AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA 1B fviar~.200"'"!i! --.. e: COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA IL è4,;"~



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/; f! 1 :''" i \;! STtn0 ASSOCAT@ AVV SANT/-\RCANGELO Via "rri(:=::1t~ 1 4 SASSANO DEi_ GRAPPA Òartita 1~4,:,21 0245 ~ 0424/5r9~t ~~4 (0-0f"1("' "' Cf fj /'i,'""=~ f<::,;'dt4to 'V' C"; ~ H:/;i! :':":7 ---~~i AVANT LA CORTE D'APPELLO D VENEZA 1B fviar~200"'"!! -- e: COMPARSA D COSTTUZONE E RSPOSTA L è4,;"~ De'appeata ditta Essedi Studio ed Associati di Sandro Daavae sas in persona,e!l iifiìr- 2 M!~HGs\r()_, --~ de socio accomandatario e egae rappresentante sig Sandro Daavaep<;c:gO;},~'ur)[c::;ei]tMr;;7"'~;-~ der:ni ne j); t;~~~n:o~~iudl~ioan( rappresentata e difesa per mandato a margine de presente atto da' Avv Marcon prar,!'j rj'8j:j) ;!o C nsia evenru fase di '2'~'scuzi:Jne eti opoosiz«santarcangeo de Foro di Bassano de Grappa unitamente a' Avv Francescò'evv h:rdiniii1(ìo ~3é1!jarcangeio i 11c~tL proc h1::' (~{)S8r!tarCéjiiQ Martina di Venezia e con domiciio eetto presso i secondo in Venezia, San Marc~~~~ 930; CGni",'si1co é) "i :OTCS"; (-g:,; '")GO (, ; Ne procedimento civie di secondo grado introdotto con atto di citazione d'appeò':" e in causa te i,:r;ncii9rc:- tre ~;!~C; f : (i0uncr::1:-ec~g! -ijt (;e: pit! da: 5ftAANbREON ARREDA~v1ÈNT SRL con gi Avvti F Furan e M Beneforti APPELLANTE CONTRO \ D1TiAESSED srtrorosxs, con gi Avvti M Santarcangeo e F Martina APPELLATA ~<, ~"',-' o Su La' domanda ex adverso proposta è de tutto infondata, così come e motivazioni che à sorreggono, e pertanto andrà respinta Ad essa si repicherà punto per punto r" difetto di egittimazione attiva di Essedi sas: L;eccezione formuata ex adverso reativa a difetto di egitimatio ad causam t è assoutamente infondata e frutto di una vera e propria invenzione per e segue~i sempici considerazioni: ) Non è mai esistita una ditta individuae Essedi Studio di Sandro Daavae ed invitiamo a controparte a dimostrare i contrario, tant'é che viene prodotta una visura camera e reativa ad Essedi Studio sas, ma

documento che attesti anche soo 'esistenza di un'atra ditta (ind"!'tv:-;':-;a~u:-::at::e~):------ con a stessa denominazione o anche soo intestata a socio accomandatario de'sas L'unica attività imprenditoriae che i sig Daavae abbia mai esercitato infatti è stata svota in forma associativa con a ditta Essedi Studio & Associati di Daavae Sandro sas con sede in Montebeuna, Corso Mazzini n? O a quae è stata costituita in data 15/04/1988 (vedasi nota d'iscrizione Doc 1) (atto notaio Dott Lorenzo Ferretto iscritto a n? 19700 ~':":ta-~ ~j ;'Jt,'~;:J di repertorio), quindi un anno prima de contratto intervenuto tra e parti in }~ :A,; :~;;V~ ~~~~f~j causa Questo è i dato fondamentae de'intera questione, a di à dei :(;X?iWr!~~ ; f~v;) i5ij@ formaismi reativi aa "spendita de nome" che vengono soevati a distanza 1'-TTt~ '~~~~~, Li, di 13 anm a puro scopo strumentae, r: ~ tempi di vita dea società non era stata msenta nea carta mtestata a :~tr~, e!'w" e CO per 11 soo fatto che durante pnrm ~~ ~(ff) k@41,'; competa denominazione societaria e a ragione sociae a causa dea " unghezza de nome ed era stata erroneamente indicata a vecchia partita iva che i Daavae utiizzava quando esercitava 'attività di consuente 2) L'indirizzo dea società è cambiato soamente in data 2/02/2001 spostando a sede in Via Sostizio n? 2 sempre a Montebeuna (Doc 2) da che si deduce che sino a quea data a sede era in Corso Mazzini O; in pratica a que'indirizzo, così come indicato anche ne contratto, c'era a sede dea sas; 3) E' sempre stato ben noto aa ditta Andreon, nonché a tutti i successrvi ~'!j ~<1rF}~;s:i!-~ :i ~~ ~'~~ç3~ (';~~~;~~ interocutori che in un modo o ne'atro hanno avuto a che fare con a presente vicenda che a ditta Essedi Studio era una società infatti: 4) L'accertamento Tecnico Preventivo instaurato daa ditta Andreon aveva come parte convenuta in giudizio a ditta "Essedi Studio ed Associati 2

rappresentata da sig Sandro Daavae" c~e quindi era stata chiamata in giudizio come società e non come ditta individuae (si produce ricorso ATP e memoria di costituzione Doc 3) i che dimostra che a controparte ben sapeva già di avere come interocutrice e contradditrice una società tanto che 'ha citata in giudizio 5) L'unica fattura emessa da'odierna appeata (n o 7 de 3011011989 -) per un imponibie pari a f 7800000 riportava a Partita iva de'sas ed è stata registrata daa stessa società; vedasi a ta proposito i Fogio n o 7 de Giornae VA reativo aa ditta "Essedi Studio & Associati di Daavae Sandro sas, Corso Mazzini n o O Montebeuna, Parto V A 02080660265 ove risuta a registrazione dea fattura (Doc 4) La dimostrazione che i rapporto intercorreva con tae società è apaissiano notre 'importo non è mai stato pagato da Andreon, ma non è mai stato contestato che fosse stata emessa da una diversa persona giuridica rispetto aa ditta cui erano stati commissionati i avori di fornitura software Ciò è chiaramente dimostrato daa ettera 21/11/89 inviata da Andreon ad Essedi Studio a quae ne 'utima riga cita a fattura in questione, anche se erroneamente riportata con i n? 4 (Doc 5 utima riga); 6) La carta intestata riporta a dicitura "ESSED STUDO ED ASSOCAT" intendendo con a paroa associati 'unico significato che possa essere attribuito: a presenza di atri soci e quindi una forma comunque non individuae; 7) La stessa ditta Andreon nea corrispondenza intercorsa tra e parti distingueva a persona fisica di Daavae Sandra daa ditta Essedi Studio indirizzando a posta aa ca de sig Daavae; :3

8) Sempre nea corrispondenza tra e parti a ditta Essedi Studio veniva indicata a purae (vedi ad es Doc 5 cit) sia da una parte che da'atra stesso dicasi in reazione a contratto ed a preventivo ove è evidente che 'utiizzo de purae per indicare a propria ditta impica 'esistenza di una società ('impresa individuae coincide con i titoare per cui non avrebbe senso parare dea propria persona a purae); e o n definitiva è evidente che è sempre stato chiaro tra e parti che a ditta fornitrice dei programmi era una società ed in ogni caso a questione è comunque irrievante in quanto non esisteva in que periodo, come de resto non è mai esistita, una ditta individuae ESSED STUDO ED ASSOCAT o quasiasi atra ditta facente capo a Daavae Sandra Nessuna possibiità di confusione quindi Peratro se a presente causa non poteva essere instaurata daa ditta Essedi Studio sas chi 'avrebbe potuta cotivare? De resto a sostanza deve avere in tai casi i sopravvento rispetto aa forma anche perché, diversamente, si potrebbe dire per o stesso motivo che anche 'attuae appeante difetta di egittimazione attiva a proporre 'appeo in quanto o stesso è stato chiaramente proposto daa ditta Andreon Arredamenti in persona "de titoare e e egae rappresentante Sig Andreon Francesco" con ciò dando ad intendere che di ditta individuae trattasi nvece a ditta Andreon Arredamenti è una SRL "in seguito ad atto di trasformazione 201290", così come risuta da dichiarazione de suo procuratore Avv Andrea Manue nea memoria: 15/05/1991 (Doc 6) già in atti nonché da recente visura camerae (Doc 7) Ebbene a "spendita de nome" dea società, così cara aa controparte, non c'è mai stata ne'atto di appeo E aora? Se si dovesse accogiere a tesi avversaria i Giudice dovrebbe rievare i difetto di egittimazione attiva con tutte e reative conseguenze 4

Otretutto e prospettate concusioni ne' ipotesi in cui effettivamente stipuato da'appeante di diritto che, controparte ~_ pretende di i contratto fosse stato (come in effetti è stato) con una sas sono de tutto errate in inea di diritto Sostiene infatti 'avverso patrocinio che a presenza di una società in accomandita sempice farebbe cadere 'impostazione giuridica data da'odierna ~F'ft appeata ' contratto aora posto in essere in quanto non sarebbe possibie ravvisare un contraf di prestazione d'opera rientrando a fattispecie necessariamente r- -: ne'appato; perché " 'attività commerciae è attività d'impresa e come tae costituisce i requisito distintivo rispetto a contratto d'opera professionae avoro de professionista quache coaboratore, dove, invece, è prevaente a più adiuvato dai componenti dea sua famigia secondo i moduo organizzativo dea piccoa desumibie da'art 2083 cc"; Giova sottoineare che 'attività d'impresa, i o da impresa, in sé e per sé, non è affatto ostativa aa configurabiità de contratto d'opera inteettuae in quanto eemento distintivo rispetto a'appato 'opera o i servizio de'obbigato vengano indipendentemente compiuti è e rimane comunque i fatto che con opera prevaentemente propria da fatto che 'attività professionae sia organizzata t in forma d'impresa Si cita a tae specifico proposito Casso Civ, sez, 17/09/1997 'J: 1,1;- -! quae tstuamente recita: "restando inotre escuso che abbia di per se caratter indicativo di un appato / 'esistenza di una impresa organizzata che si avvaga per sua pecuiarità di tauni dipendenti speciaizzati h>c,'y"f:':"-;; f ben potendo anche ne contratto d'opera esservi un 'impresa, sia pure di piccoe dimensioni, che utiizza speciaisti" Ne caso in questione non esistono nemmeno dipendenti, i avoro è stato svoto integramente da sig Sandro Daavae, unico interocutore con a ditta Andreon e!_~~~~ è i ~N~~!:fiY{fi~r~ 'unico che abbia avorato aa reaizzazione de software Ciò è sempre stato pacifico in corso di causa e mai oggetto di contestazione, tanto che o stesso sig Daavae i j t,,~==~ 5 h~r[~;-r1~~~~g,~j~ : ----y U;;<t:t"!f'-"';'~ 't:~~~~

stato definito daa controparte in atti quae i factotum dea Essedi Studio Peratro 'atro socio (accomandante) dea ditta è a mogie de'accomandatario a quae nessuna conoscenza ha d'infonnaticaed a massimo dà una mano con a contabiità notre anche sotto i profio giuridico a sas, in particoare a Essedi Studio, i t s'attagia perfettamente a concetto di "impresa di piccoe dimensioni" stante 'assouta prevaenza de avoro inteettuae de socio accomandatario sia rispetto a capitae sia rispetto aa struttura aziendae r n ogni caso, anche ove fosse ipoteticamente ravvisabie a fattispecie de' appato, i termini dea questione nea sostanza non cambierebbero nfatti deve essere ancora una vota rievato che e richieste di imponenti modifiche e personaizzazioni effettuate daa committenza hanno certo una particoare rievanza giuridica in reazione ai termini diéonsegna, poiché giustificano pienamente i mancato rispetto dei termini (in ogni caso, giova ripetero, comunque previsti contrattuamente come minimi e non tassativi) Otre che da buon senso tae impostazione è avaata da costante interpretazione giurisprudenziae in tema d'appato (A titoo es Casso 28/05/2001 n? 7242; Casso 27/02/1985 n? 2290; Casso 07/04/1986 n" 2394; Casso 04/05/1982 n? 2757) ove si egge, tra 'atro, che: "Quando, ne corso dea esecuzione di un contratto d'appato, i committente abbia chiesto a'appatatore notevoi ed importanti variazioni a progetto, i termine di consegna e a penae per i ritardo, pattuiti ne contratto, vengono meno per i mutamento de'originario piano dei avori, con a conseguenza che i committente, a fine di conseguire i risarcimento de danno per i successivo eventuae ritardo nea consegna de'opera, è tenuto a provare a copa de 'appatatore " t Che tai richieste siano state fatte da Andreon è dato certo e, in reazione a'entità t dee stesse, basti dire che i CTU ha quantificato i avoro svoto in reazione ae i 1 i 5 6

stesse in ~ 6480000 su L 17000000 di fomitura programmi cioé ben a di sopra de imite di 1/6 fissato da'art 1661 cc n reazione poi a'ipotizzata mancanza di ragggiungimento de risutato previsto ne'obbigazione de'appatatore (sempre per sondare a contestata ipotesi in cui sia configurabie tae fattispecie contrattuae) vaga a sempice considerazione che a responsabiità di tae mancato raggiungimento deve essere ricondotta a'interruzione uniaterae ed ingiustificata de rapporto da parte dea committente Anche questo dato è pacifico Quindi comunque si vogia inquadrare sotto i profio giuridico i rapporto negoziae sorto tra e parti si giunge aa medesima concusione: nessun addebito ed inadempimento può essere imputato ad Essedi Studio sas Sui dati vaorizzati da Tribunae: Va necessariamente sviuppata quache breve premessa, comunque di notevoe importanza, a fine di rappresentare a reae situazione ne momento in cui iniziava a presente vertenza Si deve infatti sottoineare che i rapporto contrattuae si è interrotto per uniaterae ed ingiustificata decisione dea ditta committente in data 16 Novembre 1999 (data de'utimo accesso in ditta consentito aa Essedi Studio), mentre 'Accertamento Tecnico Preventivo è iniziato i 23 gennaio 1990 E' dato di fatto assoutamente pacifico che ne asso di tempo tra questi due eventi atri programmatori Ce non) hanno avuto ibero accesso a computer presso a ditta Andreon, modificando così a situazione asciata daa Essedi dopo 'utimo accesso Tae assunto è incontestato e comunque risuta da una chiara missiva raccomandata datata 21/11/1989 in cui a ditta Andreon comunicava di aver dato incarico ad atra azienda di operare sui programmi a scopo diagnostico (Doc 5 cit Utima pag) tutto quindi prima dea reaizzazione de' ATP i quae, pertanto, ha cristaizzato 7

una situazione di fatto già modificata in precedenza daa stessa parte che ne ha poi chiesto 'esperimento Si sottoinea 'importanza di questo dato in quanto i programmi instataati da Essedi Studio costituiscono una reaizzazione escusiva di tae società e per di più sono stati personaizzati, ragion per cui è impensabie che chiunque fosse intervenuto successivamente non abbia causato confusione nei programmi i quai peratro non erano in ordine essendo i rapporto stato interrotto anzitempo Già questo dà a misura dea serietà de'odierna appeante a quae, se davvero avesse avuto vaidi motivi per contestare i avoro svoto da Essedi Studio, avrebbe dovuto richiedere immediatamente o svogimento de' ATP Atro indice dea "serietà e correttezza" dea Andreon Arredamenti deve ravvisarsi in reazione aa circostanza che venga sbandierata quae vessio dee proprie ragioni 'esercizio di una unga attività caratterizzata daa correttezza nei rapporti commerciai e contrattuai Ciò viene moto enfatizzato ne Ricorso per a sospensione de'esecutività dea sentenza di primo grado (vedasi pago 3) ove testuamente si egge: "Anche in considerazione di quanto sin qui esposto e dee anomaie che hanno interessato o svogimento de giudizio di primo grado, pare opportuno evidenziare tra 'atro a questo mo Giudice come a Andreon Arredamenti sia una ditta a cui unga attività è sempre stata caratterizzata daa correttezza nei rapporti commerciai e contrattuai L'esecuzione che essa sta subendo, fondata sua sentenza impugnata e fortemente contestata (di cui in questa sede si chiede a sospensione), costituisce 'unica procedura a suo carico Questa ditta, infatti, anche in epoca anteriore, non ha subito azioni esecutive, né mobiiari, né immobiiari: uteriore motivo di equità processuae, stanti e premesse, per a sospensione de! 'esecuzione" 8

';' >,' r: J~, Ebbene tae propugnata a'esecuzione "iibatezza" t da azioni esecutive è fasa in quanto, 01 e promossa da Essedi Studio sua base ~ea sentenza di primo grad vi,,' L,;,: ',\ sono state, in passato, numerose atre esecuzioni pendenti contro a ditta Andreon Arredamenti, sia mobiiari che immobiiari n particoare e esecuzioni mobiiari risutano essere ben quattro: 3354/92, 3508/92, 3356/02, 3409/96, mentre vi è pure un'esecuzione immobiiare (n? 214/1994) Si vedano certificazioni Trib TV (Doc6 e 7) J /N~ r Tai fase affermazioni, per di più inserite in un contesto tendente a screditare Essedi Studio sas e a persona de socio accomandatario, danno a misura dea credibiità dea posizione dea ditta Andreon a quae, in reatà, ha fatto di tutto per evitare di pagare i avoro svoto con perizia e competenza da una ditta che pure è su mercato da parecchi anni, un mercato difficie e affoato come queo dee "software house", e non ha mai avuto acuna pendenza giudiziaria se non a presente in cui peratro è attrice Aggiungasi che anche a situazione economico - patrimoniae dea società desta preoccupazione in quanto dai bianci dea società risuta che i capitae sociae f sottoscritto è passato in dieci anni da 500 a 200 miioni Fatta tae necessaria premessa è doveroso questione di fondo ne'interpretare modo maiziosamente sottoineare che vi è un'importante e anaisi peritai che a controparte affronta in parziae: infatti in reazione ai programmi consegnati aa ditta Andreon e quei predisposti, così come indicato nea perizia de'ng Ruota, si deve specificare e sottoineare che i programmi predisposti ed oggetto de contratto erano tutti presenti ne computer Andreon, soo che non erano in versione definitiva, de resto se così fòsse stato i avoro sarebbe risutato competo, mentre così non era ~ purtroppo data 'interruzione che acuni dei programmi indicati come "predisposti" t f, t 1 t prematura de rapporto Va atresì ancora specificato erano in reatà perfettamente ;~_:

competi e funzionanti soo che a committente non aveva ancora iniziato ad utiizzari Ciò è dimostrato in atti sia per a "Contabiità generae/iva muti aziendae" indicata come predisposta, ma accertata da perito come "competa per quanto riguarda e funzionaità normamente previste da questo tipo di procedure" (Pag 8 perizia de '96); così come pure è dimostrato per a "boettazione", anch'essa indicata come predisposta, ma in reatà riconosciuta da perito come "corretta" (si veda pago O perizia '96 voce "boettazione") CTU conferma poi che i programma era competo in quanto aggiunge che tae procedura non è mai stata attivata presso a ditta Andreon sui modui definitivi che a momento dea cessazione de rapporto non erano ancora disponibii Cioè indica un probema che non era affatto connesso a programma che doveva ritenersi pertanto funzionante e competo, ma egato a'assenza dei modui cartacei presso a ditta Andreon: circostanza questa non certo addebitabiead Essedi Quindi non è vero ciò che a controparte vorrebbe far credere e cioé che i avoro effettivamente svoto da'attrice fosse in gran parte deficitario e/o errato; è vero invece che i programmi erano in gran parte funzionanti o comunque pronti per essere utiizzati, ma a committente non i utiizzava chiedendo invece continue modifiche,~1i dati desumibii dagi atti di causa (',h~i CTU avrebbe dovuto più chiaramente n reazione a tae aspeo UH e nostra intenzione anuare a US;UC; c;;,vuv 11 1:"v1'1v tecnico ogni punto de' ATP e dee perizie successive come risuta daa unga anaisi effettuata daa controparte, ma ci si imiterà sempicemente a contestare in primo uogo a circostanza che spettasse a CTU soevare a questione reativa ai ritardi nea consegna in quanto a consuente era stata richiesta un'anaisi tecnica sui programmi instaati Peratro a unga eencazione è de tutto inutie visto e

considerato che è dato incontestato che i programmi pon erano competi, anche se in stadio moto avanzato, a momento de'interruzione de rapporto Ciò che si contesta fermamente, ed è questo i punto, è che tai ritardi siano dipesi da una quache responsabiità e/o inadempimento dea ditta ESSED STUDO SAS Quindi in reazione ae concusioni de punto C 1 di controparte inserite dopo o schema si deve ribadire che i ritardo nea consegna non costituiva acun inadempimento in quanto pienamente giustificato e giustificabie sua base dee continue richieste di modifiche e/o personaizzazioni richieste daa committente Data 'insistenza dea controparte ne ritenere fondamentae questo aspetto, vae a dire i ritardo nea consegna a suo dire non vautato da giudice di prime cure, è necessario essere moto precisi su quee che sono state e evidenti risutanze istruttorie in primo grado e quai hanno chiaramente attestato che fu a ditta Andreon a richiedere modifiche ai programmi già oggetto de contratto nfatti ciò emerge moto evidentemente sia dae perizie che da'esame testimoniae reso dai dipendenti dea stessa ditta Andreon CTU infatti specifica anche i programmi aggiuntivi rievati ne computer Andreon quantificando e ore di avoro presuntivamente impiegate per 'adeguamento, mentre e prove testimonia i hanno confermato che vi erano numerose richieste di modifiche da parte dea sigra Andreon Ebbene tae dato non può non fare rifettere: c'è una bea differenza tra i predisporre e consegnare un programma software standard, seppur personaizzato a tipo di azienda, e modificare continuamente tai impostazioni base per accontentare e esigenze dea committenza; è evidente che i tempi di consegna erano stati cacoati per i pacchetto già visionato (era stato oggetto di una unga dimostrazione presso a ditta committente ed approvato) e con e personaizzazioni già previste contrattuamente, non certo prevedendo e modifiche "in corso d'opera" che hanno

comportato giocoforza un sensibie aungamento dei tempi per studiare, predisporre, instaare e poi discutere tai modifiche con a ditta Andreon Se un errore ha commesso 'attrice è stato queo di essere stata troppo disponibie nei confronti dea committente La stessa sentenza di pnmo grado da atto che e modifiche "competamente aggiuntive" de qua furono effettivamente richieste e fornite tant'è che a convenuta è stata condannata a pagamento reativo Pertanto i ritardo ne'esecuzione de contratto non era affatto "grave" e soprattutto non era imputabie ad Essedi Studio Sui vizi dei programmi forniti: Quanto da controparte sostenuto in reazione a'aspetto di cui sopra, così come pure 'interpretazione data da proprio CTP, avvaora pienamente, in reatà, a tesi de' attrice Essedi sas Stupisce infatti o stupore dea convenuta appeante quando sottoinea che a souzione di acuni probemi presentatisi a CTU veniva indicata da sig Daavae, consuente di parte Essedi nonché materiae reaizzatore dei programmi, o quando rieva 'incongruenza risoto Non si deve dimenticare tra un probema di facie sovibiità ed i fatto che non sia stato che stiamo parando di un software personaizzato per gestione aziendae creato da Essedi Studio ed in particoare da sig Sandro Daavae i quae, trattandosi di una sua "creatura" i di hi conosceva meg O 1 C iunque atro i programma, proprio perché 'ha ideato ui Se i CTU rieva un'incongruenza e a souzione viene indicata in fretta significa che in effetti i probema entità o no? era di ieve fatto che a souzione sia sempice non significa necessariamente che i programmatore sia un "somaro" perché non 'ha a suo tempo individuata e risota

, poiché, in questo caso, i suo avoro è stato interro~o prematuramente j aa soita questione i Aa controparte pare strano che daa descrizione dee E tomi manchevoezze dei programmi possa desumersi un giudizio di "ieve entità" dee anomaie riscontrate, mentre tae dato è facimente comprensibie a chiunque abbia mai avuto a che fare con un computer in vita sua: se ad un programma manca un pezzo, per piccoo ed insignificante che sia, possono capitare guai grossi, ma ciò non significa che a souzione non possa essere sempice Non si dimentichi, giova ribadiro, che atri tecnici avevano operato sui programmi già prima de'accertamento modificando tecnico de '90 a situazione asciata da Essedi Studio e non certo in megio dato che non conoscevano (né potevano conoscero visto che era stato ideato ex novo da Essedi sas) i programma Quindi non è ammissibie insinuare, come ex adverso si vuoi fare, una imperizia sotto i profio tecnico de CTU per non conoscere esattamente a struttura de programma CTU, che pure è censurabie sotto atri profii, come si è avuto modo di contestare in primo grado, non può essere accusato d'incompetenza tecnico stante a propria Quaifica di esperto d'informatica sotto i profio Lo stesso perito ne ~v '\t r verbae d'udienza penae dichiara (pag 18 - Doc 8) di occuparsi d'informatica,69 e da' 85 è perito presso i Tribunae di Treviso svogendo una media da di 4 / 5 perizie a'anno in ambito informatico n reazione aa perizia (depositata soo in appeo) de CTP Cavasin si premette, innanzi tutto, che o stesso perito di parte Andreon conferma uteriormente a posizione attorea in quanto conferma ancora una vota (ne caso in cui ce ne fosse stato bisogno) che vi sono state numerose e massicce richieste di personaizzazioni da parte dea ditta Andreon; rion soo, ma dichiara anche (vedi verbae deposizione 13

processo penae - pag- 45 Doc 9) che "La cosa c~e verificai era che era difficie stabiire innanzitutto quai erano e richieste de'andreon '' Se non o aveva capito ui n reazione poi a suo personae punto di vista in merito aa pianificazione de'attività con i ciente si osserva che è facie dire che ci si sarebbe prima dovuto attenere a quanto oggetto de contratto e poi procedere con e personaizzazioni, ma come ci si dovrebbe regoare quando i committente desidera avere da subito tai personaizzazioni? E' sempre i caso di fornire un programma standard (che i ciente in definitiva non vuoe) per poi "rimetterei e mani" o è i caso di fornire un prodotto ad hoe per e nuove esigenze manifestate? Va poi sottoineato, ed è eemento di non poco momento, che e personaizzazioni richieste non riguardavano aspetti marginai de programma, bensì eementi fondamentai quai e anagrafiche articoi, cienti e fomitori e per motivi tecnici facimente intuibii non era possibie inserire tai modifiche in un secondo tempo n ogni caso si tratta di vautazioni aventi carattere pratico che non inficiano minimamente i contenuti dee obbigazioni assunte dae parti: i termini di consegna erano reativi a contratto stipuato; e nuove richieste aggiuntive a contratto stesso hanno giocoforza portato ad un aungamento dei tempi e non poteva essere atrimenti notre ne contratto sottoscritto dae parti ae condizioni generai viene espressamente stabiito che: "1 termini indicati rappresentano un minimo indispensabie per 'a2prontamento dee procedure" ove per procedure s'intendono naturamente quee previste e se i termini minimi per quee (che erano soo da instaare essendo già predisposte) erano indicati in circa due mesi, è ogico che per procedure nuove o modificate da ricreare ad hoe i tempi sarebbero stati moto più unghi Vae ancora a pena sottoineare che in reazione a quei programmi indicati a titoo esempificativo da CTP Cavasin quai "personaizzazioni strettamente necessarie" 14

-- cioé i modui boe/fattura, non soo non ne è mai stata richiesta a consegna con urgenza, ma è invece dimostrato che a ditta Andreon, prima di mutare improvvisamente atteggiamento, non aveva acuna fretta di ricevere i programmi di fatturazione e boettazione (che pure funzionavano) tanto che ancora ne Lugio de'89, quando i rapporti tra e parti erano ancora buoni, a committente ordinava a consegna dei modui stampa per a fine de mese di Ottobre, asciando cosi evidentemente intendere che averi prima non era suo interesse (vedi ordinativo 25/07/'89 Doc O e boa 24/10/'89 Doc ) Sua egittimità dea ditta Andreon a rifiutare prestazioni tardive e recedere da contratto: A tae proposito vaga quanto già sopra osservato in merito aa causa dei ritardi nea consegna, de resto tae circostanza è stata impicitamente vautata da giudice di prime cure che nea parte motiva dea sentenza così si esprime "Daa CTU e da' ATP risuta che effettivamente a Andreon richiese una serie di modifiche non previste ne contratto (cfr Punto 2 dea CTU e pag 22 de'atp) e che trattavasi di prestazioni "competamente aggiuntive " Logico che a fronte di prestazioni comoetamente aggiuntive i tempi di consegna non potevano essere rispettati Queo che i Tribunae non ha specificato è che a dimostrazione d"'i1ssunto di cui sopra non è soo dato dae risutanze peritai, ma anche dae dichiarazioni dei testimoni assoutamente concordi su punto nonché dai documenti in atti Per quanto riguarda tae tto si h' " aspe o S ne ama quanto gra a suo tempo esposto in comparsa concusionae di primo grado (pagg 7 - ) i f t Sua mancata prova de'identità dee personaizzazioni supposte e richieste e dea ieve entità dei vizi: 15

t t! ',! ' r n reazione ae personaizzazioni che a contropart~ non contesta di avere richiesto si sottoinea che 'affermazione de tutto ovvia e generica che e personaizzazioni servivano per migiorare a funzionaità dee procedure non sposta minimamente i termini dea questione, infatti ciò non significa affatto che a versione standard non funzionasse, ma a contrario che per esigenze manifestate successivamente daa comittente sarebbe stato necessario provvedere a tai modifiche onde ottenere, secondo a ciente, un funzionamento più idoneo ae proprie esigenze Per quanto riguarda i ruoo de rag Fanizzi non si possono negare i seguenti dati di fatto: ) Negi accordi contrattuai i referente per a ditta Andreon doveva essere ui (i rag Paoo Fanizzi, commerciaista de'azienda), in quanto competente in informatica Ciò risuta sia da contratto che dae dichiarazioni rese daa controparte ne corso de giudizio ed in ogni caso è dato incontestato 2) n reatà Fanizzi non seguì o sviuppo de montaggio programmi, non fu ui a richiedere e modifiche né conosceva i contenuto dee rruo've richieste Ciò risuta non soo dae dichiarazioni deo stesso teste i quae in un passaggio non citato daa controparte afferma: "non so JC ç ';1 ~1; ""odifidje dei pror;rrammisiano state chieste rispetto a quanto previsto in contratto ", ma anche daa deposizione de teste Battistea, dipendente Andreon, i quae ha dichiarato a verbae: "o seguivo i montaggio dei programmi assieme aa signora Andreon " Ci sembra evidente che e richieste e non sono state fatte da Fanizzì, bensì direttamente c a a sizra Andreon, a~soutamente "a digiuno" t' d' m ma erta competenza informatica n pratica i Rag F anzz non sapeva nua di queo che succedeva in ditta se non quache generica amentea manifestatagi Sui danni ca ionati da'inadem daa sigra Andreon (guarda caso) imento dea ditta Essedi Studio aa ditta Andreon:

Nessun inadempimento assoutamente può configurarsi indimostrato è quasiasi in capo ~a ditta Essedi Studio; inotr profio di eventuae Andreon a quae ha deiberatamente ed ingiustificabimente Situazioni patoogiche danno arrecato a a interrotto i rapporti emerse ne giudizio di primo grado che hanno viziato procedimento comportando vioazione degi artt 88 ed 89 cpc Una doverosa repica va fatta in merito aa questione di cui sopra in quanto controparte pretenderebbe primo grado d =: di fare derivare e conseguenze negative dea sentenza da'atteggiamento de sig Sandro Daavae i quae t- ; perseguitato i precedente difensore con denunce e segnai azioni a'ordine Avvocati de tutto infondate ed assurde e quai, tra 'atro, dimostrerebbero un atteggiamentc,j]~~;,~~~~ indicativo dea difficotà nei rapporti personai deo stesso Sandro Daavae ~_~~ Uuc qufè:tar Queste attività avrebbero "distratto" i precedente egae, Avv Giovanni Bonotto, daa propria attività e'ciò avrebbe impedito a difesa stessa dea ditta Andreon, nonché compromesso i reae contraddittorio tra e parti Non è intenzione di questo patrocinio entrare ora ne merito dato origine a questa vicenda comunque dea questione che ha svotasi in gran parte a di fuori de basti eggere quanto riportato in comparsa concusionae di primo ;}, processo, aimite grado ~ estrema sintesi ciò ~he ha d~to origine ae accuse de sig a SparZOne daa Canceeria de Tribunae di stata SVota 'ATP TV dee T i a cassette sono state trovate cassette Daavaue d' b 1 ac k è :t~ up ove J~" ra Pr ',;! (-, prive di sigii presso o stdio : L- de'avv Bonotto ci' -,:~ q~ Crediamo in definitiva Che gran Pnrt0 de comorensibie disagio deo stesso Avv Bonotto derivi da fatt h ' o c e ta reperti fossero in un posto che non era i oro proprio, soprattutto in quanto erano presso i suo studio da b 17 en, sei anrn: :;~ ",

Comunque e maggiori dogianze i sig Daavae ~e aveva rivote a CTU i quae non aveva dato rievanza a grave fatto dea sparizione dee cassette e non aveva menzionato che erano state rinvenute presso o studio de egae dea controparte, per di più senza sigii A di à dee discussioni che possono essere fatte sua questione, e sua vautazione dee prove che e cassette non erano più sigiate, otre che di diverso contenuto rispetto a quee iniziamente registrate, e quai comporterebbero a stesura di diverse pagine che in definitiva non interessano a'odierno giudicante riteniamo veramente incredibie che si possa strumentaizzare tae fatto per inficiare i giudizio di primo grado Si sottoinea che ' Avv Giovanni Bonotto non era i patrocinio dea convenuta ditta Andreon, infatti a rappresentare in giudizio a convenuta era 'Avv Andrea Manue ed a ui è attribuibie a paternità degi atti di causa A nua rieva i fatto che i coega Bonotto coaborasse con quest'utimo n fin dei conti a firma in cace agi atti era sempre de'avv Manue e a responsabiità di quanto ivi contenuto era soo sua Si badi che con questa motivazione è stato archiviato da Consigio de'ordine patrocinio dea controparte poi suggerisce quea che doveva essere a cosa da fare, Ovvero a rinuncia a mandato; ma a quae mandato se 'Avv Bonotto non ne aveva acuno? Viene da chiedersi se a ditta Andreon conosceva i suo egae n ogni caso se effettivamente a situazione era insostenibie 'Avv Bonotto avrebbe potuto e dovuto defiarsi asciando 'incombente ad atro coega; se così non ha fatto significa che a ui (ed aa ciente) andava bene così A parte questo, a giudicare da contenuto, tutto si può dire dea memoria di repica aa comparsa concusionae, tranne che si tratti di una "disarmata difesa" Non può

LO inotre aver pregio a circostanza che non fossero ivi contenute uteriori questioni di merito (circostanza peratro non vera) in quanto esse erano già state svote m precedenza e comunque tae è stata a consapevoe sceta di que difensore Va poi osservato che o stesso sig Daavae ha saputo de'esistenza de' Avv Bonotto (iegae dea Andreon, come detto, era 'Avv Manue) soo moto tempo dopo che a causa era iniziata, ragion per cui, sino a momento prima dea stesura dea concusionae, costituzione nessun esposto era stato presentato contro tae egae Pertanto a in giudizio, e domande ex adverso proposte con a comparsa di risposta, a formuazione e 'espetamento dee prove e a reativa vautazione; insomma in sostanza tutta a causa fmo a momento dea concusionae erano state gestite senza i fastidioso "fiato su coo" de sig Daavae (i quae peratro si è imitato a depositare un civie esposto a CdO) e pertanto a "scusa" non sta proprio in piedi ) 64 r i :-:~L ~Wi! ~ rrni e Giri djio~ fne aeventw PPosiz,ìo cangeo, ~ E;rc:1Qge ~~t;;~ > ar :C'e} Pit!di quieian PCE'S$O i E' poi estremamente puerie e quasi offensivo nei confronti de coega sostenere tae tesi a significare che a gestione dea causa operata da precedente egae è stata deficitaria QUache paroa deve essere infme spesa in merito ae istanze istruttorie formuiate c~ controparte ne'atto d'appeo reativamente a rinnovamento dea CTU aa quae 'appeata si oppone essenziamente per iseguenti motivi: ~ if~ :J' ~ --~ r--'---'~ i 1 _ ;,, ) Come si è più vote avuto modo di Osservare già a prima perizia si fondava su un ATP non attendibie in quanto effettuato due mesi dopo 'interruzione de rapporto tra e parti e soprattutto dopo che terzi avevano operato su programma; 2) A distanza d' tr c d" o e O C annr e cassette di back up sono ormai sicuramente smagneuzzalc, 19 ':) -----_?

3) Uguamente dicasi per i supporti hardware e tecnoogici i quai sono ne frattempo divenuti diversissimi rispetto a quanto in dotazione a'epoca per cui diventa impossibie ricostruire una situazione fedee a quea de' 89 Pertanto a perizia a suo tempo svota, seppure con i imiti e e censure che sono state portate a'attenzione de giudice di primo grado, costituisce comunque i danno minore per Essedi Studio in quanto ogni situazione di confusione o probematica inerente ao sviuppo dei programmi si riverbera necessariamente in un giudizio negativo su avoro a suo tempo effettuato Vae a dire che se per quasiasi motivo un programma non "gira" sarebbe sin troppo facie attribuirne a causa ad un vizio originario mentre è invece sicuro, dato i numero di anni trascorsi, che quache difetto in più deriverebbe proprio da tempo Per tutto quanto sopra esposto "SÌ concude come segue: n via principae: Respingersi e domande tutte proposte da'appeante ditta Andreon Arredamenti e per 'effetto confermarsi in toto a sentenza di primo grado revocando i provvedimento de 4/01/2002 di sospensione dea procedura esecutiva mobiiare n o 955/2001 in modo che a stessa possa riprendere i suo corso; n via istruttoria: Ci si oppone ae istanze avanzate da'appeante per quanto dedotto in narrativa Spese e competenze di entrambi i giudizi rifuse Si aegano: ) Nota d'iscrizione Essedi Studio sas; 2) Atto trasferimento sede; 3) Memoria di costituzione Essedi sas causa di ATP '89; 4) Fogio n? 7 Giornae rva dita Essedi; 5) Missiva Andreon 21/11/'89; 6) Copia frontespizio memoria Avv Manue; 7) Copia visura camerae Andreon SRL; 8) Certificato esecuzioni mobiiari a carico ditta Andreon; 9) Certificato esecuzioni immobiiari ditta Andreon; 20

Copia pago 18 verbae deposizione ng Ruota E,nro; 11) Copia pago 45 verbae osizione Cavasin Luigi; 12) Ordine modui continui ditta moco de 25/071'89; Copia Fattura mocc 24/10/89 n Osservanza LSsanode Grappa - Venezia ì 11/03/2002 ;;,MZ:z:t;t \ v» Francesè~Martina, ~t \ ') \ \ ', ' \ \ '~ -?~ f-'---" i_ ~ t------ r ~'~' 21