Lavoratori autonomi edili: i chiarimenti del Ministero. sulle ipotesi di uso improprio delle partite IVA. (circolare n. 16 del

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CIRCOLARE A.F. N. 107 del 13 Luglio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Lavoratori autonomi edili: i chiarimenti del Ministero Premessa sulle ipotesi di uso improprio delle partite IVA (circolare n. 16 del 04.07.2012) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 16 del 04.07.2012, ha fornito alcune precisazioni in relazione ai controlli effettuati nel settore edile, con particolare in riferimento a quei lavoratori che sono inclusi formalmente nella qualifica di imprenditore ma in verità possiedono i requisiti tipici dei lavoratori subordinati. Il Ministero, per uniformare i controlli, ha fornito indicazioni utili a valutare le ipotesi in cui la prestazione di lavoro autonomo mascheri rapporti di diversa natura. Tra i vari chiarimenti forniti con la circolare in commento, il Ministero precisa che difficilmente appare compatibile l attività di lavoro autonomo con le prestazioni legate alle operazioni di sbancamento, costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in generale, svolte tipicamente dal manovale edile, dal muratore, dal carpentiere e dal ferraiolo. Di seguito illustriamo i principali chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro in riferimento alle ipotesi in cui la prestazione di lavoro autonoma appare riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato. I chiarimenti del Ministero del Lavoro con la circolare n. 16/2012 La circolare in commento, in primo luogo, richiama la definizione di lavoratore autonomo contenuta nella disposizione normativa di cui all'art. 89, comma 1, lett. d), D.I.,gs. n. 81/2008, e successive modificazioni, ai sensi della quale per lavoratore autonomo si intende la "persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione". 1

A tal proposito, secondo il Ministero lo "status" di imprenditore autonomo o, addirittura, di imprenditore artigiano è compatibile con l'eventuale qualifica di lavoratore dipendente; ciò in quanto, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, l'imprenditore "tout court" ovvero l'imprenditore artigiano può svolgere attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (cfr. Cass. Sez. Unite n. 3240/2010). In simili evenienze, elemento significativo ai fini della verifica è senza dubbio quello connesso al possesso e alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire. In tal senso il Ministero ritiene utile constatare se dall'esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante dal registro dei beni ammortizzabili. OSSERVA Non rileva, invece, la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall'impresa esecutrice o addirittura dal committente, ancorché a titolo oneroso, rappresentando anzi tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo. Secondo il Ministero non può da ultimo non ricordarsi, quale ulteriore elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il settore dell'edilizia in quanto caratterizzato da operazioni temporalmente limitate il riscontro di un'eventuale monocommittenza. Tale elemento rappresenta del resto un utile indice per verificare la genuinità o meno del rapporto "autonomo" posto in essere sebbene, come già accennato, questo non sia assolutamente dirimente, rappresentando un elemento a fortiori di un'eventuale ricostruzione ispettiva. Le prestazioni di lavoro autonomo e i controlli Oltre a tali elementi legati alla specifica situazione di fatto oggetto di accertamento, il Ministero ritiene utile svolgere alcune considerazioni idonee a supportare un regime di "presunzioni" sul piano della tecnica ispettiva che, partendo proprio dalla definizione del lavoratore autonomo, 2

tentano di inquadrare i margini della citata "autonomia" nell'ambito del ciclo complessivo dell'opera edile. Il Ministero, in particolare, evidenzia come normalmente non siano mai sorti particolari problemi di inquadramento quale prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono nella fase del c.d. completamento dell'opera ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica della stessa (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti). Diversamente, meno verosimile appare la compatibilità di prestazioni di lavoro di tipo autonomo con riferimento a quelle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fondamentalmente alle operazioni: di sbancamento; di costruzione delle fondamenta; di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere; svolte da specifiche categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo. Lo svolgimento di tali mansioni risulta, infatti, connotato dall'utilizzo di un apposito "cronoprogramma" destinato non solo a pianificare le diverse fasi di esecuzione dell'opera, ma anche a realizzare quel necessario e stretto coordinamento tra lavoratori che assicuri un'attuazione unitaria ed organica delle attività, difficilmente compatibile con una prestazione dotata delle caratteristiche dell'autonomia quanto a "tempi e modalità di esecuzione" dei lavori. OSSERVA In particolare, nelle attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo del cemento armato ovvero nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati, le modalità di esecuzione non si conciliano affatto con pretese forme di autonomia realizzativa dell'opera che è invece il presupposto fondamentale per una corretta identificazione della prestazione secondo la tipologia del lavoro autonomo, cosi come definito dall'art. 2222 cod.civ. Pertanto, il Ministero conclude che ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un'inequivocabile situazione di pluricommittenza il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei 3

lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività: manovalanza; muratura; carpenteria; rimozione amianto; posizionamento di ferri e ponti; addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore. Il Ministero ritiene che la suddetta ricostruzione debba essere effettuata anche nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell'opera esclusivamente a lavoratori autonomi, di fatto totalmente eterodiretti. In relazione ai provvedimenti sanzionatori da irrogare, il Ministero precisa che in tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994. La riforma del lavoro e le false partite IVA Al fine di prevenire i fenomeni di uso strumentale di forme contrattuali più flessibili di quella del contratto di lavoro subordinato, il legislatore con la Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro) ha fornito alcune specifiche disposizioni attraverso le quali un rapporto di lavoro subordinato può essere riqualificato in rapporto di collaborazione a progetto. Secondo quanto previsto dalla riforma del lavoro con i commi 26-27 dell articolo 1, viene introdotta una presunzione secondo cui le prestazioni effettuate da alcuni lavoratori autonomi sono da considerare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA sono considerate salvo prova contraria rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due presupposti tra i seguenti: FINTE PARTITE IVA Condizioni perché La collaborazione ha una durata complessivamente superiore a 8 4

operi la presunzione mesi nell'arco dell'anno solare. Il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare. Il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Tale presunzione non opera nel caso in cui la prestazione presenti i seguenti requisiti: competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; prestazione svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali. In altre parole la prestazione deve essere svolta da un soggetto che dichiari un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore, per l anno 2012, a euro 18.663,00. OSSERVA La presunzione non opera in riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Viene, infatti, formulata una norma di interpretazione autentica (con effetto, quindi, retroattivo) dell articolo 61, co.3, d.lgs. n. 276/2003, volta a chiarire che le norme che disciplinano il lavoro a progetto e il lavoro occasionale non si applicano alle sole prestazioni professionali riconducibili alle attività per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione in appositi albi, ferma restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l iscrizione. In riferimento all applicabilità della presunzione, questa si applica successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (data di entrata in vigore: 18.07.2012): per i rapporti già in corso a tale data viene concesso un termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore al fine di consentire gli opportuni adeguamenti. 5

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti DOTTORESSA 6