Luogo e tempo della prestazione di lavoro Luogo della prestazione di lavoro Tempo e luogo di lavoro sono elementi circostanziali della prestazione lavorativa. Il luogo di regola è prescelto o organizzato dall imprenditore per il lavoro d impresa è scelto da lavoratore come nel caso del lavoro a domicilio Il luogo determina la sede di lavoro: non è indispensabile sussista (ad esempio la prestazione di lavoro si può svolgere in luoghi sempre diversi, vedi i trasfertisti. Hanno un riferimento amministrativo nella sede dell impresa)
Luogo della prestazione di lavoro Il tema problematico è il mutamento del luogo di lavoro: il trasferimento del lavoratore Situazioni simili sono la trasferta, lo spostamento che non implica trasferimento, e il distacco: Trasferimento e trasferta si differenziano per la durata dello spostamento: temporaneo nella trasferta, ma anche nel trasferimento non si ha definitività dello spostamento, ma solo spostamento tendenzialmente stabile. Tale differenza incidono sui poteri del datore di lavoro che deve giustificare il trasferimento ma non la trasferta. Luogo della prestazione di lavoro Il trasferimento si distingue dallo spostamento perché quest ultimo avviene all interno dell unità produttiva (stabilimento, reparto, ufficio) anche indipendentemente dalla distanza geografica. Il distacco prevede che la prestazione di lavoro sia eseguita presso un terzo diverso dal datore di lavoro e quindi può comportare il trasferimento ma non può confondersi con esso.
Luogo della prestazione di lavoro Si parla di trasferimento come atto unilaterale È potere del datore di lavoro di carattere eccezionale, perché implica una modificazione unilaterale di un contratto La giustificazione risiede nelle esigenze di impresa: Art. 2103 cc il lavoratore «...non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive». Luogo della prestazione di lavoro Per il trasferimento non sono previste forme particolari: si rinvia alle regole comuni delle forme degli atti La giurisprudenza ritiene sia una lacuna normativa: per analogia anche al trasferimento viene applicata la disciplina del licenziamento. A pena di inefficacia: deve essere comunicato per iscritto, il lavoratore può richiedere i motivi se già non indicati nell atto di trasferimento nel termine di 15 giorni, il datore di lavoro deve comunicare i motivi entro i successivi 7 giorni.
Luogo della prestazione di lavoro Sul piano sostanziale il trasferimento deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive. Parametro di riferimento è l esigenza di una prestazione di lavoro nel luogo di arrivo, della nuova sede di lavoro. Non sembra determinante invece l inutilizzabilità del lavoratore nella sede di partenza. Luogo della prestazione di lavoro Il lavoratore: ha una forma di autotutela: se ritiene il trasferimento illegittimo può rifiutarsi di eseguirlo, a proprio rischio (nel senso che se poi la sua prestazione risultasse oggettivamente necessaria nella nuova sede, il rifiuto è motivo di licenziamento). Può eseguire l ordine di trasferimento ma impugnare l ordine di trasferimento con un provvedimento di urgenza chiedendo la sospensione dell ordine e chiedere in seguito il risarcimento dei danni per trasferimento illegittimo
Luogo della prestazione di lavoro Nel caso di trasferimento del dirigente sindacale aziendale, si tutela l interesse dell organizzazione sindacale. La ragione giustificativa del trasferimento è irrilevante, ma è determinante il consenso della sigla sindacale di appartenenza (art. 22 Statuto dei Lavoratori). Il nulla osta sindacale in tale caso è indispensabile e vincolante. Il tempo di lavoro Il tema del tempo riguarda la periodicità della prestazione di lavoro. La prestazione lavorativa viene resa ad intervalli: giornalieri (orario di lavoro), settimanali (riposi settimanali), annuali (ferie). La materia dell orario di lavoro è materia di compresenza di interessi alla tutela della posizione soggettiva del lavoratore ma anche di interessi pubblicistici.
Il tempo di lavoro Durata massima della prestazione lavorativa secondo il D. Lgs. n.66/2003: 48 ore settimanali in orario multi-periodale (per venire incontro ad esigenze produttive di alcuni periodi dell anno). L ampiezza del periodo dell orario multi-periodale nel limite massimo dei 12 mesi ma può essere fissata dai contratti collettivi tra i 4 e i 12 mesi. Si determina una durata massima della settimana lavorativa, ma non a giornata: tuttavia il limite massimo della giornata lavorativa viene indirettamente determinato dall imposizione di un periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore. Il tempo di lavoro La durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali, ma i contratti collettivi possono stabilire in misure inferiori (37 ore) Vale il principio della media, con possibilità di flessibilità con compensazione tra varie settimane. Il lavoro che si considera ai fini della durata è il concetto di lavoro effettivo: impegno effettivo di lavoro e non quindi l attività preparatoria o complementare: soste, riposi intermedi, tempi di viaggio.
Il tempo di lavoro Tale normativa generale vede delle eccezioni per alcune categorie di lavoratori come: custodi, pompisti di benzina (che non richiedono impegno continuativo) preposti (coloro che sono adibiti a svolgere in autonomia attività di controllo di un gruppo di lavoratori) ciò non significa che per tali soggetti non esistano limiti: valgono i principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione. Particolare disciplina si ha per il lavoro notturno Si svolge per 7 ore consecutive comprensive dell intervallo tra mezzanotte elecinqueecomportaunaseriedicauteleimportanti(visiteperiodichee divieto di lavoro notturno per i minori) Il tempo di lavoro La pausa settimanale è riconosciuta come diritto irrinunciabile del lavoratore (Art. 36 Cost.). Il D.Lgs. del 2003 ha specificato che il lavoratore ha diritto ad un periodo di almeno 24 ore di riposo ogni 7 giorni, calcolato come media. Il riposo settimanale è di regola goduto la domenica.
Il tempo di lavoro La pausa annuale sono le ferie, diritto irrinunziabile sancito dall art. 36 Cost. È istituto che è nella discrezionalità del datore di lavoro: la fissazione delle ferie annuali deve essere stabilita dal datore in funzione delle esigenze di impresa. Il datore deve anche tenere conto delle esigenze personali e familiari del lavoratore, ma non in modo vincolante. Il D.Lgs. del 2003 stabilisce limite minimo in 4 settimane all anno, di cui 2 possibilmente continuative. La funzione di ristoro non può essere sostituita dalla corresponsione di una indennità, salvo in caso di cessazione del rapporto in cui le ferie non godute sono pagate. Il tempo di lavoro Nel rapporto tra ferie e malattia, la Corte Costituzionale e di Cassazione, per ultime, hanno sancito il principio per cui la malattia sospende il decorso delle ferie e dà diritto al lavoratore di recuperare le ferie in giorni successivi Ci si chiede se valga anche l effetto opposto: cioè se il lavoratore in malattia intenda convertire giorni di malattia usufruendo giorni di ferie maturate La giurisprudenza ammette che il lavoratore possa convertire i giorni di malattia in giorni di ferie.
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