MCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi



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Amt für Gemeinden Graubünden Uffizi da vischnancas dal Grischun Ufficio per i comuni dei Grigioni MCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi Raccomandazione per la prassi n. 15 Immobili nei beni e amministrativi Versione del 1 gennaio 2015

Indice 1. Basi legali...3 2. Distinzione tra beni e beni amministrativi...4 3. Immobili nei beni...5 3.1 Spese e ricavi da immobili nei beni... 5 3.2 Nuova valutazione periodica... 6 3.3 Perdite e utili realizzati... 6 4. Immobili nei beni amministrativi...7 4.1 Spese e ricavi da immobili nei beni amministrativi... 7 4.2 Ammortamenti... 7 5. Trasferimenti di valori...8 5.1 Trasferimenti nei beni amministrativi... 8 5.2 Trasferimenti nei beni... 8 5.3 Alienazioni... 9 Editore Ufficio per i comuni dei Grigioni Grabenstrasse 1 7001 Coira 2

1. Basi legali Con l'anno contabile 2013, il Cantone ha introdotto il MCA2. Nei comuni, nel 2013 è iniziata l'attuazione in comuni pilota. L'introduzione completa del MCA2 nei comuni grigionesi avverrà entro il 2018. Il modello contabile armonizzato 2 (MCA2) per i comuni grigionesi si basa sugli atti normativi seguenti: legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF; CSC 710.100) ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni (OGFCom; CSC 710.200) Le disposizioni della LGF valgono per i comuni politici, per quanto non valgano disposizioni cantonali divergenti o per quanto la legge non disciplini esplicitamente fattispecie cantonali. Per le organizzazioni regionali e le corporazioni di comuni, nonché per i comuni patriziali la legge vale per analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali. 3

2. Distinzione tra beni e beni amministrativi I beni si compongono di quei valori che possono essere alienati senza pregiudicare l'adempimento dei compiti pubblici (art. 2 cpv. 1 LGF). Essi comprendono i valori che l'ente pubblico non possiede per il loro valore d'uso, bensì per il loro valore di capitale, di scambio o di investimento (ad es. titoli, contanti, immobili), questo significa che i beni sono composti da attivi realizzabili. Gli oggetti dei beni servono dunque solo indirettamente all'adempimento di compiti pubblici, in quanto forniscono all'ente pubblico i mezzi finanziari per la gestione dell'amministrazione pubblica. I rispettivi valori possono dunque essere alienati anche senza compromissione (diretta) dell'adempimento dei compiti pubblici. I beni amministrativi comprendono quei valori che servono direttamente e per un lungo periodo all'adempimento di compiti pubblici (art. 2 cpv. 2 LGF). A differenza dei beni, gli oggetti che appartengono ai beni amministrativi sono a destinazione vincolata e di conseguenza non realizzabili liberamente (ad es. edifici amministrativi, centri di manutenzione, edifici scolastici). L'attribuzione dei valori ai beni amministrativi e va verificata regolarmente, in quanto le condizioni o le intenzioni possono cambiare. Nell'ottica di un trattamento contabile distinto, un'attribuzione corretta è indispensabile. 4

3. Immobili nei beni A differenza dei beni amministrativi che sono funzionali all'adempimento di compiti pubblici e rappresentano un'uscita, per i beni non viene predisposto un conto degli investimenti. L'acquisto e l'alienazione di proprietà fondiaria nei beni nonché relativi investimenti incrementanti il valore (ad es. risanamenti, modifiche edilizie, ecc.) vengono iscritti direttamente in bilancio e non inseriti nel preventivo. Vanno osservati l'art. 9 lett. e della legge sui comuni (LCom; CSC 175.050) e la legislazione comunale. 3.1 Spese e ricavi da immobili nei beni Spese e ricavi da immobili nei beni vengono iscritti a conto economico nella funzione "9630 immobili dei beni " e distinti come segue: Conto Denominazione Osservazioni 3430 Manutenzione edilizia immobili beni 3431 Manutenzione non edilizia immobili beni 3439 Rimanenti spese per immobili beni 4430 Fitti e pigioni immobili beni 4431 Indennità per alloggi di servizio beni 4432 Indennità per l'utilizzo di immobili beni 4439 Rimanenti redditi immobiliari beni Manutenzione edilizia (per il mantenimento della sostanza) degli immobili dei beni iscritti a bilancio nel gruppo specifico 108. Spese per la manutenzione non attivabile di immobili e installazioni dei beni, come portineria, pulizia, cura dell'area circostante, di prati e giardini, sgombero della neve, manutenzione dell'impianto di riscaldamento, degli ascensori, della tecnica edilizia, ecc. Premi dell'assicurazione fabbricati, premi dell'assicurazione civile fabbricati, approvvigionamento idrico, elettricità, spese di riscaldamento, tasse acque di scarico e di depurazione, tasse sui rifiuti, tasse ufficiali Pigioni, canoni d'affitto e canoni del diritto di superficie da immobili e fondi dei beni Indennità del proprio personale per alloggi di servizio Indennità per la locazione e l'utilizzo a breve termine di locali in immobili dei beni Redditi da immobili derivanti dai beni non attribuiti altrove. 5

3.2 Nuova valutazione periodica I fondi e gli edifici nei beni devono essere valutati almeno ogni 10 anni al valore di mercato nel giorno di riferimento dell'iscrizione a bilancio (art. 26 cpv. 2 LGF, art. 20 OGFCom). Tale nuova valutazione periodica viene rilevata a conto economico tramite i seguenti conti. Conto Denominazione Osservazioni 3441 Rettifiche di valore investimenti materiali beni 4443 Adeguamenti al valore di mercato immobili beni Rettifiche di valore negative (svalutazione) da investimenti materiali dei beni Rettifiche di valore positive (rivalutazione di investimenti materiali dei beni 3.3 Perdite e utili realizzati Diminuzioni di valore effettive o utili degli investimenti materiali dei beni occorse in caso di alienazione o di trasferimento nei beni amministrativi vengono rilevate a conto economico tramite i seguenti conti. Conto Denominazione Osservazioni 3411 Perdite conseguite su investimenti materiali beni 4411 Utili da alienazioni di investimenti materiali beni Diminuzioni di valore effettive degli investimenti materiali dei beni (gruppo specifico 108) occorse in caso di alienazione o di trasferimento nei beni amministrativi. Utili realizzati mediante l'alienazione di investimenti materiali dei beni 6

4. Immobili nei beni amministrativi Le uscite per i beni amministrativi, nonché le entrate ad esse correlate vanno contabilizzate nel conto degli investimenti, se superano la soglia di iscrizione all'attivo valevole per il comune (art. 12 cpv. 1 OGFCom). 4.1 Spese e ricavi da immobili nei beni amministrativi Spese e ricavi da immobili nei beni amministrativi vengono iscritti a conto economico nella relativa funzione (029 Immobili amministrativi, 217 Edifici scolastici, 619 Aziende industriali, ecc.) e distinti come segue: Conto Denominazione Osservazioni 3120 Approvvigionamento e smaltimento immobili beni amministrativi Combustibili, energia, elettricità, gas, acqua, acque di scarico, tasse sui rifiuti 3134 Premi per assicurazione di cose Premi dell'assicurazione fabbricati per immobili dei beni amministrativi, premi per assicurazione di cose 3144 Manutenzione opere edili, edifici Manutenzione di immobili dei beni amministrativi. 4470 Fitti e pigioni immobili beni amministrativi 4471 Indennità appartamenti di servizio beni amministrativi 4472 Indennità per l'utilizzo di immobili beni amministrativi 4479 Rimanenti redditi immobiliari beni amministrativi Pigioni, canoni d'affitto e canoni del diritto di superficie da immobili dei beni amministrativi Indennità del proprio personale per alloggi di servizio dei beni amministrativi Indennità per la locazione e l'utilizzo a breve termine di locali in immobili dei beni amministrativi (ad es. affitti sale, palestre, campi sportivi, sale multiuso, ecc.) Redditi da immobili dai beni amministrativi non indicati altrove 4.2 Ammortamenti I beni amministrativi vanno ammortizzati in via ordinaria secondo le categorie d'investimento (art. 22 cpv. 1 OGFCom). Tutti gli ammortamenti (ordinari, straordinari e supplementari) vanno attribuiti alle corrispondenti funzioni nel conto economico. 7

5. Trasferimenti di valori 5.1 Trasferimenti nei beni amministrativi Se immobili dei beni devono essere usati per compiti pubblici, deve avvenire un trasferimento nei beni amministrativi. A questo scopo è necessaria una decisione in materia di uscite. I trasferimenti dai beni ai beni amministrativi avvengono al valore di mercato (art. 26 cpv. 3 LGF). I trasferimenti di valori dai beni ai beni amministrativi necessari al momento del passaggio al MCA2 vengono effettuati senza ulteriori procedure di approvazione di uscita tramite il bilancio (art. 52 LGF). Contabilizzazione trasferimento immobile dai beni ai beni amministrativi Operazione Dare Avere Importo in CHF Trasferimento immobile da BP a BA xxxx.5040 10800 700'000 Iscrizione all'attivo immobile nei BA 14040 xxxx.6900 700'000 5.2 Trasferimenti nei beni Il trasferimento di un valore patrimoniale dai beni amministrativi ai beni viene definito cambiamento di destinazione. La competenza per il trasferimento di un valore patrimoniale dai beni amministrativi ai beni spetta in via definitiva al municipio (art. 2 cpv. 3 LGF). I trasferimenti dai beni amministrativi ai beni avvengono al valore contabile (art. 27 cpv. 5 LGF) tramite il conto degli investimenti. In seguito avviene una nuova valutazione dell'immobile al valore di mercato per la data di chiusura del bilancio a favore del conto economico. Contabilizzazione cambiamento di destinazione e valorizzazione immobile nei beni 8

Operazione Dare Avere Importo in CHF Trasferimento immobile da BA a BP (valore contabile) 10800 xxxx.6040 500'000 Iscrizione al passivo trasferimento immobile nei BA xxxx.5900 14040 500'000 Nuova valutazione dell'immobile nei BA (valore di mercato) 10800 9630.4443 400'000 5.3 Alienazioni Precedentemente alla vendita, immobili dei beni amministrativi devono essere trasferiti nei beni al valore contabile residuo. Utili contabili e perdite contabili vengono rilevati a conto economico. Contabilizzazione cambiamento di destinazione, alienazione e perdita realizzata Operazione Dare Avere Importo in CHF Trasferimento immobile da BA a BP (valore contabile) 10800 xxxx.6040 500'000 Iscrizione al passivo trasferimento immobile nei BA xxxx.5900 14040 500'000 Alienazione immobile BP 10020 10800 350'000 Perdita realizzata su immobile BP 9630.3411 10800 150'000 9