ENTE BENEFICIARIO FEDERSVILUPPO ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE BOLLETTINO DI SICUREZZA ALIMENTARE N 05/14 REDATTO DALL AREA TECNICA. Torino, 09/12/2014. 10135 Torino - Via Pio VII, 97 tel. 0116177211 Cristoforo Cresta Tel 0116177275 e-mail: cristoforo.cresta@coldiretti.it. REGOLAMENTO UE 1169/2011 ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI Il regolamento si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del regolamento possono essere commercializzati fino all esaurimento delle scorte del prodotto. La DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE si applica dal 13 dicembre 2016. Chi volontariamente inserisce la tabella nutrizionale prima del 13/12/2016 deve farla nel rispetto del Regolamento. Il Regolamento oltre che per gli alimenti confezionati si applica: in alcune sue parti anche a banchi di vendita, ristoranti, mense, scuole, ospedali, imprese di ristorazione; anche alle vendite on line con obbligo di dare le informazioni prima dell acquisto; in alcune sue parti anche alla vendita diretta di prodotti non preimballati. INDICAZIONI OBBLIGATORIE a) la denominazione dell alimento (legale/usuale/descrittiva); b) l elenco degli ingredienti; c) Indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (l/cl/ml/kg/g) All. IX; e) la quantità netta dell alimento All. VIII; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego; h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare; i) il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all articolo 26; j) le istruzioni per l uso; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale (obbligatoria dal 13/12/2016). NB) l indicazione del LOTTO rimane obbligatoria in virtù della Direttiva CEE 396/1989.
ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI INDICAZIONI SINTETICHE.
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati devono apparire direttamente sull imballaggio o su un etichetta a esso apposta. In modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana, nel Regolamento si danno delle indicazioni definite riferendosi all altezza della x come nello schema affianco, definita nell All. IV, che deve essere pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm 2, l altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 m DENOMINAZIONE DELL ALIMENTO. Il nome dell alimento può fornire la sua descrizione. Accanto alla denominazione deve essere indicato lo stato fisico nel quale si trova il prodotto o lo specifico trattamento che ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»). Per i prodotti congelati prima della vendita e che sono venduti decongelati sarà obbligatorio riportare, accanto alla denominazione del prodotto, l indicazione decongelato ELENCO DEGLI INGREDIENTI. Indica il dettaglio degli ingredienti che compongono l alimento. È l elenco di tutte le sostanze impiegate nella produzione, in ordine decrescente di peso. Una delle novità più importanti riguarda l indicazione degli ALLERGENI che deve essere evidenziata con CARATTERE DIVERSO rispetto agli altri ingredienti per dimensioni, stile o colore, in modo da permettere di visualizzarne rapidamente la presenza. Anche i prodotti sfusi devono riportare obbligatoriamente l indicazione della presenza degli allergeni che troveremo segnalata anche sui prodotti somministrati nei ristoranti, mense, bar ecc. Nel caso di presenza di oli vegetali o grassi vegetali ci sarà un apposito elenco che ne indicherà l origine specifica (es. olio di palma, olio di cocco, grassi idrogenati ecc.). Lista degli allergeni che devono essere posti in evidenza. 1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut (khorasan) o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; maltodestrine a base di grano; sciroppi di glucosio a base di orzo; cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l alcol etilico di origine agricola. 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 3. Uova e prodotti a base di uova. 4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a. gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b. gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a. olio e grasso di soia raffinato b. tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c. oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d. estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a. siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l alcol etilico di origine agricola; b. lattiolo. 8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l alcol etilico di origine agricola. 9. Sedano e prodotti a base di sedano 10. Senape e prodotti a base di senape. 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 13. Lupini e prodotti a base di lupini. 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. DURABILITÀ DEL PRODOTTO. Distinguiamo due indicazioni che possiamo trovare sulla confezione del prodotto. Data di scadenza: nel caso di prodotti a rapida deperibilità, la data è preceduta dalla dicitura Da consumarsi entro che rappresenta il limite oltre il quale il prodotto non deve essere consumato. Termine minimo di conservazione (TMC): nel caso di alimenti che possono essere conservati più a lungo si troverà la dicitura Da consumare preferibilmente entro che indica che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche come il sapore e l odore ma può essere consumato senza rischi per la salute. CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE ED USO. Le condizioni di conservazione devono essere indicate per consentire una conservazione ed un uso adeguato degli alimenti dopo l apertura della confezione.
PAESE D ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA. Questa indicazione, già obbligatoria per alcuni prodotti (carni bovine, pesce, frutta e verdura, miele, olio extravergine d oliva), viene estesa anche a carni fresche e congelate delle specie suina, ovina, caprina e avicola dal 01/04/2015. DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE. (obbligatoria dal 13-12-2016) Sono obbligatorie indicazioni su: valore energetico grassi acidi grassi saturi carboidrati zuccheri proteine sale La dichiarazione nutrizionale può essere integrata con l indicazione su acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre. L indicazione del valore energetico è riferita a 100 g/100 ml dell alimento, oppure alla singola porzione. Il valore energetico è espresso come percentuale delle assunzioni di riferimento per un adulto medio ossia circa 2000 kcal al giorno. LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE. Facoltative. L etichetta degli alimenti, oltre a fornire informazioni necessarie relative al prodotto commercializzato, può essere utilizzata DAL PRODUTTORE come mezzo per valorizzare i propri prodotti e DAL CONSUMATORE per fare scelte più attente e in linea con le sue necessità. Il Regolamento (CE) 1924/2006 armonizza i cosidetti CLAIMS, ossia indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, allo scopo di garantire ai consumatori l accuratezza e la veridicità delle informazioni. Che cos è un indicazione nutrizionale qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute all energia (valore calorico) che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto o non apporta; e/o alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute o non contiene. (Art. 2 Reg. 1924/2006). Per saperne di più consultare il Reg. 1924/2006. Fonti: MINISTERO DELLA SALUTE. Regolamento UE 1169/2011 NB il bollettino non è esaustivo dell argomento. Info: Cristoforo Cresta tel. 0116177275 e-mail cristoforo.cresta@coldiretti.it Mauro D Aveni tel. 0116177267 e-mail mauro.daveni@coldiretti.it NB: PER SCARICARE AGEVOLMENTE LE PUBBLICAZIONI SI CONSIGLIA DI TENERE APERTO GOOGLE.