CIRCOLARE Padova, 21 dicembre 2012 Spettabili CLIENTI LORO SEDI OGGETTO: Compensazione del credito IVA in F24 Precisazione della circolare 1/E del 2010. Si ritiene opportuno evidenziare alcune importanti novità introdotte dal D.L. 78/2009 in merito alla compensazione del credito I..V.A. Le nuove disposizioni riguardano sia in crediti IVA che scaturiscono dalla dichiarazione IVA, sia quelli infrannuali, generati dalla presentazione dell istanza infrannuale. Alla luce delle precisazioni della circolare ministeriale, si rende opportuno trattare separatamente la gestione del credito IVA che scaturisce dalla Dichiarazione IVA da quello infrannuale, risultante dalle istanze prodotte in corso d anno. CREDITO IVA DA DICHIARAZIONE I.V.A. Crediti Iva superiori a 5 mila euro. A decorrere dal 1^ gennaio 2010, per poter compensare crediti IVA di importo superiore a Euro 5 mila, con altri tributi o contributi nel modello F24, si dovrà attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA. I contribuenti avranno la facoltà di presentare la Dichiarazione IVA annuale entro il 28 febbraio di ogni anno e la prima compensazione potrà essere effettuata a decorrere dal 16 marzo. Inoltre la compensazione potrà essere effettuata solo mediante l utilizzo dei servizi telematici dell Agenzia delle Entrate. Di conseguenza non sarà più possibile presentare modelli F24, tramite il servizio bancario (remote banking o home banking), qualora si debbano compensare, in corso d anno, crediti Iva superiori a 5 mila euro. Chi desidera affidare allo Studio la presentazione di detti F24, dovrà rilasciare una apposita autorizzazione scritta al proprio commercialista. Il modello di autorizzazione (in pdf editabile) si può scaricare dal sito www.consulens.it oppure www.scrovegniconsulting.com
crediti IVA inferiori a 5 mila euro e degli altri crediti per imposte e contributi (es. Ires, Irap, Inps). Per i crediti Iva inferiori a Euro 5 mila e quelli relativi alle altre imposte e contributi, l utilizzo in compensazione può essere effettuato a decorrere dal 1^ gennaio dell anno successivo a quello di maturazione, senza attendere la presentazione della dichiarazione. Non sono soggetti a limitazioni i crediti IVA che non vengono compensati in F24, ma vengono riportati nelle liquidazioni IVA dell anno successivo. Casi particolari Non sono soggetti alle predette limitazioni i crediti Iva, che vengono compensati in F24 con i debiti IVA. I crediti Iva dell anno 2008 possono essere fruiti, senza limiti, fino alla presentazione della dichiarazione IVA relativa all anno 2009 (Dichiarazione Iva/2010). crediti Iva superiori a 15 mila euro risultanti da annuali. Fino ad Euro 5 mila i crediti IVA possono essere compensati liberamente; oltre detta soglia si devono adottare le nuove procedure (l Agenzia delle Entrate raccomanda, comuque, a coloro che devono fruire di compensazioni per crediti superiori ad Euro 5 mila di utilizzare da subito i servizi telematici forniti dalla medesima Agenzia). Si propone il seguente Esempio: Credito Iva da dichiarazione di Euro 14 mila. Nel mese di gennaio può essere compensata la somma di Euro 5 mila, senza attendere la dichiarazione (preferibilmente con il canale telematico dell Agenzia delle Entrate), per l ulteriore somma di Euro 9 mila si dovrà attendere la presentazione della dichiarazione IVA. Qualora il contribuente volesse compensare in F24 un credito IVA superiore a 15 mila euro: oltre a dover attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione Iva, dovrà farsi certificare, mediante il visto di conformità, l esistenza del credito da un commercialista. Il visto di conformità comporta obblighi e costi specifici a carico del professionista (come ad esempio la stipula di una particolare polizza assicurativa). Si precisa che l'apposizione del visto di conformità è un'operazione complessa per il soggetto incaricato, in quanto deve portare ad attestare la corrispondenza dei dati dichiarati rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili (articolo 35, comma 1, lettera a del decreto legislativo 241/1997). Il visto comporta la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
CREDITI IVA INFRANNUALI Infrannuali con crediti superiori ad Euro 5 mila Anche per le compensazioni relative alle dichiarazioni infrannuali, con crediti superiori ad Euro 5 mila, sarà necessario attendere il 16 del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre, considerato che l'istanza va presentata entro la fine del mese successivo al trimestre (quindi la compensazione si potrà effettuare entro il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre). Per crediti superiori a Euro 5 mila si utilizza esclusivamente il canale telematico dell Agenzia delle Entrate Di conseguenza la compensazioni inferiore o pari ad Euro 5 mila si può eseguire liberamente, senza attendere la presentazione della dichiarazione trimestrale. Esempio: primo trimestre credito di Euro 3 mila, la compensazione è libera; secondo trimestre credito di Euro 5 mila, in questo caso i secondi 5 mila si possono compensare solo dopo aver presentato la dichiarazione IVA trimestrale. la compensazione potrà essere effettuata solo mediante l utilizzo dei servizi telematici dell Agenzia delle Entrate. Di conseguenza non sarà più possibile presentare modelli F24, tramite il servizio bancario (remote banking o home banking), qualora si debbano compensare, in corso d anno, crediti Iva superiori a 5 mila euro. Chi desidera affidare allo Studio la presentazione di detti F24, dovrà rilasciare una apposita autorizzazione scritta al proprio commercialista. Il modello di autorizzazione (in pdf editabile) si può scaricare sito www.scrovegniconsulting.com oppure www.consulens.it Autonomia dei plafond crediti Iva superiori a 15 mila euro risultanti da infrannali. Sussiste una sostanziale autonomia tra i plafond dei crediti IVA da dichiarazione e quelli relativi ai crediti infrannuali; in pratica: se, ad esempio, dalla dichiarazione IVA annuale scaturisse un credito di Euro 20 mila e dalla dichiarazione infrannuale un credito di Euro 5 mila; le nuove limitazioni si applicano solo per il credito della dichiarazione Iva e non per quello delle dichiarazioni infrannuali; se, invece, dalla dichiarazione IVA annuale scaturisse un credito di 5 mila euro e dalle dichiarazioni infrannuali un credito di Euro 14 mila; le nuove disposizioni si applicano solo per il credito Iva infrannuale. Non è richiesto il visto di conformità da parte del professionista; poiché tale certificazione si ritiene obbligatoria solo per i crediti IVA che scaturiscono dalla Dichiarazione IVA annuale. SANZIONI L'esigenza di limitare le indebite compensazioni ha inoltre determinato un ulteriore inasprimento delle sanzioni previste per compensazioni di crediti non spettanti. Già il decreto legge 185/2008 ha introdotto la sanzione dal 100 al 200% per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. Se l'indebita compensazione supera l'importo di 50.000 euro, la sanzione è sempre quella massima del 200 per cento.
Il decreto 78/2009 prevede ora che per queste sanzioni non opera la definizione agevolata per mancata impugnazione con conseguente riduzione a un quarto delle sanzioni entro il termine di proposizione del ricorso. La sanzione rimane quindi in ogni caso piena. In caso di compensazioni di crediti superiori a Euro 5 mila, in violazione delle disposizioni che obbligo ad attendere la presentazione della dichiarazione, ovvero, in caso di mancata certificazione tributaria per crediti superiori ad Euro 15 mila, le violazioni possono essere sanate mediante il ravvedimento operoso e la presentazione delle dichiarazioni integrative, entro il termine del 30 settembre. Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. Cordiali saluti.
ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: EX-PDFDPbE:\Web\Sito\CircolariPart\CartaIntestataScrovegniCirc.pdf STACK: