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GGG Spazio aziende n. 05 maggio 2016 pagina 2 di 7 Studio Seld Associazione Professionale STUDIOSELD BIZZOTTO-STRELIOTTO & ASSOCIATI Via Isonzo, 2 35013 CITTADELLA (PD) Tel +39 049 9400845 fax +39 049 9400966 Codice fiscale IVA 04892970288 Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarle il n. 05 di SPAZIIO AZIIENDE maggio 2016 ULTIME NOVITÀ FISCALI Accertamento induttivo c/c professionista Sentenza Corte Cassazione 30.3.2016, n. 6093 Iscrizione elenco beneficiari 5 IRPEF per il 2016 Comunicato stampa Agenzia Entrate 31.3.2016 Donazione tra coniugi e imposta di registro Sentenza Corte Cassazione 6.4.2016, n. 6674 Redditometro Sentenza Corte Cassazione 20.4.2016, n. 7787 Esonero canone RAI È legittimo l accertamento induttivo basato sui versamenti ingiustificati sui c/c bancari di un lavoratore autonomo (nel caso di specie, odontoiatra). L Ufficio, inoltre, può riconoscere i costi deducibili basandosi sui prelievi e non deve, quindi, necessariamente determinare gli stessi nella misura desumibile dagli studi di settore. Fino al 9.5.2016 gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono effettuare l iscrizione al 5 IRPEF per il 2016 utilizzando i canali telematici (Entratel e Fisconline) gestiti dall Agenzia. Gli elenchi provvisori saranno resi disponibili sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate entro il 14.5.2016. Qualora l ente / associazione rilevi errori di iscrizione, potrà richiedere la relativa correzione entro il 20.5. Gli elenchi aggiornati saranno pubblicati il 25.5.2016 I trasferimenti immobiliari tra coniugi si presumono donazioni se l imposta di registro dovuta per il trasferimento a titolo oneroso è inferiore rispetto a quella dovuta per il trasferimento a titolo gratuito. Grava sul contribuente provare la natura onerosa del contratto e, in particolare, la circostanza dell effettivo pagamento del corrispettivo. L accertamento basato sul redditometro è legittimo qualora i risparmi accumulati dal contribuente non costituiscano una prova sufficiente a dimostrare la disponibilità finanziaria utile ad abbattere il reddito presunto negli anni successivi. È stato pubblicato sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate il Provvedimento che proroga dal 30.4 al 16.5.2016 il termine di

Spazio aziende n. 05 maggio 2016 pagina 3 di 7 Provvedimento Agenzia Entrate 21.4.2016 Riammissione alla rateizzazione decaduta Circolare Agenzia Entrate 22.4.2016, n. 13/E presentazione (a mezzo posta / in via telematica) della dichiarazione sostitutiva relativa al canone RAI al fine di superare la presunzione di detenzione dell apparecchio, avente effetto per il canone dovuto per l intero 2016 Sono stati forniti una serie di interessanti chiarimenti in merito alla novità introdotta dalla Finanziaria 2016 che consente ai contribuenti, decaduti nei 3 anni precedenti al 15.10.2015 dalla rateizzazione delle somme dovute a seguito di definizione dell accertamento per adesione / acquiescenza, di essere riammessi al versamento rateale. COMMENTI LE DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE Nell ambito della dichiarazione dei redditi, sono previste una serie di specifiche detrazioni ai fini IRPEF spettanti agli inquilini titolari di un contratto di locazione relativo all immobile adibito ad abitazione principale. La misura della detrazione è legata alla qualifica dell inquilino e alla tipologia di contratto stipulato, come di seguito sintetizzato: inquilino di alloggio adibito ad abitazione principale; lavoratore dipendente che trasferisce la residenza per motivi di lavoro; inquilino di alloggio adibito ad abitazione principale con contratto a canone convenzionale; inquilino giovane (di età compresa tra i 20 e i 30 anni) di alloggio adibito ad abitazione principale; inquilino di alloggio sociale adibito ad abitazione principale. CARATTERISTICHE COMUNI DELLE DETRAZIONI IN ESAME Dall esame delle normative di riferimento è possibile desumere le seguenti caratteristiche comuni alle predette detrazioni: 1. sono di tipo forfetario, in quanto di ammontare variabile a seconda del reddito complessivo del soggetto beneficiario e non sono calcolate in percentuale a quanto sostenuto. Sopra una determinata soglia di reddito non spettano. A tal fine, il reddito complessivo va considerato comprensivo dell eventuale reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca e dell agevolazione ACE; 2. sono alternative tra loro e non sono quindi cumulabili. Qualora l inquilino soddisfi i requisiti per fruire di 2 o più detrazioni, lo stesso può scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, se in corso d anno si verificano situazioni diverse, è possibile fruire di più detrazioni purché si rientri nel relativo campo di applicazione; 3. sono rapportate al periodo dell anno nel quale l immobile è adibito ad abitazione principale e a tal fine va fatto riferimento all utilizzo dell immobile come abitazione principale e non alla data di stipula del contratto. Posto che per abitazione principale si intende l immobile nel quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente, può usufruire delle citate detrazioni anche il soggetto titolare del contratto di locazione riguardante l immobile adibito ad abitazione principale da parte esclusivamente di uno o più familiari (ad esempio, un figlio o un genitore). Così, ad esempio, se lo stesso soggetto è titolare di 2 contratti di locazione, l uno riferito all immobile adibito a propria abitazione principale e l altro ad abitazione principale di un familiare, può scegliere la detrazione più favorevole; 4. sono attribuite anche in caso di incapienza. In particolare, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all IRPEF lorda, diminuita delle detrazioni: per carichi di famiglia;

Spazio aziende n. 05 maggio 2016 pagina 4 di 7 per redditi di lavoro dipendente / pensione / altri redditi; al contribuente è riconosciuta la possibilità di beneficiare della parte di detrazione che non ha trovato capienza, secondo le modalità previste (attribuzione da parte del sostituto d imposta / fruizione in sede di dichiarazione dei redditi). Se il contratto di locazione è intestato a 2 persone, di cui una incapiente, la detrazione non può essere usufruita per intero dall altra, in considerazione della possibilità per il soggetto incapiente di recuperare la propria quota di detrazione. Va evidenziato che non può essere definito incapiente un soggetto privo di reddito in quanto il concetto di incapienza presuppone l esistenza di un reddito imponibile, anche se l IRPEF è azzerata dalle suddette detrazioni; 5. sono rapportate alla quota di titolarità del contratto di locazione (ad esempio, nel caso di contratto di locazione in regime di libero mercato intestato a 2 soggetti, la detrazione spetta ad ognuno nella misura del 50%). Fa eccezione la detrazione spettante ai dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro, che va ripartita tra i soli intestatari del contratto che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti. Va sottolineato che in caso di contitolarità del contratto di locazione, per determinare l importo della detrazione spettante, ciascun titolare deve fare riferimento al proprio reddito complessivo. Se il contratto di locazione è intestato ad un familiare a carico, le detrazioni in esame non possono essere fruite dal contribuente a cui lo stesso risulta a carico. Infine va sottolineato che le detrazioni in esame: sono incompatibili con il c.d. Contributo fondo affitti erogato a favore di determinate categorie di soggetti ex art. 11, comma 1, Legge n. 431/98; sono compatibili con la deduzione prevista per l abitazione principale ex art. 10, comma 3, TUIR. Pertanto, se il contribuente è titolare di un contratto di locazione per l immobile adibito a propria abitazione principale e contestualmente possiede un immobile concesso in uso gratuito ad un familiare che lo destina a propria abitazione principale, lo stesso può usufruire sia della deduzione prevista per l abitazione principale sia della detrazione per i canoni di locazione. DETRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE EX LEGGE N. 431/98 La detrazione in esame spetta per i canoni di locazione ai titolari di un qualsiasi contratto di locazione per l immobile adibito ad abitazione principale stipulato / rinnovato ai sensi della Legge n. 431/98, ossia un contratto: a canone libero di cui all art. 2, comma 1 (durata 4 anni + 4); convenzionato di cui agli artt. 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3 (durata 3 anni + 2); transitorio di cui all art. 5. Ancorché rivolta a tutte le tipologie contrattuali di cui alla citata Legge, l agevolazione in esame interessa per lo più i titolari di contratti in regime di libero mercato, posto che per i titolari di contratti convenzionati è prevista la specifica detrazione (più favorevole) di cui al comma 1. La misura della detrazione spettante varia a seconda della fascia di reddito complessivo dell inquilino, come di seguito schematizzato. Reddito complessivo 15.493,71 300 15.493,71 < Reddito complessivo 30.987,41 150 Possono fruire della detrazione anche i soggetti titolari di contratti di locazione stipulati:

Spazio aziende n. 05 maggio 2016 pagina 5 di 7 prima dell entrata in vigore della Legge n. 431/98 automaticamente prorogati e che fanno riferimento alla vecchia disciplina; dopo l entrata in vigore della citata Legge, ma che fanno riferimento alla disciplina previgente oppure senza alcun riferimento alla Legge n. 431/98; in quanto i predetti contratti si intendono implicitamente regolati da quest ultima. DETRAZIONE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE CONVENZIONATI La detrazione in esame spetta a favore dei titolari di un contratto convenzionato di locazione dell abitazione principale, stipulato / rinnovato ai sensi dei citati artt. 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2) ed è fissata nei seguenti importi, a seconda dell ammontare del reddito complessivo dell inquilino. Reddito complessivo 15.493,71 495,80 15.493,71 < Reddito complessivo 30.987,41 247,90 La detrazione non compete ai titolari di contratti di locazione stipulati con Enti pubblici. DETRAZIONE PER LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA La detrazione in esame spetta a favore dei lavoratori dipendenti, titolari di un contratto di locazione dell abitazione principale, che hanno trasferito la residenza: nel Comune di lavoro o in un Comune limitrofo situato a non meno di 100 km dal precedente e comunque in una Regione diversa; nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione. La detrazione spetta per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza, decorrenti dalla data di variazione della residenza. Così, ad esempio, un soggetto che ha trasferito la residenza a settembre 2015, può usufruire della detrazione per il triennio 2015 2017, fermo restando che nel 2015 la stessa va rapportata ai giorni di destinazione ad abitazione principale (da settembre). La stessa spetta nelle seguenti misure, a seconda del reddito complessivo dell inquilino. Reddito complessivo 15.493,71 991,60 15.493,71 < Reddito complessivo 30.987,41 495,80 Merita evidenziare che: dalla detrazione sono esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il soggetto interessato cessi di essere lavoratore dipendente, il diritto alla detrazione decade dall anno successivo; in caso di contratto cointestato, se i requisiti per usufruire della detrazione in esame sono posseduti da un solo inquilino lavoratore, cointestatario del contratto, lo stesso beneficia dell intera detrazione, pari al 100%. DETRAZIONE PER GIOVANI INQUILINI DI ETÀ COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI La detrazione in esame spetta: a favore dei giovani di età compresa tra 20 e 30 anni (a prescindere dal fatto che si tratti di studenti, lavoratori dipendenti, collaboratori, ecc.). Il requisito dell età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d imposta in cui si intende fruire della detrazione; che stipulano, ex novo dall 1.1.2007, un qualsiasi contratto di locazione ex Legge n. 431/98;

Spazio aziende n. 05 maggio 2016 pagina 6 di 7 per l unità immobiliare da adibire a propria abitazione principale, diversa da quella dei genitori / soggetti cui sono affidati dagli organi competenti a norma di legge. La detrazione spetta per i primi 3 anni, esclusivamente per i contratti stipulati ex novo dopo l 1.1.2007, nelle seguenti misure, a seconda dell ammontare del reddito complessivo. Reddito complessivo 15.493,71 991,60 Reddito complessivo > 15.493,71 Il rispetto dei requisiti richiesti va verificato in ogni singolo anno per il quale si richiede l agevolazione: se il contribuente presenta i predetti requisiti nel primo anno, non è automatico che possa fruire della detrazione anche nei 2 anni successivi. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stato stipulato da 2 soggetti ma solo uno di essi è in possesso del requisito di età, solo quest ultimo può fruire della detrazione pro-quota, nella percentuale a lui spettante e non per l intero importo (è quindi applicato un criterio diverso rispetto a quello sopra illustrato, previsto per il contratto del lavoratore dipendente trasferitosi). DETRAZIONE INQUILINI ALLOGGI SOCIALI La detrazione in esame è riconosciuta, per il triennio 2014-2016, ai titolari di un contratto di locazione di alloggio sociale adibito ad abitazione principale nelle seguenti misure, a seconda dell ammontare del reddito complessivo. Reddito complessivo 15.493,71 990 15.493,71 < Reddito complessivo 30.987,41 450 Si rammenta che per alloggio sociale si intende l unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Lunedì 9 maggio SCADENZARIO Mese di MAGGIO 5 DELL IRPEF ISCRIZIONE ELENCO BENEFICIARI Invio telematico da parte degli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche della domanda di iscrizione negli elenchi 2016 dei possibili destinatari del 5 IRPEF. Lunedì 16 maggio IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI IRPEF Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di aprile da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. Liquidazione IVA riferita al mese di aprile e versamento dell imposta dovuta; liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell imposta dovuta maggiorata degli interessi dell 1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali). Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi codice tributo 1004). Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro

Spazio aziende n. 05 maggio 2016 pagina 7 di 7 RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI INPS DIPENDENTI INPS GESTIONE SEPARATA INPS CONTRIBUTI IVS INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO autonomo (codice tributo 1040). Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); utilizzazione di marchi e opere dell ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l ammontare dell apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell associante risultante dall ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d appalto/d opera effettuate nell esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile. Versamento del contributo del 24% o 31,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a aprile a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% o 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Versamento della prima rata fissa per il 2016 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti artigiani. I dati necessari per il versamento devono essere recuperati direttamente dal Cassetto previdenziale. Pagamento seconda rata premio INAIL regolazione 2015 / anticipo 2016 per coloro che hanno scelto la rateizzazione. Venerdì 20 maggio ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre. Mercoledì 25 maggio IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili). Venerdì 27 maggio MOD. 730/2016 VARIAZIONE DATI MOD. CSO Termine ultimo per comunicare all Agenzia delle Entrate tramite il mod. CSO le variazioni dell utenza telematica con effetto per i modd. 730-4/2016. Martedì 31 maggio