Prot. n. F03/RNS Bologna, 4 gennaio 2011 Oggetto: COMUNICAZIONE OPERAZIONI RILEVANTI IVA DI IMPORTO NON INFERIORE A 3.000 EURO NORMATIVA A REGIME SEMPLIFICAZIONI PER GLI ANNI 2010 E 2011 Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate n. 184182 del 22 dicembre 2010 L art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto un nuovo adempimento a carico dei soggetti passivi Iva - la comunicazione delle operazioni rilevanti Iva di importo non inferiore a 3.000 euro 1 - volto a contrastare comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di Iva e, nel contempo, a raccogliere dati al fine della valutazione della capacità contributiva dei contribuenti. Le modalità attuative erano state demandate ad un successivo Provvedimento. L atteso Provvedimento, oggetto della presente trattazione, è stato emanato in data 22 dicembre 2010 ed è stato, ritualmente, pubblicato sul sito Internet dell Agenzia delle entrate. NORMATIVA A REGIME SOGGETTI OBBLIGATI Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta. OPERAZIONI STRAORDINARIE In presenza di operazioni straordinarie soggettive (esempio: fusione) che determinano estinzione del soggetto dante causa (nell esempio: incorporata), la comunicazione deve essere resa dal soggetto avente causa subentrante (nell esempio: incorporante), con inclusione anche dei dati del soggetto estinto. Nel tracciato informatico allegato al Provvedimento è previsto un apposito campo per dichiarare che la comunicazione è riferita anche alle operazioni della incorporata. 1 Comunicatovi con nostra circolare n. RNS F96 del 1 luglio 2010.
2 Ovviamente, se, invece, l operazione straordinaria non determina l estinzione del soggetto dante causa (come, avviene, per esempio, nella cessione d azienda o nel conferimento), la comunicazione deve essere resa da ciascun soggetto, ciascuno in relazione alle proprie operazioni. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva (imponibili, non imponibili o esenti), rese (sia nei confronti di altri soggetti passivi che non) e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell Iva, se ricorre l obbligo di fatturazione, a 3.600 euro al lordo dell Iva, se non ricorre l obbligo di fatturazione 2 3. I suddetti importi sono determinati: in base alle condizioni contrattuali (quindi, per esempio, non rileva la presenza di eventuali acconti, o le modalità di pagamento frazionato. Quello che rileva è, unicamente, il corrispettivo totale, contrattuale); nel caso di più contratti tra loro collegati, rileva l ammontare complessivo dei corrispettivi previsti da tutti i contratti; per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti, per l intero anno solare, siano pari o superiori a 3.000 euro. OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE Il decreto esclude dall obbligo della comunicazione alcune operazioni già monitorate dall Amministrazione finanziaria. 2 Non sono soggette all obbligo di fatturazione, per esempio: tutte le cessioni/prestazioni elencate nell art. 22 del Dpr 633/72, normalmente (salvi esoneri specifici) documentate da scontrino/ricevuta fiscale. Per tali operazioni, come è noto, la fattura è obbligatoria solo se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell operazione. Non è chiaro se, in caso di richiesta, tale operazione debba essere considerata, a questi fini, obbligatoria o meno; le operazioni esenti indicate dai numeri da 1 a 5 e ai numeri 7, 8, 9, 16, 22 dell art. 10 del Dpr 633/72. Dette operazioni devono essere annotate nel registro dei corrispettivi ; le operazioni esenti effettuate dai soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell art. 36-bis/633. 3 Questa distinzione non combacia con quanto previsto nel tracciato informatico allegato al Provvedimento. Lo stesso distingue fra operazioni con soggetti titolari di partita Iva e operazioni con soggetti non titolari di partita Iva. Si attendono al riguardo opportune precisazioni dell Agenzia delle entrate.
3 Sono, quindi, escluse: le importazioni, le esportazioni di cui all art. 8, comma 1, lettere a) e b) del Dpr 633/1972. Si evidenzia che non sono escluse le operazioni di cui all art. 8, lettera c)/633: cessioni ai cosiddetti esportatori abituali, su rilascio di lettera di intento; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto della comunicazione black list già illustrata in nostra circolare n. RNS F152 del 26 ottobre 2010; le operazioni oggetto della comunicazione all Anagrafe tributaria, ai sensi dell art. 7 del Dpr 29 settembre 1973, n. 605. L esclusione dovrebbe riguardare le operazioni relative a contratti di assicurazione (ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie); contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, servizi idrici e del gas. Per tutti questi contratti sussiste l obbligo da parte delle aziende, degli istituti, degli enti e delle società di effettuare apposita comunicazione all anagrafe tributaria. Potrebbe, inoltre, riguardare le operazioni rese nei confronti dei condomini. Per tali operazioni gli amministratori di condominio negli edifici devono fare apposita comunicazione all anagrafe tributaria. Si attendono, al riguardo, maggiori chiarimenti da parte dell Agenzia delle entrate. Si evidenzia che non sono escluse dalla comunicazione le operazioni intracomunitarie (cessioni ed acquisti di beni/prestazioni di servizi) ancorché assoggettate all obbligo di Intrastat. ELEMENTI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE Per la redazione della comunicazione non è stato previsto un modulo specifico. L Agenzia ha elaborato un tracciato informatico le cui caratteristiche tecniche sono indicate nell allegato al Provvedimento. Nella comunicazione vanno indicati, distintamente per ciascuna operazione: a) l anno di riferimento; b) la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente. La controparte è tenuta a fornire i dati richiesti; c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale: per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale. Inoltre, per le società, le associazioni o per le altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere indicati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il
4 sesso e il domicilio fiscale di almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza. Il soggetto non residente è tenuto a fornire i dati richiesti; d) i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, al cedente/prestatore (se acquisto) o dal cessionario o committente (se vendita). I corrispettivi devono essere indicati: al netto dell Iva, se ricorre l obbligo della fattura. In tal caso deve essere indicata anche la relativa imposta; al lordo dell Iva, se non ricorre l obbligo della fattura 4 ; e) l indicazione se trattasi di operazione imponibile, non imponibile, esente o imponibile con Iva non esposta in fattura (esempio: operazioni in monofase art. 74, comma 1, Dpr 633/72) 5 ; f) data dell operazione 5. Come precisato nel Provvedimento e nel tracciato informatico la data da prendere a riferimento è quella della registrazione effettuata, nei registri Iva, ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del Dpr 633/72. In mancanza, la data è quella del momento di effettuazione dell operazione di cui all art. 6 del Dpr 633/72 (esempio: per i soggetti che hanno optato per le semplificazioni di cui all art. 36-bis, non sussiste l obbligo di fatturazione e, quindi, di registrazione delle operazioni esenti effettuate. Le stesse, pertanto, dovranno essere indicate nella comunicazione con riferimento al momento di effettuazione). TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione deve esser presentata entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. Come precisato anche nel paragrafo precedente, per l individuazione delle operazioni da includere nella comunicazione occorre avere riguardo al momento di registrazione dell operazione nei registri Iva, o, in mancanza, al momento di effettuazione dell operazione. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione va trasmessa, in conformità delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento, esclusivamente in via telematica: direttamente dal contribuente, 4 Questa distinzione non combacia con quanto previsto nel tracciato informatico allegato al Provvedimento. Lo stesso distingue fra operazioni con soggetti titolari di partita Iva (il cui ammontare, si legge, sempre nel tracciato informatico, va inserito al netto dell Iva) e operazioni con soggetti non titolari di partita Iva (il cui ammontare, si legge, sempre nel tracciato informatico, va inserito al lordo dell Iva). Si attendono al riguardo opportune precisazioni dell Agenzia delle entrate. 5 Vedasi tracciato informatico allegato al Provvedimento.
5 o tramite un intermediario abilitato. La trasmissione telematica è effettuata utilizzando i prodotti software di controllo che saranno resi disponibili, gratuitamente, dall Agenzia delle entrate. Tramite tali prodotti sarà possibile, prima dell invio, verificare la congruenza dei dati indicati con quanto previsto dalle specifiche tecniche. Vi rinviamo alla lettura del paragrafo 6 del Provvedimento ed, in particolare, al punto 6.4 nel quale sono elencati i casi di possibile scarto della comunicazione. REGIME SANZIONATORIO E POSSIBILI RIMEDI SANZIONI APPLICABILI In caso di omissione delle comunicazioni, o per la loro presentazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione di cui all art. 11 del D.Lgs. 18.12.97, n. 471 (da 258 a 2.065). POSSIBILI RIMEDI Sostitutiva nei 30 giorni Sulla falsariga di quanto già previsto per le comunicazioni black list, il Provvedimento precisa che è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella già inviata nei 30 giorni dalla scadenza del termine. La sostituzione richiede il preventivo annullamento della precedente comunicazione (nel tracciato informatico sono previsti campi per l indicazione se trattasi di invio ordinario, invio sostitutivo, annullamento..). Si potrebbe ipotizzare (ma occorrerebbe una precisazione, in tal senso, da parte della Agenzia delle entrate) che la suddetta presentazione sostitutiva non comporti l applicazione di sanzioni. Ravvedimento operoso Ci si chiede se è possibile accedere all istituto del ravvedimento operoso. Si ritiene che l Agenzia possa ammetterlo, come lo ha già ammesso per le comunicazioni black list. Si attendono precisazioni al riguardo. SEMPLIFICAZIONI PER L ANNO 2010 Per il solo periodo di imposta 2010 la comunicazione può essere effettuata entro il 31 ottobre 2011 e riguarda le sole operazioni soggette all obbligo di fatturazione 2, di importo pari o superiore a 25.000 euro (al netto dell Iva).
6 SEMPLIFICAZIONI PER L ANNO 2011 La comunicazione è dovuta per le sole operazioni soggette all obbligo di fatturazione 2 registrate (o, in mancanza di fatturazione, effettuate) sino al 30 aprile 2011, per tutte le operazioni registrate (o effettuate) dal 1 maggio 2011. Cordiali saluti. Allegato: 1. Provvedimento Direttore Agenzia delle entrate n. 184182 del 22 dicembre 2010.