Studio Benincà Associazione tra professionisti. P.I. fase 3 RELAZIONE AGRONOMICA PIANO DEGLI INTERVENTI FASE 3. Novembre 2014

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P.I. fase 3 1 RELAZIONE AGRONOMICA PIANO DEGLI INTERVENTI FASE 3 Novembre 2014 1

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RELAZIONE AGRONOMICA 3

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1. Premessa...7 2. Verifica della compatibilità urbanistica delle richieste in relazione al vincolo determinato dagli allevamenti intensivi...8 2.1 Premessa...8 2.2 Verifica della fase 3...10 3. Verifica del Consumo di S.A.U...11 4. Rete ecologica...12 5

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1. PREMESSA In seguito ad incarico ricevuto dall amministrazione di Valeggio sul Mincio, lo scrivente studio ha predisposto la presente relazione che prevede una verifica delle manifestazioni di interesse relative alla fase 3 del P.I. in relazione alle analisi agronomiche condotte di cui all art. 43 Tutela del territorio agricolo della LR 11/2004 con particolare riferimento alla rete ecologica, agli allevamenti zootecnici intensivi classificati ai sensi della DGR 856/2012 nonché al resoconto del consumo di SAU determinato dalla attuazione delle richieste pubblico/private presentate per la fase3. Gli elaborati delle analisi agronomiche a supporto della terza fase del P.I., comprendono: Elaborato AGR 1 - Relazione agronomica; Elaborato AGR 2 - Resoconto del consumo di SAU; Elaborato AGR 3 - Dichiarazione di non Incidenza Ambientale D.G.R. 3173/2006; Elaborato cartografico AGR C1 - Allevamenti intensivi e fasce di rispetto; Elaborato cartografico AGR C2 - Consumo di SAU in relazione alle richieste presentate; Elaborato cartografico AGR C3 - Rete ecologica. 7

2. VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ URBANISTICA DELLE RICHIESTE IN RELAZIONE AL VINCOLO DETERMINATO DAGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI 2.1 Premessa Sulla base delle disposizioni dettate dal P.A.T. approvato con DGRV 1846 del 15-10-2013, ed in particolare: - art 2.6, Allevamenti zootecnici intensivi - Elementi generatori di vincolo - Fasce di rispetto Trattasi di edifici adibiti ad allevamenti zootecnici intensivi, per i quali si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. 329/2010 che modifica la LR 11/2004, lettera d- edificabilità in zona agricola. La fascia di rispetto degli allevamenti è considerata come vincolo dinamico non cogente ma ricognitivo, la cui ampiezza può variare fino ad un massimo di 700 metri e deve essere calcolata sulla base dei parametri di legge sussistenti al momento di richiesta dell'intervento.. Il P.A.T. individua gli allevamenti zootecnici intensivi rispetto ai quali si applicano le specifiche disposizioni di cui alla L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni. L individuazione degli edifici riportata nel quadro conoscitivo, può essere modificata/aggiornata secondo le condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere U.L.S.S., senza che ciò costituisca variante al P.A.T. Il P.I. precisa l'estensione delle fasce di rispetto come determinate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. viene predisposta la classificazione degli allevamenti nel rispetto della D.G.R. n. 856/2012 in aggiornamento della classificazione degli allevamenti del PAT e si individuano nella tavola AGR-C2 gli allevamenti zootecnici intensivi sulla base delle condizioni rilevate al momento di adozione del presente piano, mediante sopralluogo e dati certificabili forniti dall U.L.S.S.22 competente pervenuti per posta elettronica in Comune formato Excel in data 30 aprile 2010. Trattasi di edifici adibiti ad allevamenti zootecnici intensivi, per i quali si applicano le disposizioni di cui alla DGR 856/2012 e pertanto si individuano tre tipi di fasce di rispetto: a. Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola: è la distanza che un allevamento deve rispettare dalla ZTO non agricola (ad esclusione degli insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, DGR 856/2012). b. Distanze minime tra allevamenti e residenze civili sparse: è la distanza minima che un allevamento deve mantenere da una qualsiasi residenza civile indipendentemente dalla ZTO in cui ricade; c. Distanze minime reciproche tra allevamenti e residenze civili concentrate (centri abitati): Distanza minima che l allevamento deve mantenere dai centri abitati così come individuati dal codice della strada. 8

La normativa DGR 856/2012 vigente cita: individua i criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi definendo le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali ed industriali), dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali. In conformità a quanto predisposto dai previgenti Atti di indirizzo il primo ampliamento di centri zootecnici già esistenti realizzato facendo ricorso alle MTD (migliori tecniche disponibili), qualora comporti un aumento del numero di capi allevabili inferiori al 25% dell esistente, non determina l inserimento ex novo in classe dimensionale 1, ovvero il passaggio alla classe superiore - punto 7 dell Allegato A Dgr n.856/2012. Il punto 7 bis dispone che i Comuni potranno concorrere nella spesa sostenuta dagli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l adozione delle migliori tecniche disponibili, al fine di migliorare l inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurne l impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori, anche tramite gli accordi di cui all articolo 6 della legge regionale n. 11/2004. Al punto 8 si precisa che Le distanze sopra definite sono reciproche, pertanto vanno rispettate in occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico. I punti 9 e 9 bis prevedono delle deroghe al sopracitato punto 8: punto 9 sono ammessi solamente gli interventi di ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all interno di un insediamento esistente, nonché quelli ricadenti in ambiti destinati dallo strumento urbanistico vigente (PI o PRG) a nuovi insediamenti residenziali purché tra detti ambiti e l allevamento sia interposto, anche parzialmente, un insediamento residenziale esistente. Rientrano, tra gli insediamenti esistenti, i centri e i nuclei storici, le zone di completamento, i nuclei prevalentemente residenziali presenti nel territorio agricolo, individuati in sede di PAT quale "edificazione diffusa" e confermati dal PI quali zone edificate diverse dalle zone agricole (equivalenti, ad esempio, alle sottozone E4 o alle zone di completamento extraurbane e/o periurbane dei PRG redatti ai sensi della LR 61/85). Punto 9 bis Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché l efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato anche tenuto conto di quanto esplicitamente previsto nel sopra richiamato punto 7 bis. 9

2.2 Verifica della fase 3 Nella tavola AGR-C1 - Allevamenti intensivi e fasce di rispetto, allegata alle analisi agronomiche, sono state sovrapposte le richieste individuate dall amministrazione comunale che hanno avuto il parere tecnico favorevole in modo da valutarne la compatibilità urbanistica rispetto al vincolo generato dagli allevamenti. Si precisa che la sovrapposizione riguarda esclusivamente quelle richieste che sono state individuate cartograficamente dall amministrazione comunale e per le quali, data la tipologia di intervento urbanistico, tale verifica risultava indispensabile. Nell elaborato AGR-C1 emerge che la richiesta n. 34 viene quasi totalmente interessata dalla fascia di rispetto indotta dall allevamento n. 24, tuttavia la compatibilità urbanistica di tale intervento è verificata in considerazione delle deroghe previste ai punti 9 e 9 bis della normativa di riferimento. Tra l allevamento e la suddetta richiesta è stata infatti verificata l interposizione di un insediamento residenziale di PRG Vigente. 10

3. VERIFICA DEL CONSUMO DI S.A.U. E stata predisposta un analisi cartografica (elaborato AGR C2 - Consumo di SAU in relazione alle richieste presentate) dove le stesse manifestazioni di interesse vengono sovrapposte alla superficie agricola utilizzata. Come meglio illustrato nell elaborato allegato alle presenti analisi agronomiche AGR 2 - Resoconto del consumo di SAU, è stata condotta una verifica del consumo di SAU determinato dalla futura attuazione delle richieste della fase 3 che ha portato ad un consumo di SAU pari a 2100 m 2. 11

4. RETE ECOLOGICA Nel periodo intercorso tra l adozione del PAT e la predisposizione del presente Piano degli Interventi, la Provincia di Verona ha adottato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 27 giugno 2013 il P.T.C.P.. Tale fatto comporta di conseguenza un adeguamento degli elaborati riportati nel PAT in conformità al suddetto strumento sovraordinato (rif. dell art. 3 delle N.T.A. del PTCP), così come indicato ai punti 1 e 2 del citato articolo: 1. Ai sensi degli artt. 3 e 13, comma 1, lett. g), L.R. 11/2004, i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione generale e di programmazione settoriale alle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, attuandone i contenuti mediante specifica disciplina in sede di Piano di Assetto del Territorio. Ove richiesto ai sensi di legge, la conformità al PTCP del PAT/PATI e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione sottordinati è attestata dalla Provincia. 2. Fatta salva l applicazione delle misure di salvaguardia derivanti dalle prescrizioni del PTCP e dai vincoli in esso riportati, come previsto dall art. 29 della L.R. n. 11/04, i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri piani e programmi agli indirizzi e direttive del PTCP secondo quanto previsto al comma precedente entro un anno dalla data della sua entrata in vigore e comunque non oltre il primo rinnovo della strumentazione di pianificazione e programmazione successivo ad essa. La rete ecologica, proposta nel P.I. fase 3, è stata ridefinita a partire dagli ambiti presenti in tavola 3 Sistema Ambientale del PTCP di Verona; questi sono stati adeguati in scala di maggior dettaglio, anche in relazione alla presenza di aree urbanizzate, mantenendo inoltre quegli ambiti della rete del PAT in ampliamento rispetto lo strumento sovraordinato, ma che il piano comunale aveva indicato come soggette a tutela e valorizzazione. La rete ecologica viene rappresentata nella tavola AGR-C3 allegata alle presenti analisi. 12