Ordinnz concernente l legge sul credito l consumo (OLCC) 221.214.11 del 6 novemre (Stto 1 luglio 2016) Il Consiglio federle svizzero, visti gli rticoli 14, 23 cpoverso 3 e 40 cpoverso 3 dell legge federle del 23 mrzo 2001 1 sul credito l consumo (LCC), ordin: Sezione 1: Tsso d interesse mssimo Art. 1 2 1 Il vlore mssimo del tsso d interesse di cui ll rticolo 9 cpoverso 2 letter LCC (tsso d interesse mssimo) è ottenuto ggiungendo 10 punti percentuli l Lior tre mesi clcolto dll Bnc nzionle; il vlore risultnte è rrotondto per difetto o per eccesso secondo le regole dell rrotondmento commercile. Il tsso d interesse mssimo mmont lmeno l 10 per cento. 2 Per crediti sotto form di nticipo su conto corrente e crte di credito o crtecliente con opzione di credito, l Lior tre mesi sono ggiunti 12 punti percentuli. In questi csi il tsso d interesse mssimo mmont lmeno l 12 per cento. 3 Il Diprtimento federle di giustizi e polizi degu nnulmente il tsso d interesse mssimo. 3 Sezione 2: Centrle d informzione per il credito l consumo Art. 2 Orgnizzzione 1 L Centrle d informzione per il credito l consumo previst nell rticolo 23 cpoverso 1 LCC (Centrle d informzione) può vvlersi di terzi per dempiere i propri compiti, purché si trtti di un ssistenz di ntur tecnic, in prticolre dell pprontmento delle infrstrutture necessrie. 4 2 Ess è responsile del comportmento dei terzi di cui si è vvls. RU 2002 3864 1 RS 221.214.1 2 Nuovo testo giust il n. I dell O dell 11 dic. 2015, in vigore dl 1 lug. 2016 (RU 2016 273). 3 Il tsso d interesse mssimo mmont ll fine del 2016 l 10 per cento e 12 per cento per i crediti sotto form di nticipo (rt. 1 dell O del DFGP del 17 giu. 2016, RU 2016 2083). 4 Nuovo testo giust il n. I dell O del 23 nov. 2005, in vigore dl 1 mr. 2006 (RU 2006 95). 1
221.214.11 Disposizioni di complemento e di ppliczione del CO Art. 3 Sistem d informzione sui crediti l consumo 1 L Centrle d informzione gestisce un sistem d informzione sui crediti l consumo. Nell llegto sono elencti i dti personli contenuti nel sistem d informzione e le ctegorie di persone legittimte d ccedervi nonché sono fissti l estensione dell ccesso e il diritto l trttmento dei dti. 2 L Centrle d informzione può primenti mettere disposizione dei creditori medinte un procedur di richimo online i dti personli d ess trttti. 3 Nel sistem d informzione possono essere messi disposizione soltnto i dti personli di cui il creditore necessit per l esme dell cpcità creditizi i sensi degli rticoli 28 30 LCC. I dti personli possono essere trttti soltnto tl fine. 5 4 L Centrle d informzione è responsile del sistem d informzione. Ess tiene un elenco dei creditori legittimti d vvlersi dell procedur di richimo e l ggiorn costntemente. L elenco è disposizione del pulico. Sezione 3: Condizioni di rilscio dell utorizzzione ll concessione e ll medizione di crediti Art. 4 Condizioni personli 1 Il richiedente deve godere di un uon reputzione e offrire grnzie per un ttività ineccepiile. 2 Egli non deve ver suito condnne nel corso degli ultimi cinque nni per reti che hnno un nesso con l ttività soggett d utorizzzione. 3 Il richiedente non deve essere grvto d ttestti di crenz di eni. Art. 5 Condizioni economiche 1 Il richiedente che intende concedere crediti l consumo deve disporre di un cpitle proprio corrispondente ll 8 per cento dei crediti non ncor rimorsti, m pri d lmeno 250 000 frnchi. 2 Se il richiedente è un person fisic, il suo ptrimonio netto sostituisce il cpitle proprio. 5 Nuovo testo giust il n. I dell O del 23 nov. 2005, in vigore dl 1 mr. 2006 (RU 2006 95). 2
L sul credito l consumo. O 221.214.11 Art. 6 6 Requisiti professionli 1 Chi intende esercitre l ttività di creditore deve disporre:. di un formzione commercile di se i sensi dell legge federle del 13 dicemre 2002 7 sull formzione professionle o un formzione equivlente; e. di lmeno tre nni di esperienz professionle nel cmpo dei servizi finnziri. 2 Chi intende esercitre l ttività d intermedirio di credito deve disporre di lmeno tre nni di esperienz professionle nel cmpo dei servizi finnziri o in un ltro cmpo prgonile. Art. 7 8 Assicurzione di responsilità civile professionle e ltre grnzie equiprte 1 Chi intende concedere crediti od operre qule intermedirio di crediti l consumo deve comprovre di disporre di un ssicurzione di responsilità civile professionle degut per l durt dell utorizzzione o di un grnzi equiprt. 2 Le seguenti grnzie sono equiprte un ssicurzione di responsilità civile professionle:. l fideiussione o l dichirzione di grnzi di un istituto ncrio o un copertur ssicurtiv equivlente;. un conto loccto presso un nc. 3 L nc o l istituto ssicurtivo deve disporre dell necessri utorizzzione rilscit dll competente utorità svizzer di vigilnz. Art. 7 9 Ammontre dell grnzi 1 L ssicurzione del cpitle ssicurto reltivo tutti i sinistri di un nno, riconduciili un violzione dell LCC, deve mmontre :. 500 000 frnchi per l concessione di crediti l consumo;. 10 000 frnchi per l medizione di crediti l consumo. 2 Nell stess misur deve impegnrsi nche il fideiussore o il grnte. 3 L importo depositto sul conto ncrio loccto deve mmontre :. 500 000 frnchi per l concessione di credito l consumo;. 10 000 frnchi per l medizione di crediti l consumo. 6 Nuovo testo giust il n. I dell O del 23 nov. 2005, in vigore dl 1 mr. 2006 (RU 2006 95). 7 RS 412.10 8 Nuovo testo giust il n. I dell O del 23 nov. 2005, in vigore dl 1 mr. 2006 (RU 2006 95). 9 Introdotto dl n. I dell O del 23 nov. 2005, in vigore dl 1 mr. 2006 (RU 2006 95). 3
221.214.11 Disposizioni di complemento e di ppliczione del CO Art. 7 10 Chiusur del conto loccto 1 L nc concede l ccesso l conto loccto soltnto se:. l utorità di utorizzzione conferm che l utorizzzione è scdut d cinque nni; e. non è pendente lcun decisione giudiziri che viet ll nc l chiusur del conto loccto. 2 In cso di fllimento di chi intende concedere o intermedire credito l consumo il conto loccto è devoluto nell mss del fllimento. Sono prim soddisftti i crediti reltivi ll LCC. Art. 8 Durt e revoc dell utorizzzione 1 L utorizzzione è rilscit per un durt di cinque nni. 2 L utorizzzione è revoct se:. è stt rilscit in se indiczioni flse;. le condizioni di rilscio non sono più soddisftte. Art. 8 11 Domnde di persone giuridiche Se l utorizzzione esercitre l ttività di creditore o di intermedirio di crediti l consumo è rilscit un person giuridic, le persone responsili dell concessione o dell medizione del credito devono disporre dei necessri requisiti personli e professionli. Sezione 4: Disposizioni finli Art. 9 Disposizioni trnsitorie L utorizzzione per l concessione e l medizione di crediti titolo professionle rilscit prim dell entrt in vigore dell presente ordinnz scde l più trdi il 31 dicemre 2005. Art. 9 12 Disposizione trnsitori In cso di modific del tsso d interesse mssimo, per i contrtti stipulti prim dell entrt in vigore dell modific vle il tsso d interesse mssimo precedente. 10 Introdotto dl n. I dell O del 23 nov. 2005, in vigore dl 1 mr. 2006 (RU 2006 95). 11 Introdotto dl n. I dell O del 23 nov. 2005, in vigore dl 1 mr. 2006 (RU 2006 95). 12 Introdotto dl n. I dell O dell 11 dic. 2015, in vigore dl 1 lug. 2016 (RU 2016 273). 4
L sul credito l consumo. O 221.214.11 Art. 10 Diritto previgente: rogzione L ordinnz del 23 prile 1975 13 concernente il pgmento inizile e l durt del contrtto nell vendit pgmento rtele è rogt. Art. 11 Entrt in vigore 1 Ftto slvo il cpoverso 2, l presente ordinnz entr in vigore il 1 gennio 2003. 2 Gli rticoli 4 9 entrno in vigore il 1 gennio 2004. 13 [RU 1975 711] 5
221.214.11 Disposizioni di complemento e di ppliczione del CO Sistem d informzione sui crediti l consumo: contenuto, estensione e utorizzzioni d ccesso Arevizioni e legend Dti essenzili del consumtore: Cognome, nome, Dt di nscit (giorno, mese, nno), Indirizzo (vi con numero civico, numero d vvimento postle, domicilio) Allegto (rt. 3 cpv. 1) Estensione dell ccesso : consultre : trttre (consultre, introdurre, correggere, cncellre) IKO Centrle d informzione per il credito l consumo C1 Creditore che concede o h concesso un credito C2 Creditore che chiede informzioni su crediti l consumo contrtti d un consumtore, per esminre l cpcità creditizi Persone utorizzte d ccedere Dti personli IKO C1 C2 I. Crediti in contnti, contrtti di pgmento rtele e fcilitzioni finnzirie nloghe 1. Dopo l conclusione del contrtto: Dti essenzili del consumtore Form di credito: crediti in contnti, contrtti di pgmento rtele, fcilitzioni finnzirie nloghe Inizio del contrtto Numero di rte Importo lordo del credito, compresi gli interessi e le spese pttuite contrttulmente Scdenz del contrtto (se pttuit contrttulmente) Ammontre delle rte (se pttuito contrttulmente) 2. In cso di mor: Dti essenzili del consumtore Inizio del contrtto Importo del credito Notific dell mor Dt di notific dell mor 6
L sul credito l consumo. O 221.214.11 Persone utorizzte d ccedere Dti personli IKO C1 C2 II. Contrtti di lesing 1. Dopo l conclusione del contrtto: Dti essenzili del consumtore Form di credito: lesing Inizio del contrtto Numero di rte Ammontre totle del lesing (clcolto in funzione dell durt del contrtto convenut, senz vlore residuo) Scdenz del contrtto Ammontre delle rte mensili del lesing (senz eventuli importi versti l momento dell conclusione del contrtto) 2. In cso di mor: Dti essenzili del consumtore Inizio del contrtto Importo del credito Notific dell mor Dt di notific dell mor III. Conti connessi crte di credito o crte-cliente con opzione di credito 1. Prim notific: Dti essenzili del consumtore Form di credito: tipo di crt Inizio del contrtto Dt dell oligo di notific per importi non rimorsti (giorno determinnte del sldo) Importo non rimorsto (sldo) 2. Notific ulteriore: Importo non rimorsto (sldo) Dt (giorno determinnte) dell notific ulteriore IV. Crediti sotto form di nticipo su conto corrente 1. Prim notific: Dti essenzili del consumtore Form di credito: credito sotto form di nticipo su conto corrente Dt di riferimento del credito Dt dell oligo di notific per l importo non rimorsto (giorno determinnte del sldo) Importo non rimorsto (sldo) 7
221.214.11 Disposizioni di complemento e di ppliczione del CO Persone utorizzte d ccedere Dti personli IKO C1 C2 2. Notific ulteriore: Importo non rimorsto (sldo) Dt (giorno determinnte) dell notific ulteriore 8