NORME TECNICHE OPERATIVE

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NORME TECNICHE OPERATIVE 1 - DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NEI P.U.A (Art.10, punto 2, delle NTO del PI) P.U.A. per insediamenti artigianali e industriali La superficie da destinare ad opere di urbanizzazione primaria (da destinarsi, salvo diversa prescrizione di zona, a parcheggio) non può essere inferiore al 10% della superficie territoriale complessiva al netto della superficie pubblica Sp ceduta. La superficie da destinare ad opere di urbanizzazione secondaria (da destinarsi, salvo diversa prescrizione di zona, prioritariamente a parcheggio) non sarà inferiore al 10% della superficie territoriale complessiva al netto della Superficie pubblica Sp ceduta; la percentuale relativa agli standard secondari può essere ridotta dal Comune fino al 4% mediante monetizzazione della restante percentuale. È facoltà del Comune autorizzare particolari modalità di fruizione in relazione all'attività svolta e all'organizzazione dell'intorno edificato. 2 - DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (Art.21 delle NTO del PI) 1. Nelle zone D1 artigianali ed industriali, oltre agli insediamenti di tipo produttivo non inquinanti sono consentite le seguenti destinazioni: 1. esercizi di vicinato; 2. magazzini e depositi di merci all ingrosso, anche congiunti ad un esercizio di vendita al dettaglio nel rispetto dei limiti della superficie di vendita previsti per la zona; 3. impianti ed attività a servizio del traffico quali officine, garages, ecc., e distributori di 4. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, servizi mensa e simili); 5. attività di spedizione merci, deposito automezzi, ecc.; 6. una abitazione per il titolare ed il personale di custodia, nella misura massima di 200 mq Su, per ciascun impianto che raggiunga almeno 600 mq di Su; 7. studi di posa e produzione cinematografica e televisiva, e attività di produzione di software; 8. artigianato di servizio; 9. attività per lo svago, il divertimento ed il tempo libero (sale giochi, cinema, teatri, auditori, sale da ballo o concerti, discoteche e simili); 10. altre destinazioni secondo i criteri del successivo punto 7). Il Comune, accertata l'idoneità degli impianti in rapporto alla tutela degli insediamenti circostanti, può autorizzare l'insediamento di attività insalubri di prima e seconda classe (in riferimento al D.M. 5.9.94). Ogni variazione del processo produttivo, relativamente alle attività insalubri ammesse o comunque esistenti, dovrà essere segnalata al Comune e agli uffici competenti e specificatamente autorizzata. 2. Nelle zone D2 "commerciali - annonarie" sono consentite le seguenti destinazioni:

a) esercizi commerciali di vicinato e medie strutture di vendita fino a 1.500 mq; b) magazzini e depositi di merci all ingrosso, anche congiunti ad un esercizio di vendita al dettaglio nel rispetto dei limiti della superficie di vendita previsti per la zona; c) impianti di stoccaggio merci, magazzini, depositi; d) attività di spedizione merci, corrieri, deposito automezzi; e) impianti annonari e per l'approvvigionamento di derrate (mercato); f) attività di manutenzione e lavorazione dei prodotti, connesse alle attività commerciali e di stoccaggio; g) impianti ed attività a servizio del traffico quali officine, garages, ecc., e distributori di h) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, servizi mensa e simili); i) attività artigianali esistenti; j) una abitazione per il titolare o per il personale di custodia dell'impianto, nella misura massima di 200 mq Su per ciascun impianto che raggiunga almeno 600 mq di Su; k) artigianato di servizio; l) attività per lo svago, il divertimento ed il tempo libero (sale giochi, cinema, teatri, auditori, sale da ballo o concerti, discoteche e simili); m) altre destinazioni secondo i criteri del successivo punto 7). 3. Nelle zone D3 "ricettive - tempo libero", fatte salve diverse indicazioni afferenti ciascuna zona, sono consentite le seguenti destinazioni: a) attività ricettive in genere con riferimento alla L.R. 4.11.2002 n 33; b) attività per lo svago, il divertimento ed il tempo libero (sale giochi, cinema, teatri, auditori, sale da ballo o concerti, discoteche e simili); c) impianti ed attività a servizio del traffico quali officine, garages, ecc., e distributori di d) abitazioni per il titolare ed il personale di servizio, nella misura massima di 200 mq Su per ciascun impianto; e) strutture sanitarie di cui alla L.R.22/2002; f) artigianato di servizio; g) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, servizi mensa e simili); h) esercizi di vicinato. 4. Nelle zone D4 "agro - industriali" sono consentite le seguenti destinazioni: a) attività agroindustriali (conservazione, lavorazione, commercializzazione dei prodotti agricoli od attinenti l'agricoltura); b) esercizi di vicinato con funzione di supporto all attività principale; c) impianti tecnologici; d) una abitazione per il titolare o il personale di custodia, nella misura massima di 200 mq Su per ogni impianto che raggiunga una superficie di almeno 600 mq di Su; e) magazzini e depositi di merci all ingrosso di prodotti agro-industriali, anche congiunti ad un esercizio di vendita al dettaglio nel limite di 250 mq di superficie di vendita; f) artigianato di servizio; g) altre destinazioni secondo i criteri del successivo punto 7). 5. Nelle zone D5 "direzionali" sono consentite le seguenti destinazioni: a) attività direzionali comprendenti uffici pubblici e privati; b) impianti ed attività a servizio del traffico quali officine, garages, ecc., e distributori di c) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, servizi mensa e simili) e negozi; d) strutture sanitarie di cui alla L.R.22/2002

e) abitazioni per il titolare o il personale di custodia, nella misura massima di 200 mq Su per ogni impianto che raggiunga una superficie di almeno 600 mq di Su; f) attività per lo svago, il divertimento ed il tempo libero (sale giochi, cinema, teatri, auditori, sale da ballo o concerti, discoteche e simili); g) artigianato di servizio; h) altre destinazioni secondo i criteri del successivo punto 7). 6. Per gli edifici residenziali esistenti al 12 dicembre 2003, data di adozione della Variante generale al P.R.G., non collegati ad attività produttive compresi nelle zone per insediamenti produttivi (D), sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d), dell articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, nel mantenimento del volume esistente; è comunque ammesso l ampliamento ai soli fini dell adeguamento igienico-sanitario con un massimo di mq 16 di Su per ogni unità immobiliare residenziale. 7. In tutte le zone D, tranne le zone D3 "ricettive - tempo libero", al fine di favorire il rinnovamento del processo produttivo e consentire una maggiore flessibilità nelle destinazioni d uso compatibili con le caratteristiche delle zone stesse, sono ammesse tutte le attività, ad esclusione delle medie strutture di dimensione superiore a mq 1.500, delle grandi strutture di vendita e i parchi commerciali, fatte salve le localizzazioni previste dall Elaborato n.8 del PI, delle attività insalubri di prima e seconda classe (in riferimento al D.M. 5.9.94 ed al D.Lgs 152/2006) e nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente statale, regionale, provinciale e locale posta a tutela dei luoghi di lavoro e della tutela dell ambiente e del paesaggio, con particolare riferimento alle seguenti matrici ambientali: - scarichi idrici; - approvvigionamento idrico; - emissioni in atmosfera; - immissioni odorigene; - produzione e gestione dei rifiuti; - rumore; - traffico; - energia; - campi elettromagnetici. L insediamento di una destinazione non espressamente consentita dalla zona è soggetta a contributo perequativo secondo le modalità previste dai criteri e dalle modalità deliberate dal Consiglio comunale, ad essa si applicano i contributi di costruzione della zona ove tale destinazione è consentita; 8. Nelle attività di cui al presente articolo, per le quali vi sia una destinazione d uso diversa da quella commerciale, può essere destinata una superfice per attività di vendita al dettaglio (corner angolo vendita), senza che ciò comporti cambio di destinazione d uso dei locali, per una superficie non superiore a 10 mq. 9. Nel rispetto della L.R. 28/12/2012 n.50 e del relativo Regolamento di attuazione, nell ambito del Centro Urbano e fuori da esso, come individuato dall elaborato n.8 del PI, sono ammesse tramite PUA le medie strutture di dimensione superiore a mq 1.500, le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali solo se previsto nelle localizzazioni dell Elaborato n.8 del PI. 10. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, per artigianato di servizio si intendono le attività di riparazione e/o produzione di beni o servizi direttamente riferibili alla persona. A titolo esemplificativo per artigianato di servizio si indicano le seguenti attività: riparazione e/o

produzione di beni o servizi direttamente collegati alla residenza quali: parrucchiere, barbiere, estetista, sartoria, calzolaio, orafo, oggettistica, idraulico, elettricista, bruciatorista, riparazione cicli e motocicli, manutentore e riparatore di elettrodomestici, radio-tv, studio fotografico, restauratore, tappezziere, pulitintolavanderie, autoscuole, tassisti, laboratori di produzione di alimenti freschi per la vendita diretta, fornai, gelaterie, pasticcerie, gastronomie, pastifici, conserve alimentari, cantine, e simili; oltre alle attività legate alla new economy quali: animatori digitali per la realizzazione di musei virtuali, programmatori di software, manutentori e riparatori di computer, esperti di disinquinamento, progettisti e realizzatori di aree verdi, tecnici di energia eolica o fonti rinnovabili, promotori di beni culturali, realizzatori di oggetti ispirati a capolavori presenti nei musei, destination manager - valorizzazione di aspetti paesaggistici, culturali, gastronomici e tradizionali, e simili. 11. Nelle attività di artigianato di servizio può essere destinata una superfice per attività di vendita al dettaglio, senza che ciò comporti cambio di destinazione d uso dei locali, per una superficie non superiore a 10 mq. Le attività di artigianato di servizio possono essere indifferentemente svolte in locali destinati all uso specifico, commerciale o direzionale. 12. Si elencano di seguito alcune attività particolari e le destinazioni d uso dei locali ove esse sono ammesse: - palestre e scuole di danza (non pubbliche): artigianato, direzionale o commerciale; - strutture sanitarie LR 22/2002: direzionale; - strutture ricettive: commerciale; - agenzie d affari e simili: commerciale o direzionale; - noleggio auto senza conducente: commerciale o direzionale; in caso di svolgimento dell attività da parte di officine meccaniche, elettrauto,carrozzerie,ecc., quale attività complementare a servizio del cliente, la stessa può essere svolta dalla stessa ditta che esercita l attività principale, senza alcun cambio di destinazione d uso; - circoli o associazioni private: in tutte le destinazioni d uso, perché il locale sia agibile; - attività di commercio all ingrosso senza deposito e di commercio elettronico senza deposito, possono essere svolte presso l abitazione solo se è la sede legale della ditta; - rimesse di noleggio auto o autobus con conducente, rimesse per mezzo trasporto funebre; commerciale o artigianale; - rimesse pubbliche: commerciale; - istituti bancari: direzionale; - sale giochi, cinema, teatri, auditori, sale da ballo o concerti, discoteche e simili: commerciale. - sale convegni, conferenze, congressi e simili: commerciale, direzionale. In caso di ulteriori attività particolari non elencate e per le quali fosse necessario precisare la destinzione d uso, Ii Dirigente competenze provvederà a determinarlo con apposito provvedimento. 3 - ZONE PRODUTTIVE DI ESPANSIONE CON NORMA SPECIALE (ZONE D1/2.4 D5.4) (Art.25 delle NTO del PI) 1. INDIVIDUAZIONE Comprendono le zone destinate a nuovi complessi insediativi di tipo produttivo, commerciale, ricettivo e/o direzionale, per le quali il PI prescrive di operare mediante P.U.A. con ambito di intervento unitario.

2. DESTINAZIONI D'USO Valgono le norme previste dal precedente art.2 punti 1, 2, 3, 5, salvo diverse indicazioni contenute nel PUA.; per la zona D5.4 valgono le destinazioni dell art. 21, punto 5, limitatamente alle lettere a), c) d) ed e). 3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO In queste zone il PI si attua attraverso PUA. I piani attuativi dovranno prevedere per ciascun ambito particolari costruttivi unificati, riguardanti le sistemazioni a terra e le opere accessorie I piani attuativi dovranno, altresì, prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in sede propria al fine di garantire una adeguata mobilità protetta all interno degli ambiti e comunque con facile accessibilità alla principale viabilità comunale. Essi dovranno prevedere, laddove utile e necessario, allineamenti, alberature stradali, corridoi bio-climatici al fine di migliorare la circolazione dell aria nelle zone edificate, fasce di mitigazione dall inquinamento acustico ed atmosferico. 4. PARAMETRI URBANISTICI Il PI si attua applicando i seguenti indici: 4.1. Aree produttive miste di espansione (D1/2.4) Indice di utilizzazione territoriale (Ut) = 0,6 mq/mq Superficie coperta (SC) = 60% Sf altezza massima per destinazioni commerciali, artigianali ed industriali, H = 15,00 ml fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all'attività produttiva configurabili come volumi tecnici (montacarichi, canne fumarie, silos, ecc.) che non occupino complessivamente una superficie superiore al 15% dell'intera superficie coperta. Eventuali maggiori altezze, la cui assoluta necessità deve essere documentata, possono essere eccezionalmente autorizzate dal Comune integrando gli elaborati tecnici con un grafico illustrativo degli impatti visivi conseguenti all'intervento altezza massima, H = 20,00 ml per destinazioni direzionali La Superficie Utile complessiva destinata a grandi strutture di vendita e parchi commerciali non dovrà essere superiore al 35% della superficie utile complessiva ammessa dell'intera zona. Il PUA non potrà prevedere edificabilità minima inferiore al 75% della Superficie Utile complessiva ammessa. La dotazione di aree a standard andrà calcolata in sede di piano attuativo secondo quanto stabilito dall art. 10 delle presenti N.T.O, in relazione alle quote parti delle diverse destinazioni. In conformità al PTCP e al PAT il PUA dovrà prevedere due ambiti funzionali: a nord della SPV un ambito produttivo; a sud un ambito prevalentemente commerciale direzionale. 4.2. Aree direzionali di espansione (D5.4) Indice di utilizzazione territoriale (Ut) = 0,5 mq/mq

Superficie coperta (SC) = 50% Sf altezza massima, H = 15,00 ml. 5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI Nelle zone miste D1/2.4 si applicano le seguenti prescrizioni: - la dotazione degli spazi pubblici deve rispettare le seguenti quantità: a) La superficie da destinare ad opere di urbanizzazione primaria dovrà essere per almeno il 50% a parcheggio; b) La destinazione della superficie ad opere di urbanizzazione secondaria è determinata in sede di PUA.