Disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle Uova.

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Disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle Uova. La commercializzazione delle uova è ritenuto il segmento produttivo più importante del settore. Sulla commercializzazione la normativa comunitaria concentra le disposizioni che disciplinano le fasi a monte: produzione, raccolta e collocazione delle uova in grosse confezioni, una prima lavorazione, e a valle: selezione, calibratura, confezionamento, etichettatura e infine vendita delle uova. Con la nuova OCM, il Reg. (UE) n. 1308 del 17/12/2013 che abroga e sostituisce quella precedente il Reg. (CE) n. 1234 del 22/10/2007, sono mantenute inalterate le principali disposizioni, così in sintesi: Categorie: le uova sono distinte in categoria "A" appartengono le uova fresche destinate all'uso alimentare umano diretto o per preparazione di prodotti a base di uova, queste le caratteristiche salienti : guscio e cuticola puliti e intatti; camera d aria immobile, di altezza non superiore a 6 mm e a 4 mm per le uova commercializzate con la dicitura «extra»; tuorlo visibile alla speratura solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell uovo, ma con ritorno in posizione centrale. La categoria "B" tutte le uova della categoria "A" che hanno perso le specifiche caratteristiche e quindi declassate alla "B" e le uova destinate all'industria di trasformazione alimentare e non alimentare. Timbratura delle uova, è obbligatorio apporre su ogni uovo il Codice di identificazione del produttore; la timbratura può avvenire a cura del produttore o del Centro di imballaggio uova; Deroghe: 1) alla Timbratura solo per le uova consegnate dal Produttore direttamente ad una Industria di trasformazione alimentare; 2) alle norme sulla commercializzazione per le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale: a) nel luogo di produzione o b) nell ambito della «regione di produzione» cioè entro un raggio di 10 km dal luogo di produzione, in un «mercato pubblico locale» o nella «vendita porta a porta», in tali casi, le uova non sono classificate in base alla qualità e al peso. Inoltre, per i produttori che detengono fino a 50 galline ovaiole, a condizione di indicare nome e l indirizzo del produttore nel punto di

vendita o comunicarli all acquirente nel caso di vendita porta a porta, è previsto l'esonero dalla timbratura delle uova. Ripartizione in classi: le uova di categoria "A" attraverso la selezione e calibratura, vengono suddivise in 4 classi in base al peso (vedi tabella); seguono poi il confezionamento e l'etichettatura. Queste operazioni/lavorazioni devono essere eseguite solo all'interno di Centri d'imballaggio uova autorizzati; Centri d'imballaggio uova, sono le strutture in cui le uova vengono consegnate per le successive lavorazioni: - separazione delle uova rotte o difettose da quelle integre; - selezione e calibratura in base al peso; - confezionamento ed etichettatura; - vendita e spedizione. Per poter operare come Centro d'imballaggio ogni soggetto deve disporre di locali, all'interno dei quali deve avere e mantenere le seguenti caratteristiche e dotazioni strumentali: 1- impianto di speratura delle uova, a funzionamento automatico e non, permanente e in grado di esaminare separatamente ogni singolo uovo; 2- un dispositivo per la misura della camera d'aria dell'uovo; 3- un dispositivo o macchina per la classifica delle uova in base al peso; 4- una bilancia omologata; 5- un sistema o dispositivo per la timbratura di ogni singolo uovo; Autorizzazione ad operare come Centri d'imballaggio uova. Questa competenza già con D.M. 13/11/2007 e confermata dal successivo D.M. 11/12/2009 è stata trasferita alle Regioni e Provincie autonome al; la competenza degli Enti territoriali citati è estesa anche per la sospensione e/o revoca di tali Centri; Per il rilascio dell'autorizzazione ogni soggetto deve presentare Domanda in carta semplice alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera, Viale della Fiera n. 8 40127-Bologna PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it ), compilata in ogni parte e allegando copia del Riconoscimento sanitario, l'approval NUMBER, rilasciato dal competente Servizio Veterinario dell'ausl; Codice identificativo a cura del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad ogni Centro d'imballaggio uova viene attribuzito un codice identificativo, che deve essere presente sull'etichetta di ogni confezione di uova venduta da quel Centro. Altre novità per il settore. Il trasferimento delle competenze amministrative a Regioni e Provincie autonome, per l'autorizzazione, sospensione e/o revoca dei Centri di imballaggio uova e la cancellazione delle Commissioni Provinciali uova, disposte dal D.M. 13/11/2007, sono stati cambiamenti di rilievo. Ecco le altre novità: NEWS l'abrogazione dall anno 2011 della quota annuale a carico dei centri di imballaggio uova. Tale risultato è stato possibile a seguito dell'emanazione ed entrata in vigore della Legge 4 giugno 2010 n. 96 Legge Comunitaria 2009, in Gazzetta Ufficiale n. 146 S.O. del 25 giugno 2010, (a termini dell art. 12 comma 3). Questa Legge ha abrogato la precedente Legge

10 aprile 1991 n. 137 Norme per l esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova.; NEWS è stato ridotto di 7 giorni il periodo di validità delle uova ai fini del consumo alimentare, passando dai 28 agli attuali 21 giorni dalla deposizione; ai sensi dell'art. 7 del D.M 11/12/2009... "le uova devono essere ritirate dal commercio sette giorni prima del termine minimo di conservazione indicato sull imballaggio"; CHIARIMENTO NELLA LETTURA DELLA NORMATIVA: Le normative comunitarie e nazionali si aggiornano e si sostituiscono fra loro. Ogni indicazione o richiamo al Reg. (CE) n. 1234/2007 e al D.M. 13/11/2007, devono essere riferiti, rispettivamente, al Reg. (UE) n. 1308/2013 e al D.M. 11 Dicembre 2009. ESEMPI DI TIMBRATURA UOVA Precisazioni al Tipo di Allevamento delle galline ovaiole: N. tipo di Allevamento N. tipo di Allevamento 0 produzione Biologica 2 a terra; 1 all'aperto; 3 in gabbia (oggi del tipo a norma sul rispetto del benessere animale).

ETICHETTA DELL'IMBALLAGGIO O CONFEZIONI DI UOVA: L'etichetta di ogni imballaggio o confezione, deve indicare: denominazione dell'azienda che ha confezionato le uova; il Codice identificativo del Centro d'imballaggio Uova; Categoria delle uova; sistema di allevamento: a) Uova da allevamento all'aperto; b) Uova da allevamento a terra; c) Uova da allevamento in gabbie; d) Uova biologiche; Classe di Peso; numero di uova o peso delle uova della confezione; ESEMPI DI ETICHETTATURA CONFEZIONI DI UOVA: Uso Alimentare, umano:

Uso Industriale non Alimentare, umano: