Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 281 20.09.2016 La nuova White List Aggiornata a seguito pubblicazione del D.M. del 09.08.2016 Categoria: Imposte dirette Sottocategoria: Varie A cura di Marta Bregolato Il Decreto Ministeriale del 09.08.2016 Modifiche al Decreto 04.09.1996, recante Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.08.2016 e dagli effetti immediati, ha riscritto ed aggiornato l'elenco dei così detti paesi collaborativi (White List). Vediamo in questa New in particolare gli effetti fiscali conseguenti a questo aggiornamento. PREMESSA La White List, approvata con Decreto del Ministero delle Finanze del 04.09.1996, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19.09.1996 emanato in attuazione al Decreto Legislativo n. 239 del 01.04.1996 recante Modificazione al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 03.05.1996, comprende gli Stati e i Territori così detti collaborativi o virtuosi ovvero come definiti nel Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 18.12.2013 quelli inclusi nella lista di cui all'art. 168 bis, comma 1 del T.U.I.R., nonché quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa. 1
I specifici accordi tra Stati di cui sopra sono definiti Tiea ovvero Tax Information Exchange Agreements. In ambito di fiscalità internazionale l'adeguato scambio di informazioni tra Paesi consente un efficace contrasto all'evasione fiscale, garantisce la trasparenza sulle operazioni di investimento e sulle transazioni finanziarie. I Paesi e i Territori ricompresi nella così della White List rendono disponibili le informazioni fiscali inerenti gli investimenti nel loro territorio compiuti dai cittadini anche italiani. In contrapposizione alla White List vi è la Black List all'interno della quale sono ricompresi quei paesi poco o non collaborativi a regime fiscale privilegiato (paradisi fiscali) i quali non forniscono alcuna informazione di rilevanza fiscale. La White List è stata nel corso degli anni aggiornata periodicamente (vedi DD.MM. Del 04.09.1996 e del 21.11.2011) con l'integrazione di nuovi paesi che hanno aderito allo scambio di informazioni e con l'esclusione di quei Paesi o Territori che invece hanno rilevato la loro reticenza allo scambio. Il Ministero infatti si è riservato la facoltà infatti di monitorare e controllare il comportamento dei Paesi e dei Territori ricompresi nella White List e nel caso in cui gli stessi perseverino in reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa, tra le autorità dei vari Stati, venendo meno il così detto adeguato scambio di informazioni l'italia potrà provvedere a cancellarli dalla Lista. L'ultima modifica che ha ridisegnato l'elenco dei paesi aderenti alla White List è intervenuta, come già detto nelle premesse, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 22.08.2016 del Decreto Ministeriale del 09.08.2016 che ha visto l'introduzione di paesi notoriamente poco collaborativi quali ad esempio, solo per citarne alcuni: Svizzera, Belize, Arabia Saudita, San Marino, Liechtenstein, ecc... 2
Riportiamo, tratto dal Sole 24 Ore, l'elenco aggiornato dei paesi: GLI EFFETTI FISCALI Quale contropartita alla trasparenza e allo scambio di informazioni questi Paesi e Territori beneficiano di agevolazioni ed esenzioni fiscali non di poco conto. Il Decreto 239/1996, integrato ora per effetto della nuova lista approvata dal D.M. del 09.08.2016 stabilisce per esempio la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono soggetti a imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo; banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. 3
Vediamo ora nello schema seguente un riepilogo degli effetti fiscali dell'appartenenza alla White List con riferimento alla tipologia di reddito: TIPOLOGIA REDDITO DESCRIZIONE REGIME FISCALE Proventi finanziari per il mutuo di titoli garantito Ritenuta del 12,5% in luogo del 26% Proventi da gestione di masse patrimoniali e investimenti Riduzione della quota di base imponibile da assoggettare ad imposta REDDITI DI CAPITALE Proventi da fondi di investimento collettivi (art. 26 quinquies DPR 600/73) Pronti contro Termini e Riporti (art. 26 bis DPR 600/73) Esclusione dall'applicazione della ritenuta Applicazione della ritenuta del 12,5% in luogo del 26% Interessi su obbligazioni emesse da Stati esteri Applicazione imposta sostitutiva del 12,5% anziché del 26% Proventi da Fondi Comuni di Diritto Estero Riduzione della quota di base imponibile da assoggettare ad imposta al 48,08% Cessione di titoli non partecipativi, valute e metalli preziosi Esonero dall'applicazione dell'imposta sostitutiva REDDITI DIVERSI Cessione di partecipazioni da parte di non residenti Irrilevanza reddituale Altre rendite finanziarie da impiego di capitali in Italia da parte di non residenti Irrilevanza reddituale IRES Ace Agevolazioni Consolidato fiscale Possibilità di ricoprire il ruolo di consolidante da parte di società non residente Trasferimento residenza in Italia Agevolazioni 4
MONITORAGGIO FISCALE Quadro RW Compilazione agevolata con la sola indicazione del valore complessivo delle partecipazioni detenute RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto Ministeriale del 09.08.2016 Modifiche al Decreto 04.09.1996, recante Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana ; Legge n. 186 del 15.12.2014 recante Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotto all'evasione fiscale. Disposizione in materia di antiriciclaggio - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17.12.2014; Decreto Legge 30.09.2003 n. 269 recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 229 del 02.10.2003 Supplemento Ordinario n. 157; Decreto Legislativo n. 239 del 01.04.1996 modificazione al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati recante pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 03.05.1996; Decreto Ministeriale del 04.09.1996 Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19.09.1996; Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 18.12.2013; Decreto Ministero delle Finanze del 04.09.1999 Individuazione di Stati e Territori aventi un regime fiscale privilegiato - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10.05.1999. - Riproduzione riservata - 5