IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Maddalena Rabitti Membro designato da C.N.C.U. [Estensore] nella seduta del 22/03/2013 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto nel 1982 due buoni postali fruttiferi (serie O rispettivamente n. 000222 da lire 1.000.000 e n. 000022 da lire 2.000.000) e di averli portati all incasso ma di avere rifiutato l offerta di rimborso dei titoli propostagli dall intermediario pari a euro 25.243,74 complessive, ritenendo che la somma dovuta sia in realtà di euro 53.700,00. A questo diverso risultato di calcolo giunge facendo riferimento alla tabella posta sul retro di ciascun titolo che evidenzia il tasso di interesse applicabile di anno in anno. Dalla tabella risulta per il Buono fruttifero serie O - n. 000222 da lire 1.000.000, la somma di lire 13.330.503 al 20 anno + lire 355.480 per ogni successivo bimestre sino al 30 anno; per il Buono fruttifero serie O - n. 000022 da lire 2.000.000, la somma di lire 26.661.006 al 20 anno + lire 710.960 per ogni successivo bimestre sino al 30 anno. Da ciò la pretesa del ricorrente il quale, insoddisfatto dell esito del reclamo, si rivolge all ABF per sentire condannare l intermediario a corrispondere l importo Pag. 2/7
esatto derivante dalla tabella riportata sul retro dei buoni controversi pari alla somma complessiva di euro 53.700,00. L intermediario si oppone al ricorso ritenendo che esso sia inammissibile e, nel merito, infondato in fatto e in diritto. Egli ritiene infatti che non sussista la competenza ratione temporis dell ABF, considerato che il rapporto di cui è causa è sorto anteriormente al 1 gennaio 2007 e che non sussista la competenza neppure ratione materiae. A quest ultimo riguardo, l intermediario rileva che i buoni postali fruttiferi sono mezzi di raccolta del risparmio emessi da un soggetto terzo e, pertanto, che l attività svolta è di mero collocamento presso il pubblico; inoltre, sotto il profilo oggettivo, osserva che i buoni postali fruttiferi, rivestono la qualifica di prodotti finanziari e, dunque, sono soggetti ad una disciplina speciale, e non alle norme in materia di trasparenza dettate dal Testo Unico Bancario. Nel merito, l intermediario contesta la fondatezza del ricorso ritenendo che la vicenda sia oggi disciplinata dal D.M. 13 giugno 1986 e che, per effetto di tale normativa, gli importi da corrispondersi al momento del pagamento dei buoni emessi prima del 30/06/1986 vengono rilevati non più dalle tabelle poste sul retro dei titoli, ma applicando i rendimenti previsti dal citato D.M. e che queste variazioni sono state rese note mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, con modalità idonee a tutelare il risparmiatore. In particolare, per effetto del D.M. del 13/06/1986 istitutivo della nuova serie contraddistinta dalla lettera "Q" e, precisamente, a norma dell'art. 6, tutti i buoni appartenenti alle serie precedenti ed emessi fino al 30/06/1986 sono considerati rimborsati, e il relativo montante (capitale + interesse) maturato dalla data di emissione all'1/01/1987, è stato convertito in titoli della serie "Q" per la quale sono stati stabiliti dei rendimenti meno favorevoli rispetto alle serie già in circolazione. Pertanto, l intermediario ritiene che il rimborso dei titoli controversi debba avvenire sulla base dei criteri di calcolo del D.M. del Tesoro del 13/06/1986 che ha disposto la variazione del rendimento e ritiene infondata la richiesta. DIRITTO La questione sottoposta all attenzione del Collegio investe il problema del rimborso dei titoli fruttiferi, su cui più volte si è pronunciato l ABF. Pag. 3/7
In primo luogo occorre esaminare le eccezioni pregiudiziali formulate dall intermediario resistente. A avviso del Collegio, sussiste la competenza dell ABF a decidere il caso, sia sotto il profilo della competenza ratione temporis, sia sotto quello della competenza ratione materiae. Quanto al primo aspetto, sebbene i rapporti oggetto di contestazione risultino essere insorti in data antecedente al 1 gennaio 2007, secondo un indirizzo consolidato dell ABF (su cui v., per tutti, Collegio Milano n. 719 del 2011) quando, come nel caso di specie, si tratta di rapporti di durata occorre avere riguardo al petitum per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto oppure su una divergenza che riguardi gli effetti del negozio giuridico posto in essere. Solo le questioni inerenti ai vizi genetici del rapporto sono sottratte alla cognizione dell ABF, mentre vi rientrano i ricorsi aventi per oggetto gli effetti negoziali del rapporto. Il ricorso in esame, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati. In questa vicenda, infatti, anche se viene in discussione il contenuto formale del titolo postale emesso nel 1982, l oggetto della pretesa è la determinazione dell importo che la ricorrente poteva legittimamente pretendere successivamente e dunque va senza dubbio affermata la competenza del Collegio. Quanto alla eccezione di incompetenza per materia fondata sull assunto che, per le caratteristiche del titolo e l attività che caratterizza la sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi Postali, la controversia atterrebbe alla disciplina dei servizi di investimento e comunque delle altre fattispecie non assoggettate al Titolo VI del T.U.B. è sufficiente richiamare quanto già affermato da Coll. Roma, dec. n. 509/12, secondo cui: «nonostante i titoli della specie siano qualificati prodotti finanziari dalla normativa speciale di riferimento (v., in particolare, art. 4, comma 1, D.M. 6.10.2004), essi non sono tali alla stregua della disciplina recata dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) che, all art. 1, comma 1, lett. u) esclude dalla nozione di prodotto finanziario rilevante ai fini della disciplina dei servizi di investimento i depositi postali non rappresentati da strumenti finanziari, categoria quest ultima da cui pure devono essere esclusi i Buoni Pag. 4/7
Fruttiferi Postali in base alla definizione che degli strumenti finanziari dà il comma 2 dello stesso art. 1 del citato D.Lgs. Corollario di tale qualificazione è poi la non riferibilità ai titoli della specie dell art. 23, comma 4, dello stesso T.U.F. che rende inapplicabili le disposizioni del Titolo VI del T.U. Bancario al collocamento dei prodotti finanziari nella accezione che tali prodotti assumono nell ambito della disciplina dei servizi di investimento. La questione, d altra parte, trova esplicita soluzione nella normativa riguardante il funzionamento dell ABF (delibera CICR n. 275 del 28 luglio 2008 e Disposizioni della Banca d Italia del 18 giugno 2009) ove viene specificato che nel novero degli intermediari assoggettati alla disciplina dell Arbitro è inclusa Poste Italiane s.p.a. in relazione all attività di Banco Posta». A questo proposito rileva quanto previsto dal DPR 14.3.2001, n. 144 Regolamento recante norme sui servizi di Bancoposta, ove all art. 1 (Definizioni) si stabilisce che: 1. Ai fini del presente decreto si intendono per [ ] h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti e all art. 2 (Attività di Bancoposta) si specifica che: 1. Le attività di Bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale; [ ] A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti. ( ) 6. Il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili. Andando al merito della controversia, il punto su cui è chiamato ad esprimersi il Collegio attiene all applicabilità o meno delle regole introdotte dal D. M. 13 giugno 1986 al caso in esame. Al riguardo va considerato che a norma dell art. 6, comma 3, D.lgs.30/07/1999 n. 284 a questi rapporti si applica ultrattivamente la regolamentazione di cui all art. 173 del d.p.r. n. 156/1973, il quale così disponeva: Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da Pag. 5/7
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Pertanto, in base a quanto dispone l art. 6, del D. M. 13 giugno 1986: Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q». In proposito, pare utile ricordare (cfr. Coll. Milano, dec. n. 1307 dell 8 marzo 2013) che i titoli per cui è causa si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell astrattezza, dell incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni [in tal senso, Cass. Civ., Sez. I n. 27809 del 16.12.2005, la quale ha espressamente statuito che: i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di Bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588) ]. Come ha osservato Coll. Roma dec. n. 4155 del 6 dicembre 2012, è dunque da ritenere che: le nuove disposizioni in materia di determinazione del tasso di interesse dei Buoni in circolazione abbiano comportato una integrazione del contenuto del contratto concluso con la sottoscrizione dei titoli e che i diritti spettanti alla ricorrente debbano essere ragguagliati, secondo le modalità sopra indicate, alla nuova misura del tasso di interesse; ciò anche in mancanza di una Pag. 6/7
esplicita previsione contrattuale che contempli la possibilità di una variazione del tasso di interesse praticato all atto dell emissione. Alla luce di quanto rilevato e della disciplina applicabile, il Collegio ritiene che la domanda del ricorrente sia infondata. Il Collegio respinge il ricorso. P.Q.M. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7