PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili

Documenti analoghi
COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA

Disegno di legge costituzionale sulla riforma dell ordinamento giudiziario

PRIMA LEZIONE. La Costituzione La (Le - art.103) Magistratura/e e la legge di ordinamento giudiziario.

21. Il potere giudiziario

La riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011

La riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011

Norme relative ai giudizi di competenza della Corte costituzionale

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE. Te la spiego io la legalità! La Costituzione e le leggi razziali

Il sistema giudiziario

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il sistema della giustizia in Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. (Articoli della Costituzione sul Presidente della Repubblica) Art. 59

Gli organi costituzionali. La Magistratura (Cost )

Il sistema giudiziario

Capitolo XIII IL POTERE GIUDIZIARIO

La Costituzione della Repubblica Italiana Le norme che riguardano l elezione del Presidente della Repubblica. Art. 59.

Gli organi dello Stato (Parte seconda) Prof.ssa Laura Frizza

29/04/2014. PDF created with pdffactory Pro trial version

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Istituzioni di diritto pubblico

Documento scaricato dal sito mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

Prof. Salvatore Curreri Corso di Diritto costituzionale Fonti del diritto, interpretazione, ordinamento giudiziario

Diritto Costituzionale

L. 11 marzo 1953, n. 87. "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale."

Rimedi e strumenti di tutela dei diritti fondamentali LE TECNICHE DI GARANZIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Art. 83 Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

CORSO Diritto Europeo delle biotecnologie Organi Giurisdizionali

LA COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Gli organi dello Stato

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE

Capitolo XIV. Esercizi

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

LA MAGISTRATURA. La funzione giurisdizionale

Indice storico - sistematico SEZIONE I COSTITUZIONE. Leggi costituzionali di particolare rilievo:

CIRCUITO DELLA DECISIONE POLITICA: PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Prof. Erik Longo

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

CAPITOLO 15 FORME DI GARANZIA DELLA COSTITUZIONE:

N. Domanda Risposta Indicare quale affermazione sulla magistratura non è consona a quanto dispone l'art. 104 della Costituzione.

Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25

Università di Pisa Laboratorio di Cultura costituzionale

L AVVOCATURA NELL ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. Milano, 9 febbraio 2017 Celestina Tinelli

L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO

2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE

PRINCIPI COSTITUZIONALI E GENERALI DEL DIRITTO PENALE

Storia delle istituzioni dell Italia unita

Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa SpA. Profilo del Paese

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO

7 lezione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

UNITÀ DIDATTICA 10 L AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

INDICE CAPITOLO I PROFILO STORICO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale

Piero Calamandrei: discorso ai giovani tenuto alla Società Umanitaria, Milano, 26 gennaio 1955.

Costituzione della Repubblica Italiana

Istituzioni di diritto pubblico per Economia e Finanza 2017/2018

Presidente della Repubblica

INDICE SOMMARIO. Premessa... pag. V Premessa alla dodicesima edizione...» XI I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI. NOZIONI DI BASE

INDICE SOMMARIO I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI. NOZIONI DI BASE CAPITOLO 1 IL DIRITTO CAPITOLO 2 LE NORME E LA LORO APPLICAZIONE

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - POTENZA DIRITTO ED ECONOMIA. Classe II. Modulo 2.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO CAPITOLO I L ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 1

La Magistratura. Presupposti per l esercizio della giurisdizione Art. 24 Cost.

diritto pubblico 5 Diritto Pubblico 1) La forma di governo parlamentare in Italia prevede che:

LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

INDICE. 1 Introduzione. 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione

art. 25, cost. 1. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

LEGGE 26 febbraio 2002 n.36 REPUBBLICA DI SAN MARINO

Rimedi e strumenti di tutela dei diritti fondamentali

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA -testo vigente- PRINCIPI FONDAMENTALI. Il Capo provvisorio dello Stato

Istituzioni di diritto pubblico per Economia e Finanza 2017 /2018

LE GARANZIE COSTITUZIONALI. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli)

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

DIRITTO COSTITUZIONALE

Rimedi e strumenti di tutela dei diritti fondamentali LE TECNICHE DI GARANZIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

I COMPENDI D AUTORE. diretti da Roberto GAROFOLI

La tutela giuridica del Whistleblower!!

I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU

CORTE COSTITUZIONALE. a.a Prof. Erik Longo

Diritto Ambientale. 61) Qual è la percentuale necessaria per ottenere il premio di maggioranza per l elezioni alla camera?

RIASSUNTO PER INTERROGAZIONE DI DIRITTO di marzo 2011 LA CORTE COSTITUZIONALE

Legge 24 marzo 1958, n Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.


Palazzo del Quirinale, Piazza del Quirinale 4 ORGANO COSTITUZIONALE COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE 30/09/14 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SOMMARIO. Presentazione alla prima edizione... Introduzione... Capitolo I GIUDICE DI PACE E MAGISTRATURA ONORARIA. PROCEDIMENTO DI NOMINA

INDICE SISTEMATICO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

INDICE I. INTRODUZIONE

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

LE REGOLE DEL GIOCO. Il caso di Polonia interessa solo la Polonia? Jakub Urbanik

Transcript:

Alcuni Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana Norme costituzionali sulla giurisdizione in genere e sulla responsabilità civile dei funzionari dello stato Testo coordinato dall avv. Nicola Cioffi di Napoli. (Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute dopo la pubblicazione della presente pagina web, non essendo questo sito una fonte ufficiale. Si riportano alcuni articoli.) PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini TITOLO I Rapporti Civili Art. 28 I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. PARTE II Ordinamento della Repubblica TITOLO II Il Presidente della Repubblica Art. 90 Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

TITOLO IV La Magistratura SEZIONE I Ordinamento Giurisdizionale Art. 101 La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all amministrazione della giustizia. Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Art. 104 La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. Art 105 Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Art. 106 Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. Art. 107 I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull ordinamento giudiziario. Art. 108 Le norme sull ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all amministrazione della giustizia. Art. 109 L Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Art. 110 Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. SEZIONE II Norme sulla Giurisdizione Art. 111 La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell accusa e l acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre

volontariamente sottratto all interrogatorio da parte dell imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Art. 112 Il Pubblico ministero ha l obbligo di esercitare l azione penale. Art. 113 Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [Cost. 24, 103, 125]. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. TITOLO V Le Regioni, le Provincie, i Comuni Art. 127 Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un altra Regione leda la sua sfera di competenza,

può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell atto avente valore di legge. TITOLO VI Garanzie Costituzionali SEZIONE I La Corte Costituzionale Art. 134 La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. Art. 135 La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall ufficio di giudice. L ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l eleggibilità a senatore, che il Parlamento

compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. Art. 136 Quando la Corte dichiara l illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali. Art. 137 Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.