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COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: - Dott. Giuseppe Marziale Presidente - Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Prof. Avv. Saverio Ruperto Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore - Dott.ssa Daniela Primicerio Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 26 marzo 2010 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO L odierno ricorrente ha sporto in data 5 settembre 2009 reclamo nei confronti dell intermediario, con cui aveva stipulato un contratto di mutuo lamentando il seguente disservizio: aveva richiesto all intermediario, nei primi giorni dell anno 2009, la trasformazione del tasso di interesse del proprio mutuo da fisso a variabile; ricevuta risposta negativa, si era attivato presso un altro intermediario che, il 20 marzo 2009, aveva deliberato un nuovo mutuo con cui surrogare il primo. La successiva fase di stipula dell atto di trasferimento del finanziamento si svolge con difficoltà e comporta dei ritardi, imputabili secondo il ricorrente alla banca destinataria del reclamo, che più volte rinvia la data della stipula da aprile 2009 al 2 luglio 2009, data in cui è stato finalmente stilato il rogito. A detta del reclamante, il ritardo gli ha comportato un danno pari alla differenza tra la rata mensile del vecchio mutuo poi trasferito ( 569,64) e la rata che avrebbe pagato con il nuovo mutuo ( 336,60), e cioè pari a 233,04 per ogni mese di ritardo. Pag. 2/6

Non avendo ricevuto soddisfazione attraverso il reclamo, il cliente ha, in data 21 dicembre 2009, proposto ricorso a questo Arbitro, con il quale ha chiesto il risarcimento del danno, ribadendo le proprie doglianze così come formulate nel reclamo ed imputando in particolare alla banca quattro mesi (dal 20 marzo, data di delibera del nuovo mutuo, al 2 luglio 2009, data del rogito notarile) di ritardo nel rilascio del consenso al trasferimento del mutuo. Per quanto concerne la quantificazione del danno, il ricorrente, modificando in parte l originaria impostazione, invoca l applicazione della legge n. 102/2009, là dove prevede un risarcimento (nella misura dell 1% del capitale residuo per ogni mese di ritardo) nel caso in cui la surroga nel mutuo avvenga oltre 30 giorni dopo la richiesta dell intermediario subentrante e su tale base calcola il danno subito in 1500 (1% del capitale residuo, pari a 50.000, per i mesi di aprile-maggio-giugno). Nella proprie controdeduzioni la banca, ripetendo anch essa quanto già dedotto nella risposta al reclamo, osserva che, essendo stato il mutuo de quo oggetto insieme ad altri di cessione ad una società veicolo, nell ambito di un operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, ed essendo tale cessione opponibile al cliente in quanto regolarmente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, la responsabilità del ritardo deve imputarsi alla società veicolo, attuale titolare del credito, la quale ha rilasciato alla banca convenuta la procura necessaria per la stipula dell atto di surroga soltanto nel mese di giugno del 2009, sebbene la banca si fosse tempestivamente attivata per averla. Osserva inoltre la banca che la richiesta del cliente di applicazione della legge n. 102/2009 non può essere accolta, per essere detta legge entrata in vigore in epoca successiva a quella dei fatti di causa. Fallito un tentativo della banca di definire bonariamente la controversia, il cliente ha insistito nelle proprie richieste. DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che il ricorso meriti di essere parzialmente accolto in base alle considerazioni e per le ragioni di seguito illustrate. L eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione passiva della banca, per essere il credito relativo al mutuo de quo stato ceduto, anteriormente alla richiesta di surroga, ad una società veicolo, nell ambito di un operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 non è fondata. Pag. 3/6

Infatti, come testualmente risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2009, relativo all operazione di cartolarizzazione in cui è rimasto coinvolto il contratto di mutuo originariamente stipulato fra l odierno ricorrente e la prima banca, questa è stata designata dalla società veicolo, cessionaria dei crediti ai sensi della citata l. n. 130/1999, servicer dei crediti ceduti, ai sensi dell art. 2, commi 3 e 6, con l incarico di provvedere all incasso ed al recupero delle somme dovute. Ora, successivamente all entrata in vigore della disciplina in punto di c.d. portabilità dei mutui (cfr. paragrafo successivo), l associazione di categoria (Associazione Bancaria Italiana ABI) è intervenuta sul punto del ruolo del servicer in rapporto al fenomeno del trasferimento dei contratti di mutuo, prevedendo che, se la banca cedente svolge, come di norma avviene, per conto della società-veicolo, cessionaria dei crediti, la funzione di servicer, la richiesta del calcolo dell importo del debito residuo va rivolta dal debitore alla banca cedente ed è questa a dover rilasciare l atto di quietanza, in luogo ed in vece della società veicolo, sulla base della procura a suo tempo conferitale da quest ultima. A questo proposito, l Abi ha altresì raccomandato l adeguamento del contenuto delle procure rilasciate alle banche che svolgono la funzione di servicing, allo scopo di renderle aderenti al nuovo contesto operativo postosi a seguito dell art. 8 del d.l. n. 7/2007. Pertanto, deve ritenersi che, alla stregua di un criterio di interpretazione evolutiva delle norme in materia di cartolarizzazione dei crediti, la funzione di servicing di cui all art. 2, commi 3 e 6, della legge n. 130/1999 vada interpretata tenendo conto della sopravvenuta disciplina agevolativa del trasferimento dei contratti di mutuo, e perciò comprendendo in essa anche lo svolgimento delle attività necessarie ai fini dell esercizio, da parte del debitore, della facoltà di surrogazione a cui ha riguardo la richiamata disciplina. 2. Nel merito, occorre considerare che la vicenda dedotta nella presente controversia ha riguardo alla c.d. portabilità dei mutui, e cioè alla facoltà del debitore di surrogare un intermediario ad un altro nel ruolo di creditore. Com è noto, una recente disciplina, portata dall art. 8 del d. l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella l. 2 aprile 2007, n. 40, ha inteso agevolare l esercizio di tale facoltà: si è infatti sancita la nullità del patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale l esercizio di detta facoltà venga impedito o reso oneroso per il debitore; si è escluso che il trasferimento del contratto di mutuo possa comportare per il cliente penali od oneri (spese, commissioni, ecc.) di qualsiasi natura; si è previsto che l espletamento dell istruttoria e degli accertamenti finalizzati all accensione del nuovo mutuo avvengano secondo procedure Pag. 4/6

basate sulla collaborazione interbancaria ed improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi (cfr. art. 8, commi 3 e 3-bis, del d. l. n. 7/2007 cit.). Anche l Autorità di vigilanza si è espressa nel senso che la portabilità dei finanziamenti sia un importante strumento per accrescere la mobilità della clientela e la concorrenza fra gli intermediari, a beneficio del sistema bancario e finanziario nel suo complesso (cfr. Comunicazione del 29 aprile 2008, nel Bollettino di vigilanza del mese di aprile 2008). 3. In questo ambiente normativo, è fondato l assunto del ricorrente secondo il quale la richiesta di surroga nel mutuo è stata soddisfatta con un ritardo eccessivo, ingiustificato per lo meno a far data dal momento (20 marzo 2009) in cui il secondo intermediario ha deliberato il nuovo mutuo, ed imputabile a disguidi verificatisi nell organizzazione dell intermediario convenuto dinanzi a questo Collegio. Tale ritardo ha prodotto un danno ingiusto nella sfera patrimoniale del ricorrente che, in conseguenza di esso, è rimasto vincolato per circa tre mesi, successivi alla richiesta di surroga, al vecchio mutuo ed alle relative condizioni, pagando una rata il cui importo supera la rata del nuovo mutuo di circa 233. Pertanto, un criterio attendibile di quantificazione del danno patito dal ricorrente è quello che fa capo alla moltiplicazione del delta fra la vecchia e la nuova rata per il numero (tre) dei mesi per i quali il ritardo si è protratto. Non può invece essere utilizzato l altro criterio indicato dal ricorrente, e cioè quello che quantifica il danno da ritardo sulla base del disposto dell art. della legge n. 102/2009, perché detta legge è entrata in vigore il 5 agosto 2009 e perciò in epoca successiva a quella dei fatti dedotti nella presente controversia. 4. Ritiene pertanto il Collegio che la pretesa del ricorrente al risarcimento del danno da ritardo vada accolta ed il danno vada quantificato sulla base del criterio che moltiplica il danno emergente patito mese per mese (pari al delta fra la rata del vecchio mutuo e quella che sarebbe stata invece pagata sulla base del nuovo contratto, deliberato dalla seconda banca, ma non ancora stipulato) per il numero dei mesi (tre più qualche giorno) durante i quali il ritardo si è protratto. L ammontare del risarcimento dovuto per il ritardo nella stipula del nuovo contratto di mutuo può pertanto essere determinato, in via equitativa, nella somma complessiva di 750,00, da ritenersi comprensiva di interessi e rivalutazione. Pag. 5/6

P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso nei limiti e nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente la somma di 20,00 (venti/00) quale rimborso di quella versata alla presentazione del ricorso. p. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6