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IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Gustavo Olivieri. Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato. [Estensore] nella seduta del 10.09.2010 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Il ricorrente riferisce che ai primi di ottobre 2008, con l assistenza di un mediatore, si rivolgeva con la moglie, alla resistente, della quale era già cliente, per presentare una domanda di mutuo a nome della moglie, nell intento di realizzare un operazione che comprendeva la surroga attiva di altro mutuo e la ristrutturazione di un immobile da destinare ad attività di Bed & Breakfast. A un primo vaglio, i responsabili della resistente avrebbero valutato positivamente la richiesta di finanziamento, sicché la domanda di mutuo, compilata e sottoscritta, era ufficialmente consegnata alla banca il 25 ottobre 2008. Pag. 2/8

Nei giorni seguenti, poi, il ricorrente e il mediatore erano convocati per fornire delucidazioni sull operazione e, quindi, consegnavano al responsabile della resistente incaricato della pratica, una relazione dettagliata sull intera operazione economica, illustrandone le finalità, la copertura finanziaria e le garanzie. Il ricorrente fa presente che, anche a questo secondo incontro, la banca avrebbe garantito la sicurezza e la celerità dell approvazione della richiesta di mutuo. Nei mesi seguenti, tuttavia, nonostante le ripetute sollecitazioni del ricorrente e del mediatore, non giungeva alcuna risposta della banca riguardo alla concessione del finanziamento. A dicembre 2008, in particolare, il ricorrente si recava nuovamente presso la filiale della resistente, per esporre che il ritardo nel perfezionare l operazione stava creando gravi difficoltà a lui e alla moglie, poiché la liquidità, per i bisogni della famiglia e per portare a termine la ristrutturazione del Bed & Breakfast, si stava esaurendo. In tale occasione, l incaricato della resistente avrebbe rappresentato al ricorrente che si erano verificati dei ritardi nelle istruttorie dei mutui, essendo in corso una complessa operazione di mutui collegati alla dismissione di immobili dell ENPAM, e che, per ovviare alle sue contingenti necessità, gli avrebbe immediatamente concesso un aumento di 10.000 euro a valere sul fido in conto corrente. Il ricorrente presentava così una formale richiesta di aumento del fido per un importo di 10.000 euro e veniva autorizzato, nelle more, a prelevare subito, sconfinando dal conto, 1.500 euro in contanti e, il mese successivo, altri 3.000 euro. Di lì a poco, però, la resistente rendeva noto al ricorrente che la sua richiesta di aumento del fido contrastava con la richiesta di mutuo, dove il ricorrente si proponeva come fideiussore della moglie per 170.000 euro, e che ciò determinava un reciproco ritardo/blocco nelle relative istruttorie. In ogni caso, il responsabile della resistente avrebbe sempre garantito il positivo esito della vicenda. A metà febbraio 2009 sarebbe seguito, tuttavia, un comportamento contraddittorio della banca, che dapprima avrebbe comunicato al ricorrente l avvenuta concessione dell aumento di fido, invitandolo anche ad attivare una Pag. 3/8

carta di credito e il servizio di home banking (quest ultimo in realtà riferisce il ricorrente già attivo), ma pochi giorni dopo lo informava invece della mancata concessione di tale aumento del fido stesso. Il 28 aprile 2009, infatti, la resistente comunicava al ricorrente e alla moglie, in qualità di fideiussore per il fido in essere, la revoca di quest ultimo e della convenzione di assegni, richiedendo il rientro immediato dallo scoperto di conto, pari a 19.321,28 euro. A questa richiesta il ricorrente e la moglie rispondevano con reclamo del 22 maggio 2009, poi reiterato il 22 luglio 2009 tramite il Prefetto di Pisa, ma la banca, con nota del 19 agosto 2009, replicava difendendo la tempestività e la correttezza del proprio comportamento e chiedendo nuovamente l immediato pagamento della somma dovuta. Con nota del 26 ottobre 2009, poi, la resistente comunicava di avere affidato la posizione del ricorrente a una società esterna per il recupero stragiudiziale del credito. Il comportamento dilatorio della banca avrebbe creato, dunque, un grave danno al ricorrente, poiché lo avrebbe messo in serie difficoltà economiche e avrebbe aumentato la sua esposizione debitoria verso la banca stessa, con la conseguente richiesta di rientro immediato e segnalazioni pregiudizievoli per l accesso al credito. Il comportamento dell intermediario resistente, poi, sarebbe stato contrario ai canoni di trasparenza che dovrebbero informare i rapporti degli intermediari con la clientela e avrebbe ingenerato nel ricorrente e nella moglie un notevole affidamento circa il positivo esito della domanda di mutuo. Circa sei mesi per avere una risposta alla richiesta di mutuo e più di un mese per avere l approvazione di un aumento di fido, infatti, sarebbero tempi lontanissimi da quelli pubblicizzati dalla resistente, che, sul sito Patti Chiari, indicherebbe 11 giorni come tempo necessario per l approvazione di un mutuo. Il comportamento della banca, inoltre, avrebbe causato un ritardo di circa sei mesi nell avvio dell attività economica di Bed & Breakfast, con una perdita di guadagno quantificata dal ricorrente in 6.856 euro. Tra l altro, il responsabile della filiale della resistente, incaricato della pratica, convincendo il ricorrente a chiedere un aumento del fido, dato per certo, ma poi invece rifiutato dagli organi competenti, avrebbe compromesso inesorabilmente la concessione del mutuo ipotecario. Pag. 4/8

A causa del comportamento illegittimo della banca, poi, il ricorrente e la moglie sarebbero stati segnalati negativamente presso la centrale dei rischi della Banca d Italia e presso banche dati private. Il ricorrente, in particolare, a causa della segnalazione in Eurisc (il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF) riguardante lo sconfinamento dal conto presso la resistente, dichiara di non avere più accesso al credito presso alcun altro istituto bancario, mentre la moglie non può procedere alla surroga del precedente mutuo, con un aggravio sulla rata mensile rispetto alle condizioni di periodo di circa 300 euro. Il ricorrente, inoltre, per far fronte ai lavori necessari per iniziare l attività di Bed & Breakfast sarebbe stato costretto a vendere immediatamente un fondo commerciale di sua proprietà ad un prezzo di 103.750 euro, inferiore di circa 20.000 euro al più prudente valore di mercato. Tale vendita, inoltre, avrebbe determinato il venir meno del guadagno mensile di 600 euro garantito dal canone di affitto dell immobile. In sintesi, i danni cagionati dal comportamento della resistente al ricorrente e alla moglie sono da questi ultimi così individuati: 1. perdita di guadagno per il B&B (luglio 2009 gennaio 2010) - 6.850,00; 2. rientro non preventivato dal fido - 20.000,00; 3. maggior impegno rata mutuo (15 mesi, da dicembre 2008 ad aprile 2010, quando è stato presentato il ricorso ABF) - 4.500,00; 4. svendita fondo commerciale (30/10/2009) - 20.000,00; 5. mancato introito affitto (6 mesi, da novembre 2009 ad aprile 2010, quando è stato presentato il ricorso ABF) - 3.600,00. I danni ammonterebbero, pertanto, a 54.950,00 complessivi, da valutarsi eventualmente anche in via equitativa. Per tutto quanto esposto, il ricorrente e la moglie chiedono che il Collegio accerti e dichiari che il comportamento della resistente è stato negligente, illegittimo, contrario a buona fede e correttezza e dannoso nei loro confronti e, per l effetto, condanni la resistente medesima al risarcimento del danno, da quantificarsi, anche in via equitativa, in 54.950,00 o in quella somma, maggiore o minore, e nei limiti di competenza del Collegio, che dovesse risultare dagli atti, operando all occorrenza la compensazione con l eventuale credito della Banca Pag. 5/8

Nazionale del Lavoro nei loro confronti; condanni la BNL al rimborso del contributo versato, pari a 20 euro, e al pagamento delle spese della procedura. La resistente, costituitasi, precisa che il ricorrente, a garanzia della richiesta di mutuo, presentava esclusivamente uno studio di fattibilità sull attività di Bed & Breakfast della moglie nonché una perizia edile per la valutazione di massima del valore di mercato di un fondo di proprietà della signora. L intermediario rileva, poi, di non aver dato nessuna assicurazione ai ricorrenti sull accoglimento della loro richiesta di mutuo, ma ammette che i propri tempi di risposta sono stati nel caso di specie più lunghi del solito, a causa tra l altro delle attente considerazioni e valutazioni poste nei confronti del cliente, ex collega di Interbancaria Investimenti. Parte resistente, in particolare, precisa che sarebbe stato fatto tutto il possibile per concedere ai ricorrenti il finanziamento richiesto, ma che da un analisi della situazione economica e finanziaria dei richiedenti, in linea con la politica creditizia in quel momento attuata dalla banca, la richiesta è stata respinta. Al riguardo, l intermediario riferisce che all epoca dei fatti, tra l altro, al resistente era già stato revocato l affidamento in essere sul conto corrente a lui intestato, che presentava un passivo di oltre 19.321,28 euro. Sempre la resistente, infine, rende noto che il 4 maggio 2010 avrebbe inviato ai ricorrenti una lettera per rinnovare la propria disponibilità a individuare, da un riesame della posizione dei ricorrenti, una soluzione che tenga conto dei reciproci diritti e interessi. Alla luce di quanto esposto, l intermediario conclude chiedendo all ABF di rigettare il ricorso. Diritto Il ricorso merita parziale accoglimento e per le ragioni che seguono. Rileva il Collegio che la fattispecie in parola rientra nell alveo della responsabilità precontrattuale, responsabilità che sorge nell istante in cui una delle parti di cui a una trattativa per il raggiungimento di un determinato, differente, assetto di interessi, viene meno al comportamento di buona fede che incombe in tale specifica, peculiare, fattispecie. Pag. 6/8

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha, nel tempo, riempito di significato l obbligo di buona fede certamente oggettiva di cui alla disciplina in parola, obbligo che per quanto ora di interesse implica il comportarsi in maniera tale da non ingenerare l altrui affidamento nel prossimo perfezionamento del contratto di cui alle trattative in corso. Il comportamento dell intermediario, nel caso di specie, ha certamente ingenerato affidamento nel cliente sul prossimo perfezionamento del contratto di mutuo dal che l abbandono delle trattative peraltro protrattesi per un periodo tale da far ritenere allo stesso cliente che la procedura stesse giungendo a un livello di approfondimento giustificato soltanto dall intervenuto superamento delle prime valutazioni di fattibilità dell operazione per le modalità con le quali è intervenuto ha fatto sorgere in capo al ricorrente il diritto al risarcimento. Sotto il profilo risarcitorio, peraltro, il Collegio condivide la giurisprudenza di legittimità e di merito che ricollegano all illegittima interruzione delle trattative l obbligo di risarcire il cosiddetto interesse negativo, interesse che si sostanzia per il promissario contraente non inadempiente all obbligo di buona fede nell essere tenuto indenne dalle spese sostenute per le trattative; fatto è che il ricorrente non ha fornito prova alcuna relativamente alle suddette spese indicando, al contrario, voci di danno certamente non riconducibili nell alveo della responsabilità precontrattuale (quali quelle, in via esemplificativa ma non esaustiva, del mancato guadagno dall esercizio dell attività d impresa nel B&B). In tale ambito probatorio, dunque, il Collegio non può liquidare alcun risarcimento. Tale richiesta deve essere pertanto respinta. Il ricorso può quindi essere accolto solo parzialmente, relativamente alla domanda (da ritenersi implicita in quella formulata dal ricorrente, in quanto costituente il suo presupposto) di accertamento della illegittimità tenuta dalla resistente, senza che ciò comporti violazione del principio posto dall art. 112 c.p.c., che come più volte puntualizzato dalla Corte di cassazione può essere ritenuta sussistente solo nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta (Cass. n. 21745 del 2006) e non anche quando, come nel caso di specie, sia accolta, anche d ufficio, una Pag. 7/8

domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte (Cass. n. 475 del 2002). Negli stessi sensi, del resto, si è già espresso, in altra occasione questo stesso Collegio (A.B.F., dec. n.710 del 9/7/2010) P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 8/8