Gruppo Intesa Sanpaolo. Banca delle Ore. a cura della Redazione di UILCA IS

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Gruppo Intesa Sanpaolo Banca delle Ore a cura della Redazione di UILCA IS

Premessa La Banca delle Ore è un istituto normativo applicato alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alle Aree Professionali. Per offrire a tutti la possibilità di meglio orientarsi rispetto a questo strumento, caratterizzato da disposizioni diverse, peraltro modificatesi nel tempo, di seguito riepiloghiamo cosa sia la Banca delle Ore, come si implementa e come deve essere utilizzata. 2

La storia 1/2 La Banca delle Ore è stata istituita nel mondo del credito con il Contratto nazionale dell 11 luglio 1999, quale strumento utile a soddisfare contemporaneamente la richiesta sindacale di riduzione dell orario di lavoro e quella dell Abi di contenimento, insieme ad altre misure, del costo del lavoro. Nel primo caso l orario settimanale, stabilito in 37 ore e 30 minuti, è stato diminuito di mezz ora, mentre nel secondo, la riduzione del costo del lavoro, comunque in prevalenza conseguita con l istituzione del Fondo Esuberi, fu determinante per completare le ristrutturazioni aziendali e il profondo rinnovamento che hanno caratterizzato il settore del credito negli ultimi anni. 3

La storia 2/2 La Banca delle Ore si è dimostrata un elemento funzionale e duttile anche in riferimento all obiettivo di favorire una maggiore flessibilità dell orario lavorativo, pertanto è stata successivamente confermata con i Contratti Nazionali del 12 febbraio 2005 e dell 8 dicembre 2007, nei quale sono stati inseriti opportuni correttivi per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di fruire realmente dei permessi accumulati, rendendo la Banca delle Ore più coerente con i motivi della sua istituzione. 4

Orario di lavoro e Banca delle Ore Il Contratto Nazionale stabilisce che l orario di lavoro settimanale delle Aree professionali è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni), rispetto al quale la lavoratrice e il lavoratore può optare per: - una riduzione di 30 minuti settimanali, utilizzabile in un giorno della settimana, oppure 15 minuti in due giorni; - mantenere inalterato l orario e versare nella Banca delle Ore le 23 ore annuali di riduzione, con la possibilità di utilizzarle come permessi entro 24 mesi. Tale riduzione non va decurtata per assenze retribuite, mentre spetta pro quota in riferimento all assunzione o all interruzione del rapporto di lavoro in corso d anno e per il passaggio a Part Time. 5

La scelta sulla riduzione di orario Il Contratto Nazionale stabilisce che l opzione tra la riduzione dell orario di lavoro di 30 minuti settimanali e l accantonamento nella Banca delle Ore delle 23 ore annue possa essere esercitata al momento dell assunzione e modificata all inizio di ogni anno per l anno stesso. In assenza di comunicazioni da parte della lavoratrice o del lavoratore si ritiene confermata la scelta in vigore. Intesa Sanpaolo, per ragioni organizzative, chiede che la comunicazione di eventuali variazioni venga inviata dal personale entro il 30 novembre di ogni anno per l anno seguente. Tale termine è posticipato al 14 gennaio dell anno successivo, in caso sia utilizzata la procedura online nell intranet aziendale (Persona>Gestione Personale>Intesap > Employee Self-Service>Riepilogo). 6

Come si alimenta la Banca delle Ore La Banca delle Ore si alimenta accumulando le prestazioni lavorative aggiuntive rispetto all orario normale, che l Azienda può richiedere fino a un massimo di 2 ore al giorno e 10 settimanali. Tali prestazioni sono strumento di flessibilità fino alle prime 50 ore, dopo le quali iniziano quelle considerate lavoro straordinario, il quale comunque non può superare le 100 ore per anno solare. Come indicato dall accordo sottoscritto in Intesa Sanpaolo il 20 dicembre 2007, per prestazione aggiuntiva si intende quella resa dal lavoratore dopo che lo stesso abbia effettivamente completato la prestazione contrattuale d obbligo e consiste in un minimo di 15 minuti e multipli sia nell effettuazione che nel recupero. 7

Le prime 50 ore (flessibilità) 1/2 8 Le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive non sono considerate straordinario, ma uno strumento di flessibilità e costituiscono un primo contenitore, per cui esiste l obbligo di accumulo in Banca delle Ore. Vi entrano: - le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive effettuate dopo l inizio dell anno, se si è optato per la riduzione dell orario settimanale descritta nel paragrafo Orario di lavoro in rapporto alla Banca delle Ore. oppure - le 23 ore rivenienti dalla riduzione di orario di lavoro settimanale; - le prime 27 ore di prestazioni aggiuntive effettuate dopo l inizio dell anno.

Le prime 50 ore (flessibilità) 2/2 Per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive si può scegliere tra l accumulo in Banca delle Ore o il loro pagamento SOLO se sono tra quelle che prevedono una erogazione maggiorata superiore, rispetto a quella stabilita per le prestazioni straordinarie diurne feriali (straordinari di sabato lunedì se l orario settimanale è distribuito dal martedì al sabato, straordinari di notte, straordinari di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali). Intesa Sanpaolo, in assenza di specifiche disposizioni da parte della lavoratrice o del lavoratore, provvede alla retribuzione di tali prestazioni considerandole straordinario. 9

Le successive 50 ore (lavoro straordinario) 1/3 Dopo le prime 50 ore, che costituiscono, come detto, strumento di flessibilità, le successive prestazioni aggiuntive sono considerate lavoro straordinario, il quale non può superare il limite massimo di 100 ore per anno solare e non può essere effettuato, tranne in casi eccezionali, nei giorni festivi, di domenica e il sabato (il lunedì in caso di distribuzione dell orario settimanale da martedì a sabato). Nel rinnovo del Contratto Nazionale in vigore fino al 31 dicembre 2010, è stato stabilito che il calcolo delle ore di straordinario avverrà secondo il comune criterio di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5. 10

Le successive 50 ore (lavoro straordinario) 2/3 E discrezione della lavoratrice e del lavoratore decidere se destinare tutte le prime 50 ore di lavoro straordinario o una loro quota parte a Banca delle Ore oppure se richiederne il relativo pagamento. Nel caso l opzione scelta sia quella di accantonarle interamente a Banca delle Ore, questo contenitore raggiungerebbe il limite massimo di 100 ore annue per cui può essere alimentato. Intesa Sanpaolo, in assenza di specifiche disposizioni da parte della lavoratrice o del lavoratore, provvede alla retribuzione di tali prestazioni considerandole straordinario. 11

Le successive 50 ore (lavoro straordinario) 3/3 La scelta effettuata, in assenza di variazioni, si ritiene tacitamente confermata anche per gli anni successivi. La lavoratrice o il lavoratore può comunque modificare la sua indicazione ogni anno, ma in questo caso il Contratto Nazionale non stabilisce un preciso termine temporale entro cui farlo. Intesa Sanpaolo, per ragioni organizzative, chiede che le richieste di variazione per l anno successivo le siano inviate entro il 30 novembre di quello precedente. Tale termine è posticipato al 14 gennaio dell anno successivo, in caso sia utilizzata la procedura online nell intranet aziendale (Persona>Gestione Personale>Intesap > Employee Self- Service>Riepilogo). 12

Il caso Banca Intesa In Banca Intesa, dal 2003 al 2006, venne stabilito di rendere obbligatorio l accumulo in Banca delle Ore anche delle prime 50 ore di straordinario e quindi tutte le 100 che possono essere destinate alla Banca delle Ore. Tale decisione fu assunta in deroga a quanto disposto dal Contratto Nazionale sulla volontarietà di destinazione delle prime 50 ore di straordinario (quelle che se destinate a Banca delle Ore vanno dalla 51esima alla 100esima), nell ambito delle misure di contenimento del costo del lavoro adottate, con l accordo del 5 dicembre 2002, per consentire la ristrutturazione e la riorganizzazione dell azienda. Questa misura non è più in vigore dal 2007. 13

Le altre ore di lavoro straordinario Per le ore successive alla 50esima di lavoro straordinario (la 100esima in Banca delle Ore se si è deciso di non farsele retribuire) non vi è possibilità di scelta, ma è prevista solo la loro retribuzione secondo le maggiorazioni stabilite. Tali ulteriori prestazioni non possono a loro volta oltrepassare il limite di 50 ore, poiché, come detto, il lavoro straordinario non può superare le 100 ore per anno solare (va ricordato che le prime 50 ore, che confluiscono obbligatoriamente in Banca delle Ore, non sono considerate straordinario, ma uno strumento di flessibilità). 14

Personale a Part time 1/3 Il rinnovo del Contratto Nazionale che scadrà nel 2010 ha inserito anche per le lavoratrici e i lavoratori a Part Time la possibilità di scegliere, in alternativa alla retribuzione come lavoro straordinario, il recupero di eventuali ore di prestazioni supplementari attraverso permessi secondo il meccanismo della Banca delle Ore. (Tale disposizione fu già assunta in Banca Intesa dal 2003 al 2006 unitamente alle misure ricordate nel paragrafo Il caso Banca Intesa ). 15

Personale a Part time 2/3 Si ricorda che le prestazioni oltre l orario stabilito per il personale a Part Time possono essere richieste solo per le specifiche esigenze organizzative richiamate dal Contratto Nazionale e non devono superare i limiti di 2 ore giornaliere e 50 per anno solare. 16

Personale a Part time 3/3 La riduzione dell orario di lavoro determinata dal Contratto Nazionale dell 11 luglio 1999, come detto in precedenza, è calcolata in 23 ore annue a favore del personale a tempo pieno, mentre per le lavoratrici e i lavoratori a Part Time produce permessi retribuiti (Pcr o Pfr) in misura proporzionale all orario a tempo parziale del singolo, che possono essere utilizzati nell arco dell anno, previo preavviso, anche in modo frazionato, con il limite minimo di un ora. 17

Criteri di recupero Le ore accantonate in Banca delle Ore possono essere utilizzate come permessi con le seguenti modalità: nei primi 6 mesi dall effettuazione delle prestazioni aggiuntive, previo accordo tra Azienda e la lavoratrice o il lavoratore; dopo i primi 6 mesi dall effettuazione delle prestazioni aggiuntive il personale può scegliere se effettuare il recupero: - attraverso permessi orari, dando 1 giorno lavorativo di preavviso; - con un permesso di 1 o 2 giorni, dando 5 giorni lavorativi di preavviso; - con un permesso superiore a 2 giorni, dando un preavviso di 10 giorni; 18

Tempi per il recupero 1/3 Il recupero delle ore accumulate in Banca Ore, a seguito della riduzione dell orario di lavoro settimanale (23 ore annue) e per l effettuazione di prestazioni lavorative aggiuntive, deve avvenire entro 24 mesi dalla loro maturazione. Per le ore accumulate per prestazioni lavorative effettuate oltre il normale orario di lavoro, superato il termine di 24 mesi, saranno a disposizione ulteriori 6 mesi per recuperarle attraverso un piano disposto in accordo tra l Azienda e la lavoratrice o il lavoratore. Nel caso le parti non trovassero un intesa sarà la Banca a definire i tempi di fruizione nei medesimi 6 mesi. 19

Tempi per il recupero 2/3 In caso di assenze prolungate, che impediscano il recupero nei termini predetti, la lavoratrice o il lavoratore può optare tra la fruizione delle ore accumulate entro un congruo termine da stabilire d accordo con l Azienda o la corresponsione del relativo compenso come prestazione straordinaria, che comunque compete in caso di cessazione del rapporto di lavoro per quanto concerne le prestazioni aggiuntive non recuperate. Il Contratto Nazionale in vigore fino al 31 dicembre 2010, tra le cause che possono giustificare il rinvio oltre i termini stabiliti per il recupero delle ore accumulate, indica, oltre a quelle già previste (malattie, infortuni e maternità), anche i permessi retribuiti e quelli non retribuiti. 20

Tempi per il recupero 3/3 Attraverso l interrogazione della propria posizione individuale nell intranet aziendale le lavoratrici e i lavoratori possono verificare quotidianamente la loro situazione per quanto concerne le ore accumulate in Banca delle Ore, i recuperi effettuati e le scadenze relative a ogni prestazione aggiuntiva realizzata. In proposito di seguito forniamo un prospetto con cui ognuno può comunque segnare le ore accumulate e i relativi recuperi. 21

PROSPETTO BANCA DELLE ORE 1 semestre straord. recuperi straord. recuperi straord. recuperi straord. recuperi straord. recuperi straord. recuperi GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 Totale mese Progressivo Saldo 22

PROSPETTO BANCA DELLE ORE 2 semestre straord. recuperi straord. recuperi straord. recuperi straord. recuperi straord. recuperi straord. recuperi LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 Totale mese Progressivo Saldo 23