Piano assicurativo Malattia Ramo 16 - Malattia



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Piano assicurativo Malattia Ramo 16 - Malattia Modello MAL903 - Edizione Luglio 2005

Nota informativa al Contraente Rami danni - Malattia "Individuale" La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005). La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua. 1 Informazioni relative alla Società Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice) L'impresa assicuratrice: Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri, 1-34123 Trieste (Italia). Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398. 2 Informazioni relative al Contratto Contratto di assicurazione L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, dell'assicuratore. Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi d'assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale. Durata del contratto In mancanza di disdetta, da inviare mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così succesivamente. Periodo di carenza contrattuale e decorrenza della garanzia Le assicurazioni rimborso spese di cura e diaria da ricovero hanno effetto, con riferimento al giorno di decorrenza della garanzia dal: a) giorno stesso per gli infortuni; b) 30 giorno successivo per le malattie; c) 180 giorno successivo, per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipula della polizza, solo però se essi erano conosciuti dall'assicurato; d) 300 giorno successivo, per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio. Tuttavia limitatamente a dette malattie, l'assicurazione decorre dal 30 giorno successivo a quello di effetto della polizza qualora l'assicurato comprovi con certificato medico che il concepimento è avvenuto dopo tale data. L'assicurazione invalidità permanente da malattia ha effetto, con riferimento al giorno di decorrenza della garanzia, dal 90 giorno successivo. Dichiarazioni del Contraente e/o dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama infine l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto, prima della sottoscrizione dello stesso, ponendo particolare riguardo alla durata del contratto e dei periodi di carenza previsti, nonchè ai capitoli che discliplinano le garanzie incluse e le prestazioni riconosciute dal contratto, i rischi esclusi, la determinazione del premio e i relativi limiti di indennizzo, la presenza di eventuali franchigie e/o scoperti, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro e le eventuali modalità di recesso dal contratto. Legislazione applicabile al Contratto La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. SNIM9031 - O07

Segue Nota informativa al Contraente Rami danni - Malattia "Individuale" Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto Ai sensi dell'art. 2952 C.C. "i diritti dell'assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto". Reclami in merito al Contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Allianz S.p.A. Servizio Clienti - Pronto Allianz Corso Italia, 23-20122 Milano (Italia) Numero verde 800-686868 Fax 02 7216.9145 E-mail info@allianz.it Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'isvap (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), al seguente indirizzo: ISVAP Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21-00187 ROMA corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 3 Informazioni in corso di Contratto Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relative al Contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonchè fornire ogni necessaria precisazione. Avvertenze La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni. Data la molteplicità delle tipologie di assicurazioni contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza. Allianz S.p.A. SNIM9032 - O07

Pagina lasciata intenzionalmente bianca PB02/09-94

Sommario In ottemperanza a quanto previsto dall'art.166 del Codice delle Assicurazioni (D.L.7 Settembre 2005 n.209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. 1 Il contratto di assicurazione 2 Le garanzie Rimborso spese di cura Diaria da ricovero Invalidità permanente da malattia 3 Decorrenza della garanzia 4 Determinazione del premio 5 Esclusioni 6 Condizioni particolari 7 Il sinistro Cosa deve fare il Contraente o l'assicurato La liquidazione del danno 8 Garanzia assistenza 9 Dizionario Elenco grandi interventi chirurgici SOMMARIO/3-96 1

1 Il contratto di assicurazione Validità Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, dalla scheda di polizza nonché dalle specifiche condizioni di copertura allegate alla stessa scheda. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle Condizioni Generali di Assicurazione. Il contratto è valido se stipulato per iscritto mediante la sottoscrizione della scheda di polizza da parte della Società e del Contraente. Assicurazione per conto e titolarità dei diritti La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art. 1891 Codice Civile. Decorrenza L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto alle ore 24 del giorno di pagamento. Proroga In mancanza di disdetta, da inviare mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Periodo di assicurazione Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Pagamento del premio I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio per ogni periodo di assicurazione è interamente dovuto, anche se ne sia stato previsto il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Dichiarazioni Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che infiuiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata, telegramma, telex o fax. Se hanno scopo di introdurre modifiche contrattuali queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle Parti. 2

Altre Assicurazioni Il Contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile). Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2 Le garanzie Art. 2.1 - Rimborso spese di cura Forma globale La Società rimborsa, nei casi di: ricovero comportante pernottamento in Istituto di cura; intervento chirurgico; resi necessari da malattia, infortunio o parto cesareo, le spese sostenute dall'assicurato come di seguito previsto. L'assicurazione è operante sino alla concorrenza della somma assicurata annua indicata in polizza che deve intendersi quale disponibilità unica per periodo di assicurazione e per persona assicurata. Forma Grandi interventi Le garanzie previste con la Forma globale sono prestate esclusivamente per i Grandi interventi (intendendosi quelli descritti nell'elenco grandi interventi chirurgici). L'assicurazione é operante: sino alla concorrenza della somma assicurata annua indicata in polizza che deve intendersi quale disponibilità unica per periodo di assicurazione e per persona assicurata; in aumento della somma assicurata con la stessa Forma globale, se prevista. E' compreso il rimborso delle spese sostenute: A) PRIMA del ricovero o dell'intervento chirurgico 1. per accertamenti diagnostici (compresi gli onorari dei medici ed eventuali rette di degenza per i casi di day hospital) effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura o dell'ambulatorio, nei 90 giorni antecedenti il ricovero o l'intervento chirurgico ambulatoriale, purché direttamente inerenti alla malattia o all'infortunio che ha originato gli stessi; 2. per il trasporto dell'assicurato e di un accompagnatore: in autoambulanza all'istituto di cura o all'ambulatorio; con qualsiasi mezzo all'istituto di cura per intervento chirurgico (esclusi i casi di parto), sino alla concorrenza di 1032,914 Euro, per periodo di assicurazione B) DURANTE il ricovero o l'intervento chirurgico 3. per onorari, in caso di intervento, del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento stesso; 4. per diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento; 5. per assistenza medica, per le cure, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli accertamenti diagnostici riguardanti il periodo di ricovero; 6. per rette di degenza; 7. per vitto e pernottamento dell'eventuale accompagnatore nell'istituto di cura o, in caso di comprovata non disponibilità dell'istituto stesso, in una struttura alberghiera. La garanzia é prestata per un periodo massimo di 60 giorni con il limite giornaliero di 51,645 Euro; 8. per assistenza infermieristica. 3

C) DOPO il ricovero o l'intervento chirurgico 9. per il trasporto dell'assicurato e di un accompagnatore per il rientro a casa o il trasferimento presso altro Istituto di cura: in autoambulanza; con qualsiasi altro mezzo, a seguito dell'intervento chirurgico (esclusi i casi di parto), sino alla concorrenza di 1.032,914 Euro, per periodo di assicurazione. Inoltre, purchè direttamente inerenti alla malattia o all'infortunio, che ha originato gli stessi, è compreso il rimborso delle spese sostenute per: 10. accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi effettuati nei 90 giorni successivi alla data di dimissione o all'intervento chirurgico ambulatoriale; 11. noleggio apparecchi protesici e sanitari ( incluse le carrozzelle ortopediche ) effettuato nei 120 giorni successivi alla data di dimissione o all'intervento chirurgico ambulatoriale, sino alla concorrenza di 516,457 Euro, per periodo di assicurazione; 12. assistenza infermieristica a domicilio nei 90 giorni successivi alla data di dimissione o all'intervento chirurgico ambulatoriale; 13. cure termali e relativi ricoveri (escluse le spese di natura alberghiera) effettuate nei 120 giorni successivi alla data di dimissione o all'intervento chirurgico ambulatoriale. D) Trapianti di organi Sono esclusi i trapianti aventi finalità estetica e quelli di capelli. Qualora l'assicurato debba sottoporsi a trapianto di organi, l'assicurazione é estesa anche a favore del donatore. In tal caso la somma assicurata costituisce il limite massimo per le spese complessivamente sostenute dall'assicurato e dal donatore. La garanzia é altresì estesa ai casi in cui l'assicurato stesso sia donatore di organi. E) Parto fisiologico senza taglio cesareo relative a: gli onorari dei medici e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; i diritti di sala operatoria ed il materiale utilizzato; l'assistenza medica, le cure, i medicinali, gli esami e gli accertamenti diagnostici riguardanti il periodo di ricovero; le rette di degenza; il trasporto dell'assicurato in autoambulanza all'istituto di cura e viceversa; La garanzia é prestata sino alla concorrenza di 2065,828 Euro. F) Neonati L'assicurazione prestata a favore della madre è estesa automaticamente ai figli nati durante il periodo di validità della polizza, fino alla prima scadenza annuale del contratto e nell'ambito della somma assicurata, purché abbia operato la garanzia prevista per i casi di parto. G) Spese ambulatoriali a seguito d'infortunio La garanzia comprende il rimborso delle spese relative alle prestazioni ambulatoriali rese necessarie da infortunio e sostenute entro 90 giorni dall'accadimento dello stesso. H) Indennità sostitutiva Se l'assicurato si avvale del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la garanzia vale per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'assicurato. Qualora l'assicurato non abbia richiesto alcun rimborso delle spese inerenti il ricovero, la Società riconoscerà, per ogni giorno di ricovero(compreso il primo giorno e quello della dimissione), una indennità giornaliera di 77,469 Euro, fino ad un massimo di 90 giorni purché nell'ambito della somma assicurata. I) Anticipo deposito Qualora all'atto del ricovero venisse richiesto il versamento di un deposito, su richiesta dell'assicurato, la Società metterà a disposizione tale somma, entro il limite della somma assicurata, a condizione che: non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso; 4

sia presentata la documentazione dell'istituto di cura che attesti: 1. la richiesta del deposito e il suo ammontare; 2. la presunta data del ricovero (che non potrà essere superiore a 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo). Tale anticipo verrà conguagliato in sede di liquidazione del sinistro, oppure recuperato dalla Società nei casi di inefficacia della garanzia o di mancato ricovero entro i termini previsti. L) Periodo di assicurazione di riferimento Qualora il sinistro si protragga oltre la scadenza annuale di polizza la garanzia mantiene la sua operatività, fino all'esaurimento del sinistro stesso, nell'ambito della somma assicurata relativa all'annualità in cui ha avuto inizio il ricovero o sia stato effettuato l'intervento chirurgico ambulatoriale. Quanto sopra vale anche nel caso di mancato rinnovo del contratto. M) Rette di degenza limite giornaliero La garanzia rimborso spese per rette di degenza é prestata con il limite giornaliero indicato nel frontespizio di polizza. N) Visite specialistiche In tale estensione deve intendersi compreso il rimborso relativo alle visite specialistiche (visite generiche e prestazioni odontoiatriche sempre escluse) sempreché queste siano state ordinate dal medico curante e purché abbiano relazione con la malattia sofferta. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'assicurato nella misura del 20% delle spese effettivamente sostenute con un minimo di scoperto di 154,938 Euro per ogni sinistro e comunque con il massimo di 1549,371 Euro per persona e per anno assicurativo. O) Accertamenti diagnostici (valida solo se richiamata nel frontespizio di polizza) L'assicurazione viene estesa al rimborso delle spese sostenute per i seguenti esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici: Tomografia assiale computerizzata (TAC) Risonanza magnetica nucleare (RMN) Scintigrafia Potenziali evocati Elettromiografia Angiografia (arteriografia, flebografia) Cateterismo cardiaco Ultrasonografia doppler Broncoscopia Esofagogastroduodenoscopia Colangiografia Clisma opaco a doppio contrasto Rettosigmoidoscopia Urografia lsterosalpingografia lsteroscopia Linfografia La presente garanzia opera sino alla concorrenza di un importo annuo pari al 10% della somma assicurata. P) Malattie oncologiche Nel caso di malattie oncologiche che richiedano più ricoveri in periodi successivi, la Società si obbliga al rimborso delle spese relative al primo ricovero, fermi gli scoperti e le franchigie previste in polizza. Le spese relative ai ricoveri successivi verranno invece liquidate con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di 1549,371 Euro Garanzia aggiuntiva Malattie oncologiche (valida solo se richiamata nel frontespizio di polizza) 5

Qualora all'assicurato, nel periodo di validità del contratto, venga accertata e diagnosticata per la prima volta nella sua vita una malattia oncologica, la Società, fermo il diritto dell'assicurato a quanto dovutogli per prestazioni relative alle altre garanzie di polizza, riconoscerà allo stesso la somma, una tantum, di 5164,569 Euro, che verrà versata in un'unica soluzione nei 60 giorni successivi all'avvenuto accertamento della malattia. Il diritto alla citata indennità è di carattere personale e, quindi, non trasmissibile agli eredi. Con il pagamento dell'indennità, la presente garanzia decade e, ove la polizza rimanga in vigore per le prestazioni relative alle altre garanzie, si procede alla sostituzione del contratto con esclusione della garanzia aggiuntiva "Malattie oncologiche". Art. 2.2 - Diaria da ricovero Diaria da ricovero La Società assicura in caso di ricovero in Istituto di cura reso necessario da malattia, infortunio o parto (compreso "day hospital" purché di durata continuativa superiore a tre giorni, escluse le festività) il pagamento della diaria da ricovero assicurata. Tale diaria verrà riconosciuta per ciascun giorno di ricovero (compreso il primo giorno e quello della dimissione) per un periodo massimo di 360 giorni per anno assicurativo. Nel caso di: terapia intensiva: ricovero in reparto di terapia intensiva la diaria verrà raddoppiata, relativamente al periodo di permanenza in tale reparto; parto fisiologico: la garanzia é prestata con il massimo di 7 giorni. Diaria per convalescenza (valida solo se richiamata nel frontespizio di polizza) La copertura é estesa al riconoscimento di una diaria per convalescenza pari alla metà della diaria da ricovero a partire dal giorno successivo a quello della dimissione. Tale diaria verrà riconosciuta per un periodo uguale a quello di degenza. La diaria non é corrisposta dopo il ricovero per parto fisiologico, aborto non terapeutico, malattie di gravidanza e puerperio, interventi sulle tonsille e vegetazioni adenoidee. Gessatura: Se l'infortunio comporta l'applicazione di gessatura, anche senza ricovero, la diaria per convalescenza verrà riconosciuta per tutto il periodo di gessatura col massimo di: 25 giorni per gli arti superiori; 75 giorni per gli arti inferiori, bacino e vertebre; oppure per un periodo pari a quello di degenza se superiore. Art. 2.3 - Invalidità permanente da malattia La presente assicurazione vale per il caso di Invalidità Permanente conseguente a malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto stesso, secondo quanto previsto dalle condizioni che seguono, e comunque non oltre la data della sua cessazione. Liquidazione dell'indennità La percentuale di Invalidità Permanente viene accertata in un periodo compreso fra i 6 ed i 18 mesi dalla data di denuncia della malattia secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico disciplinante la materia di cui al D. P. R. 30 giugno 1965 n. 1124. Nei casi di Invalidità Permanente non previsti dal suddetto Testo Unico la percentuale d'invalidità é accertata tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell'assicurato. Nessuna indennità spetta quando l'invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 25% della totale. 6

Quando l'invalidità Permanente accertata sia di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo lo schema seguente: %I.P.accertata 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 %I.P.liquidata 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 %I.P.accertata 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 %I.P.liquidata 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 %I.P.accertata 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 %I.P.liquidata 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 %I.P.accertata 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 %I.P.liquidata 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 %I.P.accertata 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 %I.P.liquidata 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 Il diritto all'indennità è di carattere personale e non è quindi trasferibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Non cumulabilità con polizze infortuni L'indennità di cui alla presente assicurazione non potrà in alcun caso cumularsi con garanzie di Invalidità Permanente prestate con polizze infortuni della stessa Società. 3 Decorrenza della garanzia Termini di aspettativa Le assicurazioni rimborso spese di cura e diaria da ricovero hanno effetto, con riferimento al giorno di decorrenza della garanzia dal: a. giorno stesso, per gli infortuni; b. 30 giorno successivo, per le malattie; c. 180 giorno successivo, per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipula della polizza, solo però se essi erano conosciuti dall'assicurato; d. 300 giorno successivo, per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio. Tuttavia limitatamente a dette malattie, l'assicurazione decorre dal 30 giorno successivo a quello di effetto della polizza qualora l'assicurato comprovi con certificato medico che il concepimento é avvenuto dopo tale data. L'assicurazione invalidità permanente da malattia ha effetto, con riferimento al giorno di decorrenza della garanzia, dal 90 giorno successivo. Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, ovvero senza alcuna interruzione della copertura, di polizze riguardanti, identiche garanzie, gli anzidetti termini operano per i soli assicurati compresi nelle precedenti polizze: dal giorno in cui aveva avuto effetto l'assicurazione prevista dalle polizze sostituite per le prestazioni ed i massimali in queste ultime risultanti, se pari o inferiori a quelli previsti nella presente polizza; dal giorno in cui ha effetto l'assicurazione prevista dalla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni in esse contemplate. 7

Restano fermi i termini di carenza previsti nel primo comma nel caso di inserimento in garanzia di nuovi assicurati. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente polizza, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. 4 Determinazione del premio Premio Il premio indicato in polizza, anche se é stato frazionato in più rate, é determinato per il periodo di copertura relativo alla prima annualità (oltre all'eventuale rateo alla firma). Per ogni annualità successiva la Società ridefinirà il premio in base alla evoluzione dei parametri tecnici di riferimento. Il nuovo premio verrà sottoposto al Contraente alla scadenza di ogni annualità successiva, con l'intesa che egli avrà la facoltà di accettarlo o rifiutarlo. In quest'ultimo caso la garanzia cesserà alla scadenza predetta. 5 Esclusioni Esclusioni L'assicurazione non è operante per: a. le conseguenze dirette di infortuni, nonché per le malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi anteriori alla stipulazione del contratto, non dichiarati alla Società all'atto della stipulazione dell'assicurazione; b. l'eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza; c. le malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; d. gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell'assicurato (compresi, invece, gli infortuni cagionati da colpa grave); e. gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci, all'uso di stupefacenti o allucinogeni; f. l'aborto volontario non terapeutico; g. le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio); h. le protesi dentarie in ogni caso e le cure dentarie e delle paradontopatie quando non siano rese necessarie da infortunio; i. l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quelli applicati durante l'intervento chirurgico; l. tutte le procedure e gli interventi finalizzati alla fecondazione assistita; m. le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); n. i ricoveri effettuati allo scopo di effettuare check-up clinici; o. le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; p. gli infortuni derivanti da sport aerei in genere o dalla partecipazione a corse e gare motoristiche (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura; q. gli infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente; r. i ricoveri in case di soggiorno o convalescenziari. s. gli stati patologici correlati alla infezione da HIV. 8

Persone non assicurate Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone: affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. L'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni ed è quindi escluso il rimborso delle spese sostenute per tali patologie. L'eventuale incasso di premi scaduti successivamente non comporterà l'obbligo della prestazione assicurativa e i premi in tal caso verranno restituiti. 6 Condizioni particolari Rivalsa La Società dichiara di rinunciare a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surroga che potesse competerle ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio. Estensione territoriale L'assicurazione é valida per il mondo intero. Rischio guerra L'assicurazione é estesa anche per le conseguenze derivanti da stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace. 7 Il sinistro Art. 7.1 - Cosa deve fare il Contraente o l'assicurato Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, nei termini e con le modalità previste ai punti successivi. L'inadempimento di tale obbligo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). L'Assicurato deve sottoporsi, in Italia, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. Rimborso Spese di cura e Diaria da Ricovero L'Assicurato deve presentare la denuncia entro tre giorni dal ricovero o dall'intervento. Invalidità Permanente da Malattia L'Assicurato deve denunciare la malattia entro tre giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata e comunque non oltre un anno dalla cessazione dell'assicurazione. 9

Art. 7.2 - La liquidazione del danno Controversie In caso di disaccordo sui criteri e sul grado di indennizzabilità, sulla natura dell'evento e sulla misura dei rimborsi, le Parti si obbligano a conferire, per scritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle Condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità dì legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Pagamento delle indennità Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Rimborso spese di cura Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. La Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'ufficio Italiano dei Cambi. Diaria per ricovero e convalescenza La Società, in caso di comprovato ricovero in Istituto di cura corrisponderà l'indennità giornaliera stabilita per ogni giorno di degenza e per il periodo di convalescenza se prevista. Invalidità Permanente da Malattia La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette della singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da tali menomazioni. Nel corso dell'assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. Nel caso quindi la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata accertata per una precedente malattia, la valutazione dell'ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa. 8 Garanzia assistenza Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati saranno erogati tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampére n. 30, 20131 MILANO - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno di seguito indicata con il proprio marchio commerciale " Mondial Assistance". Le garanzie sono operanti per l'assicurato ed automaticamente estese ai familiari con esso conviventi. 10

1. Guardia Medica 24h Quando l'assicurato necessita di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di infortunio o malattia improvvisa, la Guardia Medica di Mondial Assistance è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni. Se l'assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi ad interventi di particolare complessità la Centrale Operativa mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'assicurato e il Centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero. Infine, se l'assicurato necessita di un consiglio medico-specialistico telefonico, può' conferire tramite la Guardia Medica della Centrale Operativa con uno specialista in: Dermatologia, Cardiologia, Dietologia, Geriatria, Ginecologia, Ortopedia e Pediatria; a Sua disposizione per dare informazioni di prima necessità. La consulenza telefonica medico-specialistica non fornisce diagnosi o prescrizioni ed è gratuita. 2. Invio di un medico al domicilio Quando, a seguito di infortunio o malattia grave ed improvvisa, l'assicurato necessita di un medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperire il suo medico curante; MONDIAL Assistance provvede, dopo che il proprio medico di guardia ne ha accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, MONDIAL Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso. Validità territoriale: Italia, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano. 3. Invio ambulanza al domicilio Quando l'assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio, necessita, a parere del Medico curante in accordo con la Guardia Medica di MONDIAL Assistance, di un trasferimento in ambulanza al più vicino Ospedale, MONDIAL Assistance provvede ad organizzare il servizio. Validità territoriale: Italia, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano. 4. Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, verranno organizzate visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a condizioni economiche agevolate presso i centri medici privati convenzionati più vicini alla residenza. La Centrale Operativa, oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'assicurato sui costi agevolati a lui riservati delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. Fissato l'appuntamento col centro medico privato convenzionato, su richiesta dell'assicurato, la Centrale Operativa di Mondial Assistance provvederà a ricordare telefonicamente all'assicurato l'appuntamento fissato il giorno prima dello stesso. Sono a carico dell'assicurato i soli costi delle visite mediche e degli accertamenti. Validità territoriale: Italia. 5. Trasferimento sanitario dal domicilio Quando l'assicurato è affetto da una patologia obiettivamente non curabile nell'ambito delle strutture sanitarie ed ospedaliere della Regione Italiana di residenza, Mondial Assistance, previa analisi del quadro clinico dell'assicurato accertato dai propri medici in accordo con il medico curante, e tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.300,00 per evento e per anno assicurativo, organizza il trasferimento dell'assicurato con i mezzi adeguati fino al centro ospedaliero ritenuto più idoneo alla cura della patologia di cui è affetto. Il trasporto può essere effettuato con: ambulanza, treno (se necessario vagone letto) o aereo di linea (anche barellato). Se necessario, l'assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia. Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni di Assistenza 1) L'utente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento. 11

2) Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza: di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; di dolo dell'assicurato; di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e le malattie croniche; di gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali; patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali; di suicidio o tentativo di suicidio; 3) Qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, Mondial Assistance Italia spa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. 4) Ogni diritto dell'utente nei confronti di Mondial Assistance Italia spa derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso. 5) L'Assicurato deve comunicare a Mondial Assistance Italia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 c.c., a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.. L'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta. In caso di richiesta a Mondial Assistance Italia essa liquiderà il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente polizza. 6) Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile. Istruzioni per la richiesta di assistenza Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite: Linea Verde 800 / 24.35.41 Linea Nera 02/26 609 691 telefax 02/70.630.091 indicando con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero di polizza ALLIANZ S.P.A. di cui è titolare; indirizzo e luogo da cui si chiama; eventuale recapito telefonico. La richiesta di rimborso delle spese sostenute, semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Via Ampère, 30 20131 MILANO (MI) N.B. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON saranno rimborsate. Inoltre l'assicurato dovrà: farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo; comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI, CAB e CIN. 12

9 Dizionario Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui di seguito precisato: Assicurazione Il contratto di assicurazione. Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Polizza Il documento che prova l'assicurazione. Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione. Day hospital Degenza diurna, senza pernottamento, in Istituto di cura. Franchigia Importo prestabilito per ogni sinistro da detrarre dalla somma indennizzabile a termini di polizza; numero dei giorni immediatamente successivi al sinistro e percentuale di Invalidità Permanente che l'assicurato tiene a suo carico. Gessatura apparecchio gessato; qualunque mezzo di contenzione rigido (limitatamente al periodo prescritto dal medico necessario ad immobilizzare completamente la funzione articolare); busti ortopedici metallici od in tela armata (limitatamente al trattamento delle fratture); sono in ogni caso esclusi i bendaggi elastici, anche se adesivi, e le gorgiere (collare di Shanz e simili). Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Istituto di cura Ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza sanitaria. Invalidità Permanente La perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato. Malattia Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Malattie oncologiche Per malattie oncologiche si intendono le neoplasie maligne dimostrate istologicamente (previste dalla Classificazione Internazionale delle malattie dell'o.m.s.) nonché i tumori benigni e di malignità non specificata dell'encefalo e degli altri organi del sistema nervoso centrale (previste dalla Classificazione Internazionale delle malattie dell'o.m.s.). La patologia dovrà essere comprovata da un referto isto-patologico. La Società si riserva di nominare propri periti medici per verificare con i medici curanti altre evidenze indirette che possano portare alla diagnosi di malattia oncologica (esami radiologici-tomografia assiale computerizzata, ecc.). 13

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società; in caso di frazionamento del premio può essere prevista una addizionale nella misura indicata nella scheda di polizza. Ricovero Degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento. Scoperto Percentuale della somma indennizzabile a termini di polizza che l'assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Società Allianz S.p.A.. 14

Elenco grandi interventi chirurgici Chirurgia del sistema nervoso centrale e periferico anastomosi di vasi extra-intracranici con interposizione di innesto anastomosi endocranica dei nervi cranici asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidolari asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti) asportazione di tumori dell'orbita asportazione di tumori ossei dalla volta cranica cordotomia e mielotomia percutanea correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale, subdurale ed epidurale derivazioni liquorali intra o extracraniche emisferectomia endoarterectomia della carotide e della vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame trasverso intervento per craniostenosi intervento per encefalomeningocele intervento per traumi cranio-cerebrali intervento sull'ipofisi per via transfenoidale interventi per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica interventi sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore e posteriore interventi sul plesso brachiale laminectomia esplorativa o decompressiva plastiche craniche per tessuti extracerebrali rizotomia chirurgica e microdecompressione endocranica dei nervi cranici trapanazione cranica per puntura o drenaggio ventricolare trapanazione per evacuazione di ematoma epidurale e subdurale trattamento chirurgico diretto ed indiretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi e fistole) trattamento di lesioni intramidollari somatotomia vertebrale spondilolistesi Faccia e bocca asportazione della parotide per tumori maligni (parotidectomia totale) interventi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuotamento ganglionare operazioni demolitrici per tumori del massiccio frontale con svuotamento orbitario resezione del mascellare superiore resezione della mandibola Collo asportazione di tumori giomici timpano-giugulari gozzo retrosternale con mediastinotomia interventi per diverticolo dell'esofago interventi sulle paratiroidi linfectomia cervicale bilaterale resezione dell'esofago cervicale tiroidectomia allargata per neoplasia maligna tiroidectomia totale Addome (parete addominale) laparotomia esplorativa se per occlusione con resezione e/o sutura viscerale Peritoneo exeresi di tumori retroperitoneali 15

Esofago esofagoplastica interventi per patologie benigne e maligne dell'esofago toracico Stomaco cardioplastica gastrectomia totale e allargata intervento per fistola gastro-digiuno-colica intervento per megaesofago e esofagite da reflusso resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria resezione gastrica sutura di perforazioni gastriche ed intestinali Intestino colectomia parziale e totale enteroanastomosi resezione del tenue Fegato e vie biliari derivazioni biliodigestive drenaggio di ascesso epatico interventi chirurgici per ipertensione portale interventi per echinococcosi interventi sulla papilla di Vater resezione epatica (emiepatectomia) Retto-ano interventi per neoplasie a retto-ano anche per via addominoperineale megacolon proctocolectomia totale Pancreas e milza interventi per cisti, pseudocisti, fistole pancreatiche interventi per neoplasie pancreatiche interventi per pancreatite acuta e cronica splenectomia Parete toracica interventi per tumori maligni della mammella trattamento di traumi parietali Mediastino interventi per ascessi interventi per tumori Polmone interventi per echinococcosi interventi per ferite, ascessi, fistole interventi per tumori della trachea pneumectomia resezioni segmentarie e lobectomia trapianto di polmone Cardiochirurgia a. interventi a cuore chiuso: applicazione di pace-maker atriosettostomia per trasposizione dei grandi vasi commissurotomia per stenosi mitralica 16

correzione di coartazione aortica: resezione aorto-plastica, protesi dacron, patch dacron, by-pass dacron derivazioni aorto-poimonari tipo Blalcek-Waterstone-Potts fistole artero-venose del polmone pericardiectomia per pericarditi costrittive valvulotomia della polmonare secondo Brook b. interventi a cuore aperto per difetti singoli non complicati: anuloplastica valvola singola by-pass aorto-coronarico singolo correzione di difetto del setto interventricolare correzione di difetto interatriale correzione di stenosi aortica sottovalvolare a diaframma embolectomia della polmonare sostituzione di valvola singola: aortica, mitralica, tricuspidale valvulotomia singola o multipla per stenosi polmonare, mitralica, valvolare aortica c. interventi a cuore aperto per difetti complessi o complicati: aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio aneurismi aorta toracica asportazione di tumori intracardiaci by-pass aorto-coronarici multipli contropulsazione per infarto acuto mediante incanalamento arterioso correzione canale atrioventricolare completo correzione impianto anomalo coronarie correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale correzione radicale di trasposizione dei grandi vasi correzione 'Ostium primum' con insufficienza mitralica correzione di: - ventricolo unico - ventricolo destro a doppia uscita - truncus arteriosus - coartazioni aortiche - stenosi aortiche infundibolari e sopravalvolari - trilogia di Fallot - tetralogia di Fallot - atresia della tricuspide - pervietà interventricolare ipertesa, con debanding, con insufficienza aortica finestra aorto-polmonare fistole arterovenose polmonari intervento in ipotermia per coartazione aortica interventi neonatali a cuore aperto con ipotermia profonda e arresto circolatorio resezione o plicatura del ventricolo sinistro per infarto riparazioni o sostituzioni settali o valvolari per traumi del cuore o gravi infarti sostituzioni valvolari multiple sostituzioni valvolari con by-pass aorto-coronarico Chirurgia vascolare interventi per aneurismi delle arterie carotidi, vertebrali, succlavia, tronco brachio-cefalico, iliache interventi per innesti di vasi interventi per stenosi dell'arteria renale, mesenterica e celiaca interventi per stenosi ed ostruzione della carotide extracranica, succlavia e arteria anonima operazioni sull'aorta toracica ed addominale Chirurgia pediatrica atresia dell'ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare e abbassamento addomino perineale atresia dell'ano semplice con abbassamento addomino perineale atresia dell'esofago cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma) 17