CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006 AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI A cura di: Danilo Monarca
DEFINIZIONI (D.Lgs. 81/2008, titolo IX, capo II) Agente cancerogeno Agente mutageno Valori limite
AGENTE CANCEROGENO Agente che induce il cancro o che è in grado di aumentarne la frequenza di insorgenza in una popolazione esposta
AGENTE CANCEROGENO Classificazione dell Unione Europea Categoria 1: sostanze di cui si è certi dell azione cancerogena sull uomo Categoria 2: sostanze che devono essere assimilate alle sostanze cancerogene per l uomo Categoria 3: sostanze pericolose per l uomo a causa del loro possibile effetto cancerogeno, per le quali, però, le informazioni disponibili non permettono una valutazione sufficiente
AGENTE CANCEROGENO Sostanza che sulla base dei criteri dettati dall U.E. risponde alla classificazione di sostanza cancerogena di categoria 1 o 2 ed è etichettata almeno con il simbolo di pericolo T e l indicazione di pericolo di Tossico e le frasi di rischio R45 o R49
AGENTE CANCEROGENO Preparato contenente una o più sostanze di categoria 1 o 2, se la concentrazione di una o più di tali singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione del preparato in tali categorie
AGENTE CANCEROGENO Sostanza, preparato o processo dell allegato XLII del D.Lgs. 81/2008: produzione di auramina col metodo Michler lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico lavori comportanti l esposizione a polvere di legno duro
AGENTE MUTAGENO Classificazione dell Unione Europea Categoria 1: sostanze di cui si è certi dell azione mutagena sull uomo Categoria 2: sostanze che devono essere assimilate alle sostanze mutagene per l uomo Categoria 3: sostanze pericolose per l uomo a causa del loro possibile effetto mutageno, per le quali, però, le informazioni disponibili non permettono una valutazione sufficiente
AGENTE MUTAGENO Sostanza che sulla base dei criteri dettati dall U.E. risponde alla classificazione di sostanza mutagena di categoria 1 o 2 ed è etichettata almeno con il simbolo di pericolo T e l indicazione di pericolo di Tossico e le frasi di rischio R46
VALORE LIMITE Limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento (determinato all. XLIII - 8 ore)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (all. XLIII) Nome agente EINECS ( 1 ) CAS ( 2 ) Valore limite di esposizione professionale Osservazioni Misure transitorie Mg/m 3 ( 3 ) Ppm ( 4 ) Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 ( 5 ) 1 ( 5 ) Pelle ( 6 ) Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm (=9,75 mg/m 3 ) Cloruro di vinile monomero 200-831 75-01-4 7,77 ( 5 ) 3 ( 5 ) --- --- Polveri di legno --- --- 5,00 ( 5 ) ( 7 ) --- --- ---
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Effettuare una valutazione specifica del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni Evitare o ridurre l utilizzazione degli agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, sostituendoli, se ciò è tecnicamente possibile Se l utilizzazione in un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, ridurre il livello di esposizione al più basso valore (e mai superiore al VLEP stabilito nell allegato)
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO La valutazione dell esposizione/ rischio Effettuare una valutazione dell esposizione inalatoria e cutanea ad agenti cancerogeni/mutageni da riportare nel documento o nell autocertificazione Effettuare di nuovo la valutazione a seguito di modifiche del ciclo produttivo o al massimo ogni 3 anni
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO La valutazione dell esposizione/ rischio Caratteristiche da considerare: lavorazioni, loro durata e frequenza quantitativi e concentrazioni degli agenti capacità di penetrazione nell organismo umano attraverso le diverse vie anche in relazione al loro stato fisico di aggregazione
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Strumenti operativi Elenco sostanze R45 o R49 o R46 in all. I direttiva 67/548/CEE Elenco sostanze valutate come cancerogene e/o mutagene da agenzie nazionali ed internazionali (IARC, EPA ) Linee guida delle Regioni e delle Province Autonome Archivio Nazionale delle Soluzioni ISPESL
LA CLASSIFICAZIONE IARC DEGLI AGENTI CANCEROGENI Gruppo 1: Gruppo 2: Gruppo 3: Gruppo 4: agenti cancerogeni per l uomo agenti probabili (2A) o possibili cancerogeni per l uomo (2B) non classificabile probabilmente non cancerogeno per l uomo Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC)
ALCUNI ESEMPI sostanza benzene cadmio cloruro catrame cromo cromato formaldeide frase R45 R45,46 R45 R45 R40 IARC 1 1 1 1 2A
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (T.U., art. 237) Misure tecniche, organizzative e procedurali usare le quantità minime necessarie limitare al minimo il n dei lavoratori esposti vietare di fumare misurare gli agenti elaborare procedure di emergenza elaborare procedure per la conservazione, manipolazione e trasporto disporre misure protettive specifiche per categorie di lavoratori molto suscettibili
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Operazioni lavorative particolari Se è prevedibile un esposizione rilevante: solo i lavoratori addetti accedono alle aree tali lavoratori devono essere ridotti al minimo ad essi devono essere forniti speciali indumenti protettivi e DPI
SORVEGLIANZA SANITARIA Indagine anamnestica accurata ed esame clinico, particolarmente mirato sugli organi bersaglio con periodicità annuale Eventuali accertamenti complementari Informazione ai lavoratori