotarsi di prsonal ufficial in numro sufficint a ffttuar i controlli ufficiali di cui all'allgato I con la frqunza spcificata nlla szion III, capo II. b) Si sgu un'impostazion basata sui rischi pr valutar il numro di prsonal ufficial ch dv ssr prsnt sulla lina di macllazion in ogni dtrminato macllo. Il numro di prsonal ufficial coinvolto è stabilito dall'autorità comptnt d è sufficint pr soddisfar tutt l signz dl prsnt rgolamnto. 6. a) Gli Stati mmbri possono autorizzar il prsonal di maclli a coadiuvar ni controlli ufficiali svolgndo taluni compiti spcifici, sotto la suprvision dl vtrinario ufficial, in rlazion alla produzion dll carni di pollam di lagomorfi, conformmnt all'allgato I, szion III, capo III, part A. In tal caso, ssi provvdono affinché il prsonal ch svolg dtti compiti: i) sia qualificato sgua una formazion, in conformità di dtt disposizioni; ii) opri in manira indipndnt dal prsonal di produzion; iii) rifrisca qualsiasi mancanza al vtrinario ufficial. 9

b) Gli Stati mmbri possono inoltr autorizzar il prsonal di maclli a svolgr compiti spcifici di campionamnto di prova conformmnt all'allgato I, szion III, capo III, part B. 7. Gli Stati mmbri provvdono a ch i vtrinari ufficiali gli assistnti spcializzati ufficiali abbiano l qualifich siano formati conformmnt all'allgato I, szion III, capo IV. Art. 6 Molluschi bivalvi vivi. Gli Stati mmbri assicurano ch la produzion la commrcializzazion di molluschi bivalvi vivi, chinodrmi vivi, tunicati vivi gastropodi marini vivi siano sottopost a controlli ufficiali com dscritto all'allgato II. Art. 7 Prodotti dlla psca. Gli Stati mmbri assicurano ch i controlli ufficiali sui prodotti dlla psca siano ffttuati conformmnt all'allgato IV. Art. 8 Latt crudo prodotti lattiri. Gli Stati mmbri assicurano ch i controlli ufficiali sul latt crudo sui prodotti lattiri siano ffttuati in conformità dll'allgato IV. Art. 9 Azioni in caso di mancata applicazion dlla normativa. [1. Allorché idntifica una non conformità con i rgolamnti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lttr a) b), l'autorità comptnt intrvin pr assicurar ch l'oprator dl sttor alimntar ponga rimdio alla situazion. Nl dcidr l'azion da intraprndr, l'autorità comptnt tin conto dlla natura dlla non conformità di dati prcdnti rlativi all'oprator dl sttor alimntar pr quanto riguarda la non conformità. 2. Tal azion comprnd, a sconda di casi, l sgunti misur: a) l'imposizion di procdur di iginizzazion o di qualsiasi altra azion corrttiva ritnuta ncssaria pr garantir la sicurzza di prodotti di origin animal o il risptto di prtinnti rquisiti giuridici; b) la rstrizion o il divito dlla commrcializzazion, dll'importazion o dll'sportazion di prodotti di origin animal; c) controllar o, s ncssario, disporr il ritiro /o la distruzion di prodotti di origin animal; d) l'autorizzazion dll'uso di prodotti di origin animal pr fini divrsi da qulli originariamnt prvisti; ) la sospnsion dll oprazioni o la chiusura in toto o in part dll'azinda dl sttor alimntar intrssata pr un appropriato priodo di tmpo; f) la sospnsion o il ritiro dl riconoscimnto dllo stabilimnto; g) pr l partit provninti da pasi trzi il squstro sguito dalla distruzion o dal rinvio; 10

h) altr misur ritnut opportun dall'autorità comptnt. 3. L'autorità comptnt trasmtt all'oprator dl sttor alimntar intrssato, o a un suo rapprsntant: a) notifica scritta dlla sua dcision concrnnt l'azion da intraprndr conformmnt al paragrafo 1, unitamnt all rlativ motivazioni; b) informazioni sui diritti di appllo avvrso tali dcisioni sulla procdura scadnz applicabili. S dl caso, l'autorità comptnt notifica la sua dcision anch all'autorità comptnt dllo Stato d'invio]. Il tsto dl prsnt rgolamnto è stato così sostituito in bas alla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226. Articolo abrogato dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 Capo III Procdur di importazion Art.10 Pr garantir l'applicazion uniform di principi dll condizioni stabiliti all'articolo 11 dl rgolamnto (CE) n. 178/2002 dl titolo VI, capo II, dl rgolamnto (CE) n. 882/2004 si applicano l procdur dscritt nl prsnt capitolo. Articolo così sostituito dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 La vrsion dll'articolo in vigor fino al 31 dicmbr 2005 rcita: "Articolo 10 Principi condizioni gnrali. Pr garantir l'applicazion uniform di principi dll condizioni stabiliti all'articolo 11 dl rgolamnto (CE) n. 178/2002 si applicano l procdur dscritt nl prsnt capo." Il tsto dl prsnt rgolamnto è stato così sostituito in bas alla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226. Art. 11 Elnchi di pasi trzi o parti di pasi trzi dai quali sono consntit l importazioni di dtrminati prodotti di origin animal. 1. I prodotti di origin animal sono importati da un pas trzo, o da una part di un pas trzo, ch figura in un lnco compilato aggiornato scondo la procdura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. 11

2. Un pas trzo figura in tal lnco solo s vi stato ffttuato un controllo comunitario il qual dimostri ch la sua autorità comptnt fornisc garanzi adguat com prvisto all'articolo 48, paragrafo 3, dl rgolamnto (CE) n. 882/2004. Tuttavia, un pas trzo può figurar in siffatto lnco snza ch sia stato ffttuato alcun controllo comunitario s: a) il rischio dtrminato in conformità dll'articolo 46, paragrafo 3, lttra a), dl rgolamnto (CE) n. 882/2004 non tal da giustificarlo; b) al momnto di dcidr di aggiungr un particolar pas trzo ad un lnco, a norma dl paragrafo 1, si dtrmina ch altr informazioni indicano ch l'autorità comptnt fornisc l ncssari garanzi (29). 3. Gli lnchi compilati in conformità dl prsnt articolo possono ssr combinati con altri lnchi compilati a fini di salut pubblica salut dgli animali. 4. Nl compilar o aggiornar gli lnchi si tin conto in particolar di critri lncati nll'articolo 46 nll'articolo 48, paragrafo 3, dl rgolamnto (CE) n. 882/2004. Si tin inoltr conto di quanto sgu (30) : a) la lgislazion dl pas trzo concrnnt: i) i prodotti di origin animal; ii) l'uso di mdicinali vtrinari, comprs l norm riguardanti il divito o l'autorizzazion dl loro impigo, la loro distribuzion la loro commrcializzazion l rlativ norm amministrativ di controllo; iii) la prparazion la somministrazion di mangimi, comprs l procdur pr l'uso di additivi pr la prparazion l'impigo di mangimi mdicati, nonché la qualità iginica sia dll matri prim utilizzat pr la prparazion di mangimi sia dl prodotto final; [b) l'organizzazion dll autorità comptnti di pasi trzi, i loro potri la loro indipndnza, la suprvision cui sono sottopost nonché l'autorità di cui godono pr far rispttar fficacmnt la loro lgislazion]; [c) la formazion dl prsonal sull'scuzion di controlli ufficiali]; [d) l risors disponibili all autorità comptnti comprs l struttur diagnostich]; [) l'sistnza il funzionamnto di procdur di controllo documntario di sistmi di controllo basati su priorità]; [f) s dl caso, la situazion riguardant la salut dgli animali, nonché la procdura di notifica alla Commission agli organi intrnazionali prtinnti in caso di insorgnza di malatti dgli animali]; [g) l'ntità il funzionamnto di controlli ufficiali sull'importazion di animali prodotti di origin animal]; [h) l assicurazioni ch il pas trzo può fornir in matria di conformità o di quivalnza ai rquisiti comunitari]; 12

i) condizioni sanitari di produzion, lavorazion, manipolazion, magazzinaggio spdizion ffttivamnt applicat ai prodotti di origin animal dstinati alla Comunità; j) sprinza acquisita in matria di commrcializzazion dl prodotto provnint dal pas trzo risultati di controlli ffttuati sull importazioni; k) risultati di controlli comunitari sguiti nl pas trzo soprattutto risultati dlla valutazion dll autorità comptnti l'azion ch l autorità comptnti hanno intraprso alla luc dll vntuali raccomandazioni rivolt loro a sguito di un controllo comunitario; l) sistnza, applicazion comunicazion di un programma approvato di controllo dll zoonosi; m) sistnza, applicazion comunicazion di un programma approvato di controllo di rsidui. 5. La Commission provvd a mttr a disposizion dl pubblico la vrsion aggiornata di tutti gli lnchi compilati o aggiornati conformmnt al prsnt articolo. Paragrafo così sostituito dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 La vrsion dl paragrafo in vigor fino al 31 dicmbr 2005 rcita: "2. Un pas trzo figura in tal lnco solo s vi è stato ffttuato un controllo comunitario il qual dimostri ch la rispttiva autorità comptnt fornisc garanzi adguat com prvisto al paragrafo 4. Tuttavia un pas trzo può figurar in siffatto lnco snza ch sia stato ffttuato alcun controllo comunitario s: a) il rischio dtrminato in conformità dll'articolo 18, punto 18, non è tal da giustificarlo; b) si dtrmina ch, al momnto di dcidr di aggiungr un particolar pas trzo ad un lnco, in conformità dl paragrafo 1, altr informazioni indicano ch l'autorità comptnt fornisc l ncssari garanzi.". Part inizial così sostituita dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 La vrsion dlla part in vigor fino al 31 dicmbr 2005 rcita: "4. Nl compilar o aggiornar gli lnchi si tin conto in particolar di sgunti critri:". Lttra abrogata dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 Lttra abrogata dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 13

Lttra abrogata dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 Lttra abrogata dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 Lttra abrogata dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 Lttra abrogata dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 Lttra abrogata dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 Art. 12 Elnchi dgli stabilimnti dai quali è consntito importar prodotti spcifici di origin animal. 1. I prodotti di origin animal possono ssr importati nlla Comunità solo s sono stati spditi dagli - ottnuti o prparati ngli - stabilimnti ch figurano ngli lnchi compilati aggiornati conformmnt al prsnt articolo, salvo: a) quando, caso pr caso, si dcid, in conformità dlla procdura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, ch l garanzi ch un dtrminato pas trzo fornisc risptto a importazioni di dtrminati prodotti di origin animal sono tali ch la procdura di cui all'articolo 16 non è ncssaria ai fini dll'accrtamnto dlla conformità ai rquisiti di cui al paragrafo 2; b) ni casi spcificati all'allgato V. Inoltr l carni frsch, l carni macinat, l prparazioni di carni, i prodotti a bas di carni sparat mccanicamnt (MSM) possono ssr importati nlla Comunità solo s sono stati fabbricati con carni ottnut da maclli laboratori di szionamnto insriti in lnchi compilati d aggiornati a norma dl prsnt articolo o in stabilimnti comunitari riconosciuti. 2. Uno stabilimnto può ssr insrito in un siffatto lnco solo s l'autorità comptnt dl pas trzo di origin garantisc ch: a) lo stabilimnto, insim a qualsiasi stabilimnto ch lavora matri prim di origin animal utilizzat pr la lavorazion di prodotti di origin animal intrssati, soddisfa i prtinnti rquisiti comunitari, in particolar qulli dl rgolamnto (CE) 853/2004, oppur i rquisiti dtrminati quali quivalnti ai suddtti rquisiti all'atto dlla dcision di insrir il pas trzo in qustion nl prtinnt lnco, in conformità dll'articolo 11; 14

b) un srvizio ispttivo ufficial nl pas trzo sorvglia gli stabilimnti, s dl caso, mtt a disposizion dlla Commission tutt l informazioni prtinnti sugli stabilimnti ch forniscono matri prim; c) ssa dispon ffttivamnt dl potr di frmar l sportazioni dgli stabilimnti vrso la Comunità qualora qusti non soddisfino i rquisiti di cui alla lttra a). 3. L autorità comptnti di pasi trzi ch figurano ngli lnchi compilati aggiornati in conformità dll'articolo 11 garantiscono ch gli lnchi dgli stabilimnti di cui al paragrafo 1 siano compilati, aggiornati comunicati alla Commission. 4. a) La Commission trasmtt ai punti di contatto dsignati dagli Stati mmbri a tal fin rgolari notifich in mrito agli lnchi nuovi o aggiornati inviatil dall autorità comptnti di pasi trzi intrssati in conformità dl paragrafo 3. b) S ntro vnti giorni dalla notifica da part dlla Commission nssuno Stato mmbro sollva obizioni all'lnco nuovo o modificato, l importazioni provninti dagli stabilimnti ch figurano nll'lnco sono autorizzat dici giorni lavorativi dopo la data alla qual la Commission l'ha rso accssibil al pubblico. c) La Commission, qualora almno uno Stato mmbro formuli ossrvazioni scritt, o qualora ssa ritnga ncssario apportar una modifica ad un lnco alla luc di informazioni prtinnti quali rlazioni di ispzion dlla Comunità o una notifica nll'ambito dl sistma di allarm rapido, n informa gli Stati mmbri mtt la qustion all'ordin dl giorno dlla riunion succssiva dlla szion comptnt dl comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali, affinché si pronunci, s dl caso, scondo la procdura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. 5. La Commission provvd a mttr a disposizion dl pubblico la vrsion aggiornata di tutti gli lnchi. Art. 13 Molluschi bivalvi vivi, chinodrmi, tunicati gastropodi marini. 1. Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, lttra b), i molluschi bivalvi vivi, gli chinodrmi, i tunicati i gastropodi marini provngono da zon di produzion di pasi trzi insrit ngli lnchi compilati aggiornati conformmnt all'articolo 12. 2. Il rquisito di cui al paragrafo 1 non si applica ai pttinidi raccolti fuori dll zon di produzion classificat. Tuttavia i controlli ufficiali in rlazion ai pttinidi sono ffttuati conformmnt all'allgato II, capo III. 3. a) Prima di compilar gli lnchi di cui al paragrafo 1, si tin particolar conto dll garanzi ch l'autorità comptnt dl pas trzo può fornir in mrito all'ossrvanza di rquisiti di cui al prsnt rgolamnto pr quanto riguarda la classificazion il controllo dll zon di produzion. b) Vin ffttuato un controllo comunitario in loco prima dlla compilazion di tali lnchi a mno ch: i) il rischio dtrminato in conformità dll'articolo 18, punto 8 non sia tal da giustificarla; 15

ii) si dtrmini, al momnto di dcidr di aggiungr una particolar zona di produzion ad un lnco in conformità dl paragrafo 1, ch altr informazioni indicano ch l'autorità comptnt fornisc l ncssari garanzi. 4. La Commission provvd a mttr a disposizion dl pubblico la vrsion aggiornata di tutti gli lnchi compilati o aggiornati conformmnt al prsnt articolo. Art. 14 Documnti. 1. All'atto dll'importazion nlla Comunità ciascuna partita di prodotti di origin animal è accompagnata da un documnto conform ai rquisiti di cui all'allgato VI. 2. Il documnto attsta ch il prodotto soddisfa: a) I rquisiti pr sso fissati in bas al rgolamnto (CE) 852/2004 al rgolamnto (CE) 853/2004 o disposizioni quivalnti a tali rquisiti; b) l vntuali condizioni spcifich di importazion fissat a norma dll'articolo 48 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004. 3. I documnti possono includr i dttagli richisti ai snsi di altra normativa comunitaria in matria di salut pubblica salut dgli animali. 4. Esnzioni dal paragrafo 1 possono ssr stabilit scondo la procdura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, qualora sia possibil ottnr l garanzi di cui al paragrafo 2 dl prsnt articolo in altro modo. (41) Lttra così sostituita dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 La vrsion dlla lttra in vigor fino al 31 dicmbr 2005 rcita: "b) l vntuali condizioni spcifich di importazion fissat a norma dll'articolo 18, punto 19.". Art. 15 Disposizioni spciali pr i prodotti dlla psca. 1. L procdur stabilit nl prsnt capo non si applicano ai prodotti dlla psca frschi sbarcati nlla Comunità dirttamnt da un pschrccio ch batt bandira di un pas trzo. I controlli ufficiali concrnnti tali prodotti dlla psca si ffttuano in conformità dll'allgato III. 2. a) I prodotti dlla psca importati da una nav officina o da una nav frigorifro ch batt bandira di un pas trzo dvono provnir da navi ch figurano in un lnco compilato aggiornato scondo la procdura di cui all'articolo 12, paragrafo 4. 16

b) Tuttavia, in droga all'articolo 12, paragrafo 2, lttra b), una nav può ssr inclusa in un lnco siffatto anch: i) sulla bas di una comunicazion congiunta dll'autorità comptnt dl pas trzo dl qual la nav batt bandira dll'autorità comptnt di un altro pas trzo, alla qual la prcdnt autorità comptnt abbia dlgato la rsponsabilità dll'ispzion dlla nav in qustion, a condizion ch: - il pas trzo in qustion figuri nll'lnco di pasi trzi, compilato conformmnt all'articolo 11, dal qual sono autorizzat l importazioni di prodotti dlla psca, - tutti i prodotti dlla psca provninti dalla nav intrssata dstinati a ssr commrcializzati nlla Comunità siano sbarcati dirttamnt in qul pas trzo, - l'autorità comptnt dl suddtto pas trzo abbia ispzionato la nav dichiari ch ssa soddisfa i rquisiti comunitari, - l'autorità comptnt dl pas trzo in qustion dichiari ch procdrà priodicamnt a ispzioni dlla nav pr garantir ch ssa continua a soddisfar i rquisiti comunitari; oppur ii) sulla bas di una comunicazion congiunta dll'autorità comptnt dl pas trzo dl qual la nav batt bandira dll'autorità comptnt di uno Stato mmbro, alla qual la prcdnt autorità comptnt abbia dlgato la rsponsabilità dll'ispzion dlla nav in qustion, a condizion ch: - tutti i prodotti dlla psca provninti dalla nav intrssata dstinati a ssr commrcializzati nlla Comunità siano sbarcati dirttamnt in qullo Stato mmbro, - l'autorità comptnt di tal Stato abbia ispzionato la nav dichiari ch ssa soddisfa i rquisiti comunitari, - l'autorità comptnt dllo Stato mmbro in qustion abbia dichiarato ch procdrà priodicamnt a ispzioni dlla nav pr garantir ch ssa continua a soddisfar i rquisiti comunitari. c) La Commission provvd a mttr a disposizion dl pubblico la vrsion aggiornata di tutti gli lnchi compilati o aggiornati conformmnt al prsnt articolo. 3. Quando i prodotti dlla psca sono importati dirttamnt da un pschrccio o da una nav frigorifro, un documnto firmato dal comandant può sostituir il documnto prscritto a norma dll'articolo 14. 4. L norm di applicazion particolarggiat dl prsnt articolo possono ssr fissat scondo la procdura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. 17

Capo IV Disposizioni finali Art.16 Misur di attuazion misur transitori. L misur di attuazion l misur transitori possono ssr fissat scondo la procdura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Art. 17 Modifica adattamnto dgli allgati. 1. Gli allgati I, II, III, IV, V VI possono ssr modificati o intgrati pr tnr conto di progrssi scintifici tcnici scondo la procdura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. 2. Possono ssr concss drogh agli allgati I, II, III, IV, V VI scondo la procdura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, purché non prgiudichino il consguimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto. 3. Gli Stati mmbri possono, snza compromttr il consguimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto, adottar, a norma di paragrafi da 4 a 7, misur nazionali pr adattar i rquisiti di cui all'allgato I. 4. L misur nazionali di cui al paragrafo 3: a) prsguano l'obittivo di: i) favorir la proscuzion dll'utilizzo di mtodi tradizionali in tutt l fasi dlla produzion, trasformazion o distribuzion di prodotti alimntari; o ii) vnir incontro all signz dll imprs dl sttor alimntar con bassa produzion situat in rgioni soggtt a particolari vincoli gografici; oppur iii) consntir la ralizzazion di progtti pilota pr sprimntar nuovi approcci ai controlli sull carni in matria di igin. b) riguardano in particolar i sgunti lmnti dll'allgato I: i) l'informazion sulla catna alimntar; ii) la prsnza dll'autorità comptnt ngli stabilimnti. 5. Lo Stato mmbro ch dsidri adottar l misur nazionali di cui al paragrafo 3, invia notifica alla Commission agli altri Stati mmbri. Ciascuna notifica dv: a) fornir una dscrizion particolarggiata di rquisiti ch lo Stato mmbro in qustion ritin ncssario adattar la natura dll'adattamnto dsidrato; b) dscrivr gli stabilimnti intrssati; c) sporr l motivazioni dll'adattamnto, fornndo anch, s dl caso, una sintsi dll'analisi dl rischio ffttuata indicando l misur vntuali da prndr affinché l'adattamnto non prgiudichi gli obittivi dl prsnt rgolamnto; d) fornir ogni altra informazion prtinnt. 6. A dcorrr dal ricvimnto dlla notifica di cui al paragrafo 5, gli altri Stati mmbri dispongono di tr msi pr inviar ossrvazioni scritt alla Commission. La Commission 18

può, qualora ricva ossrvazioni scritt da part di uno o più Stati mmbri, dv consultar gli Stati mmbri nll'ambito dl comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1. La Commission può dcidr, scondo la procdura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, s l misur prvist possono ssr attuat prvi, s ncssari, gli opportuni mndamnti. S dl caso, la Commission può proporr misur di applicazion gnral conformmnt ai paragrafi 1 o 2 di tal articolo. 7. Uno Stato mmbro può adottar misur nazionali pr adattar i rquisiti di cui all'allgato I soltanto: a) in ottmpranza a una dcision adottata conformmnt al paragrafo 6; b) qualora, un ms dopo la scadnza dl priodo di cui al paragrafo 6, la Commission non abbia comunicato agli Stati mmbri di avr ricvuto ossrvazioni scritt o di avr intnzion di proporr l'adozion di una dcision conformmnt al paragrafo 6. 8. Quando uno Stato mmbro adotta misur nazionali di attuazion di un progtto pilota pr sprimntar nuovi approcci ai controlli sull carni in matria di igin conformmnt ai paragrafi da 3 a 7, sso comunica i risultati alla Commission non appna qusti sono disponibili. La Commission samina l'opportunità di proporr misur di applicazion gnral conformmnt al paragrafo 1. Art. 18 Dcisioni spcifich. Fatta salva la gnralità dll'articolo 16 dll'articolo 17, paragrafo 1, possono ssr fissat misur di attuazion o adottat modifich dgli allgati I, II, III, IV, V o VI scondo la procdura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, pr spcificar: 1. l prov pr valutar l prstazioni dgli opratori dl sttor alimntar dl loro prsonal; 2. il mtodo di comunicazion di risultati dll ispzioni; 3. i critri pr dtrminar quando, sulla bas di un'analisi dl rischio, non è ncssaria la prsnza prmannt dl vtrinario ufficial ni maclli stabilimnti di manipolazion dlla slvaggina durant l'ispzion ant mortm post mortm; 4. l norm riguardanti il contnuto dll prov pr vtrinari ufficiali assistnti spcializzati ufficiali; 5. i critri microbiologici pr il controllo dl procsso in rlazion all'igin ngli stabilimnti; 6. l procdur altrnativ, l prov sirologich o altr prov di laboratorio ch forniscano garanzi almno quivalnti all procdur spcifich di ispzion post mortm dscritt nll'allgato I, szion IV, ch prtanto possono sostituirl, qualora l'autorità comptnt dcida in tal snso; 7. l circostanz ch non rndono ncssari alcun dll procdur spcifich di ispzion post mortm dscritt nll'allgato I, szion IV, in funzion dll'azinda, dlla rgion o dl pas d'origin in bas ai principi dll'analisi dl rischio; 19

8. l norm pr l prov di laboratorio; 9. il trattamnto a frddo da applicar all carni in rlazion alla cisticrcosi trichinosi; 10. l condizioni all quali l azind l rgioni possono ssr crtificat com ufficialmnt indnni da cisticrco trichin; 11. i mtodi da sguir nll'sam rlativo all condizioni di cui all'allgato I, szion IV, capitolo IX; 12. pr i suini da ingrasso, i critri pr l condizioni di stabulazion controllata i sistmi di produzion intgrata; 13. i critri pr la classificazion dll zon di produzion di stabulazion pr i molluschi bivalvi vivi in collaborazion con il laboratorio comunitario di rifrimnto prtinnt, comprsi: a) i valori limit i mtodi di analisi pr l biotossin marin (46); b) l procdur pr l analisi virologich l rlativ norm virologich, c) i piani di campionamnto nonché i mtodi l tollranz analitich da applicar pr accrtar il risptto di critri; 14. i critri organolttici dlla frschzza pr la valutazion di prodotti dlla psca; 15. i limiti analitici, i mtodi di analisi i piani di campionamnto pr i controlli ufficiali sui prodotti dlla psca richisti conformmnt all'allgato III, incluso in rlazion ai parassiti ai contaminanti ambintali; 16. il mtodo con cui la Commission compilrà gli lnchi di pasi trzi dgli stabilimnti ni pasi trzi, accssibili al pubblico ai snsi dgli articoli 11, 12, 13 15; [17. i modlli di documnti i critri pr l'uso di documnti lttronici]; [18. i critri pr dtrminar i rischi ch particolari prodotti di origin animal importati nlla Comunità prsntano]; [19. condizioni spcifich all importazioni di particolari prodotti di origin animal, tnuto conto di rischi ad ssi associati, dll informazioni fornit dai pasi trzi intrssati, s dl caso, di risultati di controlli comunitari ffttuati in dtti pasi trzi. Tali condizioni spcifich all importazioni possono ssr stabilit pr un singolo prodotto di origin animal o pr un gruppo di prodotti. Essi possono applicarsi a un singolo pas trzo o a rgioni di un pas trzo, o a un gruppo di pasi trzi]; [20. l condizioni ch disciplinano l importazioni di prodotti di origin animal da un pas trzo o da una rgion di un pas trzo, in sguito all'attuazion di un accordo di quivalnza o di un audit soddisfacnt, ch riconosca ch l misur applicat dal pas trzo o dalla rgion in qustion offrono garanzi quivalnti a qull applicat nlla Comunità, s il pas trzo fornisc prova oggttiva nl mrito]. 20

Pr i mtodi di analisi riconosciuti pr l biotossin marin di cui alla prsnt lttra, vdi l'articolo 3 l'allgato III dl rgolamnto (CE) n. 2074/2005. Pr i rquisiti concrnnti i prodotti dlla psca di cui al prsnt punto, vdi l'articolo 2 l'allgato II dl rgolamnto (CE) n. 2074/2005. Pr i rquisiti concrnnti i prodotti dlla psca di cui al prsnt punto, vdi l'articolo 2 l'allgato II dl rgolamnto (CE) n. 2074/2005. Punto abrogato dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L 191. Punto abrogato dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L 191. Punto abrogato dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L 191. Punto abrogato dall'articolo 60 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, con dcorrnza indicata nl suo articolo 67, com sostituito dalla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 28 maggio 2004, n. L 191. Art. 19 Procdura dl comitato prmannt. 1. La Commission è assistita dal comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali istituito dall'articolo 58 dl rgolamnto (CE) n. 178/2002. 2. Ni casi in cui è fatto rifrimnto al prsnt paragrafo, si applicano gli articoli 5 7 dlla dcision 1999/468/CE, tnndo conto dll disposizioni dll'articolo 8 dlla stssa. Il priodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, dlla dcision 1999/468/CE è fissato a tr msi. 3. Il comitato adotta il proprio rgolamnto intrno. Il tsto dl prsnt rgolamnto è stato così sostituito in bas alla rttifica pubblicata nlla G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226. 21