Elenchi riepilogativi il idelle operazioni iintraue Quadro principale i di riferimento i - Art. 50, comma 6, D.L. n. 331/93 (obbligo fiscale) - Art. 11, D.L. n. 322/89 e art. 34, D.L. n. 41/95 (sanzioni violazioni statistiche) - Provvedimento Agenzia dogane 22 febbraio 2010 (modulistica) - Circolare n. 13 del 23/2/1994 - Circolare n. 36 del 21/6/2010 - Circolare n. 43 del 6/8/2010 1
Modulistica (Provvedimento Agenzia Dogane 22 febbraio 2010) Intra 1 (frontespizio) Operazioni attive Intra 1bis cessioni intraue di beni Intra 1ter rettifiche delle cessioni Intra 1quater prestazioni rese Intra 1quinquies rettifiche prestazioni rese Operazioni passive Intra 2bis acquisti intraue di beni Intra 2ter rettifiche degli acquisti Intra 2quater prestazioni ricevute Intra 2quinquies rettifiche prestazioni ricevute 2
Obblighi INTRASTAT Frequenza dell adempimento - Trimestrale: se l importo delle operazioni da comprendere nell elenco non è superiore a 50.000 euro in ciascuno dei quattro trimestri precedenti. Non è obbligatorio compilare la parte statistica. - Mensile: altri casi. L adozione della frequenza mensile comporta l obbligo di compilare la parte statistica, ovvero di presentare l elenco anche solo ai fini statistici. La frequenza si determina distintamente per gli elenchi delle operazioni attive (cessioni e prestazioni rese) e per quelli delle operazioni passive (acquisti e prestazioni ricevute). Può pertanto verificarsi che si debba osservare una periodicità differente per le due tipologie di elenchi Es. Operazioni del trimestre: - Acquisti di beni 40.000 - Acquisti di servizi 49.000 INTRASTAT ACQUISTI TRIMESTRALE - Cessioni di beni 51.000 - Servizi resi 49.000 INTRASTAT CESSIONI MENSILE Chi ha iniziato l attività da meno di quattro trimestri presenta gli elenchi trimestralmente, salvo che, in un dei trimestri trascorsi, la soglia non risulti superata. E comunque possibile presentare facoltativamente gli elenchi mensilmente, ma per l intero anno solare. 3
Obblighi INTRASTAT Frequenza dell adempimento In caso di superamento della soglia nel corso del trimestre, scatta l obbligo mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso, sono presentati gli elenchi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi. Es. superamento soglia a FEBBRAIO 2013 Obbligo mensile da MARZO con riferimento a FEBBRAIO (circolare A.E. n. 14 del 18/3/2010) 4
Obblighi INTRASTAT Operazioni i da segnalare Cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate Acquisti intraue e assimilati I contribuenti tenuti a presentare il modello per queste cessioni devono includervi anche le cessioni verso San Marino Prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter) rese a committenti soggetti passivi Ue (se imponibili a destinazione ) Criterio temporale: mese o trimestre in cui è effettuata (e con riferimento al quale è soggetta a registrazione) i l operazione Prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter) ricevute da fornitori soggetti passivi Ue (se imponibili in Italia) Criterio temporale: mese o trimestre di ricevimento della fattura 5
Obblighi INTRASTAT Cit Criterio i temporale: casi particolari i Pagamento di acconti e fatture anticipate Ai sensi dell art. 50, comma 7, DL n. 331/93: Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse. Circolare n. 73 del 27/5/1994 La presentazione dei modelli INTRA (elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari) e' collegata in linea di principio con il momento in cui la fattura è stata registrata o, comunque, doveva essere registrata, ancorché tale annotazione non sia stata effettuata (indicazione in parte superata) Eccezione a tale regola è stabilita unicamente, ai sensi dell'art art. 50, comma 7, per le ipotesi di pagamento anticipato del corrispettivo ovvero di emissione anticipata della fattura, in relazione ad un acconto contrattualmente previsto. Di conseguenza, qualora, per motivi tecnico-aziendali e non in seguito al pagamento di un acconto ovvero al pagamento anticipato del corrispettivo, venga emessa fattura in momento anteriore rispetto a quello in cui i beni vengono materialmente spediti (ad esempio fattura emessa il sabato, con trasporto che inizia il lunedì, che cade in un mese o addirittura in anno diverso), l'operazione va indicata nel modello INTRA relativo al periodo in cui è registrata (o doveva essere registrata) la fattura. La controprova è costituita dalle operazioni triangolari comunitarie, che il fornitore-acquirente deve inserire negli elenchi riepilogativi in relazione alla registrazione della fattura, indipendentemente dal momento in cui il primo cedente provvede all'invio della merce. 6
Violazioni e sanzioni a) Violazioni fiscali (art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/97 - Omessa presentazione - Incompleta, inesatta o irregolare compilazione i Sanzione da 516 a 1032 euro La sanzione è ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a ricevere o a controllare gli elenchi. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta. Art. 34, comma 1, DL n. 41/95 Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarità od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilità dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate. 7
Violazioni e sanzioni b) Violazioni statistiche (art. 34, comma 5, D.L. n. 41/95; art. 11, D.L. n. 322/89) Omissione o inesattezza dei dati: - sanzione da 206 a 2065 euro per le persone fisiche - sanzione da 516 a 5.164 euro per le società. Gli importi sono ridotti alla metà in caso di ottemperanza all invito alla regolarizzazione. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale, che siano venuti a conoscenza della violazione. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette tt al prefetto della provincia, il quale procede ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data comunicazione all'istat. 8