LA RIFORMA COSTITUZIONALE Il 4 dicembre andremo a votare per il referendum costituzionale. La legge di revisione costituzionale, approvata il 12 Aprile 2016 dalla Camera dei deputati e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 15 Aprile 2016, andrà a modificare 47 articoli della Parte II della Costituzione riguardante l ordinamento della Repubblica. Per riforma costituzionale intendiamo una modifica del testo della Costituzione e come previsto dall articolo 138 della stessa,per le leggi costituzionali è necessario un procedimento legislativo aggravato con la doppia approvazione di entrambe le Camere.
L ATTUALE COMPOSIZIONE DEL SENATO articoli 57-58 - 59 della Costituzione Italiana Senato della Repubblica, è composto attualmente da 315 Senatori, eletti su base regionale e a suffragio universale. Ogni regione deve avere almeno 7 membri in Senato tranne Molise e Valle d Aosta che ne hanno rispettivamente 2 e 1. Ex Presidenti della Repubblica Senatori nominati a vita Un senatore può essere eletto solo al raggiungimento dei 40 anni. Per votare sono necessari 25 anni.
LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO SENATO 100 membri 74 consiglieri regionali. 21 sindaci. 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica. E senatore di diritto e a vita chi è stato Presidente della Repubblica articoli 57-58 - 59 della Costituzione Italiana modificati dalla riforma I senatori sono eletti dai consiglieri regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano tenendo conto delle scelte dei cittadini (nessuna regione può avere meno di due senatori) I sindaci e i consiglieri regionali beneficeranno dell immunità parlamentare. I senatori non riceveranno indennità parlamentare. Cessazione del mandato da senatore coincide con quella da sindaco o consiglieri regionale.
SENATO LUOGO ISTITUZIONALE IN CUI REGOLARE I RAPPORTI STATO-REGIONI
FUNZIONI DEL NUOVO SENATO Nel caso in cui la riforma costituzionale venga approvata, le funzioni principali del nuovo senato saranno le seguenti: rappresentanza delle istituzioni territoriali funzioni di raccordo tra lo stato e gli enti locali
COSA NON POTRA PIU FARE non voterà più la fiducia al governo voterà le leggi insieme alla camera solo in alcuni casi non potrà più deliberare lo stato di guerra non potrà più esprimersi sulla concessione di amnistia e indulto
CONFERENZA STATO - REGIONI Funzioni: funzioni di informazione, consultazione e raccordo espressione di un parere (non vincolante) sugli schemi di atti normativi proposti dal Governo nelle materie di competenza regionale adozione di intese e accordi tra lo Stato e gli enti territoriali nelle materie di interesse comune.
L ATTUALE BICAMERALISMO PERFETTO Il procedimento legislativo, prevede che, di regola una legge non possa entrare in vigore finché entrambi i rami del Parlamento non hanno approvato un testo identico. Questo significa che, se dopo l esame della Camera il Senato cambia anche minimamente una legge, questa debba essere rimandata alla Camera perché l approvi senza modificare nulla. Se invece la Camera la modifica, la legge torna al Senato, e così via potenzialmente all infinito in un fenomeno che è noto come navetta parlamentare.
IL PROCEDIMENTO BICAMERALE E PREVISTO NELLE SEGUENTI MATERIE - COSTITUZIONALE - TRATTATI DELL UNIONE EUROPEA - REFERENDUM - COMUNI E CITTÀ METROPOLITANE - SISTEMA ELETTORALE DEL SENATO - ATTRIBUZIONE ALLE REGIONI DI AUTONOMIA ULTERIORE RISPETTO A QUELLA ORDINARIA - PRINCIPI SU ELEZIONE, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI ORGANI DELLE REGIONI
IL NUOVO PROCEDIMENTO MONOCAMERALE
I TEMPI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO IL GOVERNO PUÒ CHIEDERE IL VOTO A DATA CERTA (ENTRO 60 GIORNI DALLA RICHIESTA) PER I DISEGNI DI LEGGE ESSENZIALI PER L ATTUAZIONE DEL SUO PROGRAMMA. IN FASE DI PROMULGAZIONE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PUÒ RICHIEDERE UNA NUOVA DELIBERAZIONE ALLE CAMERE ANCHE SU PARTI DI UN DISEGNO DI LEGGE E, SE QUESTO PREVEDE LA CONVERSIONE DI UN DECRETO LEGGE, L EVENTUALE RINVIO DETERMINA IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CONVERSIONE. PRIMA DELLA PROMULGAZIONE, LE LEGGI ELETTORALI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE A GIUDIZIO PREVENTIVO DELLA CORTE COSTITUZIONALE. IN PENDENZA DI TALE GIUDIZIO, LE LEGGI NON POSSONO ESSERE PROMULGATE.
EQUILIBRIO DI GENERE
Attuale VS Nuova Il principio della parità di accesso alle cariche elettive: Le leggi elettorali delle camere promuovono l equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Equilibrio di genere anche negli organi regionali in base a principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. Rafforzato il principio della parità di accesso alle cariche elettive: Le leggi elettorali delle camere promuovono l equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Equilibrio di genere anche negli organi regionali in base a principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. Diviene obbligatoria, nell elezione delle Camere e dei Consigli Regionali, la parità di genere.
ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA
Attuale VS Nuova Il numero di firme necessario alla presentazione di un progetto di iniziativa popolare è 50.000. La proposta soggetta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa. Non presente. Aumentato a 150.000 il numero di firme necessario alla presentazione di un progetto di iniziativa popolare e introdotte garanzie procedurali per assicurarne il successivo esame e l effettiva decisione parlamentare. Abbassato il quorum per la validità del referendum abrogativo. Se il referendum è richiesto da almeno 800 mila firmatari il quorum per la validità è fissato alla maggioranza dei votanti alle elezioni politiche precedenti. Introdotto l Istituto del referendum propositivo e di indirizzo.
RIFORMA COSTITUZIONALE TITOLO V, ART. 116/117
SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE TRA STATO E REGIONI La potestà legislativa in Italia spetta allo Stato e alle Regioni. La sua competenza viene attribuita per materie e può essere: esclusiva dello Stato; concorrente tra Stato e Regioni; residuale delle Regioni.
La competenza nell emanare nuove leggi può essere: esclusiva delle Regioni; esclusiva dello Stato. Nella competenza esclusiva statale sono indicate nuove materie di competenza regionale, ferma restando la clausola generale residuale
CLAUSOLA DI SUPREMAZIA Su proposta del Governo è stata introdotta questa clausola, la quale prevede l intervento della legge dello Stato in materie regionali quando lo richiede la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o la tutela dell interesse nazionale.
REGIONALISMO DIFFERENZIATO L'articolo 116 della Costituzione disegna il cosiddetto regionalismo differenziato. Alle Regioni a statuto ordinario, con legge approvata da entrambe le Camere e d'intesa tra lo Stato e la Regione interessata, possono essere attribuite particolari forme di autonomia a condizione che presentino un equilibrio di bilancio tra le entrate e le spese. Il procedimento non si applica alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome fino all'adeguamento dei rispettivi statuti.
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIONI E ENTI LOCALI Sono riportate in capo allo Stato alcune competenze come energia, infrastrutture strategiche e sistema nazionale di protezione civile. Inoltre, su proposta del governo, la Camera potrà approvare leggi anche nei campi di competenza delle Regioni, quando lo richieda la tutela dell unita giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell interesse nazionale.
LE GARANZIE COSTITUZIONALI
Articolo 83 Costituzione: testo vigente Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Costituzione: testo modificato Identico La riforma non tocca assolutamente il 1 comma, in quanto il Capo dello Stato rappresenta l unità nazionale ed é giusto che sia tutto il parlamento ad eleggerlo. All elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d Aosta ha un solo delegato. Abrogato La riforma rinnova l articolo abrogandone il seconda comma, in virtù del fatto che sarà il Senato a rappresentare gli enti territoriali. La legittimazione del Capo dello Stato viene quindi salvaguardata.
L elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. L elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. La riforma interviene invece, anche se non totalmente, sulla modalità di elezione del Presidente della Repubblica. PRIME TRE VOTAZIONI: 2/3 del parlamento in seduta comune( 487 voti) DAL QUARTO AL SESTO SCRUTINIO: 3/5 degli aventi diritto (438 voti) DAL SETTIMO SCRUTINIO IN POI: 3/5 dei votanti Con la modifica del terzo comma, durante l elezione del Presidente della Repubblica le opposizioni, per impedire l elezione di un Presidente a loro non gradito, non opteranno per l astensione, in quanto in questo modo favorirebbero indirettamente l elezione di colui al quale intendono opporsi. È inoltre importante notare che dal settimo scrutinio in poi la maggioranza necessaria è calcolata sui votanti, come a voler considerare, ad un certo punto, solo coloro che vogliono esprimere la propria opinione ed esercitare il proprio diritto.
Articolo 85 Articolo 86 Costituzione: testo vigente Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. Costituzione: testo modificato Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. Attraverso la riforma di questi due articoli la competenza dei Presidenti delle due Camere cambia in quanto al Presidente della Camera dei deputati sono conferite più responsabilità.
Articolo 135 Costituzione in vigore Attualmente i giudici della Corte Costituzionale vengono eletti 1/3 dal presidente della repubblica, 1/3 dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative e 1/3 dal Parlamento in seduta comune. Costituzione dopo la riforma Se dovesse essere approvata la riforma i cinque giudici nominati dal Parlamento verranno eletti 3 dalla Camera dei deputati e 2 dal senato della repubblica. Attualmente nei giudizi d accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre ai giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da una lista di cittadini, aventi i requisiti per l eleggibilità a senatore. Con l approvazione della riforma i sedici cittadini tratti a sorte dovranno avere i requisiti per l eleggibilità a deputato.
Costituzione: testo vigente Attualmente non è previsto nessun giudizio preventivo di costituzionalità della Corte Costituzionale per la revisione delle leggi. Costituzione: testo modificato Prima della promulgazione, le leggi elettorali POSSONO ESSERE sottoposte ad un giudizio preventivo di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale per verificarne la legittimità costituzionale. Per tale giudizio è necessario un ricorso motivato presentato da almeno ¼ dei componenti della Camera e 1/3 dei componenti del Senato. Articolo 73 Articolo 134 Tale articolo indica le funzioni svolte dalla Corte Costituzionale che non vengono modificate dalla riforma: Giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; Giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; Giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.