La tutela INAIL e il danno differenziale Prof. Manuel Ranieri Ambito di operatività della tutela L INAIL sovrintende alla tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei lavoratori subordinati, pubblici e privati, di alcune categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti nonché dei lavoratori parasubordinati. Nell area dell assicurazione per invalidità vecchiaia e superstiti (INPS) trova attuazione il principio del pluralismo degli enti previdenziali. 1
Origini storiche L assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali nasce come estremamente selettiva coprendo in origine solo attività lavorative ritenute pericolose e nelle quali si faceva uso di macchinari inanimati. La tecnologia ha determinato di fatto un estensione dell ambito soggettivo di riferimento della tutela INAIL fino a coprire tutto il campo del lavoro subordinato. Compatibilità con le norme UE Il regime di monopolio in cui opera l INAIL ha determinato l intervento della Corte di Giustizia Europea per valutare la compatibilità con il sistema di concorrenza previsto dalla UE. La Corte ha affermato che il sistema italiano è conforme alla normativa europea perché l INAIL svolge un attività non imprenditoriale e di interesse pubblico. 2
Evoluzione della tutela Il mutamento del titolo dell indennizzo ha determinato il passaggio da una tutela relativa alla perdita di capacità lavorativa (T.U.) ad una tutela del danno biologico con il D.Lgs. n. 38/00. L art. 13 stabilisce che l indennizzo debba avere ad oggetto il danno biologico, definito come lesione dell integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale. L invalidità temporanea assoluta (i.t.a.) Le prestazioni offerte dall INAIL sono: inabilità temporanea assoluta, dal 4 giorno di malattia o infortunio viene corrisposto un indennizzo pari al 60% della retribuzione per i primi 90 gg. ed al 75% per i giorni successivi. L INAIL per la tutela dell i.t.a. si avvale di 3 tabelle: 1) menomazioni, elenca le menomazioni che possono determinarsi tenendo conto degli aspetti dinamico relazionali. 3
L invalidità temporanea assoluta (i.t.a.) 2) indennizzo danno biologico, traduce in punti di invalidità il grado di menomazione subìto tenendo conto del sesso, dell età e della percentuale della menomazione subita; 3) coefficienti, determina la percentuale di retribuzione di riferimento per la quota aggiuntiva di rendita, (va aggiunta all indennizzo di danno biologico per le limitazioni funzionali comportanti una limitazione superiore al 16%). L invalidità temporanea assoluta (i.t.a.) Per gradi di invalidità inferiori al 6% al lavoratore non spetta alcun tipo di indennizzo. Se il grado va dal 6% al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico Per gradi superiori al 16% al lavoratore spetta una rendita (una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali). 4
La rendita per i superstiti rendita per i superstiti spetta in caso di morte del lavoratore causata da infortunio o malattia professionale. La rendita ammonta al 100% della retribuzione percepita dal lavoratore al momento della morte e si ripartisce in misura del 50% al coniuge e del 20% a ciascun figlio o, in mancanza, agli ascendenti ed ai fratelli e sorelle. L assegno per l assistenza personale continuativa assegno per l assistenza personale continuativa viene corrisposto ai lavoratori che abbiano riportato un grado di inabilità del 100% a causa di determinate menomazioni indicate nel T.U. Questo istituto è assimilabile all indennità di accompagnamento per l invalidità civile con la quale sussiste il divieto di cumulo. 5
Altre prestazioni oggetto di tutela assegno continuativo per i superstiti dei grandi invalidi, spetta al coniuge e ai figli nella misura del 65% della retribuzione; assegno di incollocabilità, spetta ai lavoratori impossibilitati ad essere collocati in qualsiasi settore lavorativo; rendita di passaggio per silicosi e asbestosi, di durata annuale, spetta ai lavoratori affetti da tali patologie causate da lavorazioni a rischio. Il danno differenziale Il concetto di danno differenziale è legato all indennizzo corrisposto dall INAIL che ha il proprio referente normativo nell art. 38, 2 comma, Cost., in base al quale: I lavoratori hanno diritto che siamo preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 6
Il danno differenziale L impianto dell INAIL prevede l esonero del datore dalla responsabilità civile, e dunque, dal risarcimento del danno per effetto dell operatività della copertura assicurativa (art. 10 T.U.). Il lavoratore può richiedere il risarcimento direttamente al datore quando l infortunio sia derivato dalla commissione di un reato del datore o dei suoi dipendenti, perseguibile d ufficio. Il danno differenziale Il danno differenziale coincide con quella eventuale porzione di danno calcolato secondo il diritto comune e non coperta dall intervento previdenziale per lo stesso titolo. La ratio di tale previsione di danno va ricondotta alla logica transattiva dell assicurazione gestita dall INAIL. 7
Il danno complementare Il danno complementare riguarda le voci escluse dal sistema di tutela previdenziale perché l esonero dalla responsabilità civile del datore opera solo per le voci di danno coperte dall assicurazione. Il lavoratore potrà agire secondo le regole della responsabilità civile nei confronti del datore di lavoro per la tutela del danno morale, esistenziale ed alla vita di relazione. Automaticità delle prestazioni previdenziali L automaticità delle prestazioni previdenziali garantisce al lavoratore il trattamento pensionistico (o l indennizzo INAIL) anche nel caso in cui il datore non abbia versato o abbia versato irregolarmente i contributi previsti. Il principio ha un applicazione perfetta nel campo INAIL mentre nella sfera di competenza dell INPS è limitato alla prescrizione di 5 anni dei contributi, salvo il risarcimento del danno al datore. 8
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